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Document 31975R0741

    Regolamento (CEE) n. 741/75 del Consiglio, del 18 marzo 1975, che stabilisce norme particolari relative all'acquisto delle barbabietole da zucchero

    GU L 74 del 22.3.1975, p. 2–2 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, ES, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2001; abrogato da 32001R1260

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1975/741/oj

    31975R0741

    Regolamento (CEE) n. 741/75 del Consiglio, del 18 marzo 1975, che stabilisce norme particolari relative all'acquisto delle barbabietole da zucchero

    Gazzetta ufficiale n. L 074 del 22/03/1975 pag. 0002 - 0002
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 6 pag. 0062
    edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 12 pag. 0026
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 6 pag. 0062
    edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 8 pag. 0104
    edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 8 pag. 0104


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    REGOLAMENTO ( CEE ) N . 741/75 DEL CONSIGLIO

    del 18 marzo 1975

    che stabilisce norme particolari relative all ' acquisto delle barbabietole da zucchero

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 43 ,

    vista la proposta della Commissione ,

    visto il parere del Parlamento europeo ,

    considerando che in taluni casi può avvenire che non si raggiunga un accordo sulla ripartizione dei quantitativi di barbabietole da consegnare ; che , in tal caso , occorre che lo Stato membro interessato sia in grado di stabilisce norme particolari di ripartizione ,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

    Articolo 1

    In caso di mancato accordo , tramite accordi interprofessionali , sulla ripartizione , tra i venditori , dei quantitativi di barbabietole che il fabbricante decide di acquistare prima della semina per la fabbricazione di zucchero entro i limiti della quota di base , lo Stato membro interessato può prevedere norme per la ripartizione .

    Tali norme possono inoltre conferire ai venditori tradizionali di barbabietole ad una cooperativa diritti di fornitura non previsti dai diritti costituiti dall ' eventuale appartenenza a detta cooperativa .

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

    Esso è applicabile per la prima volta ai quantitativi da contrattare per la campagna saccarifera 1975/1976 .

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri

    Fatto a Bruxelles , addì 18 marzo 1975

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    R . RYAN

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