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Document 31975R0541
Regulation (EEC) No 541/75 of the Commission of 28 February 1975 amending Regulation (EEC) No 2300/73 on the differential amounts for colza and rape seed
Regolamento (CEE) n. 541/75 della Commissione, del 28 febbraio 1975, che modifica il regolamento (CEE) n. 2300/73 relativo agli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone
Regolamento (CEE) n. 541/75 della Commissione, del 28 febbraio 1975, che modifica il regolamento (CEE) n. 2300/73 relativo agli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone
GU L 57 del 3.3.1975, p. 37–37
(DA, DE, EN, FR, IT, NL)
No longer in force, Date of end of validity: 12/05/1980
Regolamento (CEE) n. 541/75 della Commissione, del 28 febbraio 1975, che modifica il regolamento (CEE) n. 2300/73 relativo agli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone
Gazzetta ufficiale n. L 057 del 03/03/1975 pag. 0037 - 0037
++++ REGOLAMENTO ( CEE ) N . 541/75 DELLA COMMISSIONE del 28 febbraio 1975 che modifica il regolamento ( CEE ) n . 2300/73 relativo gli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , visto il regolamento n . 136/66/CEE del Consiglio , del 22 settembre 1966 , relativo all ' attuazione di un ' organizzazione comune dei mercati nel settore di grassi ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 101707/73 ( 2 ) , visto il regolamento ( CEE ) n . 475/75 del Consiglio , del 27 febbraio 1975 , relativo ai tassi di conversione da applicare nel settore agricolo ( 3 ) , in particolare l ' articolo 4 , considerando che il regolamento ( CEE ) n . 475/75 ha stabilito un tasso rappresentativo per ciascuna moneta della Comunità ; che l 'articolo 2 dello stesso regolamento ha tuttavia previsto un certo ritardo nell ' adattamento dei prezzi d ' acquisto e dei prezzi d ' intervento fissati nell ' ambito della politica agraria ; considerando che gli importi differenziali devono essere fissati tenuto conto dell ' incidenza delle misure suindicate ; che tale scopo può essere conseguito applicando al prezzo indicativo , per il calcolo di detti importi , il coefficiente già fissato per l ' integrazione nel quadro del regolamento ( CEE ) n . 540/75 ( 6 ) ; che è opportuno modificare corrispondentemente il regolamento ( CEE ) n . 2300/73 della Commissione , del 23 agosto 1973 , che stabilisce le modalità di applicazione degli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone ( 7 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n / 3182/74 ( 8 ) ; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le materie grasse , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 Il testo dell ' articolo 8 bis del regolamento ( CEE ) n . 2300/73 è sostituito dal seguente : « Articolo 8 bis : Nel periodo dal 3 marzo al 30 giugno 1975 al prezzo indicativo da prendere in considerazione per il calcolo degli elementi di cui alle lettere a ) e c ) dell ' articolo 1 si applica il coefficiente seguente : 1 . in Germania : * 1 , 02271 , 2 . nel Benelux : * 1 , 00725 , 3 . in Francia : * 0 , 98598 , 4 . in Italia : * 0 , 97199 , 5 . nel Regno Unito : * 0 , 97830 , 6 . in Irlanda : * 0 , 95536 , » Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 3 marzo 1975 . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , il 28 febbraio 1975 . Per la Commissione P . J . LARDINOIS Membro della Commissione ( 1 ) GU n . 172 del 30 . 9 . 1966 , pag . 3025/66 . ( 2 ) GU n . L 175 del 29 . 6 . 1973 , pag . 5 . ( 3 ) GU n . L 167 del 25 . 7 . 1972 , pag . 9 . ( 4 ) GU n . L 357 del 28 . 12 . 1973 , pag . 6 . ( 5 ) GU N; L 52 del 28 . 2 . 1975 , pag . 28 . ( 6 ) Vedasi pag . 29 della presente Gazzetta ufficiale . ( 7 ) GU n . L 236 del 24 . 8 . 1973 , pag . 28 . ( 8 ) GU n . L 339 del 18 . 12 . 1974 , pag . 16 .