EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31976R1418

Regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso

GU L 166 del 25.6.1976, p. 1–12 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, ES, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/09/1996; abrogato da 31995R3072

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1976/1418/oj

31976R1418

Regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso

Gazzetta ufficiale n. L 166 del 25/06/1976 pag. 0001 - 0012
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 7 pag. 0104
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 15 pag. 0127
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 7 pag. 0104
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 10 pag. 0114
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 10 pag. 0114


++++

REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1418/76 DEL CONSIGLIO

del 21 giugno 1976

relativo all ' organizzazione comune del mercato del riso

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 42 e 43 ,

vista la proposta della Commissione ,

visto il parere del Parlamento ( 1 ) ,

considerando che le disposizioni fondamentali relative all ' organizzazione dei mercati nel settore del riso sono state più volte modificate successivamente alla loro adozione ; che i testi modificativi , a motivo del loro numero , della loro complessità e del fatto di essere pubblicati in diverse Gazzette ufficiali , sono di difficile consultazione e mancano pertanto della chiarezza indispensabile ad ogni normativa ; che è quindi opportuno procedere alla loro codificazione ;

considerando che al funzionamento e allo sviluppo del mercato comune dei prodotti agricoli deve accompagnarsi l ' instaurazione di una politica agricola comune e che quest ' ultima deve comportare in particolare un ' organizzazione comune dei mercati agricoli che può assumere diverse forme a seconda dei prodotti ;

considerando che l ' organizzazione comune dei mercati nel settore del riso deve comprendere la fissazione di un sistema di prezzi unici per la Comunità ; che tale sistema presuppone la fissazione annua di un prezzo indicativo del riso semigreggio valido in tutta la Comunità , di un prezzo d ' intervento del risone al quale gli organismi competenti sono obbligati ad acquistare il riso loro offerto e di un prezzo d ' entrata per il riso semigreggio , il riso lavorato e le rotture al cui livello il prezzo dei prodotti importati deve essere ricondotto , mediante un prelievo variabile all ' importazione ;

considerando che la politica agricola comune ha lo scopo di attuare gli obiettivi dell ' articolo 39 del trattato ; che , in particolare nel settore del riso , è necessario , per stabilizzare i mercati ed assicurare un equo tenore di vita alla popolazione agricola interessata , che gli organismi d ' intervento continuino a prendere misure d ' intervento sul mercato ;

considerando che la libera circolazione del riso all ' interno della Comunità deve consentire la compensazione tra le eccedenze delle zone produttrici e il fabbisogno delle zone deficitarie ; che , onde non ostacolare tale compensazione , è opportuno stabilire i prezzi d ' intervento in modo che le differenze tra essi riflettano i divari dovuti , in caso di raccolto normale , alle condizioni naturali di formazione dei prezzi sul mercato e che l ' offerta e la domanda possano adattarsi liberamente sul mercato stesso ;

considerando che , per consentire un buon adattamento del mercato alla regionalizzazione dei prezzi , gli organismi d ' intervento devono , in determinate circostanze , poter prendere misure d ' intervento adeguate alle circostanze stesse ; che , onde mantenere la necessaria uniformità dei regimi d ' intervento , occorre tuttavia che tali circostanze vengano vagliate e che tali misure siano adottate su un piano comunitario ;

considerando che è opportuno che il prezzo indicativo , i prezzi d ' intervento e i prezzi d ' entrata formino oggetto , durante la campagna di commercializzazione , di un certo numero di maggiorazioni mensili intese a tener conto , tra l ' altro , delle spese di magazzinaggio e di interessi inerenti alle giacenze di riso nella Comunità , nonchù della necessità di uno smercio delle scorte conforme alle esigenze del mercato ;

considerando che , vista la particolare situazione del mercato degli amidi e delle fecole , può rivelarsi necessario prevedere una restituzione alla produzione per far sì che le rotture di riso utilizzate da detta industria siano messe a disposizione ad un prezzo inferiore a quello che risulterebbe applicando il regime dei prelievi e dei prezzi comuni ;

considerando che l ' attuazione di un mercato unico del riso per la Comunità implica , oltre ad un regime unico di prezzi , l ' instaurazione di un regime unico degli scambi alle frontiere esterne della Comunità ; che , oltre al sistema degli interventi , anche un regime di scambi che comporti un sistema di prelievi e di restituzioni all ' esportazione tende a stabilizzare il mercato comunitario , evitando in particolare che le fluttuazioni dei prezzi sul mercato mondiale si ripercuotano sui prezzi praticati all ' interno della Comunità ; che , di conseguenza , è opportuno prevedere la riscossione di un prelievo all ' importazione in provenienza dai paesi terzi e il versamento di una restituzione all ' esportazione verso detti paesi , ambedue volti a coprire la differenza tra i prezzi praticati all ' esterno e all ' interno della Comunità ;

considerando che il calcolo del prelievo e della restituzione può essere effettuato sulla base dei rispettivi prezzi dei prodotti più rappresentativi del settore del riso , ossia il riso semigreggio , il riso lavorato e le rotture di riso ; che il calcolo del prelievo e della restituzione applicabili al riso presentato in altre fasi di trasformazione può essere effettuato sulla base del prelievo e della restituzione applicabili a quello fra questi tre prodotti che è presentato nella fase di trasformazione più vicina ; che quanto riguarda il riso semilavorato , nonchè i prodotti trasformati a base di riso , soggetti al presente regolamento , è opportuno inoltre , in sede di calcolo del prelievo , tener conto della necessità di assicurare una certa protezione all ' industria di trasformazione comunitaria ;

considerando che , a complemento del sistema sopra indicato , è opportuno prevedere , nella misura necessaria al suo corretto funzionamento , la possibilità di disciplinare il ricorso al regime detto di perfezionamento attivo , e nella misura a richiesta dalla situazione del mercato , il divieto totale o parziale di tale ricorso ; che è inoltre necessario che la restituzione sia fissata in modo che i prodotti comunitari di base utilizzati dalle industrie di trasformazione della Comunità ai fini dell ' esportazione non siano sfavoriti da un regime detto di perfezionamento attivo che inciterebbe tale industria ad accordare la preferenza all ' importazione di prodotti di base provenienti dai paesi terzi ;

considerando che le autorità competenti devono essere poste in grado di seguire in permanenza il movimento degli scambi per voter valutare l ' evoluzione del mercato ed applicare eventualmente le misure necessarie previste dal presente regolamento ; che a tal fine è opportuno prevedere il rilascio di titoli d ' importazione o di esportazione abbinati alla costituzione di un deposito cauzionale che garantisca l ' esecuzione delle operazioni per le quali i titoli sono stati richiesti ;

considerando che il regime dei prelievi consente di rinunciare a qualsiasi altra misura di protezione alle frontiere esterne della Comunità ; che , tuttavia , il meccanismo dei prezzi e dei prelievi comuni può , in circostanza eccezionali , rivelarsi inoperante ; che , per non lasciare in tali casi il mercato comunitario indifeso contro le pertubazioni che rischiano di derivarne , è opportuno permettere alla Comunità di adottare rapidamente tutte le misure necessarie ;

considerando che , in una situazione di prezzi elevat sul mercato mondiale , occore prevedere la possibilità da adottare le misure necessarie per garantire l ' approvvigionamento della Comunità e mantenere la stabilità dei prezzi sui mercati della medesima ;

considerando che l ' attuazione di un mercato unico basato su un sistema di prezzi comuni sarebbe compromessa dalla concessione di determinati aiuti ; che è quindi necessario che le disposizioni del trattato che permettono di valutare gli aiuti concessi dagli Stati membri e di vietare quelli incompatibili con il mercato comune siano rese applicabili nel settore del riso ;

considerando che , nell ' ambito della convenzione sull ' aiuto alimentare , è stato previsto che tale aiuto possa essere concesso sotto forma di riso ; che , di conseguenza , è opportuno disporre che il riso e i prodotti trasformati a base di riso possano essere mobilitati per un ' azione di aiuto alimentare ; che tali prodotti possono essere acquistati sul mercato comunitario , provenire dalle scorte di riso detenute all ' intervento o , in circostanze eccezionali , essere acquistati sul mercato mondiale ;

considerando che l ' evoluzione del mercato comune nel settore del riso richiede che gli Stati membri e la Commissione si comunichino reciprocamente i dati necessari all ' applicazione del presente regolamento ; che tale comunicazione è in particolare necessaria nel caso di impegni internazionali ;

considerando che , per facilitare l ' attuazione delle disposizioni del presente regolamento , è opportuno prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nell ' ambito del comitato di gestione per i cereali ;

considerando che per l ' organizzazione comune del mercato del riso deve essere tenuto conto , parallelamente e in modo adeguato , degli obiettivi definiti agli articoli 39 e 110 del trattato ;

considerando che le spese effettuate dagli Stati membri a causa degli obblighi derivanti dall ' applicazione del presente regolamento sono a carico della Comunità , conformemente alle disposizioni degli articoli 2 e 3 del regolamento ( CEE ) n . 729/70 del Consiglio , del 21 aprile 1970 , relativo al finanziamento della politica agricola comune ( 2 ) , modificato da ultimo regolamento ( CEE ) n . 2788/72 ( 3 ) ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1 . L ' organizzazione comune del mercato del riso comporta un regime dei prezzi e degli scambi e disciplina i prodotti seguenti :

N . della tariffa doganale comune * Designazione delle merci *

a ) 10.06 A I * Risone *

10.06 A II * Riso semigreggio *

10.06 B * Riso semilavorato o riso lavorato *

b ) 10.06 C * Rotture di riso *

c ) 11.01 F * Farina di riso *

11.02 A VI * Semole e semolini di riso *

11.02 E II d ) 1 * Fiocchi di riso *

11.02 F VI * Agglomerati ( pellets ) di riso *

11.08 A II * Amido di riso *

2 . Ai sensi del presente regolamento per risone , riso semigreggio , riso semilavorato , riso lavorato , riso a grani tondi , riso a grani lunghi e rotture di riso si intendono i prodotti di cui all ' allegato A .

TITOLO 1

Regime dei prezzi

Articolo 2

1 . Anteriormente al 10 agosto di ogni anno è fissato per la Comunità , per la campagna di commercializzazione che inizia l ' anno successivo , un prezzo indicativo per il riso semigreggio .

2 . Tale prezzo è fissato per una qualità tipo determinata di riso a grani tondi .

3 . Il prezzo indicativo è fissato per Duisburg , nella fase del commercio all ' ingrosso , per merce alla rinfusa resa al magazzino , non scaricata .

4 . Il prezzo di cui al presente articolo e la qualità tipo alla quale si riferisce sono stabiliti secondo la procedura di cui all ' articolo 43 , paragrafo 2 , del trattato .

Articolo 3

Per tutti i prodotti di cui all ' articolo 1 , la campagna di commercializzazione inizia il 1° settembre e termina il 31 agosto dell ' anno successivo .

Articolo 4

1 . Allo scopo di garantire ai produttori che il prezzo di mercato non scenda al di sotto di un livello minimo , vengono fissati per la Comunità prezzi d ' intervento per il risone .

2 . Tali prezzi sono fissati per un risone a grani tondi , di una qualità tipo determinata facendo riferimento alla stessa varietà prescelta per stabilire la qualità tipo per la quale è fissato il prezzo indicativo del riso semigreggio , nella stessa fase e alle stesse condizioni previste per quest ' ultimo .

3 . I prezzi d ' intervento sono fissati per Arles e Vercelli e determinati :

- derivando , rispettivamente per Arles e Vercelli , il prezzo indicativo del riso semigreggio ,

- convertendo tale prezzo in prezzo del risone , in funzione dei tassi di convenzione , delle spese di lavorazione e del valore dei sotto prodotti .

La suddetta determinazione è effettuata in modo che le differenze fra i prezzi d ' intervento , nonchù fra questi e il prezzo indicativo , corrispondano ai divari di prezzo prevedibili nell ' ipotesi di raccolto normale sulla base delle condizioni naturali della formazione dei prezzi del mercato , e permettano la libera circolazione del riso all ' interno della Comunità conformemente alle esigenze del mercato .

Negli altri centri di commercializzazione importanti delle regioni eccedentarie della Comunità sono applicabili :

- il prezzo d ' intervento fissato per Arles per quanto riguarda i centri situati in Francia ,

- il prezzo d ' intervento fissato per Vercelli per quanto riguarda i centri situati in Italia .

4 . Il Consiglio , che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione , fissa , anteriormente al 1° maggio di ogni anno , i prezzi d ' intervento validi per Arles e Vercelli nella campagna di commercializzazione successiva .

5 . Le norme applicabili per la determinazione dei centri di commercializzazione importanti delle regioni eccedentarie , diversi da Arles e Vercelli , e la qualità tipo per la quale sono fissati i prezzi d 'intervento , sono stabilite secondo la procedura di cui al paragrafo 4 .

6 . I centri di commercializzazione di cui al paragrafo 3 , terzo comma , sono stabiliti , previa consultazione degli Sta membri interessati , anteriormente al 1° luglio di ogni anno per la campagna di commercializzazione successiva , secondo la procedura di cui all ' articolo 27 .

Articolo 5

1 . Durante tutta la campagna di commercializzazione gli organismi d ' intervento designati dagli Stati membri hanno l ' obbligo di acquistare il risone loro offerto , raccolto nella Comunità , purchù le offerte soddisfino a condizioni , specialmente qualitative e quantitative , che saranno determinate in conformità del paragrafo 5 .

2 . Gli organismi d ' intervento acquistano al prezzo d ' intervento valido per il centro di commercializzazione per il quale il risone viene offerto , alle condizioni stabilite in applicazione dei paragrafi 4 e 5 .

Se la qualità del risone offerto differisce dalla qualità tipo per la quale è stato fissato il prezzo d ' intervento , quest ' ultimo è modificato mediante applicazione :

- di importi correttori che rappresentano le differenze di valore fra la varietà corrispondente alla qualità tipo e le altre varietà , e

- di maggiorazioni o detrazioni che rappresentano le differenze qualitative non imputabili alla classificazione del prodotto secondo la varietà .

3 . Alle condizioni stabilite in applicazione dei paragrafi 4 e 5 , gli organismi d ' intervento mettono in vendita , per l ' esportazione verso i paesi terzi o per l ' approvvigionamento del mercato interno , il risone acquistato conformemente al disposto del paragrafo 1 .

4 . Il Consiglio , che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione , stabilisce le norme generali relative all ' intervento .

5 . Secondo la procedura di cui all ' articolo 27 , sono stabilite le modalità di applicazione del presente articolo , in particolare :

- la qualità e la quantità minime richieste per l ' intervento ,

- gli importi correttori applicabili all ' intervento a tutte o ad alcune delle varietà di cui al paragrafo 2 , secondo comma , primo trattino ,

- le maggiorazioni e le detrazioni applicabili all ' intervento ,

- le procedure e le condizioni d ' acquisto da parte degli organismi d ' intervento ,

- le procedure e le condizioni di vendita da parte degli organismi d ' intervento .

Articolo 6

Il Consiglio , che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione , stabilisce a quali condizioni gli organismi d ' intervento possono adottare misure particolari d ' intervento destinate ad evitare , in talune regioni della Comunità , acquisti massicci di risone in applicazione dell ' articolo 5 , paragrafo 1 .

La natura e l ' applicazione di tali misure d ' intervento sono decise secondo la procedura di cui all ' articolo 27 .

Articolo 7

1 . Il prezzo indicativo e i prezzi d ' intervento sono soggetti a maggiorazioni mensili durante tutta la campagna di commercializzazione o parte di essa .

2 . Il Consiglio , che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione , stabilisce , anteriormente al 1° maggio di ogni anno per la campagna di commercializzazione successiva , il numero e l ' importo delle maggiorazioni mensili nonchù la loro ripartizione durante la campagna .

Articolo 8

1 . Un ' indennità di compensazione può concessa per il risone raccolto nella Comunità e per il riso semigreggio ottenuto da tale tipo di riso , giacenti nelle scorte alla fine della campagna di commercializzazione .

Il Consiglio , che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione , decide , anteriormente al 1° luglio di ogni anno , se e in quale misura i prodotti sopra citati beneficiano di un ' indennità di compensazione .

2 . L ' indennità di compensazione è al massimo pari :

a ) per il riso semigreggio , alla differenza tra il prezzo indicativo applicabile nell ' ultimo mese della campagna di commercializzazione e quello applicabile nel primo mese della nuova campagna ,

b ) per il risone , alla differenza tra il prezzo d ' intervento applicabile nell ' ultimo mese della campagna di commercializzazione e quello applicabile nel primo mese della nuova campagna .

3 . L ' indennità di compensazione è concessa soltanto se le scorte raggiungono un quantitativo minimo .

4 . L ' importo delle indennità di compensazione è fissato secondo la procedura di cui al paragrafo 1 .

5 . Le modalità di applicazione del presente articolo , in particolare il quantativo minimo richiesto affinchù le scorte possano beneficiare di un ' indennità di compensazione e le categorie dei beneficiari , sono stabilite secondo la procedura di cui all ' articolo 27 .

Articolo 9

1 . Una restituzione alla produzione può essere concessa per le rotture di riso utilizzare dall ' industria degli amidi per la fabbricazione di amido .

2 . Il Consiglio , che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione , stabilisce le norme di applicazione del presente articolo e l ' importo della restituzione alla produzione .

TITOLO II

Regime degli scambi con i paesi terzi

Articolo 10

1 . Tutte le importazioni e le esportazioni comunitarie dei prodotti di cui all ' articolo 1 sono subordinate alla presentazione di un titolo d ' importazione o di esportazione rilasciato dagli Stati membri ad ogni interessato che ne faccia domanda , indipendentemente dal suo luogo di stabilimento nella Comunità . Qualora il prelievo o la restituzione sia fissato in anticipo , la fissazione anticipa è indicata nel relativo titolo giustificativo .

Il titolo d ' importazione o d ' esportazione è valido in tutta la Comunità . Il rilascio dei titoli è subordinato alla costituzione di un deposito cauzionale che garantisce l ' impegno di importare o di esportare durante il periodo di validità del titolo e che viene incamerato totalmente o in parte se l ' operazione non è realizzata entro tale periodo o se realizzata solo in parte .

2 . Il periodo validità dei titoli e le altre modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all ' articolo 27 .

Articolo 11

1 . All ' importazione di riso viene riscosso un prelievo pari :

a ) per il risone a grani tondi , al prelievo applicabile al riso semigreggio a grani tondi , adattato in funzione del tasso do conversione ;

b ) per il risone a grani lunghi , al prelievo applicabile al riso semigreggio a grani lunghi , adattato in funzione del tasso di conversione ;

c ) per il riso semigreggio a grani tondi , al prezzo d ' entrata diminuito del prezzo cif del riso a grani tondi ;

d ) per il riso semigreggio a grani lunghi , al prezzo d ' entrata diminuito del prezzo cif del riso a grani lunghi ;

e ) per il riso semilavorato a grani tondi , al prelievo applicabile al riso lavorato a grani , adattato in funzione del tasso di conversione ;

f ) per il riso semilavorato a grani lunghi , al prelievo applicabile al riso lavorato a grani lunghi , adattato in funzione del tasso di conversione ;

g ) per il riso lavorato a grani tondi , al prezzo d ' entrata diminuito del prezzo cif del riso a grani tondi ;

h ) per il riso lavorato a grani lunghi , al prezzo d ' entrata diminuito del prezzo cif del riso a grani lunghi ;

i ) per le rotture di riso , al prezzo d ' entrata diminuito del prezzo cif .

2 . La Commissione fissa i prelievi di cui al presente articolo .

Articolo 12

1 . All ' importazione dei prodotti di cui all ' articolo 1 , paragrafo 1 , lettera c ) , viene riscosso un prelievo composto di due elementi :

a ) un elemento mobile , la cui determinazione e revisione possono essere effettuate forfettariamente e che corrisponde all ' incidenza , sul loro costo di produzione , del prelievo stabilito per il prodotto di base utilizzato per la fabbricazione ;

b ) un elemento fisso stabilito tenendo conto della necessità di proteggere l ' industria di trasformazione .

Qualora le offerte effettive dei prodotti di cui all ' articolo 1 , paragrafo 1 , lettera c ) , in provenienza dai paesi terzi , non corrispondano al prezzo risultante dal prezzo dei prodotti di base utilizzati per la loro fabbricazione maggiorato dei costi di trasformazione , al prelievo fissato a norma del paragrafo 1 può essere aggiunto un importo supplementare fissato secondo la procedura di cui all ' articolo 27 .

3 . Il Consiglio , che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione , stabilisce le norma di applicazione del presente articolo .

4 . La Commissione fissa i prelievi di cui al paragrafo 1 .

Articolo 13

1 . Il prelievo da riscuotere è quello applicabile il giorno dell ' importazione .

2 . Tuttavia , per quanto riguarda le importazioni di riso e di rotture di riso , il prelievo applicabile il giorno del deposito della domanda di titolo , modificato in funzione del prezzo d ' entrata che sarà in vigore nel mese dell ' importazione , è applicato , a richiesta dell ' interessato da presentare al momento del deposito della domanda di titolo , ad un ' importazione da effettuare entro il periodo di validità di quest ' ultimo .

In tal caso , al prelievo viene aggiunto un importo supplementare stabilito contemporaneamente allo stesso .

3 . Può essere deciso , secondo la procedura di cui all ' articolo 27 , di applicare totalmente o in parte le disposizioni del paragrafo 2 a ciascuno dei prodotti elencati all ' articolo 1 , paragrafo 1 , lettera c ) .

4 . Il Consiglio , che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione , stabilisce le modalità di applicazione del paragrafo 2 , in particolare le norme per la fissazione della tabella dei supplementi e le misure da applicare in circostanze eccezionali .

5 . Le modalità di applicazione relative alla fissazione anticipata sono adottate secondo la procedura di cui all ' articolo 27 .

6 . La tabella dei supplementi è adottata dalla Commissione .

7 . Qualora l ' esame della situazione del mercato permetta di constatare l ' esistenza di difficoltà dovute all ' applicazione delle disposizioni relative alla fissazione anticipata del prelievo , o qualora tali difficoltà minaccino di verificarsi , può essere deciso , secondo la procedura di cui all ' articolo 27 , di sospendere l ' applicazione di dette disposizioni per il periodo strettamente necessario . In caso di estrema urgenza , la Commissione , previo esame della situazione sulla base di tutti gli elementi d ' informazione di cui dispone , può decidere di sospendere la fissazione anticipata per un periodo massimo di tre giorni lavorativi .

Le domande di titolo accompagnate dalle domande di fissazione anticipata , presentate durante il periodo di sospensione , sono irricevibili .

Articolo 14

1 . Anteriormente al 1° maggio di ogni anno vengono fissati per la Comunità , per la campagna di commercializzazione successiva :

- un prezzo d ' entrata del riso semigreggio a grani tondi ,

- un prezzo d ' entrata del riso semigreggio a grani lunghi ,

- un prezzo d ' entrata del riso lavorato a grani tondi ,

- un prezzo d ' entrata del riso lavorato a grani lunghi .

2 . a ) Il prezzo d ' entrata del riso semigreggio a grani tondi è fissato in modo che , sul mercato di Duisburg , il prezzo di vendita del prodotto importato raggiunga , tenuto conto delle differenze di qualità , il livello del prezzo indicativo . Detto prezzo d ' entrata è soggetto alle maggiorazioni mensili fissate per il prezzo indicativo conformemente al disposto dell ' articolo 7 .

Per Rotterdam , esso viene calcolato per la stessa qualità tipo per la quale viene calcolato il prezzo indicativo .

b ) Il prezzo d ' entrata del riso semigreggio a grani lunghi è calcolato adattando il prezzo d ' entrata del riso semigreggio a grani tondi mediante applicazione di un importo correttore che rappresenta la differenza di valore tra la varietà di riso a grani tondi corrispondente alla qualità tipo e una varietà di riso a grani lunghi rappresentativa della produzione comunitaria .

3 . Il presso d ' entrata del riso lavorato a grani tondi e il prezzo d ' entrata del riso lavorato a grani lunghi vengono calcolati adattando rispettivamente i prezzi d ' entrata del riso semigreggio a grani tondi e del riso semigreggio a grani lunghi in funzione del tasso di conversione , dei costi di lavorazione e del valore dei sottoprodotti e maggiorando l ' importo così ottenuto di un importo di protezione dell ' industria .

Tali prezzi sono calcolati per Rotterdam , per le stesse qualità per le quali sono calcolati i rispettivi prezzi d ' entrata del riso semigreggio .

4 . Il Consiglio , che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione , fissa il prezzo d ' entrata del riso semigreggio a grani tondi e l ' importo di protezione di cui al paragrafo 3 .

5 . Sono determinati secondo la procedura di cui all ' articolo 27 :

a ) la varietà di riso a grani lunghi rappresentativa della produzione comunitaria e la differenza di valore , per una tonnellata di riso semigreggio , fra tale varietà e quella del riso a grani tondi corrispondente alla qualità tipo ,

b ) il prezzo d ' entrata del riso semigreggio a grani lunghi ,

c ) il prezzo d ' entrata del riso lavorato a grani tondi ,

d ) il prezzo d ' entrata del riso lavorato a grani lunghi .

Articolo 15

1 . Anteriormente al 1° maggio di ogni anno è fissato per la Comunità , per la campagna di commercializzazione successiva , un prezzo d ' entrata delle rotture di riso il cui importo è compreso fra il 130 e il 140 % del prezzo d ' entrata del granturco valido per il primo mese della campagna .

2 . Il prezzo d ' entrata delle rotture di riso è calcolato per Rotterdam e per una qualità tipo .

3 . Il Consiglio , che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione , fissa il prezzo d ' entrata delle rotture di riso e la qualità tipo per la quale tale prezzo è fissato .

Articolo 16

1 . Son calcolati per Rotterdam :

a ) un prezzo cif del riso semigreggio a grani tondi ,

b ) un prezzo cif del riso semigreggio a grani lunghi ,

c ) un prezzo cif del riso lavorato a grani tondi ,

d ) un prezzo cif del riso lavorato a grani lunghi ,

e ) un prezzo cif delle rotture di riso .

2 . I prezzi cif sono calcolati per merce alla rinfusa , a partire dalle possibilità d ' acquisto più favorevoli esistenti sul mercato mondiale , stabilite , per ciascuno dei tipi di riso di cui al paragrafo 1 , sulla base dei corsi e dei prezzi di tale mercato , adattati in funzione delle eventuali differenze di qualità rispetto alle qualità tipo e , il riso a grani lunghi , in funzione della differenza di valore tra tale qualità e la varietà rappresentativa della produzione comunitaria , nonchù , se del caso , in funzione del tasso di conversione , dei costi di lavorazione e del valore dei sottoprodotti .

3 . Le differenze di qualità sono espresse da importi correttori che rappresentano le differenze qualitative e di valore tra la varietà considerata per la qualità tipo e le altre varietà .

4 . Qualora le libere quotazioni sul mercato mondiale non siano determinanti per il prezzo d ' offerta e tale prezzo sia meno elevato dei corsi internazionali , il prezzo cif è sostituito , per le sole importazioni in causa , con un prezzo cif speciale calcolato in funzione del prezzo d ' offerta .

5 . Le modalità di applicazione del presente articolo , in particolare gli importi correttori , i criteri di determinazione dei prezzi cif e i limiti entro i quali le variazioni degli elementi di calcolo del prelievo non comportano modifiche di quest ' ultimo , vengono stabiliti secondo la procedura di cui all ' articolo 27 .

Articolo 17

1 . Nella misura necessaria per consentire l ' esportazione dei prodotti di cui all ' articolo 1 , come tali o sotto forma delle merci elencate nell ' allegato B , sulla base dei corsi o dei prezzi di tali prodotti sul mercato mondiale , la differenza tra detti corsi o prezzi e i prezzi della Comunità può essere coperta da una restituzione all ' esportazione .

2 . La restituzione è uguale per tutta la Comunità . Essa può essere differenziata secondo le destinazioni .

La restituzione fissata è concessa su domanda dell ' interessato .

Al momento della fissazione della restituzione è tenuto conto in particolare della necessità di stabilire un equilibrio tra l ' utilizzazione dei prodotti di base comunitari ai fini dell ' esportazione di merci trasformate verso i paesi terzi e l 'utilizzazione dei prodotti di tali paesi ammessi al regime detto di perfezionamento .

Le restituzione vengono fissate periodicamente secondo la procedura di cui all ' articolo 27 .

In caso di necessità , la Commissione , a richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa , può modificare le restituzioni nell ' intervallo .

3 . L ' importo della restituzione applicabile all ' esportazione dei prodotti di cui all ' articolo 1 , nonchù delle merci di cui all ' allegato B , è quello valido il giorno dell ' esportazione .

4 . Tuttavia , per quanto riguarda le esportazioni dei prodotti di cui all ' articolo 1 , paragrafo 1 , lettera a ) e b ) , la restituzione applicabile il giorno della presentazione della domanda di titolo , adattata in funzione del prezzo d ' entrata che sarà valido nel mese dell ' esportazione , è applicata , su domanda che l ' interessato deve presentare al momento del deposito della domanda di titolo , ad un ' esportazione da effettuare entro il periodo di validità di detto titolo .

Si può fissare un correttivo . Questo correttivo si applica alla restituzione nel caso che quest ' ultima venga stabilita anticipatamente . Il correttivo è fissato contemporaneamente alla restituzione e secondo la stessa procedura ; tuttavia , in caso di necessità , la Commissione , su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa , può modificare i correttivi nell ' intervallo .

Le disposizioni dei commi precedenti possono essere applicate totalmente o parzialmente a ciascuno dei prodotti di cui all ' articolo 1 , paragrafo 1 , lettera c ) , nonchù ai prodotti di cui all ' articolo 1 esportati sotto forma di merci comprese nell ' allegato B .

5 . Il Consiglio , che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione , stabilisce le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all ' esportazione e ai criteri sulla cui base vengono fissati i loro importi .

6 . Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all ' articolo 27 .

7 . Qualora l ' esame della situazione del mercato permetta di constatare l ' esistenza di difficoltà dovute all ' applicazione delle disposizioni relative alla fissazione anticipa della restituzione , o qualora tali difficoltà minaccino di verificarsi , può essere deciso , secondo la procedura di cui all ' articolo 27 , di sospendere l ' applicazione di dette disposizioni per il periodo strettamente necessario .

In caso di estrema urgenza , la Commissione , previo esame della situazione sulla base di tutti gli elementi d ' informazione di cui dispone , può decidere di sospendere la fissazione anticipa per un periodo massimo di tre giorni lavorativi .

Le domande di titolo accompagnate dalle domande di fissazione anticipata , presentate durante il periodo di sospensione , sono irricevibili .

Articolo 18

Nella misura necessaria per il corretto funzionamento dell ' organizzazione comune del mercato del riso , il Consiglio , che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione , può escludere totalmente o parzialmente il ricorso al regime detto di perfezionamento attivo :

- per i prodotti di cui all ' articolo 1 , destinati alla fabbricazione dei prodotti di cui all ' articolo 1 , paragrafo 1 , lettera c ) ,

- e , in casi particolari , per i prodotti di cui all ' articolo 1 , destinati alla fabbricazione di merci elencate nell ' allegato B .

Articolo 19

Sono determinati secondo la procedura di cui all ' articolo 27 :

a ) i tassi di conversione :

- del riso semigreggio in risone inversamente , da prendere in considerazione per l ' applicazione dell ' articolo 4 , paragrafo 3 , dell ' articolo 11 , paragrafo 1 , lettera a ) e b ) e dell ' articolo 16 , paragrafo 2 ;

- del riso semigreggio in riso lavorato e inversamente da prendere in considerazione per l ' applicazione dell ' articolo 14 , paragrafo 3 , e dell ' articolo 16 , paragrafo 2 ;

- del riso lavorato in riso semilavorato e inversamente , da prendere in considerazione per l ' applicazione dell ' articolo 11 , paragrafo 1 , lettera e ) e f ) , e dell ' articolo 16 , paragrafo 2 ;

b ) i costi di lavorazione e il valore dei sottoprodotti da prendere in considerazione per l ' applicazione dell ' articolo 4 , paragrafo 3 , dell ' articolo 14 , paragrafo 3 , e dell ' articolo 16 , paragrafo 2 .

Articolo 20

1 . Fatte salve le disposizioni del regolamento ( CEE ) n . 2729/75 ( 4 ) , le regole generali per l ' interpretazione della tariffa doganale comune e le regole particolari per la sua applicazione si applicano per la classificazione dei prodotti di cui al presente regolamento ; la nomenclatura tariffaria che risulta dall ' applicazione del presente regolamento , comprese le definizioni di cui all ' allegato A , è riportata nella tariffa doganale comune .

2 . Salvo contrarie disposizioni del presente regolamento o deroga decisa dal Consiglio , che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione , sono vietate :

- la riscossione di qualsiasi dazio doganale o tassa di effetto equivalente ,

- l ' applicazione di qualsiasi restrizione quantitativa o misura di effetto equivalente .

È considerata misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa , tra l ' altro , la limitazione del rilascio di titoli d ' importazione o di esportazione ad una determinata categoria di aventi diritto .

Articolo 21

1 . Se i corsi o i prezzi sul mercato mondiale di uno o più prodotti di cui all ' articolo 1 , paragrafo 1 , lettera a ) e b ) , raggiungono il livello dei prezzi comunitari , se tale situazione rischia di persistere e di aggravarsi e se , di conseguenza , il mercato della Comunità subisce o rischia di subire perturbazioni , possono essere adottate le misure necessarie .

2 . Il Consiglio , che delibera su proposta della Commissione a maggioranza qualificata , stabilisce le norme generali di applicazione del presente articolo .

3 . Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all ' articolo 27 .

Articolo 22

1 . Se il mercato comunitario di uno o più prodotti di cui all ' articolo 1 subisce e rischia di subire , a causa delle importazioni o delle esportazioni , gravi perturbazioni atte a compromettere gli obiettivi dell ' articolo 39 del trattato , possono essere adottate misure appropriate negli scambi con i paesi terzi sino alla scomparsa della perturbazione o del rischio di perturbazione .

Il Consiglio , che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione , stabilisce le modalità di applicazione del presente paragrafo o definisce i casi nei quali gli Stati membri possono prendere misure cautelari e i limiti delle stesse .

2 . Quando si presenti la situazione prevista al paragrafo 1 , la Commissione , a richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa , decide le misure necessarie , che vengono comunicate agli Stati membri e che sono immediatamente applicabili . Se la Commissione riceve la richiesta di uno Stato membro , essa decide in merito entro 24 ore dalla ricezione .

3 . Entro il termine di tre giorni lavorativi successivi al giorno della comunicazione , ciascuno Stato membro può deferire la misura della Commissione al Consiglio . Quest' ultimo si riunisce senza indugio e può , deliberando a maggioranza qualificata , modificare o annullare la misura in questione .

TITOLO III

Diposizioni generali

Articolo 23

Non sono ammesse alla libera circolazione all ' interno della Comunità le merci di cui all ' articolo 1 ottenute o fabbricate utilizzando prodotti non contemplati dell ' articolo 9 , paragrafo 2 , e dall ' articolo 10 , paragrafo 1 , del trattato .

Articolo 24

Salvo contrarie disposizioni del presente regolamento , gli articoli 92 , 93 e 94 del trattato si applicano alla produzione e al commercio dei prodotti di cui all ' articolo 1 .

Articolo 25

1 . Il riso e i prodotti trasformati a base di riso possono essere mobilitati per azioni di aiuto alimentare quando tali azioni sono previste da convenzioni o accordi internazionali .

La mobilitazione del riso e dei prodotti trasformati a base di riso destinati a tali azioni è effettuata mediante acquisto sul mercato della Comunità o mediante utilizzazione di riso detenuto dagli organismi d ' intervento .

2 . I criteri per la mobilitazione dei prodotti , in particolare quelli in base ai quali è effettuato l ' acquisto sul mercato della Comunità o è decisa l ' utilizzazione del riso detenuto dagli organismi d ' intervento , sono stabiliti dal Consiglio , che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione .

3 . In circostanze eccezionali , il riso può essere mobilitato mediante acquisto sul mercato mondiale . Le modalità di applicazione del presente paragrafo sono stabilite secondo la procedura di cui all ' articolo 27 .

Articolo 26

Gli Stati membri e la Commissione si comunicano reciprocamente i dati necessari all ' applicazione del presente regolamento . Le modalità della comunicazione e della diffusione di tali dati sono stabilite secondo la procedura di cui all ' articolo 27 .

Articolo 27

1 . Nei casi in cui si fra riferimento alla procedura definita nel presente articolo , il comitato di gestione dei cereali istituito dall ' articolo 25 del regolamento ( CEE ) n . 2727/75 del Consiglio , del 29 ottobre 1975 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ( 5 ) , in appresso denominato « comitato » , è chiamato a pronunciarsi dal suo presidente , sia su iniziativa di quest ' ultimo , sia su richiesta del rappresentante di uno Stato membro .

Sono applicabili le disposizioni dell ' articolo 25 del suddetto regolamento relativo al comitato .

2 . Il rappresentante della Commissione presenta un progetto delle misure da adottare . Il comitato formula il suo parere in merito a tali misure nel termine che il presidente può stabilire in relazione all ' urgenza dei problemi en esame . Il comitato si pronuncia a maggioranza di 41 voti .

3 . La Commissione adotta misure di immediata applicazione . Tuttavia , qualora non siano conformi al parere espresso del comitato , esse sono immediatamente comunicate dalla Commissione al Consiglio ; in tal caso , la Commissione può rinviare l ' applicazione delle misure da essa decise di un mese al massimo a decorrere dalla comunicazione .

Il Consiglio , che delibera a maggioranza qualificata , può prendere una decisione diversa nel termine di un mese .

Articolo 28

Il comitato può prendere in esame ogni altro problema sollevato dal presidente , sia su iniziativa di quest ' ultimo , sia a richiesta del rappresentante di un Stato membro .

Articolo 29

Nell ' applicazione del presente regolamento deve essere tenuto conto , parallelamente e in modo adeguato , degli obiettivi di cui agli articoli 39 e 110 del trattato .

Articolo 30

1 . Il regolamento n . 359/67/CEE del Consiglio , del 25 luglio 1967 , relativo all ' organizzazione comune del mercato del riso ( 6 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 832/76 ( 7 ) , è abrogato .

2 . I riferimenti al regolamento abrogato a norma del paragrafo precedente devono intendersi come riferimenti al presente regolamento .

I visti i riferimenti relativi agli articoli del predetto regolamento vanno letti secondo la tabella di concordanza che figura nell ' allegato C .

Articolo 31

Il presente regolamento entra il vigore il 1° luglio 1976

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Lussemburgo , addì 21 giugno 1976 .

Per il Consiglio

Il Presidente

J . HAMILIUS

( 1 ) GU n . C 53 dell ' 8 . 3 . 1976 , pag . 43 .

( 2 ) GU n . L 94 del 28 . 4 . 1970 , pag . 13 .

( 3 ) GU n . L 295 del 30 . 12 . 1972 , pag . 1 .

( 4 ) GU n . L 281 del 1° . 11 . 1975 , pag . 18 .

( 5 ) GU n . L 281 del 1° . 11 . 1975 , pag . 1 .

( 6 ) GU n . 174 del 31 . 7 . 1967 , pag . 1 .

( 7 ) GU n . L 100 del 14 . 4 . 1976 , pag . 1 .

ALLEGATO A

Definizioni

1 . a ) Risone provvisto della lolla dopo trebbiatura .

b ) Riso semigreggio : il risone dal quale è stata esportata soltanto la lolla . In questa voce sono compresi tra l ' altro i tipi di riso recanti le denominazioni commerciali di « riz brun » « riz cargo » , « riz loozain » e «riso sbramato » .

c ) Riso semilavorato : il risone dal quale sono stati asportati la lolla , parte del germe e , totalmente o parzialmente , gli strati esterni del pericarpo ma non quelli interni .

d ) Riso lavorato : il risone dal quale sono stati asportati la lolla , tutti gli strati esterni ed interni del pericarpo ; tutto il germe nel caso del riso a grani lunghi e semilunghi e almeno una parte nel caso del riso a grani tondi , ma nel quale possono sussistere striature bianche longitudinali su un massimo del 10 % dei grani .

2 . a ) Riso i cui grani hanno una lunghezza pari o inferiore a 5,2 millimetri e il cui rapporto lunghezza / larghezza è inferiore a 2 .

b ) Riso a grani lunghi : il riso i cui grani hanno una lunghezza superiore a 5,2 millimetri .

c ) Misurazione dei grani : la misurazione dei grani viene effettuatta sul riso lavorato secondo il metodo seguente :

i ) prelevare un campione rappresentativo della partita ;

ii ) selezionare il campione per operare su grani interi ;

iii ) effettuare due misurazioni , ciascuna su 100 grani , e stabilirne la media ;

iv ) determinare il risultato in millimetri , arrontondato ad un decimale .

3 . Rotture : frammenti di grani aventi una lunghezza uguale o inferiore ai tre quarti della lunghezza media del grano intero .

ALLEGATO B

N . della tariffa doganale comune * Designazione delle merci *

19.02 * Preparazioni per l ' alimentazione dei fanciulli , per usi dietetici o di cucina , a base di farine , semolini , amidi , fecole o estratti di malto , anche addizionate di cacao in misura inferiore a 50 % in peso *

19.05 * Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura : « puffed - rice » , « corn - flakes » e simili *

19.06 * Ostie , capsule per medicamenti , ostie per sigilli , fogli di paste seccate di farina , di amido o di fecola e prodotti simili *

21.07 * Preparazioni alimentari non nominate nù comprese altrove *

35.05 * Destrina e colle di destrina ; amidi e fecole solubili o torrefatti ; colle d ' amido o di fecola *

38.12 A I * Bozzime preparate ed appretti preparati , a bas di sostanze amidacee *

ALLEGATO C

Tabella di concordanza

Regolamento n . 359/67/CEE * Presente regolamento *

articolo 23 bis * articolo 25 *

articolo 25 * articolo 26 *

articolo 26 * articolo 27 *

articolo 27 * articolo 28

Top