Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31975R1627

    Regolamento (CEE) n. 1627/75 del Consiglio, del 26 giugno 1975, relativo alle importazioni di limoni freschi originari d'Israele

    GU L 165 del 28.6.1975, p. 9–10 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, ES, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2008; abrogato da 32008R0361

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1975/1627/oj

    31975R1627

    Regolamento (CEE) n. 1627/75 del Consiglio, del 26 giugno 1975, relativo alle importazioni di limoni freschi originari d'Israele

    Gazzetta ufficiale n. L 165 del 28/06/1975 pag. 0009 - 0010
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 6 pag. 0088
    edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 13 pag. 0030
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 6 pag. 0088
    edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 8 pag. 0172
    edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 8 pag. 0172


    ++++

    REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1627/75 DEL CONSIGLIO

    del 26 giugno 1975

    relativo alle importazioni di limoni freschi originari di Israele

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 43 ,

    vista la proposta della Commissione ,

    visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,

    considerando che l ' articolo 8 del protocollo n . 1 dell ' accordo tra la Comunità economica europea e lo Stato d ' Israele ( 2 ) , firmato l ' 11 maggio 1975 , contempla un regime comportante una riduzione tariffaria , fra l ' altro , per le importazioni nella Comunità di limoni freschi originari del suddetto paese ; che , durante il periodo d ' applicazione dei prezzi di riferimento , tale riduzione è subordinata all ' osservanza di un determinato prezzo sul mercato interno comunitario ; che l ' istituzione del regime sopra descritto richiede che vengano adottate modalità d ' applicazione ;

    considerando che il regime in parola deve inquadrarsi nell ' organizzazione comune del mercato ortofrutticolo ; che occorre pertanto tener conto delle disposizioni del regolamento ( CEE ) n . 1035/72 del Consiglio , del 18 maggio 1972 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ( 3 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 2745/72 ( 4 ) , nonchù di quelle adottate in applicazione di detto regolamento ,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

    Articolo 1

    Il presente regolamento fissa le modalità d ' applicazione del regime preferenziale previsto dall ' articolo 8 del protocollo n . 1 dell ' accordo tra la Comunità economica europea e lo Stato d ' Israele - in appresso denominato « l ' accordo » - per i limoni freschi di cui alla sottovoce ex 08.02 C della tariffa doganale comune , originari di Israele .

    Articolo 2

    1 . Affinchù le condizioni precisate all ' articolo 8 , paragrafo 3 , del protocollo n . 1 dell ' accordo risultino soddisfatte , è necessario che i corsi del prodotto in parola , rilevati sui mercati rappresentativi della Comunità nella fase importatore/grossista o ricondotti a tale fase , restino pari o superiori al prezzo indicato all ' articolo 3 .

    Detti corsi vengono presi in considerazione dopo sdoganamento e detrazione delle tasse all ' importazione diverse dai doganali , ossia delle tasse previste per il calcolo del prezzo d ' entrata di cui al regolamento ( CEE ) n . 1035/72 .

    Il prodotto oggetto del presente regolamento viene eventualmente ricondotto alla categoria di qualità I , a norma dell ' articolo 24 , paragrafo 2 , secondo comma , terzo trattino , del regolamento ( CEE ) n . 1035/72 .

    2 . Per la detrazione delle tasse all ' importazione diverse dai dazi doganali , alle quali si riferisce l ' articolo 24 , paragrafo 3 , terzo trattino , del regolamento ( CEE ) n . 1035/72 - detrazione da effettuarsi semprechù codeste tasse si siano ripercosse sui prezzi comunicati dagli Stati membri alla Commissione - l ' importo da detrarre viene calcolato da quest ' ultima in modo da evitare gli inconvenienti che potrebbero eventualmente risultare dall ' incidenza delle tasse medesime sui prezzi d ' entrata , secondo le origini . A tal fine si assume un ' incidenza media , corrispondente alla media aritmetica tra l ' incidenza minore a quella maggiore .

    Le modalità d ' applicazione del presente paragrafo vengono stabilite , se del caso , secondo la procedura descritta all ' articolo 33 del regolamento ( CEE ) n . 1035/72 .

    3 . Si considerano rappresentativi , ai sensi del paragrafo 1 , i mercati della Comunità su cui sono stati rilevati i corsi in base ai quali viene calcolato il prezzo d ' entrata definito nel regolamento ( CEE ) n . 1035/72 .

    Articolo 3

    Il prezzo di cui all ' articolo 2 , paragrafo 1 , è pari al prezzo di riferimento in vigore durante il periodo in questione , maggiorato dell ' incidenza su detto prezzo di riferimento dei dazi doganali applicabili alle importazioni provenienti dai paesi terzi , nonchù di un importo forfettario dell ' ordine di 1,20 unità di conto per 100 kg .

    Articolo 4

    Qualora , dopo sdoganamento e detrazione delle tasse all ' importazione diverse dai dazi doganali , i corsi di cui all ' articolo 2 , paragrafo 1 , restino per tre giorni di mercato consecutivi , sul mercati rappresentativi della Comunità aventi i corsi più bassi , inferiori al prezzo definito all ' articolo 3 , si applica al prodotto in causa il dazio doganale vigente nei confronti dei paesi terzi alla data dell ' importazione .

    Tale regime rimane in vigore fino a quando gli stessi corsi siano restati per tre giorni di mercato consecutivi , sul mercati rappresentativi della Comunità aventi i corsi più bassi , pari o superiore al prezzo definito all ' articolo 3 .

    Articolo 5

    La Commissione , tenendo sotto osservazione i corsi rilevati sui mercati rappresentativi della Comunità e comunicatile dagli Stati membri , segue in permanenza l ' andamento dei prezzi e procede alle costatazioni di cui all ' articolo 4 .

    Le misure necessarie vengono adottate secondo la procedura istituita dal regolamento ( CEE ) n . 1035/72 per l ' applicazione delle tasse di compensazione al settore ortofrutticolo .

    Articolo 6

    Le disposizioni degli articoli da 23 a 28 del regolamento ( CEE ) n . 1035/72 restano applicabili .

    Articolo 7

    Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1975 .

    Esso si applica per tutta la durata d ' applicazione dell ' accordo .

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

    Fatto a Lussemburgo , addì 26 giugno 1975 .

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    P . BARRY

    ( 1 ) Parere dato il 20 . 6 . 1975 .

    ( 2 ) GU n . L 136 del 28 . 5 . 1975 , pag . 3 .

    ( 3 ) GU n . L 118 del 20 . 5 . 1972 , pag . 1 .

    ( 4 ) GU n . L 291 del 28 . 12 . 1972 , pag . 147 .

    Top