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Document 31975L0409

    Direttiva 75/409/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1975, recante quinta modifica della direttiva 67/548/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose

    GU L 183 del 14.7.1975, p. 22–24 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2015; abrog. impl. da 32008R1272

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1975/409/oj

    31975L0409

    Direttiva 75/409/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1975, recante quinta modifica della direttiva 67/548/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose

    Gazzetta ufficiale n. L 183 del 14/07/1975 pag. 0022 - 0024
    edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 4 pag. 0131
    edizione speciale greca: capitolo 13 tomo 3 pag. 0100
    edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 4 pag. 0131
    edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 4 pag. 0127
    edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 4 pag. 0127


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    DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

    del 24 giugno 1975

    recante quinta modifica della direttiva 67/548/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative , regolamentari ed amministrative relative alla classificazione , all ' imballaggio e all ' etichettatura delle sostanze pericolose

    ( 75/409/CEE )

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 100 ,

    vista la proposta della Commissione ,

    visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,

    visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) ,

    considerando che è necessario modificare la direttiva 67/548/CEE del Consiglio , del 27 giugno 1967 , concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative , regolamentari ed amministrative relative alla classificazione , all ' imballaggio ed all ' etichettatura delle sostanze pericolose ( 3 ) , modificata da ultimo dalla direttiva 73/146/CEE ( 4 ) ; che infatti , alcune disposizioni relative all ' etichettatura ed all ' imballaggio delle sostanze pericolose devono essere precisate e completate ; che in ogni caso tali disposizioni devono essere armonizzate con quelle della direttiva 73/173/CEE del Consiglio , del 4 giugno 1973 , concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative , regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla classificazione , all ' imballaggio e all ' etichettatura dei preparati pericolosi ( solventi ) ( 5 ) ;

    considerando che si debbono inoltre stabilire le dimensioni dell ' etichetta a seconda della capacità dell ' imballaggio ;

    considerando che è altresì necessario stabilire una regolamentazione che disciplini il rapporto fra l ' etichettatura per il trasporto da una parte , e l ' etichettatura per l' immissione in commercio e l ' utilizzazione dei preparati , dall ' altra , affinchù sia evitata la doppia etichettatura con simboli di differente specie ;

    considerando che è possibile che sostanze pericolose , pur rispondendo alle prescrizioni della direttiva 67/548/CEE , compromettano la salute o la sicurezza ; che è pertanto opportuno prevedere una procedura destinata a ovviare a tale rischio ;

    considerando inoltre che alcune modifiche di carattere redazionale si rendono necessarie nelle versioni in lingua inglese , in lingua tedesca e in lingua italiana della suddetta direttiva ,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

    Articolo 1

    La direttiva 67/548/CEE è modificata conformemente ai seguenti articoli .

    Articolo 2

    1 . La prima parte di frase dell ' articolo 6 , paragrafo 2 , è sostituita dal seguente testo :

    « Ogni imballaggio deve recare le seguenti indicazioni scritte in modo leggibile e indelebile : »

    2 . L 'articolo 6 , paragrafo 2 , lettera d ) , è completato col seguente periodo :

    « Per le sostanze nocive , irritanti , facilmente infiammabili , infiammabili o comburenti non è contenuto dell ' imballaggio non supera i 125 ml . »

    Articolo 3

    Il testo dell ' articolo 7 viene sostituito dal seguente testo :

    « 1 . Quando le menzioni prescritte dall ' articolo 6 si trovano su un ' etichetta , essa deve essere apposta su uno o più lati dell ' imballaggio in modo da assicurare la lettura orizzontale quando il collo si trova in posizione normale . Le dimensioni dell ' etichetta devono corrispondere ai seguenti formati :

    Capacità dell ' imballaggio * Formato *

    - inferiore o pari a 3 l , * *

    * possibilmente almeno 52 × 74 mm *

    - superiore a 3 l e inferiore o pari a 50 l , * *

    * almeno 74 × 105 mm *

    - superiore a 50 l e inferiore o pari a 500 l , * *

    * almeno 105 × 148 mm *

    - superiore a 500 l , * *

    * almeno 148 × 210 mm *

    Ogni simbolo deve occupare almeno un decimo della superficie dell ' etichetta e essere di almeno 1 cm2 . L ' etichetta deve aderire con tutta la sua superficie all ' imballaggio che contiene direttamente la sostanza .

    2 . L ' etichetta non è d ' obbligo quando l ' imballaggio stesso porti bene in vista le indicazioni richieste secondo le modalità di cui al paragrafo 1 .

    3 . Il colore e la presentazione dell ' etichetta - e , per quanto riguarda il paragrafo 2 , dell ' imballaggio - devono essere tali da far risaltare con chiarezza il simbolo di pericolo e il suo fondo .

    4 . Gli Stati membri possono esigere , per l ' immissione in commercio nel loro territorio delle sostanze pericolose , che l ' etichettatura sia redatta nella lingua o nelle lingue nazionali .

    5 . I requisiti di etichettatura della presente direttiva si considerano soddisfatti :

    a ) quando , nel caso di una confezione esterna che racchiude uno o più recipienti interni , la confezione esterna è provvista di un ' etichettatura conforme ai regolamenti internazionali relativi al trasporto delle sostanze pericolose e l ' imballaggio o gli imballaggi interni sono provvisti di un ' etichettatura conforme alla presente direttiva ;

    b ) quando , nel caso di un imballagio unico , questo è provvisto di un ' etichettatura conforme ai regolamenti internazionali relativi al trasporto delle sostanze pericolose e all ' articolo 6 , paragrafo 2 , lettere a ) , b ) e d ) .

    In luogo dell ' etichettatura conforme alle disposizioni internazionali per il trasporto delle sostanze pericolose , è consentita l ' etichettatura conforme alle disposizioni nazionali per quelle sostanze pericolose che non escono dal territorio di uno Stato membro . »

    Articolo 4

    Il testo dell ' articolo 8 , lettera a ) , è sostituito dal seguente testo :

    « a ) che sugli imballaggi le cui dimensioni ridotte o non adatte non permettano un ' etichettatura conforme all ' articolo 7 , paragrafi 1 e 2 , possa essere effettuata l ' etichettatura prevista all ' articolo 6 in altro modo adeguato ; »

    Articolo 5

    I seguenti articoli vanno aggiunti dopo l ' articolo 8 quater :

    « Articolo 8 quinto

    Gli Stati membri non possono vietare , limitare o ostacolare per motivi di classificazione , di imballaggio o di etichettatura , ai sensi della presente direttiva , l ' immissione sul mercato delle sostanze pericolose se sono conformi alle disposizioni della presente direttiva e dei suoi allegati .

    Articolo 8 sesto

    1 . Se uno Stato membro costata , in base ad una motivazione dettagliata , che una sostanza pericolosa , quantunque conforme alle disposizioni delle presente direttiva , può mettere in pericolo la salute o la sicurezza , detto Stato può vietare temporaneamente o sottoporre a condizioni particolari nel proprio territorio l ' immissione sul mercato di tale sostanza pericolosa . Esso ne informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri , precisando i motivi che giustificano la sua decisione .

    2 . Entro sei settimane , la Commissione effettua la consultazione degli Stati membri interessati ; essa esprime poi senza indugio il suo parere e prende i provvedimenti del caso .

    3 . Qualora la Commissione ritenesse necessario apportare adeguamenti tecnici alla presente direttiva , essi sono adottati dalla Commissione o dal Consiglio , secondo la procedura prevista all ' articolo 8 quater ; in tal caso , lo Stato membro che ha adottato misure di salvaguardia può mantenerle sino all ' entrata in vigore di tali adeguamenti . »

    Articolo 6

    Il testo tedesco è così modificato :

    1 . all ' articolo 2 , paragrafo 2 , lettera b ) , il termine « brennbaren » è sostituito da « entzuendlichen » ;

    2 . all ' articolo 2 , paragrafo 2 , lettera d ) , e nell ' allegato III , punto R 21 , il termine « brennbar » è sostituito da « entzuendlich » ;

    3 . all ' articolo 6 , paragrafo 2 , lettera c ) , e nell ' allegato II , il termine « Gift » è sostituito da « giftig » e il termine « Reizstoff » è sostituito da « reizend » .

    Articolo 7

    Il testo inglese è così modificato :

    1 . i seguenti termini sono sostituiti da « highly » : - « easily » all ' articolo 2 , paragrafo 2 , lettera c ) , - « very » all ' articolo 6 , paragrafo 2 , lettera c ) , - « easily » nell ' allegato II , - « very » nell ' allegato III , punti R 22 e R 25 ;

    2 . nell ' allegato III , punti R 23 e R 26 , « Highly » è sostituito da « extremely » .

    Articolo 8

    Il testo italiano è così modificato : il termine « molto » è sostituito da « facilmente » nell ' allegato III , punti R 22 e R 25 .

    Articolo 9

    1 . Gli Stati membri emanano le necessarie disposizioni per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° giugno 1976 e ne informano immediatamente la Commissione .

    2 . Gli Stati membri prendono cura di communicare alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva .

    Articolo 10

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .

    Fatto a Lussemburgo , addì 24 giugno 1975 .

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    G . FITZGERALD

    ( 1 ) GU n . C 2 del 9 . 1 . 1974 , pag . 59 .

    ( 2 ) GU n . C 109 del 19 . 9 . 1974 , pag . 19 .

    ( 3 ) GU n . 196 del 16 . 8 . 1967 , pag . 1 .

    ( 4 ) GU n . L 167 del 25 . 6 . 1973 , pag . 1 .

    ( 5 ) GU n . L 189 dell ' 11 . 7 . 1973 , pag . 7 .

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