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Document 31975D0498

75/498/CEE: Decisione della Commissione, del 17 luglio 1975, relativa ad una procedura ai sensi dell'articolo 85 del trattato CEE (IV/28.775 - UNIDI) (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

GU L 228 del 29.8.1975, pp. 17–22 (DA, DE, FR, IT, NL)
GU L 228 del 29.8.1975, pp. 14–19 (EN)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1993

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1975/498/oj

31975D0498

75/498/CEE: Decisione della Commissione, del 17 luglio 1975, relativa ad una procedura ai sensi dell'articolo 85 del trattato CEE (IV/28.775 - UNIDI) (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

Gazzetta ufficiale n. L 228 del 29/08/1975 pag. 0017


++++

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 Iuglio 1975

relativa ad una procedura ai sensi dell ' articolo 85 del trattato CEE ( IV/28.775 - UNIDI )

( Il testo in lingua italiana è il solo facente fede )

( 75/498/CEE ) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 85 ,

visto il regolamento n . 17 del Consiglio del 6 febbraio 1962 ( 1 ) , in particolare gli articoli 2 , 4 , 6 e 8 ,

vista la domanda d ' attestazione negativa e la notifica a titolo sussidiario , presentate il 21 dicembre 1973 , a norma degli articolo 2 e 4 del regolamento n . 17 , dall ' unione nazionale industrie dentarie italiane ( denominata in appresso UNIDI ) , con sede a Milano , in merito alla sua decisione istituente il regolamento delle esposizioni nazionali e internazionali di materiale dentario , denominate « Expo Dental » e da essa organizzate , ogni diciotto mesi , in varie città italiane ;

visto il reclamo introdotto il 16 aprile 1974 , a norma dell ' articolo 3 del regolamento n . 17 , dalla ditta Dentaurum H.P . , di Pforzheim-Ispringen ( Repubblica federale di Germania e dal suo rappresentante per l ' Italia , compagnia internazionale prodotti dentari ( CIPD ) , con sede a Bologna ed al quale si sono associate il 30 aprile 1974 le ditte RISEN , di Torino , e UNITAL , di Milano , rappresentanti italiani rispettivamente di Rocky Mountain ( USA ) e di UNITEK Corporation ( Repubblica federale di Germania ) ;

vista la pubblicazione del contenuto essenziale della precitata decisione dell ' UNIDI , effettuata a norma dell ' articolo 19 paragrafo 3 del regolamento n . 17 , nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n . C 103 del 7 maggio 1975 ;

visto il parere del comitato consultivo in materia d ' intese e posizioni dominanti , emesso il 25 giugno 1975 a norma dell ' articolo 10 del regolamento n . 17 ,

I

1 . considerando che l ' UNIDI è un ' associazione di diritto privato italiano , costituita in Milano il 27 maggio 1969 , alla quale aderiscono attualmente 77 aziende produttrici di materiale dentario con sede in Italia ; che possono essere socie dell ' associazione tutte le aziende produttrici di prodotti destinari all ' arte dentaria che siano iscritte in Italia ad una camera di commercio , industria , artigianato e agricoltura ; che l ' ammissione od il rifiuto di nuovi soci è deciso dal consiglio direttivo ; che , ad eccezione di due o tre aziende , tutti i fabbricanti di materiale dentario con sede in Italia sono soci dell ' UNIDI ;

considerando che l ' UNIDI ha lo scopo , fra l ' altro , di far conoscere in Italia ed all ' estero i prodotti delle ditte associate e d ' incentivarne la vendita , promuovendo contatti con enti statali e parastatali , fiere ed esposizioni nazionali e internazionali ; che essa può effettuare tutte le attività che i suoi organi direttivi considereranno utili per il perseguimento del suo oggetto sociale ;

considerando che , a tale scopo , il consiglio direttivo dell ' UNIDI ha creato , l ' 8 gennaio 1971 , un comitato per l' organizzazione di esposizioni nazionali ed internazionali di materiale dentario in Italia , denominato Expo Dental ; che è questo comitato che ha adottato la decisione notificata , la quale fissa , tra l ' altro , le condizioni per la partecipazione a queste esposizioni e che dette condizioni devono figurare nel regolamento Expo Dental redatto prima di ogni mostra ;

considerando che l ' UNIDI associa all ' organizzazione delle Expo Dental l ' ANCIDES . ( Associazione nazionale commercianti internazionali dentari e Sanitari ) , la quale è un ' associazione di importatori/grossisti di materiali dentario e l ' ANCAD ( Associazione nazionale commercianti articoli dentari ) , che è un ' associazione di depositi dentari ( commercianti ) ; che , tuttavia , l ' UNIDI è la sola vera responsabile dell ' organizzazione di queste esposizioni ed è essa che determina la politica generale da seguire in questo campo ;

2 . considerando che le principali disposizioni dell ' ultimo regolamente Expo Dental sono le seguenti :

- possono esser esposte all ' Expo Dental : le attrezzature per odontotecnici , il materiale di consumo e il materiale d ' impianto per odontoiatria , i prodotti farmaceutici , i laboratori di protesi dentaria , le leghe preziose per odontoiatria , la stampa specializzata , tecnica e scientifica ( articolo 5 ) ;

- possono esporre : le aziende pioduttrici italiane ed estere , nonchù i rappresentanti di case estere ed i depositi dentari ; sono pure ammessi alla manifestazione : le case editrici di stampa tecnica , scientifica e periodica , gli enti , associazioni , istituti ecc . che siano riconosciuti promotori , sostenitori o realizzatori d ' attività principali connesse od affini alle categorie merceologiche ed alle caratteristiche della mostra ( articolo 6 ) ;

- è prevista una differenza dell ' ordine del 20 % nella tariffa dei posteggi , che è calcolato a metro quadro , tra soci e non soci delle associazioni partecipanti all ' organizzazione dell ' Expo Dental ( articolo 9 ) ;

- e fatto divieto alle ditte espositrici d ' effettuare la vendita diretta al pubblico dei prodotti esposti e d ' esigerne il pagamento ; la vendita potrà avvenire soltanto dietro ordinazione ed a mezzo di consegna differita ( articolo 10 ) ;

- l ' accettazione delle domande d ' iscrizione e l ' assegnazione dei posteggi sono deliberate dal comitato organizzatore dell ' Expo Dental ( articolo 10 ) ;

- la ditta che desidera partecipare ad una Expo Dental viene informata che non sarà ammessa a questa manifestazione e che perderà il diritto al rimborso della somma versata a titolo di prenotazione , qualora essa abbia partecipato ad altre manifestazioni nel campo dentario durante il periodo precedente l ' apertura di tale Expo Dental e corrispondente alla metà del periodo intercorso tra quest ' ultima e l ' Expo Dental immediatamente precedente ( ossia durante gli ultimi nove mesi ) ; per tali manifestazioni s ' intendono le possibilità d ' esposizione , fisica o con mezzi pubblicitari , di prodotti dentari concorrenti offerte a più ditte , in Italia o nella repubblica di San Marino ; per partecipazione a tali manifestazioni s ' intende l ' esposizione di prodotti dentari effettuata tanto dal fabbricante che dal suo rappresentante italiano od estero , sia in nome proprio che in nome di terzi ( articolo 22 ) ;

- la libertà di partecipazione resta tuttavia totale , da un lato , per le manifestazioni dette « operi houses » , organizzate da una sola ditta ( fabbricante , rappresentante o deposito dentario ) , a condizione che tali « open houses » non abbiano luogo in concomitanza con un congresso della professione e , dall ' altro lato , per le esposizioni svolte nell ' ambito di convegni o congressi di specialisti e relativi a temi specialistici quali , ad esempio , l ' ortodontia o l ' implantologia ( articolo 22 ) ;

- nei casi di non ammissione previsti dall ' articolo 22 , l ' organizzatore , qualora la domanda d ' ammissione sia già stata accettata , decide l ' esclusione entro 30 giorni dalla data in cui ha avuto conoscenza dell ' impedimento ; qualora la manifestazione abbia già avuto inizio , l ' organizzatore può allora scegliere tra l ' esclusione immediata ovvero l ' esclusione dall ' Expo Dental successiva ( articolo 22 ) ;

3 . considerando che , dal 1971 al 1974 , l ' Expo Dental si e tenuta ogni anno ; nel 1971 a Genova , nel 1972 a Milano , nel 1973 a Roma e nel 1974 a Genova ; che , il 25 Iuglio 1974 , il comitato organizzatore dell ' Expo Dental ha deciso che la manifestazione avrebbe luogo da allora in poi ogni 18 mesi e che la prossima Expo Dental si terrà a Bologna nella primavera 1976 ;

4 . considerando che , per la valutazione della presente pratica , bisogna tener conto delle principali tendenze che caratterizzano il settore dentario in Italia ed , in particolare , le mostre di materiale dentario ;

- il settore di cui trattasi è quello dei produttori , rappresentanti e commercianti di tale materiale la cui clientela è costituita dai gabinet ; dentistici e dai laboratori odontotecnici ; non sono presi in considerazione i produttori o commercianti di dentifrici , spazzolini da denti e altri prodotti pure del settore dentario , ma che sono destinati ad un mercato di massa ;

- si assiste oggi allo sviluppo tanto dell ' arte dentaria in generale che di nuove specializzazioni quali , ad esempio , l ' implantologia e l ' ortodontia ; si può notare , a titolo d ' informazione , che quest ' ultima specializzazione interessa attualmente in Italia circa 150 dentisti ed i prodotti di quattro fabbricanti operanti , direttamente od indirettamente , su mercato italiano ;

- oltre agli strumenti abituali per la promozioni delle vendite ( invio di materiale pubblicitario visita della clientela , ecc . ) , si possono distingueratre forme particolari d ' azioni promozionali ne campo del materiale dentario :

a ) la partecipazione a mostre di carattere general ( come , ad esempio , la Fiera di Milano ) ,

b ) l ' organizzazione di cosiddette « open houses manifestazioni a carattere locale , che si svolgono presso la sede di un fabbricante , di u rappresentante , di un deposito dentario talvolta presso un albergo , dove la clientela invitata a prendere visione della gamma o prodotti fabbricati da una determinata ditta ,

c ) l ' organizzazione di congressi e d ' esposizioni specialistiche , che riguardano sia i prodotti dell ' arte dentaria in generale sia i prodotti destinati a determinate specializzazioni .

Attualmente si assiste ad un calo progressivo della partecipazione ad iniziative del tipo a ) in favore di quelle del tipo b ) e c ) ;

- la proliferazione , negli anni sessanta , delle manifestazioni del tipo ( c ) , organizzate ad iniziativa di associazioni di dentisti , ha comportato per i fabbricanti notevoli oneri di partecipazione , mentre il numero dei visitatori andava diminuendo ; questa situazione ha indotto i fabbricanti ad incaricare l ' UNIDI dell ' organizzazione di ura manifestazione suscettibile d ' interessare l ' insieme della professione ;

- alcune associazioni di dentisti di altri Stati membri organizzano regolarmente in Italia congressi abbinati a mostre ,

considerando che attualmente l ' Expo Dental costituisce , in Italia , l ' unica mostra riguardante l ' intero settore dentario e che viene visitata dalle varie categorie professionali interessate ; che , rispetto al numero totale dei clienti potenziali ( dentisti ed odontotecnici ) , ogni Expo Dental riceve un numero di visitatori corrispondente al 60 % circa ;

5 . considerando che la primitiva versione della decisione dell ' UNIDI istituente il regolamento Expo Dental , comportava una restrizione assai più estesa della libertà delle ditte espositrici di partecipare contemporaneamente alla mostra in questione e ad altre manifestazioni analoghe in Italia ; che in effetti , a norma dell ' articolo 22 del suddetto regolamento , tale divieto valeva per il periodo di dodici mesi precedente l ' Expo Dental , la quale d ' altra parte aveva luogo ogni anno : che , inoltre , non era prevista alcuna eccezione per le mostre organizzate nell ' ambito di congressi specializzati ;

considerando che , ai sensi della suddetta disposizione , ad alcune imprese che desideravano partecipare all ' Expo Dental organizzato a Genova nell ' ottobre 1974 veniva impedito di partecipare all ' esposizione abbinata al congresso dell ' associazione europea degli ortodontisti ( « The European Begg Society of Orthodontics » ) che si svolgeva in Italia , a Santa Margherita Ligure , nel maggio dello stesso anno ;

considerando che l ' UNIDI , con circolare indirizzata ai propri membri nel febbraio 1974 , ricordava espressamente al destinatari che il suo regolamento , che era stato notificato alla Commissione , continuava nel frattempo ad avere pienamente vigore e che chiunque avesse optato per una scelta differente non poteva quindi essere ammesso all ' Expo Dental di Genova ;

considerando che , nell ' aprile 1974 , vennero presentate contro il regolamento Expo Dental , ed in particolare contro il suo articolo 22 , delle domande , ai sensi dell ' articolo 3 del regolamento n . 17 , a nome di una ditta tedesca e di tre ditte italiane , che avevano interesse a partecipare contemporaneamente alle due mostre precitate ;

considerando che , in seguito all ' intervento della Commissione , l ' UNIDI ha consentito alle ditte interessate di partecipare alle due manifestazioni ed ha modificato , in data 25 Iuglio 1974 , la regolamentazione delle future Expo Dental , e particolarmente l ' articolo 22 , nel senso sopra indicato ( cfr . punto I.2 ) ;

considerando che nessuna osservazione e stata avanzata da parte di terzi interessati a seguito della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del contenuto essenziale della decisione dell ' UNIDI ;

II

1 . considerando che la decisione con cui l ' UNIDI ha istituito il regolamento per le Expo Dental è una decisione di un ' associazione d ' imprese .

2 . considerando che il regolamento Expo Dental contiene , nella sua versione attuale , alcune disposizioni che hanno per oggetto o per effetto di restringere il gioco della concorrenza all ' interno del mercato comune ; che tali disposizioni , contenute nell ' articolo 22 del suddetto regolamento , sono le seguenti :

- il divieto per gli espositori di partecipare , nei nove mesi che precedono l ' Expo Dental , a manifestazioni analoghe organizzate in Italia ed interessanti il settore dentario ; questo divieto riguarda l ' esposizione , fisica o con mezzi pubblicitari sia diretta ( da parte del produttore ) che indiretta ( da parte del rappresentante italiaro o straniero del produttore di materiale dentario ;

- il rifiuto d ' ammissione , o l ' esclusione dall ' Expo Dental in corso , oppure la mancata ammissione alla Expo Dental successiva , delle ditte espositrici che hanno contravvenuto alla disposizione riportata nel paragrafo precedente ;

3 . considerando che le suddette disposizioni provocano delle restrizioni sensibili della concorrenza sia sul mercato delle prestazioni di servizi costituito dagli organizzatori di mostre di materiale dentario sia su quello dei prodotti dentari stessi :

- per quanto riguarda l ' organizzazione di mostre di materiale dentario , la partecipazione abituale all ' Expo Dental della maggior parte dei fabbricanti di tali prodotti , o dei loro distributori che operano sul mercato italiano , priva gli altri organizzatori di questo tipo di manifestazioni - ed in particolare le associazioni dentarie , italiane o straniere , che desiderino organizzare in Italia mostre in concomitanza o meno con congressi - della partecipazione di tali agenti economici per nove mesi su diciotto ;

- malgrado la possibilità offerta ai fabbricanti di prodotti dentari di scegliere tra la loro presentazione all ' Expo Dental e quella ad altre manifestazioni , si verifica fra essi una restrizione della concorrenza ; infatti , la partecipazione all ' Expo Dental è diventata una necessità per tutti i fabbricanti che agiscono sul mercato italiano o che desiderano operarvi , poichù essa costituisce la manifestazione più frequentata del settore dentario da tutte le categorie professionali interessate ; pertanto , con l ' esposizione dei loro prodotti all ' Expo Dental , essi non possono partecipare in Italia ad altre manifestazioni quali , ad esempio , mostre di carattere regionale ;

- la concorrenza è , poi , ristretta tra gli ausiliari commerciali dei fabbricanti di prodotti dentari , perchù i distributori di prodotti concorrenti si trovano in una situazione competitiva diversa a seconda che i fabbricanti dei prodotti che essi distribuiscono preferiscano che i loro prodotti vengano presentati all ' Expo Dental o ad altre mostre ;

4 . considerando , inoltre , che la disposizione di cui all ' articolo 10 paragrafo 1 del regolamento a norma della quale le domande d ' ammissione all ' Expo Dental vengono esaminate da un comitato organizzatore , potrebbe avere l ' effetto di restringere il gioco della concorrenza , nella misura in cui il rifiuto di ammettere i prodotti di un fabbricante alla sola manifestazione importante organizzata in Italia ogni 18 mesi pone il fabbricante stesso , od il suo distributore , in una situazione sfavorevole rispetto ai suoi concorrenti ; che , tuttavia e fino ad oggi , questa norma non è mai stata applicata in modo arbitrario ; che conviene , peraltro , assicurarsi che , anche in avvenire , non derivi dalla prerogativa del comitato organizzatore dell ' Expo Dental di statuire a tal riguardo senza obbligo di motivazione ed insindacabilmente un comportamento restrittivo ;

considerando , per contro , che non deve ravvisarsi una restrizione della concorrenza nella disposizione di cui all ' articolo 9 del regolamento , a norma della quale le tariffe applicate alle ditte espositrici presentano una differenza dell ' ordine del 20 % a seconda che si tratti di soci o non soci delle associazioni che partecipano all ' organizzazione dell ' Expo Dental ; che , in effetti , una differenza di tale entità sembra sufficientemente giustificata dalle spese di preparazione e d ' esecuzione sostenute per quest ' organizzazione e coperte dai contributti versati dai membri delle associazioni organizzatrici ; che , in tali limiti , la differenza in questione non costituisce pertanto una discriminazione nei confronti dei partecipanti che non siano soci delle citate associazioni ;

6 . considerando che le suesposte restrizioni della concorrenza possono pregiudicare il commercio tra Stati membri , sia relativamente agli scambi di prestazioni di servizi degli organizzatori d ' esposizioni dei vari Stati membri sia relativamente alle condizioni di commercializzazione intracomunitaria di prodotti dentari ;

considerando che , per quanto riguarda gli scambi di prestazioni di servizi , gli organizzatori d ' esposizioni di materiale dentario di altri Stati membri che desiderino organizzare in Italia una manifestazione che non sia considerata specializzata , saranno privati , per il periodo del divieto , della partecipazione sia diretta che indiretta dei prodotti di tutti i fabbricanti che intendono presentare i prodotti stessi all ' Expo Dental ; che , in effetti , l ' esposizione dei prodotti dentari in oggetto viene considerata come partecipazione ad un ' altra manifestazione con l ' effetto d ' escludere la possibilità di partecipare all ' Expo Dental , e ciò non solo quando essa è effettuata direttamente dal fabbricante o dal suo distributore che desideri partecipare all ' Expo Dental , ma pure quando è effettuata da altri ausiliari commerciali , anche stranieri ; che , di conseguenza , il fabbricante il quale desideri partecipare all ' Expo Dental deve vigilare affinchù nessuno esponga i suoi prodotti ad altre mostre che hanno luogo in Italia , quali che ne siano gli organizzatori ;

considerando pure che , da un lato , tutti i fabbricanti di altri Stati membri i quali intendano vendere i loro prodotti in Italia sono soggetti , per uno dei più importanti mezzi di commercializzazione di tali prodotti , alle restrizioni imposte dal regolamento delle Expo Dental e che , d ' altro lato , i fabbricanti italiani non possono , nel periodo in cui vige il divieto , presentare i loro prodotti alle manifestazioni organizzate in Italia da associazioni del settore dentario di altri Stati membri e sono pertanto privati dell ' occasione di far conoscere i propri prodotti alla clientela potenziale di altri paesi del mercato comune ;

considerando che questi ostacoli agli scambi di prestazioni di servizi ed alle condizioni di commercializzazione dei prodotti dentari sono tali da coinvolgere la libertà degli scambi intracomunitari in un modo che potrebbe nuocere alla realizzazione di un mercato unico tra Stati membri ;

7 . considerando di conseguenza che alla precitata decisione dell ' UNIDI è applicabilie l ' articolo 85 paragrafo 1 ; che , quindi , non può essere accolta la domanda d ' attestazione negativa presentata da detta associazione ;

III

1 . considerando che la decisione dell ' UNIDI di cui si tratta deve altresi essere presa in esame alla luce dell ' articolo 85 , paragrafo 3 ;

2 . considerando che l ' esigenza generale di una razionalizzazione dell ' organizzazione e della partecipazione alle fiere e mostre , già constatata dalla Commissione in vari settori ( 1 ) , si concretizza in particolare , per i prodotti dentari , in una concentrazione di tali manifestazioni , se non ancora a livello europeo ( 2 ) , quanto meno a livello nazionale e , nel caso di specie , in Italia ; che tale concentrazione offre i seguenti vantaggi :

a ) fornendo la possibilità di un confronto fra quasi tutti i prodotti offerti sul mercato italiano , essa stimola la concorrenza tra fabbricanti , e promuove il progresso tecnico ; essa favorisce parimenti una maggior informazione ed un miglior orientamento degli utilizzatori ( dentisti ) nonchù la possibilità di un maggior numero di contrattazioni tra gli uni e gli altri ;

b ) essa favorisce inoltre la commercializzazione dei prodotti in oggetto , in quanto riduce , per nove mesi su diciotto , la spese sostenute dalle ditte espositrici e pertanto il costo di produzione dei relativi prodotti , pur lasciando nel contempo liberi , per gli altri nove mesi , i fabbricanti ed i loro distributori d ' esporre tali prodotti secondo i rispettivi interessi ;

considerando , di conseguenza , che la decisione in oggetto contribuisce a migliorare la distribuzione dei prodotti ed a promuovere il progresso economico ;

3 . considerando che la decisione in oggetto consente agli utlizzatori di ricavare un utile dai vantaggi di cui sopra ; che infatti la concentrazione periodica dell ' offerta in una città italiana , spesso diversa , consente àgli utilizzatori d ' avere una visione panoramica completa del mercato italiano e d ' entrare con il complesso dei produttori , o dei loro distributori , presenti su tale mercato , evitando nel contempo di dover effettuare numerosi spostamenti ;

considerando che in tal modo una congrua parte dell ' utile che deriva dal sistema di razionalizzazione introdotto con le Expo Dental è riservata agli utilizzatori ;

4 .considerando che la decisione notificata non impone restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere gli obbiettivi perseguiti ; che , infatti , i fabbricanti ed i distributori di prodotti dentari , essendo dispensati , per un ragionevole periodo di tempo , da ogni onere di partecipazione ad altre manifestazioni , possono concentrare i propri sforzi sulle Expo Dental ; che , nel caso di specie , tenuto conto , da un lato , dell ' organizzazione du un Expo Dental ogni diciotto mesi e del ritmo di sviluppo tecnico dei prodotti in oggetto e , dall ' altro , delle deroghe consentite per le manifestazioni del tipo « open houses » e per quelle svolte nell ' ambito di congressi specializzati , un periodo di divieto di nove mesi su diciotto può ragionevolmente ritenersi indispensabile ;

5 . considerando che la decisione dell ' UNIDI non elimina la concorrenza nù tra organizzatori di esposizioni di materiale dentario nù tra fabbricanti o distributori di tali prodotti ;

considerando che , per quanto riguarda gli organizzatori d ' altre esposizioni che l ' Expo Dental , essi hanno la possibilità d ' organizzare , per nove mesi se diciotto , manifestazioni alle quali tutti gli interessati sono liberi di partecipare , e possono eventualmente contare , per gli altri mesi , sulla partecipazione dei fabbricanti che non desiderano esporre i propri prodotti alle Expo Dental ; che , inoltre , le associazioni di specialisti , che sono - per quanto è a conoscenza della Commissione - le uniche associazioni che finora hanno avuto l ' iniziativa di questo tipo di manifestazioni , continuano ad essere libere d ' organizzare esposizioni nel quadro di congressi o convegni specializzati e d ' ottenere a tal fine la partecipazione di tutti i fabbricanti interessati e dei relativi ausiliari commerciali ;

considerando che , per quanto riguarda la concorrenza tra fabbricanti e distributori di prodotti dentari , la partecipazione ad esposizioni « settoriali » è soltanto , come risulta dal precedente punto I , un mezzo di commercializzazione fra i tanti ; che , di conseguenza , il fatto che essi siano obbligati , nove mesi su diciotto , ad una scelta in questa materia non ha come conseguenza la soppressione della concorrenza fra loro ;

considerando che ricorrono , di conseguenza , tutte le condizioni per una decisione d ' applicazione dell ' articolo 85 paragrafo 3 ;

( 1 ) Decisione della Commissione del 13 marzo 1969 , pratica IV/93 - Esposizione europea della macchina utensile ( EEMO ) , GU n . L 69 del 20 . 3 . 1969 , pag . 13 e decisione della Commissione del 24 settembre 1971 , pratica IV/181 - CEMATEX , GU n . L 227 dell ' 8 . 10 . 1971 , pag . 26 .

( 2 ) La Commissione si riserva di esaminare la compatibilità con le norme di concorrenza del trattato delle regolamentazioni esistenti in questo settore in altri Stati membri .

IV

considerando che , nel suo testo iniziale , la decisione dell ' UNIDI non permetteva una decisione d ' applicazione dell ' articolo 85 paragrafo 3 ; che , in effetti , il divieto di partecipare ad altre manifestazioni analoghe vigeva praticamente per dodici mesi su dodici , conferendo in tal modo all ' UNIDI il monopolio dell ' organizzazione delle esposizioni di materiale dentario in Italia ; che , inoltre , la suddetta decisione , non prevedendo deroghe per le esposizioni da tenersi nel quadro di congressi o convegni specializzati , impediva ai fabbricanti di prodotti destinati , da un lato , alla professione dentaria in generale e , dall ' altro , a determinate specialità d ' esporre le loro gamme rispettive di prodotti su questi due distinti mercati ; che , in tali condizioni , la concorrenza tra organizzatori d ' esposizioni e tra fabbricanti e distributori di prodotti Jentari risultava limitata in modo troppo esteso per consentire agli uni e agli altri di beneficiare dei vantaggi derivanti dalla concentrazione perseguita dall ' Expo Dental ;

considerando che , come * esposto al precedente punto I ed in seguito * della Commissione , l ' UNIDI ha * con decisione del 25 Iuglio 1974 , il regolamento delle Expo Dental furure , ed in particolare l ' articolo 22 , onde renderlo compatibile con l' articolo 85 , paragrafo 3 ; che , pertanto , solamente a decorrere da tale data si sono verificate le condizioni d ' applicazione di quest ' ultima disposizione e può esser adottata una decisione a norma dell ' articolo 6 paragrafo 1 del regolamento n . 17 ;

2 . considerando che , per fissare la durata di validità di una siffatta decisione a norma dell ' articolo 8 paragrafo 1 del regolamento n . 17 , è opportuno tener conto delle caratteristiche di questo caso ed in particolare del ritmo di diciotto mesi delle Expo Dental ; che , pertanto , può esser preso in considerazione un periodo di nove anni ;

3 . considerando che , tenuto conto in particolare di quanto esposto al precedente punto II.2 , è opportuno che la presente decisione comporti un onere ai sensi dell ' articolo 8 paragrafo 1 del regolamento n . 17 , allo scopo di consentire alla Commissione di venire a conoscenza di tutti i casi in cui il comitato organizzatore decida , di concerco con l ' UNIDI , di respingere una domanda d ' ammissione all ' Expo Dental ; che , a tal fine , occorre imporre all ' UNIDI l ' obligo di inviare copia della corrispondenza con cui essa od il comitato organizzatore dell ' Expo Dental comunichino agli interessati la decisione di non accettare , o di non accettare più , una domanda d ' ammissione ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Le disposizioni dell ' articolo 85 paragrafo 1 del trattato che istituisce la Comunità economica europea sono dichiarate inapplicabili , ai sensi dell ' articolo 85 paragrafo 3 , alla decisione dell ' UNIDI che istituisce il regolamento per le Expo Dental .

Articolo 2

L ' UNIDI farà immediatamente conoscere alla Commissione tutti i rifiuti d ' ammissione ad una Expo Dental .

Articolo 3

La decisione di cui all ' articolo 1 prende effetto il 25 Iuglio 1974 ed è valida sino al 31 dicembre 1983 .

Articolo 4

La presente decisione è destinata all ' unione Nazionale Industrie Dentarie Italiane ( UNIDI ) , via Fratelli Ruffini , 9 , Milano , Italia .

Fatto a Bruxelles , il 17 Iuglio 1975 .

Per la Commissione

Il Presidente

Francois-Xavier ORTOLI

( 1 ) GU n . 13 del 21 . 2 . 1962 , pag . 204/62 .

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