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Document 31974L0409

Direttiva 74/409/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1974, relativa all'armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri concernenti il miele

GU L 221 del 12.8.1974, p. 10–14 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, ES, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2003; abrogato da 32001L0110

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1974/409/oj

31974L0409

Direttiva 74/409/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1974, relativa all'armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri concernenti il miele

Gazzetta ufficiale n. L 221 del 12/08/1974 pag. 0010 - 0014
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 4 pag. 0051
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 11 pag. 0034
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 4 pag. 0051
edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 4 pag. 0024
edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 4 pag. 0024


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( 1 ) GU n . L 291 del 19 . 11 . 1969 , pag . 9 .

( 2 ) GU n . L 243 del 29 . 10 . 1971 , pag . 29 .

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 22 luglio 1974

relativa all'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri concernenti il miele

( 74/409/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 43 e 100 ,

vista la proposta della Commissione ,

visto il parere del Parlamento europeo ,

considerando che le disposizioni legislative , regolamentari e amministrative degli Stati membri definiscono il concetto di miele , ne determinano le diverse varietà e fissano le caratteristiche alle quali deve soddisfare e le indicazioni che devono figurare sugli imballaggi o sulle etichette ;

considerando che le differenze attualmente esistenti tra tali legislazioni ostacolano la libera circolazione del prodotto e possono creare condizioni di concorrenza disuguali ;

considerando che è pertanto necessario definire a livello comunitario il concetto di miele , stabilire le diverse varietà che possono essere commercializzate con le opportune denominazioni , fissare le caratteristiche generali e specifiche di composizione e determinare le principali indicazioni che devono figurare sugli imballaggi o sulle etichette ;

considerando che la determinazione delle modalità relative al prelievo di campioni e quella dei metodi di analisi necessari per il controllo della composizione e delle caratteristiche del miele sono misure d'applicazione di carattere tecnico e che , per semplificare ed accelerare la procedura , è opportuno affidarne l'adozione alla Commissione ;

considerando che in tutti casi in cui il Consiglio conferisce alla Commissione competenze per l'attuazione di norme stabilite nel settore dei prodotti alimentari , è opportuno prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito del comitato permanente per i prodotti alimentari istituito con decisione 69/474/CEE del Consiglio ( 1 ) ;

considerando che l'articolo 3 della presente direttiva comporta il divieto di utilizzare il termine " miele " per prodotti non conformi alla definizione prevista dall'articolo 1 , paragrafo 1 ; che l'applicazione immediata di detto divieto rischia tuttavia di provocare perturbazioni sui mercati in cui le denominazioni " Kunsthonig " o " Kunsthonning " sono ammesse dalla legislazione nazionale anteriore per designare un prodotto diverso dal miele ; che occorre dunque prevedere un congruo periodo transitorio per consentire i necessari adeguamenti ;

considerando che , nell'attesa che venga adottata una regolamentazione comunitaria generale in materia di etichettatura dei prodotti alimentari , occorre mantenere a titolo transitorio alcune disposizioni nazionali ;

considerando che sul mercato di alcuni Stati membri si riscontrano tipi di miele aventi caratteristiche analitiche variabili e ai quali sembra difficilmente applicabile il complesso dei criteri stabiliti nell'allegato della presente direttiva , ma che uno studio più esauriente dovrebbe permettere di rivedere in seguito tale situazione ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

1 . Ai sensi della presente direttiva s'intende per miele il prodotto alimentare che le api domestiche producono dal nettare dei fiori o dalle secrezioni provenienti da parti vive di piante o che si trovano sulle stesse , che esse bottinano , trasformano , combinano con sostanze specifiche proprie e immagazzinano e lasciano maturare nei favi dell'alveare . Tale prodotto alimentare puo essere fluido , denso o cristallizzato .

2 . Le principali varietà di miele sono le seguenti :

a ) secondo l'origine

miele di nettare :

il miele ottenuto principalmente dal nettare di fiori ;

miele di melata :

il miele ottenuto principalmente dalle secrezioni provenienti da parti vive di piante o che si trovano sulle stesse ; il suo colore va dal bruno chiaro o bruno verdastro ad una tinta quasi nera ;

b ) secondo il metodo di estrazione

miele di favo :

il miele immagazzinato dalle api negli alveoli opercolati di favi da esse appena costruiti e non contenenti covata e venduto in favi anche interi ;

miele con pezzi di favo :

il miele che contiene uno o più pezzi di miele di favo ;

miele scolato :

il miele ottenuto mediante scolatura dei favi disopercolati non contenenti covata ;

miele centrifugato :

il miele ottenuto mediante centrifugazione dei favi disopercolati non contenenti covata ;

miele torchiato :

il miele ottenuto mediante pressione dei favi non contenenti covata , senza riscaldamento o con riscaldamento moderato .

Articolo 2

Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni necessarie affinché il miele possa essere commercializzato soltanto se conforme alle definizioni e norme previste nella presente direttiva e nel suo allegato .

Articolo 3

1 . La denominazione " miele " è riservata al prodotto definito all'articolo 1 , paragrafo 1 e deve essere utilizzata nel commercio per designare tale prodotto , fatte salve le disposizioni dell'articolo 7 , paragrafo 1 , lettera a ) e paragrafo 2 .

2 . Le denominazioni di cui all'articolo 1 , paragrafo 2 sono riservate ai prodotti ivi definiti .

Articolo 4

In deroga all'articolo 3 , paragrafo 1 , le denominazioni " Kunsthonning " e " Kunsthonig " possono essere ancora utilizzate rispettivamente in Danimarca e in Germania per un periodo di cinque anni a decorrere dalla notifica della presente direttiva , per designare un prodotto diverso dal miele in conformità delle disposizioni nazionali relative a tale prodotto in vigore all'atto della notifica della direttiva .

Articolo 5

Al miele messo in commercio come tale non puo essere aggiunto nessun altro prodotto all'infuori del miele .

Articolo 6

1 . All'atto della commercializzazione , il miele deve essere conforme alle caratteristiche di composizione indicate nell'allegato .

Tuttavia , in deroga al paragrafo 2 , secondo trattino del suddetto allegato , gli Stati membri possono autorizzare nel loro territorio

a ) il commercio di un miele di brughiera il cui tenore di acqua raggiunga al massimo il 25 % , qualora detto tenore sia il risultato delle condizioni naturali di produzione ;

b ) il commercio di " miele per pasticceria " o di " miele per l'industria " , con tenore massimo di acqua del 25 % , qualora detto tenore sia il risultato delle condizioni naturali di produzione .

2 . Inoltre ,

a ) per quanto possibile , il miele commercializzato come tale o utilizzato in qualsiasi prodotto destinato al consumo umano non deve contenere materie organiche o inorganiche estranee alla sua composizione , come ad esempio muffa , insetti e parti d'insetti , covate e granelli di sabbia .

b ) il miele non deve

i ) presentare sapore o odore estranei ;

ii ) avere iniziato un processo di fermentazione o essere effervescente ;

iii ) essere scaldato in modo che gli enzimi naturali vengano distrutti o resi in gran parte inattivi ;

iv ) presentare un'acidità modificata artificialmente ;

c ) in nessun caso il miele puo contenere sostanze di qualsiasi natura in quantità tale da presentare un pericolo per la salute umana .

3 . In deroga ai paragrafi 1 e 2 , puo essere commercializzato con la denominazione " miele per pasticceria " o " miele per l'industria " un miele che , pur essendo idoneo al consumo umano ,

a ) non corrisponda ai requisiti di cui al paragrafo 2 , lettera b , i ) , ii ) , iii ) , ovvero

b ) abbia un indice diastasico o un tenore di idrossimetilfurfurale non conformi alle caratteristiche di cui all'allegato .

Tuttavia , nel caso di cui alla lettera b ) , uno Stato membro puo non rendere obbligatoria la rispettiva denominazione e ammettere quella di " miele " . Entro il termine di cinque anni a decorrere dalla notifica della presente direttiva , il Consiglio , su proposta della Commissione , decide in merito a disposizioni volte a fissare identiche prescrizioni per tutta la Comunità .

Articolo 7

1 . Le sole indicazioni che devono figurare , ben visibili , chiaramente leggibili e indelebili sugli imballaggi , sui recipienti o sulle etichette del miele sono le seguenti :

a ) la denominazione " miele " o una delle denominazioni elencate all'articolo 1 , paragrafo 2 ; tuttavia il " miele di favo " e il " miele con pezzi di favo " devono essere designati come tali ; nei casi di cui all'articolo 6 , paragrafo 1 , secondo comma , lettera b ) e paragrafo 3 , primo comma , la denominazione del prodotto deve essere " miele per pasticceria " o " miele per l'industria " ;

b ) il peso netto espresso in grammi o in chilogrammi ;

c ) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo o la sede sociale del produttore o del condizionatore , oppure di un venditore stabilito all'interno della Comunità .

2 . Gli Stati membri possono rendere obbligatoria nel loro territorio la denominazione " miele di melata " per un miele che è costituito soprattutto da miele di melata , ne possiede le caratteristiche organolettiche , fisico-chimiche e microscopiche , e non reca alcuna indicazione sull'origine vegetale specifica del tipo " miele di abete " .

3 . In deroga al paragrafo 1 , gli Stati membri possono mantenere le disposizioni nazionali che prescrivono l'indicazione del paese d'origine , fermo restando che tale menzione non puo più essere richiesta per il miele originario della Comunità .

4 . La denominazione " miele " di cui al paragrafo 1 , lettera a ) , o una delle denominazioni di cui all'articolo 1 , paragrafo 2 , puo essere completata tra l'altro da

a ) un'indicazione inerente all'origine florale o vegetale se il prodotto proviene soprattutto da tale origine e ne possiede le caratteristiche organolettiche , fisico-chimiche e microscopiche ;

b ) un nome regionale , territoriale o topografico se il prodotto proviene totalmente dall'origine indicata .

5 . Qualora il miele sia confezionato in imballaggi o recipienti di peso netto pari o superiori a 10 kg e non sia commercializzato al minuto , le indicazioni di cui al paragrafo 1 , lettere b ) e c ) possono anche figurare solo sui documenti di accompagnamento .

6 . Gli Stati membri si astengono dal precisare , oltre a quanto previsto al paragrafo 1 , le modalità secondo le quali si devono fornire le indicazioni prescritte in detto paragrafo . Tuttavia gli Stati membri possono vietare il commercio del miele nel proprio territorio se le indicazioni di cui al paragrafo 1 , lettera a ) non figurano , nella lingua o nelle lingue nazionali , su uno dei lati dell'imballaggio o del recipiente .

7 . Sino alla fine del periodo transitorio durante il quale all'interno della Comunità viene tollerato l'uso delle unità di misura del sistema imperiale che figura nell'allegato II della direttiva 71/354/CEE del Consiglio , del 18 ottobre 1971 , sulle unità di misura ( 1 ) , gli Stati membri possono prescrivere che il peso venga espresso anche nell'unità di misura del sistema imperiale .

8 . I paragrafi da 1 a 7 si applicano fatte salve le disposizioni successive adottate dalla Comunità in materia di etichettatura .

Articolo 8

1 . Gli Stati membri adottano ogni disposizione utile affinché il commercio dei prodotti di cui all'articolo 1 , conformi alle definizioni ed alle norme previste nella presente direttiva e nell'allegato , non possa essere ostacolato dall'applicazione delle disposizioni nazionali non armonizzate che disciplinano la composizione , le caratteristiche di fabbricazione , il condizionamento o l'etichettatura di questi prodotti in particolare o dei prodotti alimentari in generale .

2 . Il paragrafo 1 non è applicabile alle disposizioni non armonizzate giustificate da motivi

_ di tutela della salute pubblica ,

_ di repressione delle frodi , sempreché queste disposizioni non siano tali da ostacolare l'applicazione delle definizioni e delle norme previste dalla presente direttiva ,

_ di tutela della proprietà industriale e commerciale , di indicazioni di provenienza , di denominazioni d'origine e di repressione della concorrenza sleale .

Articolo 9

Le modalità relative al prelievo dei campioni e i metodi di analisi necessari per il controllo della composizione e delle caratteristiche del miele vengono determinati secondo la procedura di cui all'articolo 10 .

Articolo 10

1 . Nei casi in cui viene fatto riferimento alla procedura definita nel presente articolo , il comitato permanente per i prodotti alimentari , istituito con decisione del Consiglio del 13 novembre 1969 , in appresso denominato il " comitato " , viene investito dal suo presidente della questione su iniziativa di quest'ultimo o a richiesta del rappresentante di uno Stato membro .

2 . Il rappresentante della Commissione presenta al comitato un progetto delle misure da adottare . Il comitato formula il suo parere in merito a tale progetto nel termine che il presidente puo stabilire in relazione all'urgenza dei problemi in causa . Il comitato si pronuncia a maggioranza di quarantun voti ; ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148 , paragrafo 2 , del trattato . Il presidente non partecipa al voto .

3 . a ) La Commissione adotta le misure progettate quando esse sono conformi al parere del comitato .

b ) Qualora le misure progettate non siano conformi al parere formulato dal comitato o in mancanza di un parere , la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare . Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata .

c ) Se , al termine di tre mesi a decorrere dal momento in cui la proposta è pervenuta al Consiglio , esso non ha deliberato , le misure in questione sono adottate dalla Commissione .

Articolo 11

L'articolo 10 è applicabile per un periodo di diciotto mesi a decorrere dalla data in cui il comitato sarà stato adito per la prima volta , in applicazione dell'articolo 10 , paragrafo 1 .

Articolo 12

La presente direttiva non pregiudica le disposizioni nazionali sulle scale di peso , in base alle quali il miele deve essere commercializzato ; il Consiglio , su proposta della Commissione , adotta prima del 1 gennaio 1979 le disposizioni comunitarie applicabili in materia .

Articolo 13

La presente direttiva non si applica ai prodotti destinati all'esportazione fuori della Comunità .

Articolo 14

Entro il termine di un anno a decorrere dalla notifica della presente direttiva , gli Stati membri modificano , se necessario , le loro legislazioni per conformarsi alla presente direttiva e ne informano immediatamente la Commissione . La legislazione così modificata è applicata ai prodotti immessi in commercio negli Stati membri due anni dopo tale notifica .

Articolo 15

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .

Fatto a Bruxelles , addì 22 luglio 1974 .

Per il Consiglio

Il Presidente

J . SAUVAGNARGUES

ALLEGATO

CARATTERISTICHE DI COMPOSIZIONE DEL MIELE

1 . Tenore apparente di zuccheri riduttori , espresso in zucchero invertito

_ miele di nettare non meno del 65 %

_ miele di melata , solo o in miscela con il miele di nettare non meno del 60 %

2 . Tenore d'acqua

_ in generale non più del 21 %

_ miele di brughiera ( Calluna ) e miele di trifoglio ( Trifolium sp . ) non più del 23 %

3 . Tenore apparente di saccarosio

_ in generale non più del 5 %

_ miele di melata , solo o in miscela con miele di nettare , miele di acacia , di lavanda e di Banksia menziesii non più del 10 %

4 . Tenore di sostanze insolubili in acqua

_ in generale non più dello 0,1 %

_ miele torchiato non più dello 0,5 %

5 . Tenore in sostanze minerali ( ceneri )

_ in generale non più dello 0,6 %

_ miele di melata , solo o in miscela con il miele di nettare non più dell'1 %

6 . Acidità non più di 40 milliequivalenti per kg

7 . Indice diastasico e tenore di idrossimetilfurfurale ( HMF ) , determinati dopo trattamento e miscela

a ) indice diastasico ( scala di Schade )

_ in generale non meno di 8

_ miele con basso tenore naturale di enzimi ( ad esempio miele di agrumi ) e tenore di HMF non superiore a 15 mg / kg non meno di 3

b ) HMF non più di 40 mg / kg ( fatte salve le disposizioni della lettera a ) , secondo frattino ) .

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