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Document 31975R0741
Regulation (EEC) No 741/75 of the Council of 18 March 1975 laying down special rules for the purchase of sugar beet
Regolamento (CEE) n. 741/75 del Consiglio, del 18 marzo 1975, che stabilisce norme particolari relative all'acquisto delle barbabietole da zucchero
Regolamento (CEE) n. 741/75 del Consiglio, del 18 marzo 1975, che stabilisce norme particolari relative all'acquisto delle barbabietole da zucchero
GU L 74 del 22.3.1975, p. 2–2
(DA, DE, EN, FR, IT, NL) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(EL, ES, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2001; abrogato da 32001R1260
Regolamento (CEE) n. 741/75 del Consiglio, del 18 marzo 1975, che stabilisce norme particolari relative all'acquisto delle barbabietole da zucchero
Gazzetta ufficiale n. L 074 del 22/03/1975 pag. 0002 - 0002
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 6 pag. 0062
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 12 pag. 0026
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 6 pag. 0062
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 8 pag. 0104
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 8 pag. 0104
++++ REGOLAMENTO ( CEE ) N . 741/75 DEL CONSIGLIO del 18 marzo 1975 che stabilisce norme particolari relative all ' acquisto delle barbabietole da zucchero IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 43 , vista la proposta della Commissione , visto il parere del Parlamento europeo , considerando che in taluni casi può avvenire che non si raggiunga un accordo sulla ripartizione dei quantitativi di barbabietole da consegnare ; che , in tal caso , occorre che lo Stato membro interessato sia in grado di stabilisce norme particolari di ripartizione , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 In caso di mancato accordo , tramite accordi interprofessionali , sulla ripartizione , tra i venditori , dei quantitativi di barbabietole che il fabbricante decide di acquistare prima della semina per la fabbricazione di zucchero entro i limiti della quota di base , lo Stato membro interessato può prevedere norme per la ripartizione . Tali norme possono inoltre conferire ai venditori tradizionali di barbabietole ad una cooperativa diritti di fornitura non previsti dai diritti costituiti dall ' eventuale appartenenza a detta cooperativa . Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee . Esso è applicabile per la prima volta ai quantitativi da contrattare per la campagna saccarifera 1975/1976 . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri Fatto a Bruxelles , addì 18 marzo 1975 Per il Consiglio Il Presidente R . RYAN