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Document 31973L0405

    Direttiva 73/405/CEE del Consiglio, del 22 novembre 1973, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai metodi di controllo della biodegradabilità dei tensioattivi anionici

    GU L 347 del 17.12.1973, p. 53–63 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 08/10/2005; abrogato da 32004R0648

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1973/405/oj

    31973L0405

    Direttiva 73/405/CEE del Consiglio, del 22 novembre 1973, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai metodi di controllo della biodegradabilità dei tensioattivi anionici

    Gazzetta ufficiale n. L 347 del 17/12/1973 pag. 0053 - 0063
    edizione speciale finlandese: capitolo 15 tomo 1 pag. 0164
    edizione speciale greca: capitolo 15 tomo 1 pag. 0015
    edizione speciale svedese/ capitolo 15 tomo 1 pag. 0164
    edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 3 pag. 0108
    edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 3 pag. 0108


    ++++

    ( 1 ) Vedasi pagina 51 della presente Gazzetta ufficiale .

    ( 2 ) GU n . C 10 del 5 . 2 . 1972 , pag . 29 .

    ( 3 ) GU n . C 89 del 23 . 8 . 1972 , pag . 13 .

    DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

    del 22 novembre 1973

    concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai metodi di controllo della biodegradabilità dei tensioattivi anionici

    ( 73/405/CEE )

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE ,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l'articolo 100 ,

    vista la direttiva del Consiglio del 22 novembre 1973 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai detergenti ( 1 ) , in particolare l'articolo 4 ,

    vista la proposta della Commissione ,

    visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ) ,

    visto il parere del Comitato economico e sociale ( 3 ) ,

    considerando che , per consentire agli Stati membri di misurare il tasso di biodegradabilità dei tensioattivi anionici , è opportuno riferirsi ai metodi di controllo già applicati a tal fine in alcuni Stati membri ; che , in caso di contestazione , è invece necessario che il controllo della biodegradabilità venga effettuato secondo un metodo di riferimento comune ;

    considerando che è opportuno , come prevede l'articolo 4 della direttiva del 22 novembre 1973 , fissare tolleranze appropriate per la misura della biodegradabilità , onde premunirsi contro le incertezze dei metodi di controllo che potrebbero portare a decisioni di rigetto con gravi conseguenze economiche ; che tali decisioni di rigetto devono pertanto essere prese soltanto se le analisi indicano un tasso di biodegradabilità inferiore all'80 % ,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

    Articolo 1

    La presente direttiva concerne i metodi di controllo della biodegradabilità dei tensioattivi anionici .

    Articolo 2

    Conformemente alle prescrizioni dell'articolo 4 della direttiva del 22 novembre 1973 , tenuto conto delle incertezze dei metodi di controllo , gli Stati membri vietano la immissione sul mercato e l'impiego sul loro territorio di un detergente se la misurazione del tasso di biodegradabilità del medesimo dà un risultato inferiore all'80 % ; tale misurazione viene effettuata con una sola analisi mediante uno dei seguenti metodi :

    _ metodo in vigore in Francia , approvato con decreto 11 dicembre 1970 , pubblicato nel " Journal Officiel de la République francaise n . 3 del 5 gennaio 1971 e norma sperimentale T 73-260 febbraio 1971 , pubblicata dall' " Association francaise de normalisation " ( AFNOR ) ;

    _ metodo in vigore nella Repubblica federale di Germania , approvato con " Verordnung ueber die Abbaubarkeit von Detergentien in Wasch - und Reinigungsmittelin " del 1 * dicembre 1962 , pubblicata nel " Bundesgesetzblatt " 1962 , parte I , pag . 698 ;

    _ metodo OCSE , pubblicato nella relazione tecnica dell'OCSE del 29 dicembre 1970 relativa alla " Determinazione della biodegradabilità dei tensioattivi sintetici anionici " .

    Articolo 3

    Nell'ambito della procedura definita all'articolo 5 , paragrafo 2 della direttiva del 22 novembre 1973 , il parere del laboratorio è dato , per quanto riguarda i tensioattivi anionici , in base al metodo di riferimento costituito dalla " prova di conferma " del metodo OCSE descritto in allegato alla presente direttiva .

    Articolo 4

    1 . Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative , regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il termine di diciotto mesi dalla notifica e ne informano immediatamente la Commissione .

    2 . Gli Stati membri provvedono a comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva .

    Articolo 5

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .

    Fatto a Bruxelles , addi 22 novembre 1973 .

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    J . KAMPMANN

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