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Document 31975L0409
Council Directive 75/409/EEC of 24 June 1975 amending for the fifth time Directive No 67/548/EEC concerning the approximation of the laws, regulations and administrative provisions relating to the classification, packaging and labelling of dangerous substances
Direttiva 75/409/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1975, recante quinta modifica della direttiva 67/548/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose
Direttiva 75/409/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1975, recante quinta modifica della direttiva 67/548/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose
GU L 183 del 14.7.1975, p. 22–24
(DA, DE, EN, FR, IT, NL) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)
No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2015; abrog. impl. da 32008R1272
Direttiva 75/409/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1975, recante quinta modifica della direttiva 67/548/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose
Gazzetta ufficiale n. L 183 del 14/07/1975 pag. 0022 - 0024
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 4 pag. 0131
edizione speciale greca: capitolo 13 tomo 3 pag. 0100
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 4 pag. 0131
edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 4 pag. 0127
edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 4 pag. 0127
++++ DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 24 giugno 1975 recante quinta modifica della direttiva 67/548/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative , regolamentari ed amministrative relative alla classificazione , all ' imballaggio e all ' etichettatura delle sostanze pericolose ( 75/409/CEE ) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 100 , vista la proposta della Commissione , visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) , visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) , considerando che è necessario modificare la direttiva 67/548/CEE del Consiglio , del 27 giugno 1967 , concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative , regolamentari ed amministrative relative alla classificazione , all ' imballaggio ed all ' etichettatura delle sostanze pericolose ( 3 ) , modificata da ultimo dalla direttiva 73/146/CEE ( 4 ) ; che infatti , alcune disposizioni relative all ' etichettatura ed all ' imballaggio delle sostanze pericolose devono essere precisate e completate ; che in ogni caso tali disposizioni devono essere armonizzate con quelle della direttiva 73/173/CEE del Consiglio , del 4 giugno 1973 , concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative , regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla classificazione , all ' imballaggio e all ' etichettatura dei preparati pericolosi ( solventi ) ( 5 ) ; considerando che si debbono inoltre stabilire le dimensioni dell ' etichetta a seconda della capacità dell ' imballaggio ; considerando che è altresì necessario stabilire una regolamentazione che disciplini il rapporto fra l ' etichettatura per il trasporto da una parte , e l ' etichettatura per l' immissione in commercio e l ' utilizzazione dei preparati , dall ' altra , affinchù sia evitata la doppia etichettatura con simboli di differente specie ; considerando che è possibile che sostanze pericolose , pur rispondendo alle prescrizioni della direttiva 67/548/CEE , compromettano la salute o la sicurezza ; che è pertanto opportuno prevedere una procedura destinata a ovviare a tale rischio ; considerando inoltre che alcune modifiche di carattere redazionale si rendono necessarie nelle versioni in lingua inglese , in lingua tedesca e in lingua italiana della suddetta direttiva , HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA : Articolo 1 La direttiva 67/548/CEE è modificata conformemente ai seguenti articoli . Articolo 2 1 . La prima parte di frase dell ' articolo 6 , paragrafo 2 , è sostituita dal seguente testo : « Ogni imballaggio deve recare le seguenti indicazioni scritte in modo leggibile e indelebile : » 2 . L 'articolo 6 , paragrafo 2 , lettera d ) , è completato col seguente periodo : « Per le sostanze nocive , irritanti , facilmente infiammabili , infiammabili o comburenti non è contenuto dell ' imballaggio non supera i 125 ml . » Articolo 3 Il testo dell ' articolo 7 viene sostituito dal seguente testo : « 1 . Quando le menzioni prescritte dall ' articolo 6 si trovano su un ' etichetta , essa deve essere apposta su uno o più lati dell ' imballaggio in modo da assicurare la lettura orizzontale quando il collo si trova in posizione normale . Le dimensioni dell ' etichetta devono corrispondere ai seguenti formati : Capacità dell ' imballaggio * Formato * - inferiore o pari a 3 l , * * * possibilmente almeno 52 × 74 mm * - superiore a 3 l e inferiore o pari a 50 l , * * * almeno 74 × 105 mm * - superiore a 50 l e inferiore o pari a 500 l , * * * almeno 105 × 148 mm * - superiore a 500 l , * * * almeno 148 × 210 mm * Ogni simbolo deve occupare almeno un decimo della superficie dell ' etichetta e essere di almeno 1 cm2 . L ' etichetta deve aderire con tutta la sua superficie all ' imballaggio che contiene direttamente la sostanza . 2 . L ' etichetta non è d ' obbligo quando l ' imballaggio stesso porti bene in vista le indicazioni richieste secondo le modalità di cui al paragrafo 1 . 3 . Il colore e la presentazione dell ' etichetta - e , per quanto riguarda il paragrafo 2 , dell ' imballaggio - devono essere tali da far risaltare con chiarezza il simbolo di pericolo e il suo fondo . 4 . Gli Stati membri possono esigere , per l ' immissione in commercio nel loro territorio delle sostanze pericolose , che l ' etichettatura sia redatta nella lingua o nelle lingue nazionali . 5 . I requisiti di etichettatura della presente direttiva si considerano soddisfatti : a ) quando , nel caso di una confezione esterna che racchiude uno o più recipienti interni , la confezione esterna è provvista di un ' etichettatura conforme ai regolamenti internazionali relativi al trasporto delle sostanze pericolose e l ' imballaggio o gli imballaggi interni sono provvisti di un ' etichettatura conforme alla presente direttiva ; b ) quando , nel caso di un imballagio unico , questo è provvisto di un ' etichettatura conforme ai regolamenti internazionali relativi al trasporto delle sostanze pericolose e all ' articolo 6 , paragrafo 2 , lettere a ) , b ) e d ) . In luogo dell ' etichettatura conforme alle disposizioni internazionali per il trasporto delle sostanze pericolose , è consentita l ' etichettatura conforme alle disposizioni nazionali per quelle sostanze pericolose che non escono dal territorio di uno Stato membro . » Articolo 4 Il testo dell ' articolo 8 , lettera a ) , è sostituito dal seguente testo : « a ) che sugli imballaggi le cui dimensioni ridotte o non adatte non permettano un ' etichettatura conforme all ' articolo 7 , paragrafi 1 e 2 , possa essere effettuata l ' etichettatura prevista all ' articolo 6 in altro modo adeguato ; » Articolo 5 I seguenti articoli vanno aggiunti dopo l ' articolo 8 quater : « Articolo 8 quinto Gli Stati membri non possono vietare , limitare o ostacolare per motivi di classificazione , di imballaggio o di etichettatura , ai sensi della presente direttiva , l ' immissione sul mercato delle sostanze pericolose se sono conformi alle disposizioni della presente direttiva e dei suoi allegati . Articolo 8 sesto 1 . Se uno Stato membro costata , in base ad una motivazione dettagliata , che una sostanza pericolosa , quantunque conforme alle disposizioni delle presente direttiva , può mettere in pericolo la salute o la sicurezza , detto Stato può vietare temporaneamente o sottoporre a condizioni particolari nel proprio territorio l ' immissione sul mercato di tale sostanza pericolosa . Esso ne informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri , precisando i motivi che giustificano la sua decisione . 2 . Entro sei settimane , la Commissione effettua la consultazione degli Stati membri interessati ; essa esprime poi senza indugio il suo parere e prende i provvedimenti del caso . 3 . Qualora la Commissione ritenesse necessario apportare adeguamenti tecnici alla presente direttiva , essi sono adottati dalla Commissione o dal Consiglio , secondo la procedura prevista all ' articolo 8 quater ; in tal caso , lo Stato membro che ha adottato misure di salvaguardia può mantenerle sino all ' entrata in vigore di tali adeguamenti . » Articolo 6 Il testo tedesco è così modificato : 1 . all ' articolo 2 , paragrafo 2 , lettera b ) , il termine « brennbaren » è sostituito da « entzuendlichen » ; 2 . all ' articolo 2 , paragrafo 2 , lettera d ) , e nell ' allegato III , punto R 21 , il termine « brennbar » è sostituito da « entzuendlich » ; 3 . all ' articolo 6 , paragrafo 2 , lettera c ) , e nell ' allegato II , il termine « Gift » è sostituito da « giftig » e il termine « Reizstoff » è sostituito da « reizend » . Articolo 7 Il testo inglese è così modificato : 1 . i seguenti termini sono sostituiti da « highly » : - « easily » all ' articolo 2 , paragrafo 2 , lettera c ) , - « very » all ' articolo 6 , paragrafo 2 , lettera c ) , - « easily » nell ' allegato II , - « very » nell ' allegato III , punti R 22 e R 25 ; 2 . nell ' allegato III , punti R 23 e R 26 , « Highly » è sostituito da « extremely » . Articolo 8 Il testo italiano è così modificato : il termine « molto » è sostituito da « facilmente » nell ' allegato III , punti R 22 e R 25 . Articolo 9 1 . Gli Stati membri emanano le necessarie disposizioni per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° giugno 1976 e ne informano immediatamente la Commissione . 2 . Gli Stati membri prendono cura di communicare alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva . Articolo 10 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva . Fatto a Lussemburgo , addì 24 giugno 1975 . Per il Consiglio Il Presidente G . FITZGERALD ( 1 ) GU n . C 2 del 9 . 1 . 1974 , pag . 59 . ( 2 ) GU n . C 109 del 19 . 9 . 1974 , pag . 19 . ( 3 ) GU n . 196 del 16 . 8 . 1967 , pag . 1 . ( 4 ) GU n . L 167 del 25 . 6 . 1973 , pag . 1 . ( 5 ) GU n . L 189 dell ' 11 . 7 . 1973 , pag . 7 .