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Document 31974D0122
74/122/EEC: Council Decision of 18 February 1974 setting up an Economic Policy Committee
74/122/CEE: Decisione del Consiglio, del 18 febbraio 1974, che istituisce un comitato di politica economica
74/122/CEE: Decisione del Consiglio, del 18 febbraio 1974, che istituisce un comitato di politica economica
GU L 63 del 5.3.1974, p. 21–22
(DA, DE, EN, FR, IT, NL) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
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No longer in force, Date of end of validity: 11/10/2000; abrogato da 300D0604
74/122/CEE: Decisione del Consiglio, del 18 febbraio 1974, che istituisce un comitato di politica economica
Gazzetta ufficiale n. L 063 del 05/03/1974 pag. 0021 - 0022
edizione speciale finlandese: capitolo 10 tomo 1 pag. 0011
edizione speciale svedese/ capitolo 10 tomo 1 pag. 0011
edizione speciale greca: capitolo 10 tomo 1 pag. 0059
edizione speciale spagnola: capitolo 10 tomo 1 pag. 0056
edizione speciale portoghese: capitolo 10 tomo 1 pag. 0056
++++ ( 1 ) GU n . 31 del 9 . 5 . 1960 , pag . 764/60 . ( 2 ) GU n . 64 del 22 . 4 . 1964 , pag . 1031/64 . ( 3 ) GU n . 77 del 21 . 5 . 1964 , pag . 1205/64 . ( 4 ) Vedasi pag . 16 della presente Gazzetta ufficiale . DECISIONE DEL CONSIGLIO del 18 febbraio 1974 che istituisce un comitato di politica economica ( 74/122/CEE ) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l'articolo 145 , visto il progetto della Commissione , visto il parere del Parlamento europeo , visto il parere del Comitato economico e sociale , considerando che il coordinamento delle politiche economiche a breve termine deve tener conto degli obiettivi economici a medio termine definiti in comune ; considerando che la politica di bilancio deve iscriversi nel contesto della politica economica generale ; considerando che quindi l'esistenza di tre diversi comitati operanti nel settore della politica economica generale nuoce all'efficacia del coordinamento delle politiche economiche ed ha spesso comportato interferenze fra le varie competenze e duplicazioni di attività ; considerando che è pertanto opportuno fondere le attività del comitato per la politica di congiuntura , del comitato di politica di bilancio e del comitato di politica economica a medio termine in un unico comitato di politica economica , DECIDE : Articolo 1 Allo scopo di contribuire al coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri a breve e a medio termine , è istituito un comitato di politica economica , in appresso denominato " il comitato " . Articolo 2 Il comitato esercita tutte le funzioni finora attribuite al comitato per la politica di congiuntura istituito con decisione del Consiglio in data 9 marzo 1960 relativa al coordinamento delle politiche della congiuntura degli Stati membri ( 1 ) , al comitato di politica di bilancio istituito con decisione del Consiglio in data 8 maggio 1964 relativo alla collaborazione tra i servizi competenti delle amministrazioni degli Stati membri nel settore della politica del bilancio ( 2 ) , e al comitato di politica economica a medio termine , istituito con decisione del Consiglio in data 15 aprile 1964 relativa alla creazione di un comitato di politica economica a medio termine ( 3 ) . In particolare , il comitato : _ concorre al coordinamento delle politiche economiche generali ; _ esamina e confronta le politiche di bilancio degli Stati membri e la loro applicazione ; _ prepara , in base a tutte le informazioni possibili , il progetto preliminare di programma in materia di politica economica a medio termine , previsto dall'articolo 6 della decisione del Consiglio del 18 febbraio 1974 relativa alla realizzazione di un grado elevato di convergenza delle politiche economiche degli Stati membri della Comunità economica europea ( 4 ) ; _ segue le politiche economiche a medio termine degli Stati membri e ne esamina la compatibilità con il programma precitato ; _ analizza l'evoluzione delle economie allo scopo di individuarne le cause di divergenza dal programma . Articolo 3 Il comitato si compone di quattro rappresentanti della Commissione e quattro rappresentanti di ciascuno degli Stati membri . I membri del comitato designati dagli Stati membri sono scelti fra le personalità che nei rispettivi paesi partecipano all'elaborazione della politica economica a breve e a medio termine . Articolo 4 Il comitato formula pareri su richiesta del Consiglio o della Commissione . Inoltre , il comitato esprime pareri o presenta relazioni di propria iniziativa , ogni qualvolta lo ritenga necessario per il buon adempimento del proprio compito . Articolo 5 Il comitato puo riunirsi in composizione ristretta allo scopo di trattare problemi specifici nel settore della politica congiunturale , della politica di bilancio o della politica economica a medio termine . Articolo 6 Il comitato delibera validamente solo se è presente almeno un membro per ciascuna delegazione . Articolo 7 Il comitato elegge il proprio ufficio di presidenza , composto da un presidente e da tre vicepresidenti con mandato biennale non rinnovabile , che , per la prima volta , decorre dal 1 marzo 1974 . Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno . Il segretariato del comitato è assicurato dalla Commissione . Articolo 8 Sono abrogate : _ la decisione del Consiglio del 9 marzo 1960 relativa al coordinamento delle politiche della congiuntura degli Stati membri ; _ la decisione del Consiglio del 15 aprile 1964 relativa alla creazione di un comitato di politica economica a medio termine ; _ la decisione del Consiglio dell'8 maggio 1964 relativa alla collaborazione tra i servizi competenti delle amministrazioni degli Stati membri nel settore della politica di bilancio . Fatto a Bruxelles , addì 18 febbraio 1974 . Per il Consiglio Il Presidente H . SCHMIDT