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Document 31973R3389

Regolamento (CEE) n. 3389/73 della Commissione, del 13 dicembre 1973, che fissa le procedure e condizioni per la messa in vendita dei tabacchi detenuti dagli organismi d'intervento

GU L 345 del 15.12.1973, p. 47–49 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, ES, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1973/3389/oj

31973R3389

Regolamento (CEE) n. 3389/73 della Commissione, del 13 dicembre 1973, che fissa le procedure e condizioni per la messa in vendita dei tabacchi detenuti dagli organismi d'intervento

Gazzetta ufficiale n. L 345 del 15/12/1973 pag. 0047 - 0049
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 5 pag. 0184
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 10 pag. 0055
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 5 pag. 0184
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 7 pag. 0097
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 7 pag. 0097


++++

( 1 ) GU n . L 94 del 28 . 4 . 1970 , pag . 1 .

( 2 ) GU n . L 73 del 27 . 3 . 1972 , pag . 5 .

( 3 ) GU n . L 39 del 17 . 2 . 1971 , pag . 3

( 4 ) GU n . L 191 del 27 . 8 . 1970 , pag . 5 .

( 5 ) GU n . L 68 del 15 . 3 . 1973 , pag . 16 .

( 8 ) GU n . L 175 del 4 . 8 . 1971 , pag . 8 .

REGOLAMENTO ( CEE ) N . 3389/73 DELLA COMMISSIONE

del 13 dicembre 1973

che fissa le procedure e condizioni per la messa in vendita dei tabacchi detenuti dagli organismi d'intervento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

visto il regolamento ( CEE ) n . 727/70 del Consiglio , del 21 aprile 1970 , relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio ( 1 ) , modificato da ultimo dall'atto relativo alle condizioni d'adesione e agli adattamenti dei trattati ( 2 ) , in particolare l'articolo 7 , paragrafo 4 , e l'articolo 15 ,

considerando che , ai sensi dell'articolo 3 del regolamento ( CEE ) n . 327/71 del Consiglio , del 15 febbraio 1971 , che fissa talune norme generali relative ai contratti di prima trasformazione e di condizionamento , ai contratti d'ammasso ed allo smercio dei tabacchi detenuti dagli organismi d'intervento ( 3 ) , la vendita di tali tabacchi deve effettuarsi in base a condizioni di prezzo che tengano conto dei prezzi d'obiettivo e dei premi , delle spese risultanti dalla prima trasformazione e dal condizionamento , nonché dell'evoluzione e delle necessità del mercato ;

considerando che , non essendo il tabacco un prodotto omogeneo per natura , è opportuno metterlo in vendita per partite intere , costituite dall'organismo d'intervento ;

considerando che le gare e le vendite all'asta , motivate dalla necessità per gli organismi d'intervento di smaltire le disponibilità in loro possesso , non devono tuttavia intralciare il circuito commerciale normale descritto agli articoli 3 e 4 del regolamento ( CEE ) n . 727/70 ; che è pertanto opportuno procedere ad un apprezzamento comunitario in ogni operazione di vendita sul mercato , specialmente per quanto concerne il prezzo minimo di vendita ;

considerando che deve essere dichiarato aggiudicatario il concorrente che abbia presentato l'offerta comportante le condizioni più favorevoli ;

considerando che è opportuno rendere obbligatoria per tutti i partecipanti ad una gara la costituzione di una cauzione , che garantisca l'osservanza degli obblighi scaturenti dalla loro partecipazione ; che , in caso di gara per l'esportazione , occorre che tale cauzione garantisca altresi che i tabacchi aggiudicati saranno effettivamente esportati fuori della Comunità ; che la costituzione della cauzione deve essere resa obbligatoria anche per coloro che partecipano a vendite all'asta ;

considerando che , per tener conto delle possibilità attualmente esistenti negli Stati membri sul piano amministrativo è d'uopo disporre che le formalità doganali d'esportazione vengano espletate nello Stato membro in cui ha luogo la gara ;

considerando che per la descrizione dei tabacchi messi in vendita è opportuno fare riferimento alla lista delle varietà di tabacco in colli classificate seconde le qualità fissate nell'allegato II del regolamento ( CEE ) n . 1727/70 della Commissione , del 25 agosto 1970 , relativo alle modalità d'intervento nel settore del tabacco greggio ( 4 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 715/73 ( 5 ) ;

considerando che , per motivi di forza maggiore , l'aggiudicatario puo venirsi a trovare nell'impossibilità di rispettare gli obblighi contratti ; che devono essere previste le misure appropriate , affinché l'aggiudicatario non venga ingiustamente danneggiato ; che , ai fini di una applicazione armoniosa nel rispetto della nozione comunitaria di forza maggiore quale è stata data dalla Corte di giustizia delle Comunità europee nelle cause 4/68 ( 6 ) e 11/70 ( 7 ) , la Commissione deve essere informata su ogni caso ammesso dagli Stati membri ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per il tabacco greggio ;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1 . Il tabacco in colli , detenuto dagli organismi d'intervento , è rimesso sul mercato , mediante gara o asta pubblica .

2 . Si intende per gara il procedimento mediante il quale gli interessati sono posti in concerrenza tra di loro mediante apposito bando e l'aggiudicazione ha luogo in favore di coloro che presentano l'offerta più favorevole e conforme alle disposizioni del presente regolamento .

3 . Si intende per vendita all'asta ai sensi del presente regolamento la messa in vendita dei prodotti mediante esposizione degli stessi e ammissione degli interessati ad una seduta pubblica durante la quale , sulla base di un dato prezzo minimo , i prodotti vengono aggiudicati a coloro che offrono il prezzo più elevato .

( 6 ) Raccolta 1968 , 549 .

( 7 ) Raccolta 1970 , 1125 .

4 . Le gare , come pure le date , ore , luoghi e condizioni di vendita mediante asta pubblica , vengono pubblicate in modo da garantire la più ampia pubblicità , in particolare nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

Articolo 2

Sulla base di tutti i dati di cui dispone , la Commissione decide se sia il caso di indire una gara o una vendita all'asta per la vendita sul mercato della Comunità oppure per l'esportazione . A tal fine gli Stati membri le comunicano tutte le informazioni relative alle varietà , qualità , quantità e magazzini di ammasso , come pure tutte le altre informazioni necessarie all'apertura della gara .

Gli Stati membri interessati possono chiedere alla Commissione di indire una gara o di predisporre una vendita all'asta per una quantità determinata di tabacco . In questo caso la Commissione delibera su tale domanda entro i 10 giorni successivi alla ricezione della stessa .

Articolo 3

1 . Il bando di gara viene pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee almeno 60 giorni prima del termine ultimo di presentazione delle offerte .

2 . Le offerte vertono su partite di tabacco in colli specificamente definite e indivisibili , che l'organismo d'intervento ha cura di approntare _ sotto la forma che ritiene più opportuna ai fini della vendita _ ricavandole dalle partite in magazzino , sia conservando queste ultime quali si presentavano all'acquisto , sia invece separandole o riunendole .

3 . Per la descrizione dei tabacchi messi in vendita viene fatto riferimento alla classificazione dei tabacchi in colli di cui all'allegato II del regolamento ( CEE ) n . 1727/70 . La quantità della partita è espressa in peso netto secondo il disposto dell'articolo 6 , paragrafo 1 , di detto regolamento . Gli organismi d'intervento forniscono tutte le informazioni necessarie sulle caratteristiche delle varie partite .

4 . L'organismo d'intervento prende le disposizioni opportune per consentire agli interessati di esaminare alle condizioni previste dal bando di gara prima della presentazione dell'offerta , i campioni prelevati dai tabacchi messi in vendita ed eventualmente esposti .

5 . Tutti gli interessati possono ottenere dei campioni del tabacco messo in vendita contro il pagamento di una somma pari al prezzo d'intervento derivato .

Articolo 4

1 . Gli interessati partecipano alla gara mediante lettera raccomandata inviata alla Commissione contro ricevuta .

2 . L'offerta deve indicare :

a ) il nome e l'indirizzo dell'offerente ;

b ) la designazione della partita richiesta e il prezzo offerto espresso nella moneta dello Stato membro in cui ha luogo la gara per chilogrammo di peso netto .

3 . L'offerta è valida solo se è accompagnata dalla prova della costituzione della cauzione di cui all'articolo 5 .

4 . L'offerta non puo essere ritirata .

5 . L'elenco anonimo delle offerte è trasmesso dalla Commissione agli Stati membri .

Articolo 5

1 . Ogni offerente deve costituire una cauzione di 0,28 u.c . per chilogrammo di tabacco greggio presso l'organismo d'intervento interessato .

2 . La cauzione è costituita sotto forma di garanzia fornita da un istituto rispondente ai criteri fissati dallo Stato membro in cui è situato .

Gli Stati membri comunicano alla Commissione le categorie di istituti autorizzati a prestare fideiussione , nonché i criteri di cui al comma precedente .

Articolo 6

1 . Entro 15 giorni dalla scadenza del termine previsto per il deposito delle offerte , e tenuto conto delle offerte ricevute , viene fissato , secondo la procedura di cui all'articolo 17 del regolamento ( CEE ) n . 727/70 , un prezzo minimo di vendita di ciascuna partita ovvero viene deciso di non dar seguito alla gara .

2 . Tenuto conto segnatamente del prezzo d'obiettivo , del premio , delle spese di prima trasformazione e di condizionamento del tabacco in parola , nonché della situazione del mercato , il prezzo minimo viene fissato , franco mezzo di trasporto , a un livello tale da non ostacolare lo smercio del tabacco in questione attraverso il circuito commerciale normale .

3 . L'aggiudicatario viene designato per ogni partita secondo la procedura di cui al paragrafo 1 . In caso di presentazione di più offerte a prezzi e condizioni identici , l'aggiudicazione ha luogo mediante sorteggio .

4 . In nessun caso il tabacco puo essere rivenduto agli organismi di intervento .

5 . Ogni offerente è immediatamente informato del seguito riservato alla sua offerta . Il risultato della gara viene pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

Articolo 7

Oltre ai casi di forza maggiore , la cauzione di cui all'articolo 5 è svincolata solo se :

a ) l'offerta è risultata non ricevibile ;

b ) l'offerente non è stato dichiarato aggiudicatario ;

c ) l'aggiudicatario ha versato il prezzo dell'aggiudicazione e , in caso di gara per l'esportazione , ha fornito la prova , secondo le modalità vigenti in materia di restituzione all'esportazione , che il tabacco è stato effettivamente esportato . Le formalità doganali d'esportazione devono essere espletate nello Stato membro che ha messo in vendita il tabacco in questione .

Articolo 8

1 . L'avviso di vendita mediante asta pubblica è pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee almeno 60 giorni prima della data prevista per la vendita .

2 . Almeno un giorno feriale prima della data prevista per la vendita viene fissato il prezzo minimo di vendita delle singole partite , secondo il disposto dell'articolo 6 , paragrafo 2 e in base alla procedura di cui all'articolo 17 del regolamento ( CEE ) n . 727/70 .

3 . Si applicano in materia le disposizioni dell'articolo 3 , paragrafi da 2 a 5 .

4 . In caso di vendita all'asta per l'esportazione , il concorrente deve costituire una cauzione ai sensi dell'articolo 5 . Quest'ultima , oltre che sotto la forma di cui al paragrafo 2 di detto articolo , puo essere costituita in contanti o sotto forma di assegno bancario . Essa viena svincolata alle condizioni di cui all'articolo 7 , lettera c ) .

5 . Lo Stato membro interessato informa la Commissione circa svolgimento di ogni singola vendita .

6 . In nessun caso il tabacco in tal modo acquisito puo essere rivenduto agli organismi d'intervento .

Articolo 9

Qualora _ salvo caso di forza maggiore _ il tabacco venga ritirato dopo il 30 * giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del risultato della gara , il prezzo a carico dell'aggiudicatario viene maggiorato di un importo calcolato conformemente all'articolo 4 , paragrafo 1 , lettera g ) , del regolamento ( CEE ) n . 1697/71 relativo al finanziamento delle spese d'intervento nel settore del tabacco greggio ( 8 ) .

Articolo 10

Gli Stati membri comunicano alla Commissione ogni singolo caso di forza maggiore , ai sensi degli articoli 7 e 9 , da essi riconosciuto tale .

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , il 13 dicembre 1973 .

Per la Commissione

Il Presidente

Francois-Xavier ORTOLI

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