Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31974R1855

Regolamento (CEE) n. 1855/74 del Consiglio, del 16 luglio 1974, che completa il regolamento (CEE) n. 805/68 per quanto riguarda le misure da adottare in caso di una diminuzione notevole dei prezzi nel settore delle carni bovine

GU L 195 del 18.7.1974, p. 14–14 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, ES, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1999

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1974/1855/oj

31974R1855

Regolamento (CEE) n. 1855/74 del Consiglio, del 16 luglio 1974, che completa il regolamento (CEE) n. 805/68 per quanto riguarda le misure da adottare in caso di una diminuzione notevole dei prezzi nel settore delle carni bovine

Gazzetta ufficiale n. L 195 del 18/07/1974 pag. 0014 - 0014
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 11 pag. 0019
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 7 pag. 0233
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 7 pag. 0233
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 6 pag. 0018
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 6 pag. 0018


++++

( 1 ) GU n . L 148 del 28 . 6 . 1968 , pag . 24 .

( 2 ) GU n . L 25 del 30 . 1 . 1973 , pag . 23 .

REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1855/74 DEL CONSIGLIO

del 16 luglio 1974

che completa il regolamento ( CEE ) n . 805/68 per quanto riguarda le misure da adottare in caso di una diminuzione notevole dei prezzi nel settore delle carni bovine

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l'articolo 43 ,

vista la proposta della Commissione ,

visto il parere del Parlamento europeo ,

considerando che il regolamento ( CEE ) n . 805/68 del Consiglio del 27 giugno 1968 , relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 187/73 ( 2 ) , prevede all'articolo 17 la possibilità di adottare misure quando il mercato della Comunità subisce o potrebbe subire perturbazioni a causa di un aumento notevole dei prezzi ; che la situazione del mercato richiede di estendere tale possibilità al caso di una diminuzione notevole dei prezzi ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1 . L'articolo 17 del regolamento ( CEE ) n . 805/68 è abrogato .

2 . Nel regolamento ( CEE ) n . 805/68 è inserito un nuovo articolo 22 bis , che si legge come segue :

" 1 . Quando si costati sul mercato della Comunità un aumento o una diminuzione notevole dei prezzi , se tale situazione rischia di persistere e , pertanto , il mercato della Comunità subisce o potrebbe subire perturbazioni , possono essere adottate le misure necessarie .

2 . Il Consiglio , che delibera su proposta della Commissione a maggioranza qualificata , stabilisce le norme generali di applicazione del presente articolo .

3 . Le modalità di applicazione del presente articolo sono fissate secondo la procedura di cui all'articolo 27 . "

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , addì 16 luglio 1974 .

Per il Consiglio

Il Presidente

Christian BONNET

Top