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Document 31976D0228

76/228/CECA: Decisione del Consiglio, del 16 febbraio 1976, relativa alla concessione delle indennità giornaliere e al rimborso delle spese di viaggio ai membri del Comitato Consultivo della Comunità europea del carbone e dell'acciaio

GU L 44 del 20.2.1976, p. 33–34 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 05/02/2000

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1976/228/oj

31976D0228

76/228/CECA: Decisione del Consiglio, del 16 febbraio 1976, relativa alla concessione delle indennità giornaliere e al rimborso delle spese di viaggio ai membri del Comitato Consultivo della Comunità europea del carbone e dell'acciaio

Gazzetta ufficiale n. L 044 del 20/02/1976 pag. 0033 - 0034
edizione speciale finlandese: capitolo 1 tomo 1 pag. 0118
edizione speciale spagnola: capitolo 01 tomo 6 pag. 0053
edizione speciale svedese/ capitolo 1 tomo 1 pag. 0118
edizione speciale portoghese: capitolo 01 tomo 6 pag. 0053


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CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 16 febbraio 1976

relativa alla concessione delle indennità giornaliere e al rimborso delle spese di viaggio ai membri del comitato consultivo della Comunità europea del carbone e dell ' acciaio

( 76/228/CECA )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell ' acciaio , in particolare l ' articolo 18 ,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee , in particolare l ' articolo 6 ,

considerando che occorre fissare l ' ammontare delle indennità giornaliere per i membri del comitato consultivo della Comunità europea del carbone e dell ' acciaio , nonchù le modalità per la concessione di tali indennità e per il rimborso delle loro spese di viaggio ,

DECIDE :

Articolo 1

I membri del comitato consultivo della Comunità europea del carbone e dell ' acciaio hanno diritto ad un ' indennità giornaliera per ogni giorno di riunione e di viaggio , nonchù al rimborso delle spese di viaggio , conformemente alle seguenti disposizioni .

Articolo 2

1 . L ' indennità giornaliera è fissata a 2 500 FB per ogni giornata di riunione e di viaggio .

2 . Il calcolo dei giorni di viaggio , ai fini dell ' indennità giornaliera , viene effettuato forfettariamente per il viaggio d ' andata e ritorno in bse alla distanza per ferrovia tra il luogo di partenza e quello di riunione , secondo il criteri seguente :

- una giornata , se la distanza è superiore a 100 km e inferiore o pari a 200 km ;

- una giornata e mezza , se la distanza è superiore a 200 km e inferiore o pari a 500 km ;

- due giornate , se la distanza è superiore a 500 km e inferiore o pari a 800 km ;

- due giornate , se la distanza è superiore a 800 km ; se però l ' interessato prova che il viaggio ha superato i due giorni , il calcolo viene effettuato in base alla durata effettiva del viaggio stesso ;

3 . Per « luogo di partenza » , ai sensi della presente decisione , si intende quello ove l ' interessato ha eletto il suo domicilio . Tuttavia , se il luogo effettivo di partenza è più vicino del luogo di riunione , viene preso in considerazione il luogo effettivo di partenza .

Articolo 3

1 . Le spese di viaggio per ferrovia sono rimborsate sulle seguenti basi :

- tariffa ferroviaria di prima classe fra il luogo di partenza e quello di riunione ; non è richiesta la presentazione dei titoli di viaggio ;

- supplemento per il vagone letto su presentazione del biglietto ;

- prezzo della prenotazione dei posti e del trasporto dei bagagli necessari , nonchù dei supplementi per treni rapidi , su presentazione dei relativi documenti .

2 . Le spese di viaggio per nave sono rimborsate su presentazione dei relativi documenti .

3 . Quando il membro utilizza per il proprio spostamento un ' autovettura , le spese di viaggio sono rimborsate sulla base della tariffa ferroviaria di prima classe . Se due o più membri utilizzano la stessa autovettura , soltanto il membro che ha a carico il veicolo ha diritto al rimborso di cui sopra , con una maggiorazione del 20 % per ogni membro trasportato e designato nominativamente ;

Le spese d ' imbarco e di trasporto marittimo del veicolo sono rimborsate al membro che lo ha a carico su presentazione dei relativi documenti ;

4 . Le spese di viaggio in aereo , comprese quelle di prenotazione e le tasse d ' imbarco , sono rimborsate su presentazione dei relativi documenti .

5 . Le spese di trasporto fra il luogo di partenza o della riunione e la stazione ferroviaria o l ' aeroporto sono rimborsate sulla basse della tariffa di prima classe in vigore per i trasporti pubblici .

Articolo 4

La decisione del Consiglio del 15 ottobre 1968 concernente le indennità per i membri del comitato consultivo della Comunità europea del carbone e dell ' acciaio e le persone invitate a partecipare , in base ad uno statuto particolare , ai lavori di detto comitato , modificata da ultimo dalla decisione 74/319/CEE ( 1 ) , è abrogata .

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 1976 .

Fatto a Bruxelles , addì 16 febbraio 1976 .

Per il Consiglio

Il Presidente

R . VOUEL

( 1 ) GU n . L 180 del 3 . 7 . 1974 , pag . 31 .

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento ( CEE ) n . 3003/75 del Consiglio , del 17 novembre 1975 , relativo all ' apertura , alla ripartizione e alle modalità di gestione dei contingenti tariffari comunitari per alcuni prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo

( Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n . L 310 del 29 novembre 1975 )

Pagina 23 , allegato B

I tre paesi indipendenti seguenti devono essere aggiunti nell ' allegato :

Angola

Saeo-Tomù e Principe

Mozambico

Rettifica del regolamento ( CEE ) n . 3004/75 del Consiglio , del 17 novembre 1975 , riguardante l ' apertura di preferenze tariffarie per taluni prodotti tessili originari dei paesi in via di sviluppo

( Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n . L 310 del 29 novembre 1975 )

Pagina 33 , allegato B

I tre paesi indipendenti seguenti devono essere aggiunti nell ' allegato :

Angola

Saeo-Tomù e Principe

Mozambico

Rettifica del regolamento ( CEE ) n . 3008/75 del Consiglio , del 17 novembre 1975 , relativo all ' apertura , alla ripartizione e alle modalità di gestione dei contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti originari di paesi in via di sviluppo

( Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n . L 310 del 29 novembre 1975 )

Pagina 58 , allegato C I

I tre paesi indipendenti seguenti devono essere aggiunti nell ' allegato :

Angola

Saeo-Tomù e Principe

Mozambico

Pagina 59 , allegato C II

I tre paesi dipendenti seguenti devono essere soppressi dall ' allegato :

Angola ( incl . Cabinda )

Isole Saeo-Tomù e Principe

Mozambico

Rettifica del regolamento ( CEE ) n . 3009/75 del Consiglio , del 17 novembre 1975 , recante apertura e modalità di gestione di massimali tariffari comunitari preferenziali per taluni prodotti originari di paesi in via di sviluppo

( Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n . L 310 del 29 novembre 1975 )

Pagina 68 , allegato B I

I tre paesi indipendenti seguenti devono essere aggiunti nell ' allegato :

Angola

Saeo-Tomù e Principe

Mozambico

Pagina 69 , allegato B II

I tre paesi dipendenti seguenti devono essere soppressi dall ' allegato :

Angola ( incl . Cabinda )

Isole Saeo-Tomù e Principe

Mozambico

Rettifica del regolamento ( CEE ) n . 3010/75 del Consiglio , del 17 novembre 1975 , relativo alla concessione di preferenze tariffarie per taluni prodotti originari di paesi in via di sviluppo

( Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n . L 310 del 29 novembre 1975 )

Pagina 112 , allegato B

I tre paesi indipendenti seguenti devono essere aggiunti nell ' allegato :

Angola

Saeo-Tomù e Principe

Mozambico

Pagina 113 , allegato B

I tre paesi dipendenti seguenti devono essere soppressi dall ' allegato :

Angola ( incl . Cabinda )

Isole Saeo-Tomù e Principe

Mozambico

Rettifica del regolamento ( CEE ) n . 3011/75 del Consiglio , del 17 novembre 1975 , che attua un sistema di preferenze generalizzate in favore dei paesi in via di sviluppo per taluni prodotti dei capitoli da 1 a 24 della tariffa doganale comune

( Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n . L 310 del 29 novembre 1975 )

Pagina 139 , allegato C

I tre paesi indipendenti seguenti devono essere aggiunti nell ' allegato :

Angola

Saeo-Tomù e Principe

Mozambico

Pagina 140 , allegato C

I tre paesi dipendenti seguenti devono essere soppressi dall ' allegato :

Angola ( incl . Cabinda )

Isole Saeo-Tomù e Principe

Mozambico

Rettifica del regolamento ( CEE ) n . 3012/75 del Consiglio , del 17 novembre 1975 , relativo all ' apertura , alla ripartizione e alle modalità di gestione di un contingente tariffario per il burro di cacao e di un contingente tariffario per il caffè solubile originari di paesi in via di sviluppo

( Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n . L 310 del 29 novembre 1975 )

Pagina 145 , allegato

I tre paesi indipendenti seguenti devono essere aggiunti nell ' allegato :

Angola

Saeo-Tomù e Principe

Mozambico

Pagina 146 , allegato

I tre paesi dipendenti seguenti devono essere soppressi dall ' allegato :

Angola ( incl . Cabinda )

Isole Saeo-Tomù e Principe

Mozambico

Rettifica del regolamento ( CEE ) n . 3013/75 del Consiglio , del 17 novembre 1975 , relativo all ' apertura , alla ripartizione e alle modalità di gestione di un contingente tariffario per le conserve di ananassi non in fette , in semifette o spirali , originari di paesi in via di sviluppo

( Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n . L 310 del 29 novembre 1975 )

Pagina 151 , allegato

I tre paesi indipendenti seguenti devono essere aggiunti nell ' allegato :

Angola

Saeo-Tomù e Principe

Mozambico

Pagina 152 , allegato

I tre paesi dipendenti seguenti devono essere soppressi dall ' allegato :

Angola ( incl . Cabinda )

Isole Saeo-Tomù e Principe

Mozambico

Rettifica del regolamento ( CEE ) n . 3014/75 del Consiglio , del 17 novembre 1975 , relativo all ' apertura , alla ripartizione e alle modalità di gestione di un contingente tariffario per le conserve di ananassi non in fette , in semifette o spirali , originari di paesi in via di sviluppo

( Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n . L 310 del 29 novembre 1975 )

Pagina 157 , allegato

I tre paesi indipendenti seguenti devono essere aggiunti nell ' allegato :

Angola

Saeo-Tomù e Principe

Mozambico

Pagina 158 , allegato

I tre paesi dipendenti seguenti devono essere soppressi dall ' allegato :

Angola ( incl . Cabinda )

Isole Saeo-Tomù e Principe

Mozambico

Rettifica del regolamento ( CEE ) n . 3015/75 del Consiglio , del 17 novembre 1975 , relativo all ' apertura , alla ripartizione e alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per il tabacco grezzo o non lavorato « flue-cured » del tipo « Virginia » , originario di paesi in via di sviluppo

( Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n . L 310 del 29 novembre 1975 )

Pagina 162 , allegato

I tre paesi indipendenti seguenti devono essere aggiunti nell ' allegato :

Angola

Saeo-Tomù e Principe

Mozambico

Pagina 163 , allegato

I tre paesi dipendenti seguenti devono essere soppressi dall ' allegato :

Angola ( incl . Cabinda )

Isole Saeo-Tomù e Principe

Mozambico

Rettifica della decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell ' acciaio , riuniti in sede di Consiglio , del 17 novembre 1975 , relativo all ' apertura , alla ripartizione e alle modalità di gestione di contingenti tariffari per taluni prodotti siderurgici originari di paesi in via di sviluppo

( Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n . L 310 del 29 novembre 1975 )

Pagina 167 , allegato B

I tre paesi indipendenti seguenti devono essere aggiunti nell ' allegato :

Angola

Saeo-Tomù e Principe

Mozambico

Pagina 168 , allegato B

I tre paesi dipendenti seguenti devono essere soppressi dall ' allegato :

Angola ( incl . Cabinda )

Isole Saeo-Tomù e Principe

Mozambico

Rettifica della decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell ' acciaio , riuniti in sede di Consiglio , del 17 novembre 1975 , relativa all ' apertura di preferenze tariffarie per taluni prodotti siderurgici originari di paesi in via di sviluppo

( Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n . L 310 del 29 novembre 1975 )

Pagina 174 , allegato B

I tre paesi indipendenti seguenti devono essere aggiunti nell ' allegato :

Angola

Saeo-Tomù e Principe

Mozambico

Pagina 175 , allegato B

I tre paesi dipendenti seguenti devono essere soppressi dall ' allegato :

Angola ( incl . Cabinda )

Isole Saeo-Tomù e Principe

Mozambico

Rettifica al regolamento ( CEE ) n . 320/76 della Commissione , del 13 febbraio 1976 , concernente il rilascio , durante il periodo d ' applicazione delle misure di salvaguardia , di titoli d ' importazione per un nuovo quantitativo di 50 000 giovani bovini destinati all ' ingrasso

( Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n . L 39 del 14 febbraio 1976 )

Pagina 28 , articolo 3 , paragrafo 4 , ultimo trattino ,

anzichù : « valid for ... young bovine animals for fattening » ,

leggi : « valid for ... young male bovine animals for fattening » .

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