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Document 31975R3280
Regulation (EEC) No 3280/75 of the Council of 16 December 1975 laying down detailed rules for applying protective measures in the market in live trees and other plants, bulbs, roots and the like, cut flowers and ornamental foliage
Regolamento (CEE) n. 3280/75 del Consiglio, del 16 dicembre 1975, che definisce le modalità di applicazione delle misure di salvaguardia nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura
Regolamento (CEE) n. 3280/75 del Consiglio, del 16 dicembre 1975, che definisce le modalità di applicazione delle misure di salvaguardia nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura
GU L 326 del 18.12.1975, p. 4–5
(DA, DE, EN, FR, IT, NL) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(EL, ES, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 01/07/1995; abrogato da 31994R3290
Regolamento (CEE) n. 3280/75 del Consiglio, del 16 dicembre 1975, che definisce le modalità di applicazione delle misure di salvaguardia nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura
Gazzetta ufficiale n. L 326 del 18/12/1975 pag. 0004 - 0005
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 6 pag. 0244
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 14 pag. 0133
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 6 pag. 0244
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 9 pag. 0223
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 9 pag. 0223
++++ REGOLAMENTO ( CEE ) N . 3280/75 DEL CONSIGLIO del 16 dicembre 1975 che definisce le modalità di applicazione delle misure di salvaguardia nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , visto il regolamento ( CEE ) n . 234/68 del Consiglio , del 27 febbraio 1968 , relativo all ' attuazione di un ' organizzazione comune dei mercati nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura ( 1 ) , in particolare l ' articolo 9 , paragrafo 1 , vista la proposta della Commissione , considerando che l ' articolo 9 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 234/68 prevede la possibilità di applicare misure adeguate se nella Comunità il mercato di uno o più prodotti di cui all ' articolo 1 di detto regolamento subisce o rischia di subire , a causa delle importazioni o delle esportazioni , gravi perturbazioni tali da compromettere gli obiettivi dell ' articolo 39 del trattato ; che l ' applicazione di tali misure negli scambi con i paesi terzi deve cessare con la scomparsa della perturbazione o del rischio di perturbazione ; considerando che spetta al Consiglio il compito di fissare le modalità di applicazione dell ' articolo 9 , paragrafo 1 , e di definire i casi e i limiti in cui gli Stati membri possono applicare misure cautelative ; considerando che occorre pertanto definire gli elementi principali che permettano di stabilire se nella Comunità il mercato è o rischia di essere gravamente perturbato ; considerando che una perturbazione di mercato , dovuta alle esportazioni , è esclusa nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura ; che occorre pertanto limitare le misure di salvaguardia alle importazioni di tali prodotti ; considerando che il ricorso a misure di salvaguardia dipende dall ' influenza degli scambi con i paesi terzi sul mercato della Comunità ; che è perciò necessario valutare la situazione di questo mercato tenendo conto , oltre che degli elementi propri al mercato stesso , di quelli relativi all ' evoluzione di detti scambi ; considerando che occorre definire le misure che possono essere adottate in applicazione dell ' articolo 9 del regolamento ( CEE ) n . 234/68 ; che tali misure devono essere atte a rimediare alle gravi perturbazioni del mercato e ad eliminarne il rischio ; che esse devono essere adeguate alle circostanze onde evitare che provochino effetti diversi da quelli desiderati ; considerando che è necessario limitare il ricorso di uno Stato membro all ' articolo 9 del regolamento ( CEE ) n . 234/68 al caso in cui il mercato di questo Stato , in seguito ad una valutazione fondata sugli elementi suindicati , sia considerato rispondente alle condizioni di detto articolo ; che le misure che possono essere prese in questo caso devono essere tali da evitare un ulteriore deterioramento della situazione del mercato e devono avere un carattere unicamente cautelativo ; che di conseguenza tali misure nazionali devono essere applicabili solo fino all ' entrata in vigore di una decisione comunitaria in materia ; considerando che la Commissione deve deliberare sulle misure comunitarie di salvaguardia da prendere in seguito alla domanda di uno Stato membro , entro un termine di ventiquattro ore dalla ricezione di tale domanda ; che , onde permettere alla Commissione di valutare la situazione del mercato con la massima efficacia , occorre prevedere disposizioni tali da garantire che essa sarà informata al più presto possibile dell ' applicazione di misure cautelative da parte di uno Stato membro ; che occorre pertanto prevedere che tali misure siano notificate alla Commissione non appena decise e che la notifica valga richiesta ai sensi dell ' articolo 9 , paragrafo 2 , del regolamento ( CEE ) n . 234/68 , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 Per valutare se nella Comunità il mercato di uno o più dei prodotti di cui all ' articolo 1 del regolamento ( CEE ) n . 234/68 subisce o rischia di subire , a causa delle importazioni , perturbazioni gravi atte a compromettere gli obiettivi dell ' articolo 39 del trattato , si tiene conto in particolare : a ) del volume delle importazioni o prevedibili , b ) delle disponibilità di prodotti sul mercato della Comunità ; c ) dei prezzi praticati in particolare allo stadio dei mercati di produzione inclusi quelli praticati alle aste per i prodotti indigeni sul mercato della Comunità o della loro evoluzione prevedibile , in particolare della loro tendenza ad un ribasso eccessivo , d ) dei prezzi praticati sul mercato della Comunità , riportati a uno stadio comparabile a quello di cui al punto c ) , per i prodotti provenienti da paesi terzi , in particolare della loro tendenza ad un ribasso eccessivo . Articolo 2 1 . Quando si verifichi la situazione prevista all ' articolo 9 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 234/68 , le misure che possono essere adottate in applicazione dei paragrafi 2 e 3 di tale articolo sono : a ) per i prodotti sottoposti al regime dei titoli d ' importazione di cui all ' articolo 3 del regolamento ( CEE ) n . 3279/75 del Consiglio , del 16 dicembre 1975 , relativo all ' unificazione dei regimi di importazione applicati da ciascuno degli Stati membri nei confronti dei paesi terzi nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura ( 2 ) ; - la cessazione totale o parziale del rilascio dei titoli che comporta l ' irrecevibilità delle nuove domande ; - il rigetto totale o parziale delle domande di rilascio di titoli che sono in corso di espletamento ; b ) per i prodotti non sottoposti al regime dei titoli d ' importazione la sospensione totale o parziale delle importazioni ; 2 . Le misure di cui al paragrafo 1 possono essere adottate soltanto nei limiti e per la durata strettamente necessari . Esse tengono conto della situazione particolare dei prodotti avviati verso la Comunità . Possono riferirsi soltanto a prodotti provenienti da paesi terzi . Possono essere limitate ad alcune provenienze , origini , qualità o ad alcuni calibri o varietà . Possono inoltre essere limitate alle importazioni destinate a talune regioni della Comunità . 3 . Il rigetto di cui al paragrafo 1 , lettera a ) , secondo trattino , è applicabile alle domande depositate nel periodo in cui è stata applicata la sospensione di cui all ' articolo 3 , paragrafo 1 , lettera a ) . Articolo 3 1 . Uno Stato membro può , a titolo cautelativo , prendere una o più misure quando ritenga , a seguito di una valutazione basata sugli elementi di cui all ' articolo 1 , che sussista nel suo territorio la situazione di cui all ' articolo 9 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 234/68 . Le misure cautelative consistono : a ) per i prodotti sottoposti al regime dei titoli d ' importazione nel sospendere totalmente o parzialmente il rilascio dei titoli ; b ) per i prodotti non sottoposti al regime dei titoli nel sospendere totalmente o parzialmente le importazioni . È applicabile l ' articolo 2 , paragrafo 2 . 2 . Appena decise , le misure cautelative sono notificate alla Commissione a mezzo telescritto . La notifica vale richiesta ai sensi dell ' articolo 9 , paragrafo 2 , del regolamento ( CEE ) n . 234/68 . Tali misure sono applicabili soltanto fino all ' entrata in vigore della decisione adottata su questa base dalla Commissione . Articolo 4 Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1976 . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , addì 16 dicembre 1975 . Per il Consiglio Il Presidente G . MARCORA ( 1 ) GU n . L 55 del 2 . 3 . 1968 , pag . 1 . ( 2 ) Vedasi pag . 1 della presente Gazzetta ufficiale .