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Document 31975R1031

    Regolamento (CEE) n. 1031/75 della Commissione, del 17 aprile 1975, che definisce il fatto generatore del diritto all'integrazione per i semi di cotone

    GU L 102 del 22.4.1975, p. 7–7 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1975/1031/oj

    31975R1031

    Regolamento (CEE) n. 1031/75 della Commissione, del 17 aprile 1975, che definisce il fatto generatore del diritto all'integrazione per i semi di cotone

    Gazzetta ufficiale n. L 102 del 22/04/1975 pag. 0007 - 0007
    edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 12 pag. 0050


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    REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1031/75 DELLA COMMISSIONE

    del 17 aprile 1975

    che definisce il fatto generatore del diritto all ' integrazione per i semi di cotone

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

    visto il regolamento ( CEE ) n . 1516/71 del Consiglio , del 12 luglio 1971 , che istituisce un regime di aiuto per i semi di cotone ( 1 ) , in particolare l ' articolo 1 , paragrafo 5 ,

    considerando che , a norma dell ' articolo 4 , paragrafo 2 , del regolamento ( CEE ) n . 1134/68 del Consiglio , del 30 luglio 1968 ( 2 ) , che fissa le norme di applicazione del regolamento ( CEE ) n . 653/68 relative alle condizioni di modifica del valore dell ' unità di conto utilizzata per la politica agraria comune ( 3 ) , per le operazioni realizzate nel quadro della politica agraria comune , le somme dovute da uno Stato membro o da un organismo che ha ricevuto debito mandato , espresse in moneta nazionale o che corrispondano al importi fissati in unità di conto , sono pagate utilizzando il rapporto tra l ' unità di conto e la moneta nazionale che era in vigore al momento della realizzazione dell ' operazione o di parte dell ' operazione ;

    considerando che , a norma dell ' articolo 6 del regolamento ( CEE ) n . 1134/68 si considera come momento di realizzazione dell ' operazione la data alla quale ha luogo il fatto generatore del credito sull ' importo relativo all ' operazione stessa quale e definito dalla regolamentazione comunitaria o , in mancanza e in attesa di essa , dalla regolamentazione dello Stato membro interessato ;

    considerando che il fatto generatore del diritto all ' integrazione per i semi di cotone interviene al momento della produzione del cotone ; che tuttavia è molto difficile stabilire la data esatta della produzione per una determinata partita ;

    considerando che l ' esperienza ha dimostrato che la quasi totalità del raccolto di cotone ha luogo al più tardi nel corso del mese di ottobre di ogni anno ; che , pertanto , ai fini di un ' applicazione uniforme del regime d ' integrazione per tale prodotto , è opportuno basarsi , per il calcolo dell ' importo dell ' integrazione in moneta nazionale , sul tasso di conversione in vigore alla fine del periodo di cui sopra ;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi ,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

    Articolo 1

    Ai sensi dell ' articolo 6 del regolamento ( CEE ) n . 1134/68 , il fatto generatore del diritto all ' integrazione per i semi di cotone si considera intervenuto il 1° novembre successivo all ' inizio di ogni campagna di commercializzazione .

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1975 .

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi , e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

    Fatto a Bruxelles , il 17 aprile 1975 .

    Per la Commissione

    P . J . LARDINOIS

    Membro della Commissione

    ( 1 ) GU n . L 160 del 17 . 7 . 1971 , pag . 1 .

    ( 2 ) GU n . L 188 del 1° . 8 . 1968 , pag . 1 .

    ( 3 ) GU n . L 123 del 31 . 5 . 1968 , pag . 4 .

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