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Document 31976L0491

    Direttiva 76/491/CEE del Consiglio, del 4 maggio 1976, concernente una procedura comunitaria d'informazione e di consultazione sui prezzi del petrolio greggio e dei prodotti petroliferi nella Comunità

    GU L 140 del 28.5.1976, p. 4–10 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, ES, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 27/07/1999; abrogato da 31999D0280 ;

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1976/491/oj

    31976L0491

    Direttiva 76/491/CEE del Consiglio, del 4 maggio 1976, concernente una procedura comunitaria d'informazione e di consultazione sui prezzi del petrolio greggio e dei prodotti petroliferi nella Comunità

    Gazzetta ufficiale n. L 140 del 28/05/1976 pag. 0004 - 0010
    edizione speciale finlandese: capitolo 12 tomo 1 pag. 0097
    edizione speciale greca: capitolo 12 tomo 1 pag. 0121
    edizione speciale svedese/ capitolo 12 tomo 1 pag. 0097
    edizione speciale spagnola: capitolo 12 tomo 2 pag. 0107
    edizione speciale portoghese: capitolo 12 tomo 2 pag. 0107


    ++++

    CONSIGLIO

    DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

    del 4 maggio 1976

    concernente una procedura comunitaria d ' informazione e di consultazione sui prezzi del petrolio greggio e dei prodotti petroliferi nella Comunità

    ( 76/491/CEE )

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 213 ,

    visto il progetto della Commissione ,

    visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,

    visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) ,

    considerando che l ' instaurazione di una politica comune dell ' energia è uno degli obiettivi che la Comunità si è prefissa e che spetta alla Commissione proporre le misure da adottare a tal fine ;

    considerando che da conoscenza delle condizioni di approvvigionamento e del mercato costituisce uno degli elementi fondamentali di una politica comune dell ' energia ;

    considerando che la trasparenza dei costi e dei prezzi dei prodotti petroliferi è un elemento indispensabile al buon funzionamento del mercato , in particolare alla libera circolazione delle merci nella Comunità ;

    considerando che , al paragrafo 3 , punto III , della risoluzione , del 13 febbraio 1975 , concernente i mezzi da porre in opera per raggiungere gli obiettivi della politica energetica comunitaria , adottati dal Consiglio il 17 dicembre 1974 ( 3 ) , il Consiglio ha approvato il principio di una politica dei prezzi al consumo fondata sulla trasparenza dei costi e dei prezzi degli idrocarburi ;

    considerando pertanto che è necessario istituire una procedura comunitaria di informazione e di consultazione sui prezzi del petrolio greggio e dei prodotti petroliferi ;

    considerando che l ' adempimento di tale compito esige di prendere conoscenza , con un ritmo regolare , di un certo numero di informazioni relative ai prezzi del petrolio greggio e dei principali prodotti petroliferi , perlomeno in una forma conglobata a livello degli Stati membri ;

    considerando che è opportuno che le informazioni relative ai prezzi del petrolio greggio e dei principali prodotti petroliferi provengano dalle imprese petrolifere e che gli Stati membri designino secondo criteri oggettivi le persone e le imprese tenute a comunicare tali informazioni ;

    considerando che è opportuno esaminare , entro un anno al massimo dall ' inizio dell ' applicazione della direttiva , se è utile che gli Stati membri comunichino alla Commissione i dati trasmessi loro dalle imprese ;

    considerando che , sulla base delle informazioni raccolte , è opportuno procedere ad un raffronto fra l ' evoluzione dei costi e quella dei prezzi dei prodotti petroliferi praticati nella Comunità ;

    considerando che tale raffronto , per tener conto delle differenze strutturali dei mercati , deve riguardare i livelli al netto dei dazi e delle imposte , e dazi e imposte compresi , dei prezzi dei principali prodotti petroliferi , nonchù i realizzi all ' uscita dalle raffinerie ;

    considerando che , sulla base delle informazioni raccolte , è opportuno procedere , per ogni singolo Stato membro e per la Comunità , all ' analisi dell ' evoluzione della valorizzazione media all ' uscita dalle raffinerie per tonnellata di petrolio greggio trattato ;

    considerando che le informazioni raccolte ed i risultati dell ' esame effettuato dalla Commissione devono costituire l ' oggetto , a livello comunitario , di una informazione degli Stati membri e di una consultazione tra questi e la Commissione ;

    considerando che le informazioni raccolte sono di natura riservata e che i risultati dell ' esame effettuato dalla Commissione possono servire soltanto all ' informazione degli Stati membri e alla consultazione fra detti Stati e la Commissione ;

    considerando che la Commissione , se constata delle anomalie o incongruenze nelle cifre che le sono state comunicate , deve poter ottenere i necessari dati in forma non conglobata , forniti dalle imprese ;

    considerando che la Commissione deve poter precisare , se del caso , le modalità delle comunicazioni da effettuare , quali la forma e il tenore ,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

    Articolo 1

    1 . Gli Stati membri comunicano alla Commissione , entro i primi quarantacinque giorni di ogni trimestre , informazioni elaborate sulla base dei dati che sono loro comunicati dalle imprese designate conformemente all ' articolo 2 . Tali informazioni , presentate secondo le forme previste all ' articolo 3 , riguardano :

    a ) Per i principali tipi di petrolio greggio :

    - i prezzi fob e/o cif per tipo di petrolio greggio all ' importazione in provenienza da paesi terzi nel corso del trimestre precedente ;

    - i prezzi franco raffineria o porto di sbarco , per i principali tipi di petrolio greggio prodotti nella Comunità che formano oggetto di transazioni tra compagnie differenti o tra compagnie di produzione e filiali e che sono raffinati in uno Stato membro nel corso del trimestre precedente .

    b ) Per i principali tipi di prodotti petroliferi :

    - i prezzi fob e/o cif per tipo di prodotto petrolifero all ' importazione in provenienza , rispettivamente , da paesi terzi e dagli Stati membri della Comunità nel corso del trimestre precedente ;

    - i prezzi al consumo all ' inizio del trimestre in corso per ciascuno dei principali prodotti petroliferi , rispettivamente esente da dazi e imposte e dazi e imposte compresi ;

    - la stima del realizzo medio lordo all ' uscita dalle raffinerie nel corso del trimestre precedente per ciascuno dei principali prodotti petroliferi smerciati sul mercato interno dello Stato membro considerato .

    2 . Gli Stati membri che hanno un regime di prezzi massimi al consumo comunicano inoltre alla Commissione i prezzi massimi al consumo in vigore il primo giorno del trimestre in corso per ciascuno dei principali prodotti petroliferi , rispettivamente esenti da dazi e imposte e dazi e imposte compresi .

    L ' elenco dei principali tipi di petrolio greggio importato da paesi terzi e quello dei prodotti petroliferi sono contenuti nell ' allegato della presente direttiva . Le definizioni relative alla natura delle informazioni e alle nozioni d ' importazione , di petrolio greggio prodotto nella Comunità , di prezzi al consumo , di stima del realizzo medio lordo all ' uscita dalle raffinerie e di prezzi massimi al consumo figurano anch ' esse nell ' allegato della presente direttiva .

    Articolo 2

    1 . Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni necessarie affinchù le imprese la cui attività rientra nella loro giurisdizione mettano a disposizione i dati necessari per consentire agli stessi di adempiere agli obblighi che incombono loro ai sensi dell ' articolo 1 .

    2 . Gli Stati membri trasmettono alla Commissione , entro i primi quarantacinque giorni di ogni trimestre , un elenco delle persone e delle imprese che comunicano loro i dati di cui al paragrafo 1 . L ' elenco di queste persone e imprese sarà elaborato in modo da comprendere gran parte delle operazioni effettuate nel loro territorio , in particolare :

    - per quanto concerne i prezzi all ' importazione : almeno l ' 85 % dei quantitativi totali di petrolio greggio importato e circa il 75 % per i prodotti petroliferi importati ;

    - per quanto concerne i prezzi al consumo : circa il 70 % del consumo interno di tutti i prodotti petroliferi .

    Gli Stati membri inseriscono in questo elenco tutte le persone o le imprese classificate in ordine d ' importanza decrescente per ciascun tipo di attività sopra indicato .

    Articolo 3

    1 . Le informazioni che gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione , a norma dell ' articolo 1 , sono il risultato del conglobamento dei dati che ricevono dalle imprese di cui all ' articolo 2 , paragrafo 2 . Le informazioni sono presentate in modo da fornire le indicazioni più rappresentative del mercato petrolifero di ogni Stato membro .

    2 . Entro un anno al massimo dalla data di cui all ' articolo 10 , il Consiglio esamina se , per ottenere una più completa conoscenza delle condizioni del mercato petrolifero della Comunità , non sia opportuno che gli Stati membri comunichino alla Commissione i dati che vengono trasmessi loro dalle imprese .

    Articolo 4

    La Commissione , in base alle informazioni raccolte ai sensi dell ' articolo 1 , prepara e comunica trimestralmente agli Stati membri , in particolare :

    - i dati di sintesi sui prezzi del petrolio greggio e dei prodotti petroliferi ;

    - il raffronto dei livelli dei prezzi dei prodotti petroliferi nella Comunità ;

    - l ' evoluzione , per ogni singolo Stato membro e per la Comunità , della valorizzazione media all ' uscita dalle raffinerie per tonnellata di petrolio greggio trattato . La nozione di valorizzazione media all ' uscita dalle raffinerie per tonnellata di petrolio greggio trattato è definita nell ' allegato della presente direttiva ;

    - il raffronto tra l ' evoluzione delle condizioni d ' approvvigionamento di petrolio greggio e di prodotti petroliferi e della valorizzazione media all ' uscita dalle raffinerie per tonnellata di petrolio greggio trattato .

    Articolo 5

    1 . Gli Stati membri e la Commissione si consultano trimestralmente o su richiesta di uno Stato membro o su iniziativa della Commissione , a intervalli più ravvicinati .

    2 . Tali consultazioni verteranno in particolare sulle comunicazioni della Commissione di cui all ' articolo 4 . In seguito a tali consultazioni la Commissione propone eventualmente al Consiglio le misure che si rivelano necessarie .

    Articolo 6

    1 . Le informazioni trasmesse in applicazione dell ' articolo 1 , paragrafo 1 , e l ' elenco di cui all ' articolo 2 , paragrafo 2 , sono di natura riservata . Questa disposizione non impedisce tuttavia la diffusione di informazioni generali o sommarie in una forma che non consenta di ricostruire singole indicazioni sulle imprese , informazioni cioè che riguardino almeno tre imprese .

    2 . Le informazioni trasmesse alla Commissione a norma dell ' articolo 1 e le informazioni generali o sommarie raccolte in applicazione dell ' articolo 4 potranno essere utilizzate solo ai fini previsti dall ' articolo 5 .

    3 . Se la Commissione constata anomalie o incongruenze nelle cifre comunicatele , essa può chiedere agli Stati membri di consentirle di prendere conoscenza degli opportuni dati non conglobati forniti dalle imprese e dei metodi di calcolo e di stima sui quali si fondano le informazioni conglobate .

    Articolo 7

    La Commissione , entro i limiti fissati dalla presente direttiva , adotta le disposizioni di applicazione concernenti il carattere riservato , la forma , il tenore e tutte le altre caratteristiche delle comunicazioni di cui all ' articolo 1 .

    Articolo 8

    In caso di importanti cambiamenti delle condizioni di approvvigionamento , la Commissione , per poter valutare la situazione del mercato , può disporre che le comunicazioni di cui agli articoli 1 e 2 siano effettuate entro termini o per periodi modificati .

    Articolo 9

    Per ciascuno dei primi tre anni successivi alla data di cui all ' articolo 10 , la Commissione presenta al Consiglio e al Parlamento europeo una relazione sui risultati dell ' applicazione della presente direttiva .

    Articolo 10

    Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative , regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva , al più tardi il 1° gennaio 1977 .

    Articolo 11

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .

    Fatto a Bruxelles , addì 4 maggio 1976 .

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    G . THORN

    ( 1 ) GU n . C 28 del 9 . 2 . 1976 , pag . 9 .

    ( 2 ) GU n . C 50 del 4 . 3 . 1976 , pag . 2 .

    ( 3 ) GU n . C 153 del 9 . 12 . 1975 , pag . 6 .

    ALLEGATO

    1 . Elenco dei principali tipi di petrolio greggio

    a ) Importati da paesi terzi

    1 . Arabian Light , 34°

    2 . Arabian Medium , 31°

    3 . Arabian Heavy and Khafji , 27°

    4 . Iranian Light , 34°

    5 . Iranian Heavy , 31°

    6 . Murban and Zakum , 39°

    7 . Iraq - Basrah , 35°

    8 . Iraq - Kirkuk , 36°

    9 . Kuwait , 31°

    10 . Libya , 40°

    11 . Algeria , 44°

    12 . Nigeria , 34°

    13 . Venezuelan Light , 34°

    14 . Venezuelan Medium , 26°

    15 . Venezuelan Heavy , 17°

    16 . Indonesia , 34°

    17 . Altri petroli greggi

    b ) Prodotti nella Comunità

    2 . Elenco dei prodotti petroliferi

    a ) Per quanto riguarda i prezzi cif dei prodotti petroliferi importati rispettivamente da paesi terzi e dagli Stati membri della Comunità

    - Carburanti per auto : * - benzina super *

    * - benzina normale *

    * - gasolio per autotrazione *

    - Combustibili domestici : * - gasolio da riscaldamento *

    * - olio combustibile per uso domestico *

    * - petrolio lampante *

    - Combustibili industriali : * - olio combustibile pesante ( tenore di zolfo superiore a 1 % ma non superiore a 3,5 % ) *

    * - olio combustibile pesante ( tenore di zolfo non superiore a 1 % ) *

    b ) Per quanto riguarda i prezzi effettivamente applicati al consumo e i prezzi massimi

    - Carburanti destinati al trasporto su strada :

    - alla pompa per : * - benzina super *

    * - benzina normale *

    * - gasolio per autotrazione *

    - Combustibili destinati al riscaldamento domestico :

    - per piccoli consumatori : * - gasolio da riscaldamento *

    * - olio combustibile per uso domestico *

    * - petrolio lampante *

    - Combustibili industriali :

    - per consegne sul mercato all ' ingrosso : * - olio combustibile pesante ( tenore di zolfo superiore a 1,5 % ma non superiore a 3,5 % ) *

    * - olio combustibile pesante ( tenore di zolfo non superiore a 1,5 % ) *

    c ) Per quanto riguarda i realizzi lordi all ' uscita dalle raffinerie

    - Benzine per auto :

    - benzina super

    - benzina normale

    - Gasolio carburante

    - Combustibili destinati al riscaldamento domestico :

    - gasolio da riscaldamento

    - olio combustibile per uso domestico

    - petrolio lampante

    - Combustibili industriali :

    - combustibili residui

    3 . Definizioni

    a ) Natura delle informazioni

    Le informazioni conglobate relative ai prezzi , che saranno comunicate alla Commissione dagli Stati membri , verranno elaborate in modo da fornire gli indicatori più rappresentativi delle condizioni di mercato di ogni Stato membro . Per tener conto delle differenze esistenti tra le imprese che operano sui vari mercati , i prezzi verranno comunicati sotto forma di forcelle con l ' indicazione del livello intermedio maggiormente rappresentativo .

    b ) Importazioni

    Per importazioni , ai sensi dell ' articolo 1 , paragrafo 1 , si intendono tutte le importazioni di petroli greggi e di prodotti petroliferi che entrano nel territorio doganale della Comunità , a fini diversi dal transito e dal traffico di perfezionamento attivo verso i paesi terzi , che sono destinate ad uno Stato membro e non sono in transito verso gli altri Stati membri .

    c ) Petrolio greggio prodotto nella Comunità

    Per petrolio greggio prodotto nella Comunità , ai sensi dell ' articolo 1 , paragrafo 1 , lettera a ) , si intendono tutti i petroli greggi prodotti , raffinati e smerciati nella Comunità . Tali petroli greggi possono essere raffinati e smerciati in Stati membri diversi dallo Stato membro produttore .

    d ) Prezzi al consumo

    - Per prezzi al consumo , ai sensi dell ' articolo 1 , paragrafo 1 , lettera b ) , per una data impresa petrolifera , si intende la media più rappresentativa dei prezzi di consegna che tale impresa applica effettivamente a una determinata categoria di consumatori .

    - Per prezzi al consumo , ai sensi dell ' articolo 1 , paragrafo 1 , lettera b ) , per un dato Stato membro , si intendono i livelli di prezzo più rappresentativi dei prezzi di consegna che , nello Stato membro considerato , l ' insieme delle compagnie applica effettivamente ai consumatori di una determinata categoria .

    e ) Stima del realizzo medio lordo all ' uscita dalle raffinerie

    Per stima del realizzo medio lordo all ' uscita dalle raffinerie ai sensi dell ' articolo 1 , paragrafo 1 , lettera b ) , per uno Stato membro determinato si intende la stima dell ' introito medio ottenuto all ' uscita dall ' insieme delle raffinerie di tale Stato membro , per ciascuno dei principali prodotti petroliferi smerciati sul mercato interno di detto Stato membro . Tale stima dell ' introito medio risulta dal conglobamento sotto forma di ponderazione degli introiti medi ricavati attraverso i vari canali di distribuzione previa detrazione dei costi corrispondenti ; essa comprende tutte le vendite effettuate sia all ' uscita dalle raffinerie , sia a rivenditori , sia direttamente ai consumatori .

    f ) Prezzi massimi al consumo

    Per prezzi massimi al consumo , ai sensi dell ' articolo 1 , paragrafo 2 , si intendono i prezzi massimi di vendita , rispettivamente esenti da dazi e tasse e dazi e tasse compresi , pubblicati o no , di un prodotto destinato ad una determinata categoria di consumatori , fissati dalle pubbliche autorità o concordati tra le pubbliche autorità e le compagnie .

    g ) Valorizzazione media all ' uscita dalle raffinerie per tonnellata di petrolio greggio trattato

    Per valorizzazione media all ' uscita dalle raffinerie per tonnellata di petrolio greggio trattato , ai sensi dell ' articolo 4 , per un determinato Stato membro , si intende l ' introito medio globale stimato all ' uscita dalle raffinerie per i prodotti petroliferi estratti da una tonnellata di petrolio greggio .

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