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Document 31973L0173

Direttiva 73/173/CEE del Consiglio, del 4 giugno 1973, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (solventi)

GU L 189 del 11.7.1973, pp. 7–29 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, ES, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 07/06/1992; abrogato da 31988L0379

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1973/173/oj

31973L0173

Direttiva 73/173/CEE del Consiglio, del 4 giugno 1973, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (solventi)

Gazzetta ufficiale n. L 189 del 11/07/1973 pag. 0007 - 0029
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 3 pag. 0131
edizione speciale greca: capitolo 15 tomo 1 pag. 0003
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 3 pag. 0131
edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 3 pag. 0003
edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 3 pag. 0003


++++

( 1 ) GU n . 196 del 16 . 8 . 1967 , pag . 1 .

( 2 ) GU n . L 167 del 25 . 6 . 1973 , pag . 1 .

CONSIGLIO

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 4 giugno 1973

concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative , regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla classificazione , all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi ( solventi )

( 73/173/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l'articolo 100 ,

vista la proposta della Commissione ,

visto il parere del Parlamento europeo ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ,

considerando che le sostanze e i preparati pericolosi sono regolati giuridicamente negli Stati membri ; che in queste regolamentazioni si riscontrano notevoli differenze soprattutto per quanto concerne l'etichettatura , ma che anche nella classificazione secondo il grado di pericolosità esistono differenze ; che queste differenze rappresentano un notevole ostacolo agli scambi e che ne consegue un'incidenza diretta sull'instaurazione e sul funzionamento del mercato comune ;

considerando che una regolamentazione per le sostanze pericolose è già stata stabilita con la direttiva del Consiglio del 27 giugno 1967 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative , regolamentari e amministrative alla classificazione , all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose ( 1 ) , modificata da ultimo con la direttiva del 21 maggio 1973 1973 ( 2 ) ; che è necessario ravvicinare le disposizioni legislative , regolamentari e amministrative degli Stati membri sulla classificazione , l'imballaggio e l'etichettatura dei preparati pericolosi ;

considerando che , date l'ampiezza del settore e l'esigenza di molteplici e dettagliate misure per realizzare il ravvicinamento di tutte le disposizioni relative ai preparati pericolosi , è utile procedere anzitutto al ravvicinamento delle disposizioni legislative , regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione , all'imballaggio e all'etichettatura di un certo gruppo di preparati pericolosi , come i solventi ;

considerando che questi preparati si distinguono in particolare per il pericolo di tossicità e di nocività dei loro costituenti ;

considerando che preparati contenenti una o più di queste sostanze pericolose sono usati molto frequentemente nell'industria , nell'artigianato , nell'agricoltura e nel governo della casa , sia come solventi , sia come diluenti , smacchiatori , prodotti per lo sgrassag gio o prodotti simili ;

considerando che sarà inoltre necessario , a motivo delle molteplici e differenti utilizzazioni di solventi in altri preparati , tener conto in altre direttive del pericolo esistente in relazione alle condizioni di impiego quali l'uso prolungato od occasionale , alla quantità dei preparati pericolosi , alle dimensioni delle confezioni dei preparati ed ad ogni altro elemento utile di valutazione che comporti un aumento o eventualmente una diminuzione del pericolo ; che tali direttive speciali dovranno riguardare in particolare gli antipa rassitari , le colle , gli inchiostri tipografici , le vernici e le lacche ;

considerando che , nel caso di preparati composti esclusivamente da solventi , per le particolari caratteristiche e condizioni di impiego di tali preparati , è necessario tenere presenti , oltre ad altri elementi di valutazione di pericolosità , anche i valori noti per quanto riguarda i rischi di intossicazione derivanti da un uso prolungato ;

considerando che il progresso tecnico richiede un rapido adattamento delle prescrizioni tecniche definite nella presente direttiva ; che , per agevolare l'applicazione delle misure all'uopo necessarie , conviene stabilire una stretta cooperazione fra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito del " Comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive volte all'eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi nel settore dei preparati e delle sostanze pericolosi " istituito con direttiva del 27 giugno 1967 ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

1 . La presente direttiva riguarda :

_ la classificazione ,

_ l'imballaggio ,

_ l'etichettatura ,

dei preparati pericolosi composti esclusivamente da solventi destinati ad essere usati come tali . Sono anche considerate preparati pericolosi le sostanze destinate ad essere usate come solventi e contenenti le impurità di cui all'allegato in quantità superiori ai limiti stabiliti nell'articolo 2 , paragrafo 5 .

2 . Questa direttiva è applicabile ai preparati immessi sul mercato negli Stati membri , che contengono una o più delle sostanze menzionate nell'allegato .

3 . La presente direttiva non è applicabile :

a ) alle medicine , agli stupefacenti , ai preparati radioattivi e ai carburanti ;

b ) al trasporto di questi preparati pericolosi per ferrovia , su strada , per via fluviale , marittima o aerea ;

c ) alle munizioni e agli oggetti che contengono preparati sotto forma di esplosivi per l'accensione o carburanti ;

d ) ai preparati pericolosi esportati verso paesi terzi ;

e ) ai preparati che si trovano in transito e sono sottoposti ad un controllo doganale , purché non costituiscano oggetto di alcuna trasformazione .

4 . Per questa direttiva sono valide le definizioni dell'articolo 2 della direttiva del 27 giugno 1967 .

Articolo 2

1 . Le sostanze tossiche e nocive ai sensi della definizione contenuta nella direttiva del 27 giugno 1967 utilizzate come solventi , sono ripartite in classi e sottoclassi conformemente all'allegato .

Le sostanze tossiche figurano nella classe I , le sostanze nocive nella classe II . Ad ogni sottoclasse è attribuito un indice di classificazione I1 en un indice di esenzione I2 che figurano nella tabella riportata qui di seguito :

* Indice di * * Limite di

* classificazione * Indice di * concentrazione

Classe della sostanza * * esenzione * per l'esenzione

* I1 * I2 * E %

Tossico I/a * 500 * 500 * 0,2

I/b * 100 * 100 * 1

I/c * 25 * 25 * 4

Nocivo II/a * 5 * 20 * 5

II/b * 2 * 8 * 12,5

II/c * 1 * 4 * 25

II/d * 0,5 * 2 * 50

2 . Sono considerati tossici i preparati contenenti una o più sostanze indicate nell'allegato , se la somma dei prodotti ottenuti moltiplicando la percentuale in peso delle varie sostanze tossiche o nocive presenti nel preparato per i rispettivi indici I1 è superiore 500 , cioè :

( P X I1 ) * 500 ;

dove P è la percentuale in peso di ogni sostanza presente nel preparato ,

I1 è l'indice che corrisponde alla classe della sostanza

3 . Sono considerati nocivi i preparati contenenti una o più sostanze indicate nell'allegato :

a ) se la somma dei prodotti di cui al paragrafo 2 è inferiore o pari a 500 , cioè

* ( P X I1 ) * 500

b ) se la somma dei prodotti ottenuti moltiplicando la percentuale in peso delle varie sostanze tossiche o nocive presenti nel preparato per i rispettivi indici I2 è superiore a 100 , cioè :

* ( P X I2 ) * 100 ;

dove P è la percentuale in peso di ogni sostanza presente nel preparato ;

I1 e I2 sono gli indici che corrispondono alla classe della sostanza .

4 . Non sono considerati come tossici e nocivi i preparati contenenti una o più sostanze indicate nell'allegato se la somma dei prodotti ottenuti moltiplicando la percentuale in peso delle varie sostanze tossiche o nocive presenti nel preparato per i rispettivi indici I2 è inferiore o pari a 100 , cioè :

* ( P X I2 ) * 100 ;

dove P è la percentuale in peso di ogni sostanza presente nel preparato e

I2 l'indice corrispondente alla classe della sostanza .

5 . Nei preparati soggeti alla presente direttiva non si tiene conto delle sostanze indicate nell'allegato , presenti singolarmente in concentrazione inferiore allo 0,2 % in peso , se appartengono alla classe I , all'1 % se appartengono alla classe II , siano esse presenti come impurità o come additivi .

Articolo 3

Gli Stati membri adottano adeguate misure perché i preparati pericolosi ( solventi ) possano essere immessi sul mercato soltanto se sono conformi alle disposizioni della presente direttiva e del suo allegato .

Articolo 4

Gli Stati membri adottano adeguate misure perché i preparati pericolosi ( solventi ) possano essere immessi sul mercato soltanto se i loro imballaggi rispondono ai seguenti requisiti :

a ) gli imballaggi debbono essere confezionati e chiusi in modo da impedire qualsiasi fuoriuscita del contenuto , ad eccezione dei dispositivi regolamentari di sicurezza ;

b ) i materiali costituenti l'imballaggio e la chiusura non debbono essere intaccati dal contenuto né poter formare con quest'ultimo combinazioni nocive o pericolose ;

c ) tutte le parti dell'imballaggio e della chiusura debbono essere solide e resistenti in modo da escludere qualsiasi allentamento e soddisfare con sicurezza alle normali esigenze di manipolazione .

Ogni imballaggio che risponda a tali requisiti è considerato sufficiente .

Articolo 5

1 . Gli Stati membri adottano adeguate misure perché i preparati pericolosi ( solventi ) possano essere immessi sul mercato soltanto se il loro imballaggio risponde , per quanto riguarda l'etichettatura , ai seguenti requisiti .

2 . Ogni imballaggio deve portare le seguenti indicazioni scritte in modo leggibile e indelebile :

a ) il nome del componente o dei componenti tossici del preparato pericoloso ;

il nome dei componenti nocivi , se sono contenuti in concentrazione superiore al :

_ 3 % per le sostanze della classe II/a ;

_ 6 % per le sostanze della classe II/b ;

_ 10 % per le sostanze della classe II/c ;

_ 5 % per il toluene e lo xilene ;

_ 20 % per le sostanze della classe II/d .

Il nome deve corrispondere ad uno di quelli inclusi nell'elenco di cui all'allegato I della direttiva del 27 giugno 1967 .

b ) il nome e l'indirizzo del fabbricante o di qualsiasi altra persona che immette il preparato sul mercato ;

c ) i simboli e le indicazioni dei pericoli che presenta il preparato tossico , nocivo o facilmente infiammabile conformemente all'articolo 6 , paragrafo 2 , lettera c ) , della direttiva del 27 giugno 1967 in combinazione con l'allegato V ;

d ) un richiamo ai rischi specifici derivanti da questi pericoli , che potrà essere tralasciato per i preparati non tossici se il contenuto dell'imballaggio non supera 100 ml .

3 . L'obbligo di indicare i rischi specifici spetta al fabbricante o a qualunque altra persona che immette sul mercato tale preparato secondo l'entità dei rischi principali .

Questo richiamo dovrà essere conforme alle indicazioni contenute nell'allegato III della direttiva del 27 giugno 1967 .

Non è necessario far uso di più di 4 frasi-tipo . Le indicazioni relative alla salute dovranno avere la precedenza su quelle relative al pericolo di esplosione o di incendio .

4 . L'imballaggio è accompagnato da consigli di prudenza destinati ad evitare i pericoli principali del preparato . Tali consigli sono scelti , dal fabbricante o da chiunque immetta sul mercato il preparato , tra le indicazioni contenute nell'elenco dell'allegato I della direttiva del 27 giugno 1967 e dell'allegato IV .

5 . L'articolo 2 , paragrafo 5 , si applica mutatis mutandis all'etichettatura .

Articolo 6

1 . Quando le menzioni prescritte dall'articolo 5 si trovano su un'etichetta , essa deve essere apposta su uno o più lati dell'imballaggio in modo da assicurare la lettura orizzontale quando il collo si trova in posizione normale . Le dimensioni dell'etichetta devono corrispondere ai seguenti formati :

Capacità dell'imballaggio Formato

_ inferiore o pari a 3 1 , possibilmente

52 per 74 mm

_ superiore a 3 l e inferiore

o pari a 50 l , almeno 74 per 105 mm

_ superiore a 50 l e inferiore

o pari a 500 l , almeno 105 per 148 mm

_ superiore a 500 l , almeno 148 per 210 mm

Ogni simbolo deve occupare almeno un decimo della superficie dell'etichetta . L'etichetta deve aderire con tutta la sua superficie all'imballaggio che contiene direttamente il preparato .

2 . L'etichetta non è d'obbligo quando l'imballaggio stesso porti bene in vista le indicazioni secondo le modalità di cui al paragrafo 1 .

3 . Gli Stati membri possono esigere , per l'immissione mercato nel loro territorio dei preparati pericolosi , che l'etichettatura sia effettuata nella o nelle lingue nazionali .

4 . I requisiti di etichettatura della presente direttiva si considerano soddisfatti :

a ) quando , nel caso di una confezione esterna che racchiude uno o più recipienti interni , la confezione esterna è provvista di un'etichettatura conforme ai regolamenti relativi al trasporto delle sostanze pericolose e l'imballaggio o gli imballaggi interni sono provvisti di un'etichettatura conforme alla presente direttiva ;

b ) quando , nel caso di un imballaggio unico , questo è provvisto di un'etichettatura che soddisfa alle disposizioni previste dai regolamenti relativi al trasporto delle sostanze pericolose e completate con quelle di cui alla presente direttiva , articolo 5 , paragrafo 2 , a ) , b ) , d ) , e paragrafo 3 .

Articolo 7

1 . Gli Stati membri possono permettere :

a ) che sugli imballaggi le cui dimensioni ridotte non permettono un'etichettatura conforme all'articolo 6 , paragrafi 1 e 2 , possa essere applicata l'etichettatura prescritta all'articolo 5 in altro modo adeguato ;

b ) che , in deroga agli articoli 5 e 6 , gli imballaggi dei preparati ad esclusione dei preparati tossici non debbano essere etichettati o possano esserlo in modo diverso quando detti imballaggi contengano quantità talmente limitate da non comportare alcun pericolo per i lavoratori e i terzi .

2 . Se uno Stato membro si avvale delle facoltà disposte paragrafo 1 , deve informarne immediatamente la Commissione .

Articolo 8

Gli Stati membri non possono vietare , limitare o ostacolare per motivi di classificazione , di imballaggio o di etichettatura , l'immissione sul mercato dei preparati pericolosi se sono conformi alle disposizioni della presente direttiva e del suo allegato .

Articolo 9

1 . Se uno Stato membro constata che un preparato pericoloso , quantunque conforme alle disposizioni della presente direttiva , puo mettere in pericolo la sicurezza o la salute e che è pertanto necessario effettuare una classificazione o un'etichettatura diverse da quelle previste dalla presente direttiva , detto Stato puo vietare nel suo territorio la vendità , l'immissione sul mercato o l'uso di tale preparato per un periodo massimo di sei mesi . Esso ne informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione , precisando i motivi della sua decisione .

2 . Entro sei settimane , la Commissione effettua la consultazione degli Stati membri interessati . Essa esprime poi il suo parere e prende i provvedimenti del caso . Qualora la Commissione ritenesse necessaria una modifica , ai sensi dell'articolo 10 , il periodo previsto dal paragrafo 1 viene prorogato fino a che sarà espletata la procedura definita all'articolo 8 quater della direttiva del 27 giugno 1967 .

Articolo 10

Le modifiche necessarie per adeguare l'allegato al progresso tecnico sono adottate conformemente alla procedura dell'articolo 8 quater della direttiva del 27 giugno 1967 .

Articolo 11

1 . Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un termine di diciotto mesi a decorrere dalla notifica e ne informano immediatamente la Commissione .

Tuttavia , per un periodo di tre anni a partire dalla notifica della presente direttiva e in deroga alle disposizioni del presente articolo , la Danimarca , l'Irlanda e il Regno Unito possono ammettere la commercializzazione sul loro territorio di sostanze pericolose ( solventi ) il cui imballaggio sia conforme , per quanto riguarda l'etichettatura , alle norme in vigore sul loro territorio alla data dell'adesione .

2 . Gli Stati membri prendono cura di comunicare alla Commissione il testo delle essenziali disposizioni di diritto interno , che essi adottano nel settore contemplato dalla presente direttiva .

Articolo 12

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .

Fatto a Lussemburgo , addi 4 giugno 1973 .

Per il Consiglio

Il Presidente

R . VAN ELSLANDE

ANNEXE

Liste concernant la classification des substances dangereuses ( solvants )

ANLAGE

Liste fuer die Einteilung der gefaehrlichen Stoffe ( Loesemittel )

ALLEGATO

Elenco relativo alla classificazione delle sostanze pericolose ( solventi )

BIJLAGE

Lijst betreffende de classificatie van de gevaarlijke stoffen ( oplosmiddelen )

ANNEX

Classification of dangerous substances ( solvents )

BILAG

Liste vedrorende klassificering af farlige stoffer ( oplosningsmidler )

CLASSE I/a

KLASSE I/a

Substances toxiques Giftige Stoffe

Sostanze tossiche Giftige stoffen

Toxic substances Giftige stoffer

( Symbole : " Tête de mort " ) ( Symbol : " Totenkopf " )

( Simbolo : " Teschio " ) ( Symbol : " Doodskop " )

( Symbol : Death's head and crossbones ' ) ( Symbol : " Doedningshoved " )

Substance Stoff

Sostanza Stof

Substance Stof

6,3 Sulfure de carbone

Kohlendisulfid ( Schwefelkohlenstoff )

Solfuro di carbonio

Koolstofdisulfide ( zwavelkoolstof )

Carbon disulphide

Carbondisulfid

601,18 Benzène

Benzol

Benzene ( Benzolo )

Benzeen

Benzene

Benzen

602,4 Tétrachlorure de carbone ( Tétrachlorométhane )

Tetrachlor-methan ( Tetrachlorkohlenstoff )

Tetracloruro di carbonio ( tetraclorometano )

Tetrachloorkoolstof ( tetrachloormethaan )

Carbon tetrachloride ( Tetrachloromethane )

Tetraklormethan

602,9 1,1,2,2-Tétrachloréthane

1,1,2,2-Tetrachlor-aethan

1,1,2,2-Tetracloro-etano

1,1,2,2-Tetrachloorethaan

1,1,2,2-Tetrachloroethane

1,1,2,2-Tetraklorethan

602,10 Pentachloréthane

Pentachlor-aethan

Pentacloro-etano

Pentachloorethaan

Pentachloroethane

Pentaklorethan

609,1 Nitrobenzène

Nitrobenzol

Nitrobenzene

Nitrobenzeen

Nitrobenzene

Nitrobenzen

612,5 Aniline

Anilin

Anilina

Aniline

Aniline

Anilin

CLASSE I/b

KLASSE I/b

Substances toxiques Giftige Stoffe

Sostanze tossiche Giftige stoffen

Toxic substances Giftige stoffer

( Symbole : " Tête de mort " ) ( Symbol : , , Totenkopf ' ' )

( Simbolo : " Teschio " ) ( Symbool : , , Doodskop ' ' )

( Symbol : Death's head and crossbones ' ) ( Symbol : " D diam . dningshoved " )

Substance Stoff

Sostanza Stof

Substance Stof

602,8.1 1,1,2-Trichloréthane

1,1,2-Trichlor-aethan

1,1,2-Tricloro-etano

1,1,2-Trichloorethaan

1,1,2-Trichloroethane

1,1,2-Triklorethan

603,13.1 Oxyde de chloréthyle ( Ether 2,2-dichloréthylique )

2,2 '-Dichloraethylaether

2,2 '-Dicloroetiletere

2,2 '-Dichloorethylether

Di -( 2-chloroethyl ) ether

2,2 '-Diklorethylether

604,1 Phénol

Phenol

Fenolo

Fenol

Phenol

Phenol

604,3 Crésols

Hydroxy-toluole ( Kresole )

Cresoli

Kresolen

Cresols

Kresol

606,2.8 Isophorone

( Isophoron ) 3,5,5-Trimethyl-cyclohexen-2-on-1

Isoforone

Isoforon

Isophorone

Isoforon

CLASSE I/c

KLASSE I/c

Substances toxiques Giftige Stoffe

Sostanze tossiche Giftige stoffen

Toxic substances Giftige stoffer

( Symbole : " Tête de mort " ) ( Symbol : , , Totenkopf ' ' )

( Simbolo : " Teschio " ) ( Symbool : , , Doodskop ' ' )

( Symbol : Death's head and crossbones ' ) ( Symbol : " D diam . dningshoved " )

Substance Stoff

Sostanza Stof

Substance Stof

602,10.2 Bromure de n-propyle

1-Brom-propan ( Propylbromid )

1-Bromuro di propile ( Monobromopropano )

1-Propylbromide

1-Bromopropane

1-Brompropan

603,1 Alcool méthylique ( Méthanol )

Methanol ( Methylalkohol )

Alcool metilico ( Metanolo )

Methanol ( methylalcohol )

Methanol

Methanol

603,5.1 Alcool furfurylique

Furfurylalkohol

Alcool furfurilico

Furfurylalcohol

Furfury alcohol

Furfurylalkohol

606,2.5 Oxyde de mésityle

( Mesityloxid ) 4-Methyl-penten-3-on-2

Ossido di mesitile

Mesityloxide

4-Methypent-3-en-2-one ( Mesityl oxide )

2-Methylpenten -( 2 )-on -( 4 )-

608,1 Acétonitrile

Acetonitril

Acetonitrile

Acetonitril

Acetonitrile

Acetonitril

613,2 Pyridine

Pyridin

Piridina

Pyridine

Pyridine

Pyridin

CLASSE II/a

KLASSE II/a

Substances nocives ( c'est-à-dire ayant Gesundheitsschaedliche ( mindergiftige ) Stoffe

une toxicité moindre )

Sostanze nocive ( meno tossiche ) Schadelijke ( minder giftige ) stoffen

Harmful substances Sundhedsfarlige ( mindre giftige ) stoffer

( Symbole : " Croix de Saint-André " ) ( Symbol : , , Andreaskreuz ' ' )

( Simbolo : " Croce di S . Andrea " ) ( Symbool : , , Andreaskruis ' ' )

( Symbol : St Andrew's Cross ' ) ( Symbol : " Andreaskors " )

Substance Stoff

Sostanza Stof

Substance Stof

602,3 Chloroforme ( Trichlorométhane )

Trichlor-methan ( Chloroform )

Cloroformio ( triclorometano )

Chloroform ( trichloormethaan )

Chloroform ( Trichloromethane )

Triklormethan

602,20.2 1,2-Dichlorobenzène

1,2-Dichlorbenzol ( o-Dichlorbenzol )

1,2-Diclorobenzene

1,2-Dichloorbenzeen

1,2-Dichlorobenzene

1,2-Diklorbenzen

609,0.1 1-Nitropropane

1-Nitro-propan

1-Nitropropano

1-Nitropropaan

1-Nitropropane

1-Nitropropan

609,0.2 2-Nitropropane

2-Nitropropan

2-Nitropropano

2-Nitropropaan

2-Nitropropane

2-Nitropropan

602,7.1 1,2-Dichloréthane ( Chlorure d'éthylène )

1,2-Dichlor-aethan ( Aethylenchlorid )

1,2-Dicloro-etano

1,2-Dichloorethaan ( ethyleendichloride )

1,2-Dichloroethane ( Ethylene dichloride )

1,2-Diklorethan

602,20.1 Chlorobenzène

Monochlor-benzol

Monoclorobenzene

Monochloorbenzeen

Chlorobenzene

Monoklorbenzen

CLASSE II/b

KLASSE II/b

Substances nocives ( c'est-à-dire ayant Gesundheitsschaedliche ( mindergiftige ) Stoffe

une toxicité moindre )

Sostanze nocive ( meno tossiche ) Schadelijke ( minder giftige ) stoffen

Harmful substances Sundhedsfarlige ( mindre giftige ) stoffer

( Symbole : " Croix de Saint-André " ) ( Symbol : , , Andreaskreuz ' ' )

( Simbolo : " Croce di S . Andrea " ) ( Symbool : , , Andreaskruis ' ' )

( Symbol : St Andrew's Cross ' ) ( Symbol : " Andreaskors " )

Substance Stoff

Sostanza Stof

Substance Stof

601,23 Tétrahydronaphtalène ( Tétraline )

Tetrahydronaphthalin ( Tetralin )

Tetraidronaftalina ( Tetralina )

Tetralien

1,2,3,4-Tetrahydronaphthalene ( Tetralin )

1,2,3,4-Tetrahydronaphthalen

602,2.1 Bromure de méthylène ( Dibromométhane )

Dibrom-methan ( Methylenbromid )

Dibromometano

Dibroommethaan

Dibromomethane ( Methylene dibromide )

Dibrommethan

602,7 1,1-Dichloréthane ( Chlorure d'éthylidène )

1,1-Dichlor-aethan ( Aethylidenchlorid )

1,1-Dicloro-etano

1,1-Dichloorethaan

1,1-Dichloroethane ( Ethylidene chloride )

1,1-Diklorethan

602,11 Dichloropropanes

Dichlor-propane

Dicloropropani

Dichloorpropanen

Dichloropropanes

Diklorpropan

602,15 Dichloréthylènes

Dichlor-aethene ( Dichloraethylene )

Dicloroetileni

Dichloorethenen ( dichloorethylenen )

Dichloroethylenes

Diklorethan

602,16 Trichloréthylène

Trichlor-aethen ( Trichloraethylen , Tri )

Tricloroetilene ( Trielina )

Trichlooretheen ( Tri )

Trichloroethylene

Triklorethan

602,17 Tétrachloréthylène ( Perchloréthylène )

Tetrachlor-aethen ( Perchloraethylen , Per )

Tetracloroetilene ( Percloroetilene )

Tetrachlooretheen ( Perchloorethyleen )

Tetrachloroethylene ( Perchloroethylene )

Tetraklorethan

607,9.2 N , N-Diméthylformamide

N , N-Dimethyl-formamid

N , N-Dimetilformammide

N , N-Dimethylformamide

Dimethylformamide

N , N-Dimethylformamid

603,11 1,4-Dioxanne

1,4-Dioxan

1,4-Diossano

1,4-Dioxaan

1,4-Dioxan

Diethylendioxid

603,4.6 Ether monométhylique d'éthylène-glycol ( Méthylglycol )

Aethylenglykol-monomethylaether ( Methylglykol )

Etilenglicol-monometiletere ( Metilglicole )

Glycolmonomethylether ( Methylglycol )

2-Methoxyethanol ( Ethylene glycol monomethyl ether )

AEthylenglycolmonomethylether

603,4.8 Ether monoisopropylique d'éthylène-glycol ( Isopropylglycol )

Aethylenglykol-monoisopropylaether ( Isopropylglykol )

Etilenglicol-isopropiletere ( Isopropilglicole )

Glycolisopropylether ( Isopropylglycol )

2-Isopropoxyethanol ( Ethylene glycol monoisopropyl ether )

AEthylenglycolmonoisopropylether

603,4.9 Ether monobutylique d'éthylène-glycol ( Butylglycol )

Aethylenglykol-monobutylaether ( Butylglykol )

Etilenglicol-monobutiletere ( Butilglicole )

Glycolmonobutylether ( Butylglycol )

2-Butoxyethanol ( Ethylene glycol monobutyl ether )

Aethylenglycolmonobutylether

607,16.7 Acétate d'éther monométhylique d'éthylène-glycol ( Acétate de méthylglycol )

Aethylenglykol-monomethylaetheracetat ( Methylglykolacetat )

Acetato di etilenglicolmonometiletere ( Acetato di metilglicole )

Glycolmonomethyletheracetaat ( Methylglycolacetaat )

2-Methoxyethyl acetate ( Methylglycol acetate )

2-Methoxyethylacetat

CLASSE II/c

KLASSE II/c

Substances nocives ( c'est-à-dire ayant Gesundheitsschaedliche ( mindergiftige ) Stoffe

une toxicité moindre )

Sostanze nocive ( meno tossiche ) Schadelijke ( minder giftige ) stoffen

Harmful substances Sundhedsfarlige ( mindre giftige ) stoffer

( Symbole : " Croix de Saint-André " ) ( Symbol : , , Andreaskreuz ' ' )

( Simbolo : " Croce di S . Andrea " ) ( Symbool : , , Andreaskruis ' ' )

( Symbol : St Andrew's Cross ' ) ( Symbol : " Andreaskors " )

Substance Stoff

Sostanza Stof

Substance Stof

601,19 Toluène

Toluol

Toluene ( Toluolo )

Tolueen

Toluene

Toluen

601,20 Xylènes

Xylole

Xileni ( Xiloli )

Xylenen

Xylenes

Xylen

601,21 Styrène et a-Méthylstyrène

Styrol und a-Methylstyrol

Stirene ( Stirolo ) e a-metilstirene ( d-metilstirolo )

Styreen en a-methylstyreen

Styrene and a-Methylstyrene

Styren og a-Methylstyren

601,22 O-Vinyltoluène

o-Vinyl-toluol

Viniltoluene

Vinyltolueen

Vinyltoluene

Methylstyren

601,20.3 Mésitylène

1,3,5-Trimethyl-benzol

Mesitilene

Mesitilene

Mesityleen

Mesitylene

Mesitylen

601,20.1 Ethylbenzène

Aethyl-benzol

Etilbenzene

Ethylbenzeen

Ethylbenzene

Ethylbenzen

601,20.2 Propylbenzènes

Propyl-benzole

Propilbenzeni

Propylbenzeene

Propylbenzenes

Propylbenzen

602,8 1,1,1-Trichloréthane

1,1,1-Trichlor-aethan ( Methylchloroform )

1,1,1-Tricloroetano

1,1,1-Trichloorethaan

1,1,1-Trichloroethane

1,1,1-Triklorethan

602,10.1 Chlorures de propyle ( Chloropropanes )

Monochlor-propane

Cloruri di propile ( Monocloro-propani )

Monochloorpropanen ( Propylchloriden )

Chloropropanes ( Propyl chlorides )

Klorpropan

602,12.1 Chlorures d'amyle ( Chloropentanes )

Monochlor-pentane ( Amylchloride )

Cloropentani ( cloruri di amile )

Monochloorpentanen ( Amylchloriden )

Chloropentanes

Klorpentan

603,4.7 Ether monoéthylique d'éthylène-glycol ( Ethylglycol )

Aethylenglykol-monoaethylaether ( Aethylglykol )

Etilenglicol-monoetiletere ( Etilglicole )

Glycolmono-ethylether ( Ethylglycol )

2-Ethoxyethanol ( Ethylene glycol monoethyl ether )

AEthylenglycolmonoethylether

607,9.1 Carbonate de diméthyle

Dimethylcarbonat

Carbonato di dimetile

Dimethylcarbonaat

Dimethyl carbonate

Dimethylcarbonat

607,16.6 Méthacrylate de méthyle

Methylacrylsaeuremethylester ( Methylmethacrylat )

Metacrilato di metile

Methylmethacrylaat

Methyl methacrylate

Methylmethacrylat

620,9 Essence de térébenthine

Terpentinoel

Olio di trementina

Terpentijnolie

Oil of turpentine

Terpentinolie

CLASSE II/d

KLASSE II/d

Substances nocives ( c'est-à-dire ayant Gesundheitsschaedliche ( mindergiftige ) Stoffe

une toxicité moindre )

Sostanze nocive ( meno tossiche ) Schadelijke ( minder giftige ) stoffen

Harmful substances Sundhedsfarlige ( mindre giftige ) stoffer

( Symbole : " Croix de Saint-André " ) ( Symbol : , , Andreaskreuz ' ' )

( Simbolo : " Croce di S . Andrea " ) ( Symbool : , , Andreaskruis ' ' )

( Symbol : St Andrew's Cross ' ) ( Symbol : " Andreaskors " )

Substance Stoff

Sostanza Stof

Substance Stof

602.2.2 Chlorure de méthylène ( Dichlorométhane )

Dichlor-methan ( Methylenchlorid )

Diclorometano ( Cloruro di metilene )

Methyleenchloride

Dichloromethane

Diklormethan

603,4 Alcools butyliques

Butanole ( Butylalkohole )

Alcoli butilici

Butanolen ( butylalcoholen )

Butyl alcohols

Butanol _ ( 2 )

603,12.1 Ethylène-glycol

Aethylenglykol , Aethandiol ( Glykol )

Glicol etilenico

Glycol

Ethanediol ( Ethylene glycol )

Ethylenglycol

603,4.2 Alcools amyliques

Amylalkohole

Alcooli amilici

Amylalcoholen

Amyl alcohols ( mixed isomers )

Pentylalkohol

603,4.3 Alcool méthylamylique ( Méthylisobutylcarbinol )

Methylamylalkohol

Metilisobutilcarbinolo

Methylamylalcohol

4-Methylpentan-2-o1

Methylpentyalkohol

603,4.4 Cyclohexanol

Cyclohexanol

Cicloesanolo

Cyclohexanol

Cyclohexanol

Cyclohexanol

603,4.5.2 Méthylcyclohexanol

o-Methyl-cyclohexanol

Metilcicloesanolo

Methylcyclohexanol

Methylcyclohexanol

Methylcyclohexanol

606,2.6 Cyclohexanone

Cyclohexanon

Cicloesanone

Cyclohexanon

Cyclohexanone

Cyclohexanon

606,2.7 2-Méthylcyclohexanone

o-Methyl-cyclohexanon

Metilicicloesanone

Methylcyclohexanon

2-Methylcyclohexanone

Methylcyclohexanon

607,16.8 Acétate d'éther monoéthylique d'éthylène-glycol ( Acétate d'éthylglycol )

Aethylenglykol-monoaethylaetheracetat ( Aethylglykolacetat )

Acetato di etilenglicolmonoetiletere ( Acetato di etilglicole )

Glycolmono-ethyletheracetaat ( Ethylglycolacetaat )

2-Ethoxyethyl acetate ( Ethylglycol acetate )

2-Ethoxyethylacetat

607,16.9 Acétate d'éther monobutylique d'éthylène-glycol ( Acétate de butylglycol )

Aethylenglykol-monobutylaetheracetat ( Butylglykolacetat )

Acetato di etilenglicolmonobutiletere ( Acetato di butilglicole )

Glycolmonobutyletheracetaat ( Butylglycolacetaat )

2-Butoxyethyl acetate ( Butyl glycol acetate )

2-Butoxylthylacetat

603,12 Tétrahydrofurane

Tetrahydrofuran

Tetraidrofurano

Tetrahydrofuraan

Tetrahydrofuran

Tetrahydrofuran

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