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Document 31976D0228
76/228/ECSC: Council Decision of 16 February 1976 on the granting of daily subsistence allowances and refunds of travel expenses to Members of the Consultative Committee of the European Coal and Steel Community
76/228/CECA: Decisione del Consiglio, del 16 febbraio 1976, relativa alla concessione delle indennità giornaliere e al rimborso delle spese di viaggio ai membri del Comitato Consultivo della Comunità europea del carbone e dell'acciaio
76/228/CECA: Decisione del Consiglio, del 16 febbraio 1976, relativa alla concessione delle indennità giornaliere e al rimborso delle spese di viaggio ai membri del Comitato Consultivo della Comunità europea del carbone e dell'acciaio
GU L 44 del 20.2.1976, p. 33–34
(DA, DE, EN, FR, IT, NL) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(ES, PT, FI, SV)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 05/02/2000
76/228/CECA: Decisione del Consiglio, del 16 febbraio 1976, relativa alla concessione delle indennità giornaliere e al rimborso delle spese di viaggio ai membri del Comitato Consultivo della Comunità europea del carbone e dell'acciaio
Gazzetta ufficiale n. L 044 del 20/02/1976 pag. 0033 - 0034
edizione speciale finlandese: capitolo 1 tomo 1 pag. 0118
edizione speciale spagnola: capitolo 01 tomo 6 pag. 0053
edizione speciale svedese/ capitolo 1 tomo 1 pag. 0118
edizione speciale portoghese: capitolo 01 tomo 6 pag. 0053
++++ CONSIGLIO DECISIONE DEL CONSIGLIO del 16 febbraio 1976 relativa alla concessione delle indennità giornaliere e al rimborso delle spese di viaggio ai membri del comitato consultivo della Comunità europea del carbone e dell ' acciaio ( 76/228/CECA ) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell ' acciaio , in particolare l ' articolo 18 , visto il trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee , in particolare l ' articolo 6 , considerando che occorre fissare l ' ammontare delle indennità giornaliere per i membri del comitato consultivo della Comunità europea del carbone e dell ' acciaio , nonchù le modalità per la concessione di tali indennità e per il rimborso delle loro spese di viaggio , DECIDE : Articolo 1 I membri del comitato consultivo della Comunità europea del carbone e dell ' acciaio hanno diritto ad un ' indennità giornaliera per ogni giorno di riunione e di viaggio , nonchù al rimborso delle spese di viaggio , conformemente alle seguenti disposizioni . Articolo 2 1 . L ' indennità giornaliera è fissata a 2 500 FB per ogni giornata di riunione e di viaggio . 2 . Il calcolo dei giorni di viaggio , ai fini dell ' indennità giornaliera , viene effettuato forfettariamente per il viaggio d ' andata e ritorno in bse alla distanza per ferrovia tra il luogo di partenza e quello di riunione , secondo il criteri seguente : - una giornata , se la distanza è superiore a 100 km e inferiore o pari a 200 km ; - una giornata e mezza , se la distanza è superiore a 200 km e inferiore o pari a 500 km ; - due giornate , se la distanza è superiore a 500 km e inferiore o pari a 800 km ; - due giornate , se la distanza è superiore a 800 km ; se però l ' interessato prova che il viaggio ha superato i due giorni , il calcolo viene effettuato in base alla durata effettiva del viaggio stesso ; 3 . Per « luogo di partenza » , ai sensi della presente decisione , si intende quello ove l ' interessato ha eletto il suo domicilio . Tuttavia , se il luogo effettivo di partenza è più vicino del luogo di riunione , viene preso in considerazione il luogo effettivo di partenza . Articolo 3 1 . Le spese di viaggio per ferrovia sono rimborsate sulle seguenti basi : - tariffa ferroviaria di prima classe fra il luogo di partenza e quello di riunione ; non è richiesta la presentazione dei titoli di viaggio ; - supplemento per il vagone letto su presentazione del biglietto ; - prezzo della prenotazione dei posti e del trasporto dei bagagli necessari , nonchù dei supplementi per treni rapidi , su presentazione dei relativi documenti . 2 . Le spese di viaggio per nave sono rimborsate su presentazione dei relativi documenti . 3 . Quando il membro utilizza per il proprio spostamento un ' autovettura , le spese di viaggio sono rimborsate sulla base della tariffa ferroviaria di prima classe . Se due o più membri utilizzano la stessa autovettura , soltanto il membro che ha a carico il veicolo ha diritto al rimborso di cui sopra , con una maggiorazione del 20 % per ogni membro trasportato e designato nominativamente ; Le spese d ' imbarco e di trasporto marittimo del veicolo sono rimborsate al membro che lo ha a carico su presentazione dei relativi documenti ; 4 . Le spese di viaggio in aereo , comprese quelle di prenotazione e le tasse d ' imbarco , sono rimborsate su presentazione dei relativi documenti . 5 . Le spese di trasporto fra il luogo di partenza o della riunione e la stazione ferroviaria o l ' aeroporto sono rimborsate sulla basse della tariffa di prima classe in vigore per i trasporti pubblici . Articolo 4 La decisione del Consiglio del 15 ottobre 1968 concernente le indennità per i membri del comitato consultivo della Comunità europea del carbone e dell ' acciaio e le persone invitate a partecipare , in base ad uno statuto particolare , ai lavori di detto comitato , modificata da ultimo dalla decisione 74/319/CEE ( 1 ) , è abrogata . Articolo 5 La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 1976 . Fatto a Bruxelles , addì 16 febbraio 1976 . Per il Consiglio Il Presidente R . VOUEL ( 1 ) GU n . L 180 del 3 . 7 . 1974 , pag . 31 . RETTIFICHE Rettifica del regolamento ( CEE ) n . 3003/75 del Consiglio , del 17 novembre 1975 , relativo all ' apertura , alla ripartizione e alle modalità di gestione dei contingenti tariffari comunitari per alcuni prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo ( Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n . L 310 del 29 novembre 1975 ) Pagina 23 , allegato B I tre paesi indipendenti seguenti devono essere aggiunti nell ' allegato : Angola Saeo-Tomù e Principe Mozambico Rettifica del regolamento ( CEE ) n . 3004/75 del Consiglio , del 17 novembre 1975 , riguardante l ' apertura di preferenze tariffarie per taluni prodotti tessili originari dei paesi in via di sviluppo ( Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n . L 310 del 29 novembre 1975 ) Pagina 33 , allegato B I tre paesi indipendenti seguenti devono essere aggiunti nell ' allegato : Angola Saeo-Tomù e Principe Mozambico Rettifica del regolamento ( CEE ) n . 3008/75 del Consiglio , del 17 novembre 1975 , relativo all ' apertura , alla ripartizione e alle modalità di gestione dei contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti originari di paesi in via di sviluppo ( Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n . L 310 del 29 novembre 1975 ) Pagina 58 , allegato C I I tre paesi indipendenti seguenti devono essere aggiunti nell ' allegato : Angola Saeo-Tomù e Principe Mozambico Pagina 59 , allegato C II I tre paesi dipendenti seguenti devono essere soppressi dall ' allegato : Angola ( incl . Cabinda ) Isole Saeo-Tomù e Principe Mozambico Rettifica del regolamento ( CEE ) n . 3009/75 del Consiglio , del 17 novembre 1975 , recante apertura e modalità di gestione di massimali tariffari comunitari preferenziali per taluni prodotti originari di paesi in via di sviluppo ( Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n . L 310 del 29 novembre 1975 ) Pagina 68 , allegato B I I tre paesi indipendenti seguenti devono essere aggiunti nell ' allegato : Angola Saeo-Tomù e Principe Mozambico Pagina 69 , allegato B II I tre paesi dipendenti seguenti devono essere soppressi dall ' allegato : Angola ( incl . Cabinda ) Isole Saeo-Tomù e Principe Mozambico Rettifica del regolamento ( CEE ) n . 3010/75 del Consiglio , del 17 novembre 1975 , relativo alla concessione di preferenze tariffarie per taluni prodotti originari di paesi in via di sviluppo ( Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n . L 310 del 29 novembre 1975 ) Pagina 112 , allegato B I tre paesi indipendenti seguenti devono essere aggiunti nell ' allegato : Angola Saeo-Tomù e Principe Mozambico Pagina 113 , allegato B I tre paesi dipendenti seguenti devono essere soppressi dall ' allegato : Angola ( incl . Cabinda ) Isole Saeo-Tomù e Principe Mozambico Rettifica del regolamento ( CEE ) n . 3011/75 del Consiglio , del 17 novembre 1975 , che attua un sistema di preferenze generalizzate in favore dei paesi in via di sviluppo per taluni prodotti dei capitoli da 1 a 24 della tariffa doganale comune ( Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n . L 310 del 29 novembre 1975 ) Pagina 139 , allegato C I tre paesi indipendenti seguenti devono essere aggiunti nell ' allegato : Angola Saeo-Tomù e Principe Mozambico Pagina 140 , allegato C I tre paesi dipendenti seguenti devono essere soppressi dall ' allegato : Angola ( incl . Cabinda ) Isole Saeo-Tomù e Principe Mozambico Rettifica del regolamento ( CEE ) n . 3012/75 del Consiglio , del 17 novembre 1975 , relativo all ' apertura , alla ripartizione e alle modalità di gestione di un contingente tariffario per il burro di cacao e di un contingente tariffario per il caffè solubile originari di paesi in via di sviluppo ( Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n . L 310 del 29 novembre 1975 ) Pagina 145 , allegato I tre paesi indipendenti seguenti devono essere aggiunti nell ' allegato : Angola Saeo-Tomù e Principe Mozambico Pagina 146 , allegato I tre paesi dipendenti seguenti devono essere soppressi dall ' allegato : Angola ( incl . Cabinda ) Isole Saeo-Tomù e Principe Mozambico Rettifica del regolamento ( CEE ) n . 3013/75 del Consiglio , del 17 novembre 1975 , relativo all ' apertura , alla ripartizione e alle modalità di gestione di un contingente tariffario per le conserve di ananassi non in fette , in semifette o spirali , originari di paesi in via di sviluppo ( Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n . L 310 del 29 novembre 1975 ) Pagina 151 , allegato I tre paesi indipendenti seguenti devono essere aggiunti nell ' allegato : Angola Saeo-Tomù e Principe Mozambico Pagina 152 , allegato I tre paesi dipendenti seguenti devono essere soppressi dall ' allegato : Angola ( incl . Cabinda ) Isole Saeo-Tomù e Principe Mozambico Rettifica del regolamento ( CEE ) n . 3014/75 del Consiglio , del 17 novembre 1975 , relativo all ' apertura , alla ripartizione e alle modalità di gestione di un contingente tariffario per le conserve di ananassi non in fette , in semifette o spirali , originari di paesi in via di sviluppo ( Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n . L 310 del 29 novembre 1975 ) Pagina 157 , allegato I tre paesi indipendenti seguenti devono essere aggiunti nell ' allegato : Angola Saeo-Tomù e Principe Mozambico Pagina 158 , allegato I tre paesi dipendenti seguenti devono essere soppressi dall ' allegato : Angola ( incl . Cabinda ) Isole Saeo-Tomù e Principe Mozambico Rettifica del regolamento ( CEE ) n . 3015/75 del Consiglio , del 17 novembre 1975 , relativo all ' apertura , alla ripartizione e alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per il tabacco grezzo o non lavorato « flue-cured » del tipo « Virginia » , originario di paesi in via di sviluppo ( Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n . L 310 del 29 novembre 1975 ) Pagina 162 , allegato I tre paesi indipendenti seguenti devono essere aggiunti nell ' allegato : Angola Saeo-Tomù e Principe Mozambico Pagina 163 , allegato I tre paesi dipendenti seguenti devono essere soppressi dall ' allegato : Angola ( incl . Cabinda ) Isole Saeo-Tomù e Principe Mozambico Rettifica della decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell ' acciaio , riuniti in sede di Consiglio , del 17 novembre 1975 , relativo all ' apertura , alla ripartizione e alle modalità di gestione di contingenti tariffari per taluni prodotti siderurgici originari di paesi in via di sviluppo ( Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n . L 310 del 29 novembre 1975 ) Pagina 167 , allegato B I tre paesi indipendenti seguenti devono essere aggiunti nell ' allegato : Angola Saeo-Tomù e Principe Mozambico Pagina 168 , allegato B I tre paesi dipendenti seguenti devono essere soppressi dall ' allegato : Angola ( incl . Cabinda ) Isole Saeo-Tomù e Principe Mozambico Rettifica della decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell ' acciaio , riuniti in sede di Consiglio , del 17 novembre 1975 , relativa all ' apertura di preferenze tariffarie per taluni prodotti siderurgici originari di paesi in via di sviluppo ( Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n . L 310 del 29 novembre 1975 ) Pagina 174 , allegato B I tre paesi indipendenti seguenti devono essere aggiunti nell ' allegato : Angola Saeo-Tomù e Principe Mozambico Pagina 175 , allegato B I tre paesi dipendenti seguenti devono essere soppressi dall ' allegato : Angola ( incl . Cabinda ) Isole Saeo-Tomù e Principe Mozambico Rettifica al regolamento ( CEE ) n . 320/76 della Commissione , del 13 febbraio 1976 , concernente il rilascio , durante il periodo d ' applicazione delle misure di salvaguardia , di titoli d ' importazione per un nuovo quantitativo di 50 000 giovani bovini destinati all ' ingrasso ( Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n . L 39 del 14 febbraio 1976 ) Pagina 28 , articolo 3 , paragrafo 4 , ultimo trattino , anzichù : « valid for ... young bovine animals for fattening » , leggi : « valid for ... young male bovine animals for fattening » .