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Document 31974L0651

    Direttiva 74/651/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1974, relativa alle franchigie fiscali, applicabili all'importazione delle merci oggetto di piccole spedizioni a carattere non commerciale all'interno della Comunità

    GU L 354 del 30.12.1974, p. 57–58 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, ES, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1992

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1974/651/oj

    31974L0651

    Direttiva 74/651/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1974, relativa alle franchigie fiscali, applicabili all'importazione delle merci oggetto di piccole spedizioni a carattere non commerciale all'interno della Comunità

    Gazzetta ufficiale n. L 354 del 30/12/1974 pag. 0057 - 0058
    edizione speciale greca: capitolo 09 tomo 1 pag. 0043
    edizione speciale spagnola: capitolo 09 tomo 1 pag. 0047
    edizione speciale portoghese: capitolo 09 tomo 1 pag. 0047


    ++++

    ( 1 ) GU n . C 129 dell'11 . 12 . 1972 , pag . 58 .

    ( 2 ) GU n . C 142 del 31 . 12 . 1972 , pag . 3 .

    ( 3 ) GU n . L 133 del 4 . 6 . 1969 , pag . 6 .

    ( 4 ) GU n . L 139 del 17 . 6 . 1972 , pag . 28 .

    CONSIGLIO

    DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

    del 19 dicembre 1974

    relativa alle franchigie fiscali applicabili all'importazione delle merci oggetto di piccole spedizione a carattere non commerciale all'interno della Comunità

    ( 74/651/CEE )

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE ,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 99 e 100 ,

    vista la proposta della Commissione ,

    visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,

    visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) ,

    considerando che le disposizioni di natura fiscale che si frappongono attualmente alla spedizione da uno Stato membro all'altro di piccoli invii di merci destinate a privati rappresentano un ostacolo alla costituzione di un mercato economico che abbia caratteristiche analoghe a quelle di un mercato interno ; che la soppressione di questi intralci è corollario della libera circolazione e del libero stabilimento delle persone nella Comunità ;

    considerando che , per favorire i rapporti personali e familiari tra privati che si trovino in Stati membri diversi , occorre ridurre per quanto possibile tali ostacoli in merito alle piccole spedizioni tra privati ,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

    Articolo 1

    1 . Le merci spedite da uno Stato membro come piccoli invii privi di qualunque carattere commerciale da qualsiasi privato , qualunque sia il suo domicilio , la sua residenza abituale o il centro della sua attività professionale , a destinazione di un altro privato che si trovi in un altro Stato membro , godono all'importazione di una franchigia dalle imposte sulla cifra d'affari e dalle accise .

    2 . Ai sensi del paragrafo 1 , si considera come piccola spedizione priva di qualunque carattere commerciale l'invio contenente merci che abbiano i seguenti requisiti :

    a ) siano state acquistate nella Comunità alle condizioni generali di tassazione del mercato interno di uno degli Stati membri e non abbiano beneficiato di alcun rimborso di imposte sulla cifra d'affari e / o di accise ;

    b ) non siano destinate ad essere reintrodotte nel circuito commerciale e , per la loro natura e quantità , appaiano riservate all'uso personale o familiare del destinatario ;

    c ) non siano state spedite contro qualsivoglia pagamento da parte del destinatario ;

    d ) non superino il valore globale di 40 unità di conto per spedizione .

    3 . Tuttavia , gli Stati membri hanno facoltà di ridurre la franchigia o di escludere dal beneficio della franchigia accordata alle piccole spedizioni i prodotti sottoposti al limite quantitativo di cui all'articolo 4 , paragrafo 1 , della direttiva 69/169/CEE del Consiglio , del 28 maggio 1969 , relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative , regolamentari e amministrative riguardanti la franchigia dalle imposte sulla cifra d'affari e dalle altre imposizioni indirette interne riscosse all'importazione nel traffico internazionale di viaggiatori ( 3 ) , modificata dalla direttiva 72/230/CEE ( 4 ) .

    Articolo 2

    1 . Gli Stati membri mettono in applicazione , entro il 1 aprile 1975 , le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva .

    2 . Ogni Stato membro informa la Commissione delle disposizioni che esso adotta per l'applicazione della presente direttiva .

    La Commissione comunica tali informazioni agli altri Stati membri .

    Articolo 3

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .

    Fatto a Bruxelles , addì 19 dicembre 1974 .

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    J . P . FOURCADE

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