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Document 31976L0630

    Direttiva 76/630/CEE del Consiglio, del 20 luglio 1976, relativa alle indagini da effettuare a cura degli Stati Membri nel settore della produzione suinicola

    GU L 223 del 16.8.1976, p. 4–6 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, ES, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/01/1993; abrogato da 31993L0023

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1976/630/oj

    31976L0630

    Direttiva 76/630/CEE del Consiglio, del 20 luglio 1976, relativa alle indagini da effettuare a cura degli Stati Membri nel settore della produzione suinicola

    Gazzetta ufficiale n. L 223 del 16/08/1976 pag. 0004 - 0006
    edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 16 pag. 0088
    edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 11 pag. 0019
    edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 11 pag. 0019


    ++++

    DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

    del 20 luglio 1976

    relativa alle indagini da effettuare a cura degli Stati membri nel settore della produzione suinicola

    ( 76/630/CEE )

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 43 ,

    vista la proposta della Commissione ,

    visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,

    considerando che per adempiere ai compiti ad essa affidati dal trattato e dal regolamento ( CEE ) n . 2759/75 del Consiglio , del 29 ottobre 1975 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine ( 2 ) , modificato dal regolamento ( CEE ) n . 367/76 ( 3 ) , la Commissione ha bisogno di essere esattamente informata sull ' evoluzione del patrimonio suinicolo e della produzione di carni suine negli Stati membri nonchù di disporre di una previsione a breve termine dell ' offerta di carni suine sui mercati ;

    considerando che è pertanto opportuno procedere in tutti gli Stati membri ad indagini sul patrimonio suinicolo , a date analoghe , per le medesime categorie e con precisione comparabile ; che è opportuno completare le statistiche mensili delle macellazioni ed effettuare regolarmente , sulla produzione di carni suine , previsioni che si riferiscano a periodi identici ;

    considerando che è opportuno limitare in linea di massima le indagini alle aziende che praticano abitualmente l ' allevamento o l ' ingrasso dei suini ; ma che è peraltro necessario effettuare una ricerca speciale , relativa ai suini che non rientrano nel campo di osservazione delle indagini , onde disporre di una visione complessiva ;

    considerando che le esperienze acquisite con l ' applicazione della direttiva 68/161/CEE del Consiglio , del 27 marzo 1968 , relativa alle inchieste da effettuare a cura degli Stati membri nel settore della produzione suinicola ( 4 ) , modificata da ultimo dalla direttiva 73/359/CEE ( 5 ) , hanno dimostrato che la comparabilità dei risultati può essere migliorata definendo nel modo più preciso possibile il giorno di riferimento della rilevazione del patrimonio suinicolo ;

    considerando che , non essendo più prevista l ' effettuazione di censimenti comuni completi , è necessario , per ovviare alla degradazione qualitativa dei risultati delle indagini campionarie , adottare misure appropriate per migliorare le basi di campionamento ;

    considerando che , dato che la struttura della produzione suinicola è soggetta a rapidi mutamenti , appare necessario elaborare , almeno ogni due anni , i risultati delle indagini , secondo le classi di grandezza del patrimonio suinicolo esistente ;

    considerando che , per esaminare se i metodi di indagine abbiano consentito di seguire l ' evoluzione costante della produzione suinicola , è opportuno che sia presentata periodicamente una relazione sulle esperienze acquisite ;

    considerando che , al fine di assicurare il coordinamento più efficace possibile , tutti i problemi posti dall ' applicazione della presente direttiva dall ' esecuzione e dallo spoglio delle indagini devono essere oggetto di consultazioni e di una collaborazione permanente fra la Commissione e gli Stati membri ;

    considerando che , in base all ' esperienza acquisita nelle indagini precedenti relative al settore della produzione suinicola , è necessario statistica delle caratteristiche tecniche da rilevare ;

    considerando che , per agevolare l ' attuazione delle disposizioni previste , è opportuno prevedere una procedura che instauri una stretta collaborazione fra gli Stati membri e la Commissione in seno al comitato permanente di statistica agraria , istituito con la decisione 72/279/CEE ( 6 ) ,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

    Articolo 1

    Gli Stati membri effettuano , ad intervalli di quattro mesi , di cui una volta all ' inizio del mese di dicembre , indagini relative al patrimonio suinicolo esistente nel loro territorio e che rientra nel campo di osservazione di cui all ' articolo 3 , paragrafo 1 .

    Articolo 2

    Ai sensi della presente direttiva , per suini si intendono gli animali della specie suina domestica della sottovoce 01.03 A della tariffa doganale comune .

    Articolo 3

    1 . Le indagini di cui all ' articolo 1 riguardano tutti i suini esistenti nelle aziende di tipo agricolo o industriale . Sono considerate tali , ai sensi della presente direttiva , le aziende che dispongono almeno :

    - di una superficie agricola utilizzata di 1 ha , o

    - di un suino da riproduzione , o

    - di altri tre suini .

    2 . Tuttavia , tali indagini possono inoltre concernere anche i suini che non rientrano nel campo di osservazione di cui al paragrafo 1 .

    Articolo 4

    1 . Le indagini di cui all ' articolo 1 hanno lo scopo di rilevare la consistenza del patrimonio suinicolo , ripartito in categorie di animali da definire secondo la procedura di cui all ' articolo 11 .

    2 . Per i mesi di dicembre , aprile e agosto , le indagini di cui all ' articolo 1 riguardano i capi esistenti in uno dei primi tre giorni di tali mesi .

    Tuttavia , per le indagini da effettuare nei mesi di aprile e di agosto , il giorno di riferimento può essere il giorno di esecuzione delle indagini stesse , purchù si tratti di uno dei primi sei giorni di tali mesi .

    3 . Gli Stati membri trasmettono alla Commissione i risultati delle indagini entro un termine massimo di dieci settimane dal giorno di riferimento .

    Dopo due anni , questo termine può essere ridotto secondo la procedura prevista dall ' articolo 11 .

    4 . Gli Stati membri che , in applicazione dell ' articolo 3 , paragrafo 2 , non limitano le indagini alle aziende di tipo agricolo o industriale di cui al paragrafo 1 di detto articolo , forniscono inoltre , sotto forma di stime , i dati relativi a tali aziende .

    5 . I risultati dell ' indagine del mese di dicembre devono essere forniti per ciascuna delle circoscrizioni da definire secondo la procedura prevista dall ' articolo 11 .

    Articolo 5

    1 . Qualora le disposizioni nazionali non prevedano un censimento completo , le indagini sono effettuate per campionamento casuale .

    2 . Per quanto riguarda i risultati delle indagini , l ' errore di campionamento non può superare il 3 % rispetto alla consistenza del patrimonio suinicolo di ogni Stato membro .

    3 . Gli Stati membri prendono , se necessario , misure appropriate per valutare gli errori di osservazione .

    4 . Al fine di migliorare le basi di campionamento , gli Stati membri adottano , per quanto possibile , le misure che ritengono atte a salvaguardare la qualità dei risultati delle indagini .

    Articolo 6

    1 . I risultati nazionali delle indagini del mese di dicembre devono essere elaborati dagli Stati membri , almeno ogni due anni e la prima volta nel 1977 , secondo le classi di grandezza del patrimonio esistente , che saranno definite secondo la procedura prevista dall ' articolo 11 .

    2 . Tuttavia , lo Stato membro che ottenga , mediante un ' altra indagine nazionale eseguita nell ' anno di riferimento , risultati suddivisi secondo le classi di grandezza del patrimonio esistente , può utilizzare detti risultati .

    Articolo 7

    1 . Gli Stati membri elaborano statistiche mensili delle macellazioni dei suini .

    Ove necessario , essi forniscono informazioni complementari suddivise per mese , in particolare per quanto riguarda la frazione delle macellazioni che sfugge alle statistiche mensili di cui al comma precedente , che permettano di rendere dette statistiche comparabili e di completarle in modo che comprendano tutte le macellazioni .

    2 . Le statistiche di cui al paragrafo 1 riguardano il numero delle macellazioni e il peso medio dei suini macellati .

    Gli Stati membri indicano sotto quale presentazione sono stati pesati i suini .

    3 . Gli Stati membri trasmettono alla Commissione i risultati delle statistiche di cui al presente articolo , entro termini da stabilirsi secondo la procedura prevista dall ' articolo 11 .

    Articolo 8

    1 . Gli Stati membri stimano , per i periodi 1° dicembre - 30 settembre , 1° aprile - 31 gennaio e 1° agosto - 31 maggio , il numero prevedibile delle macellazioni di suini , ripartito su periodi di due mesi . I periodi possono essere modificati secondo la procedura prevista dall ' articolo 11 .

    2 . I risultati delle stime di cui al paragrafo 1 sono trasmessi alla Commissione , entro termini da stabilirsi secondo la procedura prevista dall ' articolo 11 .

    Articolo 9

    La Commissione , nell ' ambito di consultazioni e di una collaborazione permanente con gli Stati membri , studia :

    a ) i risultati forniti ;

    b ) i problemi tecnici inerenti in particolare alla preparazione ed all ' esecuzione delle indagini e delle stime ;

    c ) il significato dei risultati delle indagini e delle stime .

    Articolo 10

    Ogni tre anni , e la prima volta nel 1978 , la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle esperienze acquisite con le indagini e le stime relative alla produzione suinicola .

    Articolo 11

    1 . Nel caso in cui si segua la procedura definita nel presente articolo , il comitato permanente di statistica agraria , istituito con la decisione 72/279/CEE , in appresso denominato il « comitato » , è chiamato a pronunziarsi dal suo presidente , sia su iniziativa di quest ' ultimo , sia su richiesta del rappresentante di uno Stato membro .

    2 . Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto di misure da adottare . Il comitato formula il suo parere entro un termine che il presidente può stabilire in relazione all ' urgenza del problema in questione . Il comitato si pronuncia a maggioranza di 41 voti : ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all ' articolo 148 , paragrafo 2 , del trattato ; il presidente non partecipa al voto .

    3 . a ) La Commissione adotta le misure previste , quando esse siano conformi al parere del comitato .

    b ) Quando le misure previste non sono conformi al parere del comitato , ovvero in mancanza di parere , la Commissione sottopone immediatamente al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare . Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata .

    c ) Se , trascorsi tre mesi dalla data in cui la proposta è pervenuta al Consiglio , quest ' ultimo non ha deliberato , le misure proposte sono adottate dalla Commissione .

    Articolo 12

    Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative , regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il 1° dicembre 1976 .

    Articolo 14

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .

    Fatto a Bruxelles , addì 20 luglio 1976 .

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    A.P.L.M.M . van der STEE

    ( 1 ) GU n . C 159 del 12 . 7 . 1976 , pag . 41 .

    ( 2 ) GU n . L 282 del 1° . 11 . 1975 , pag . 1 .

    ( 3 ) GU n . L 45 del 21 . 2 . 1976 , pag . 1 .

    ( 4 ) GU n . L 76 del 28 . 3 . 1968 , pag . 13 .

    ( 5 ) GU n . L 326 del 27 . 11 . 1973 , pag . 19 .

    ( 6 ) GU n . L 179 del 7 . 8 . 1972 , pag . 1 .

    ( 7 ) GU n . L 179 del 7 . 8 . 1972 , pag . 5 .

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