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Document 31973R1014

    Regolamento (CEE) n. 1014/73 del Consiglio, del 27 marzo 1973, che modifica il regolamento (CEE) n. 827/68 e i regolamenti n. 1009/67/CEE, (CEE) n. 950/68 e (CEE) n. 2358/71

    GU L 106 del 20.4.1973, p. 1–6 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2005

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1973/1014/oj

    31973R1014

    Regolamento (CEE) n. 1014/73 del Consiglio, del 27 marzo 1973, che modifica il regolamento (CEE) n. 827/68 e i regolamenti n. 1009/67/CEE, (CEE) n. 950/68 e (CEE) n. 2358/71

    Gazzetta ufficiale n. L 106 del 20/04/1973 pag. 0001 - 0006
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 5 pag. 0138
    edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 9 pag. 0141
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 5 pag. 0138
    edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 7 pag. 0013
    edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 7 pag. 0013


    REGOLAMENTO (CEE) N. 1014/73 DEL CONSIGLIO del 27 marzo 1973 che modifica il regolamento (CEE) n. 827/68 e i regolamenti n. 1009/67/CEE, (CEE) n. 950/68 e (CEE) n. 2358/71

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

    vista la proposta della Commissione,

    visto il parere del Parlamento europeo,

    considerando che l'elenco dei prodotti di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 827/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati per taluni prodotti elencati nell'allegato II del trattato (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 2727/71 (2), ha subito diverse modifiche dopo l'entrata in vigore del regolamento stesso e che appare pertanto opportuno rifare la presentazione di tale elenco, il che esige l'adeguadamento del testo del regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 174/73 (4), del regolamento (CEE) n. 2358/71 del Consiglio, del 26 ottobre 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi (5), del regolamento (CEE) n. 950/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, relativo alla tariffa doganale comune (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 231/73 (7),

    A ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L'elenco allegato al regolamento (CEE) n. 827/68 è sostituito dall'elenco di cui all'allegato I del presente regolamento.

    Articolo 2

    All'articolo 1, paragrafo 1, lettera e) del regolamento n. 1009/67/CEE, il numero della tariffa doganale comune « ex 23.03 » è sostituito dal numero « 23.03 B. I ».

    Articolo 3

    All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2358/71 il numero della tariffa doganale comune e la designazione delle merci « ex 07.05 Legumi da granella, secchi, destinati, alla semina » sono sostituiti da « 07.05 Legumi da granella, secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati: A. destinati alla semina ».

    Articolo 4

    Il regolamento (CEE) n. 950/68 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

    Articolo 5

    Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 1973.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 27 marzo 1973.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    A. LAVENS

    (1) GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 16.(2) GU n. L 282 del 23. 12. 1971, pag. 8.(3) GU n. L 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.(4) GU n. L 25 del 30. 1. 1973, pag. 1.(5) GU n. L 246 del 5. 11. 1971, pag. 1.(6) GU n. L 172 del 22. 7. 1968, pag. 1.(7) GU n. L 28 del 1o. 2. 1973, pag. 3.

    ALLEGATO I

    "" ID="1" ASSV="4">01.01> ID="2">Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi:"> ID="2">A. Cavalli:

    I. riproduttori di razza pura (1)()

    III. altri"> ID="2">B. Asini"> ID="2">C. Muli e bardotti"> ID="1" ASSV="3">01.02> ID="2">Animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo:"> ID="2">A. delle specie domestiche:

    I. riproduttori di razza pura (1)()"> ID="2">B. altri"> ID="1" ASSV="3">01.03> ID="2">Animali vivi della specie suina:"> ID="2">A. delle specie domestiche:

    I. riproduttori di razza pura (1)()"> ID="2">B. altri"> ID="1" ASSV="3">01.04> ID="2">Animali vivi delle specie ovina e caprina:"> ID="2">A. delle specie domestiche:

    I. Ovini:

    a) riproduttori di razza pura (1)()

    II. Caprini:

    a) riproduttori di razza pura (1)()"> ID="2">B. altri"> ID="1">01.06> ID="2">Altri animali vivi"> ID="1" ASSV="3">02.01> ID="2">Carni e frattaglie, commestibili, degli animali compresi nelle voci dal n. 01.01 al n. 01.04 incluso, fresche, refrigerate o congelate:"> ID="2">A. Carni:

    ex I. delle specie asinina e mulesca

    II. della specie bovina:

    b) altre

    III. della specie suina:

    b) altre

    ex IV. altre, escluse le carni della specie ovina domestica"> ID="2">B. Frattaglie:

    I. destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici (1)()

    II. altre:

    a) delle specie equina, asinina e mulesca

    ex d) non nominate, escluse le frattaglie della specie ovina domestica"> ID="1">02.04> ID="2">Altre carni e frattaglie, commestibili, fresche, refrigerate o congelate"> ID="1" ASSV="2">02.06> ID="2">Carni e frattaglie, commestibili, di qualsiasi specie (esclusi i fegati di volatili), salate o in salamoia, secche o affumicate:"> ID="2">C. altre:

    ex II. non nominate, escluse le carni e le frattaglie della specie ovina domestica"> ID="1" ASSV="3">04.05> ID="2">Uova di volatili e giallo d'uova, freschi, essiccati o altrimenti conservati, zuccherati o non:"> ID="2">A. Uova in guscio, fresche o conservate:

    II. altre uova"> ID="2">B. Uova sgusciate e giallo d'uova:

    II. altri (1)()"> ID="1">04.07> ID="2">Prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove"> ID="1">05.04> ID="2">Budella, vesciche e stomachi di animali, interi o in pezzi, esclusi quelli di pesci"> ID="1" ASSV="2">05.15> ID="2">Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove, animali morti del capitoli 1 e 3, non atti all'alimentazione umana:"> ID="2">B. altri"> ID="1" ASSV="2">07.05> ID="2">Legumi da granella, secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati:"> ID="2">B. altri"> ID="1" ASSV="2">07.06> ID="2">Radici di manioca, d'arrow-root e di salep, topinambur, patate dolci ed altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o di inulina, anche secchi o tagliati in pezzi; midollo della palma a sago:"> ID="2">B. altri"> ID="1" ASSV="7">08.01> ID="2">Datteri, banane, ananassi, manghi, mangoste, avocadi, guaiave, noci di cocco, noci del Brasile, noci di acagiù (o di anacardio), freschi o secchi, in guscio o senza guscio:"> ID="2">A. Datteri"> ID="2">B. Avocadi"> ID="2">E. Noci di cocco"> ID="2">F. Noci di acagiù (o di anacardio)"> ID="2">G. Noci del Brasile"> ID="2">H. altri"> ID="1" ASSV="2">08.05> ID="2">Frutta a guscio (escluse quelle della voce n. 08.01), fresche o secche, anche sgusciate o decorticate:"> ID="2">F. Noci di arec (o di betel) e noci di cola"> ID="1">09.02> ID="2">Tè"> ID="1">Dal 09.04 al 09.10> ID="2">Spezie"> ID="1">11.03> ID="2">Farine dei legumi secchi compresi nella voce n. 07.05"> ID="1">11.04> ID="2">Farine delle frutta comprese nel capitolo 8"> ID="1">11.08> ID="2">Amidi e fecole; inulina:"> ID="1"" ID="2">B. Inulina"> ID="1">12.07> ID="2">Piante, parti di piante; semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari e simili, freschi o secchi, anche tagliati, frantumati o polverizzati"> ID="1">12.08> ID="2">Carrube fresche o secche, anche frantumate o polverizzate; noccioli di frutti e prodotti vegetali impiegati principalmente nell'alimentazione umana, non nominati né compresi altrove"> ID="1">12.09> ID="2">Paglia e lolla di cereali, gregge, anche trinciate"> ID="1" ASSV="3">12.10> ID="2">Barbabietole da foraggio, navoni-rutabaga, radici da foraggio; fieno, erba medica, lupinella, trifoglio, cavoli da foraggio, lupino, veccia ed altri simili prodotti da foraggio:"> ID="2">A. Barbabietole da foraggio, navoni-rutabaga e altre radici da foraggio"> ID="2">ex B. altri, escluse le farine di foraggio verde disidratate"> ID="1" ASSV="3">15.02> ID="2">Sevi (delle specie bovina, ovina e caprina) greggi, fusi od estratti a mezzo di solventi, compresi i sevi detti « primo sugo »:"> ID="2">A. destinati a usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotto per l'alimentazione umana (1)()"> ID="2">B. altri:

    III. non nominati"> ID="1">15.03> ID="2">Stearina solare; oleostearina, olio di strutto e oleomargarina non emulsionata, non mescolati né altrimenti preparati"> ID="1" ASSV="3">16.02> ID="2">Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie:"> ID="2">A. di fegato:

    I. di oca o di anatra"> ID="2">B. altre:

    II. di selvaggina o di coniglio

    III. non nominate

    b) altre:

    2. non nominate

    bb) altre"> ID="1">16.03> ID="2">Estratti e sughi di carne, estratti di pesce"> ID="1">18.01> ID="2">Cacao in grani, greggio o torrefatto, anche infranto"> ID="1">18.02> ID="2">Gusci o bucce, pellicole, residui di cacao"> ID="1">22.07> ID="2">Sidro, sidro di pere, idromele e altre bevande fermentate:"> ID="1"" ID="2">B. altri"> ID="1">23.01> ID="2">Farine e polveri di carne e frattaglie, di pesci, crostacei o molluschi, non adatte all'alimentazione umana; ciccioli:"> ID="1"" ID="2">A. Farine e polveri di carne e di frattaglie; ciccioli"> ID="1">23.02> ID="2">Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali e dei legumi:"> ID="1"" ID="2">B. di legumi"> ID="1" ASSV="3">23.03> ID="2">Polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero esaurite ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero; avanzi della fabbricazione della birra e della distillazione degli alcoli; avanzi della fabbricazione degli amidi ed altri avanzi e residui simili:"> ID="2">A. Avanzi della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca:

    II. inferiore o uguale a 40 % in peso"> ID="2">B. altri

    II. non nominati"> ID="1" ASSV="3">23.06> ID="2">Prodotti di origine vegetale del genere di quelli utilizzati per la nutrizione degli animali, non nominati né compresi altrove:"> ID="2">A. Ghiande di querce, castagne d'India e residui della spremitura di frutta:

    II. altri"> ID="2">B. non nominati"> ID="1" ASSV="3">23.07> ID="2">Preparazioni foraggere melassate o zuccherate; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali:"> ID="2">A. Prodotti detti « solubili » di pesci o di mammiferi marini"> ID="2">C. non nominati"">

    (1)() Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

    ALLEGATO II

    "" ID="1" ASSV="6">01.04> ID="2">Animali vivi delle specie ovina e caprina:

    A. delle specie domestiche:> ID="3"" ID="4""" ID="2">I. Ovini:

    a) riproduttori di razza pura (1)()> ID="3">esenzione> ID="4">esenzione"> ID="2">b) altri> ID="3">15> ID="4">-"> ID="2">II. Caprini:

    a) riproduttori di razza pura (1)()> ID="3">5> ID="4">-"> ID="2">b) altri> ID="3">5> ID="4">-"> ID="2">B. altri> ID="3">esenzione> ID="4">-"> ID="1" ASSV="7">07.05> ID="2">Legumi da granella, secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati:

    A. destinati alla semina:> ID="3"" ID="4""" ID="2">I. Piselli, ceci e fagioli> ID="3">10> ID="4">4,5"> ID="2">II. Lenticchie> ID="3">7> ID="4">2"> ID="2">III. altri> ID="3">7> ID="4">5"> ID="2">B. altri:

    I. Piselli, ceci e fagioli> ID="3">10> ID="4">4,5"> ID="2">II. Lenticchie> ID="3">7> ID="4">2"> ID="2">III. non nominati> ID="3">7> ID="4">5"> ID="1" ASSV="4">15.02> ID="2">Sevi (delle specie bovina, ovina e caprina) greggi, fusi od estratti a mezzo di solventi, compresi i sevi detti « primo sugo »:

    A. destinati a usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (1)()> ID="3">2> ID="4">esenzione"> ID="2">B. altri:

    I. Sevi della specie bovina, compreso il sevo detto « primo sugo »> ID="3">10> ID="4">7"> ID="2">II. Sevi della specie ovina, compreso il sevo detto « primo sugo »> ID="3">10> ID="4">7"> ID="2">III. non nominati> ID="3">10> ID="4">7"> ID="1" ASSV="4">23.03> ID="2">Polpe di barbabietole, sascami di canne da zucchero esaurite ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero; avanzi della fabbricazione della birra e della distillazione degli alcoli; avanzi della fabbricazione degli amidi ed altri avanzi e residui simili:

    A Avanzi della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca:

    I. superiore a 40 % in peso> ID="3">27 (P)> ID="4">-"> ID="2">II. inferiore o uguale a 40 % in peso> ID="3">esenzione> ID="4">esenzione"> ID="2">B. altri:

    I. Polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero esaurite ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero> ID="3">esenzione> ID="4">esenzione"> ID="2">II. non nominati> ID="3">esenzione> ID="4">esenzione"">

    (1)() Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

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