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Document 31975R1031
Regulation (EEC) No 1031/75 of the Commission of 17 April 1975 defining the event in which the subsidy in respect of cotton seeds becomes due and payable
Regolamento (CEE) n. 1031/75 della Commissione, del 17 aprile 1975, che definisce il fatto generatore del diritto all'integrazione per i semi di cotone
Regolamento (CEE) n. 1031/75 della Commissione, del 17 aprile 1975, che definisce il fatto generatore del diritto all'integrazione per i semi di cotone
GU L 102 del 22.4.1975, p. 7–7
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In force
Regolamento (CEE) n. 1031/75 della Commissione, del 17 aprile 1975, che definisce il fatto generatore del diritto all'integrazione per i semi di cotone
Gazzetta ufficiale n. L 102 del 22/04/1975 pag. 0007 - 0007
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 12 pag. 0050
++++ REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1031/75 DELLA COMMISSIONE del 17 aprile 1975 che definisce il fatto generatore del diritto all ' integrazione per i semi di cotone LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , visto il regolamento ( CEE ) n . 1516/71 del Consiglio , del 12 luglio 1971 , che istituisce un regime di aiuto per i semi di cotone ( 1 ) , in particolare l ' articolo 1 , paragrafo 5 , considerando che , a norma dell ' articolo 4 , paragrafo 2 , del regolamento ( CEE ) n . 1134/68 del Consiglio , del 30 luglio 1968 ( 2 ) , che fissa le norme di applicazione del regolamento ( CEE ) n . 653/68 relative alle condizioni di modifica del valore dell ' unità di conto utilizzata per la politica agraria comune ( 3 ) , per le operazioni realizzate nel quadro della politica agraria comune , le somme dovute da uno Stato membro o da un organismo che ha ricevuto debito mandato , espresse in moneta nazionale o che corrispondano al importi fissati in unità di conto , sono pagate utilizzando il rapporto tra l ' unità di conto e la moneta nazionale che era in vigore al momento della realizzazione dell ' operazione o di parte dell ' operazione ; considerando che , a norma dell ' articolo 6 del regolamento ( CEE ) n . 1134/68 si considera come momento di realizzazione dell ' operazione la data alla quale ha luogo il fatto generatore del credito sull ' importo relativo all ' operazione stessa quale e definito dalla regolamentazione comunitaria o , in mancanza e in attesa di essa , dalla regolamentazione dello Stato membro interessato ; considerando che il fatto generatore del diritto all ' integrazione per i semi di cotone interviene al momento della produzione del cotone ; che tuttavia è molto difficile stabilire la data esatta della produzione per una determinata partita ; considerando che l ' esperienza ha dimostrato che la quasi totalità del raccolto di cotone ha luogo al più tardi nel corso del mese di ottobre di ogni anno ; che , pertanto , ai fini di un ' applicazione uniforme del regime d ' integrazione per tale prodotto , è opportuno basarsi , per il calcolo dell ' importo dell ' integrazione in moneta nazionale , sul tasso di conversione in vigore alla fine del periodo di cui sopra ; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 Ai sensi dell ' articolo 6 del regolamento ( CEE ) n . 1134/68 , il fatto generatore del diritto all ' integrazione per i semi di cotone si considera intervenuto il 1° novembre successivo all ' inizio di ogni campagna di commercializzazione . Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1975 . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi , e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , il 17 aprile 1975 . Per la Commissione P . J . LARDINOIS Membro della Commissione ( 1 ) GU n . L 160 del 17 . 7 . 1971 , pag . 1 . ( 2 ) GU n . L 188 del 1° . 8 . 1968 , pag . 1 . ( 3 ) GU n . L 123 del 31 . 5 . 1968 , pag . 4 .