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Document 31973L0173
Council Directive 73/173/EEC of 4 June 1973 on the approximation of Member States' laws, regulations and administrative provisions relating to the classification, packaging and labelling of dangerous preparations (solvents)
Direttiva 73/173/CEE del Consiglio, del 4 giugno 1973, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (solventi)
Direttiva 73/173/CEE del Consiglio, del 4 giugno 1973, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (solventi)
GU L 189 del 11.7.1973, pp. 7–29
(DA, DE, EN, FR, IT, NL) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(EL, ES, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 07/06/1992; abrogato da 31988L0379
Direttiva 73/173/CEE del Consiglio, del 4 giugno 1973, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (solventi)
Gazzetta ufficiale n. L 189 del 11/07/1973 pag. 0007 - 0029
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 3 pag. 0131
edizione speciale greca: capitolo 15 tomo 1 pag. 0003
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 3 pag. 0131
edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 3 pag. 0003
edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 3 pag. 0003
++++ ( 1 ) GU n . 196 del 16 . 8 . 1967 , pag . 1 . ( 2 ) GU n . L 167 del 25 . 6 . 1973 , pag . 1 . CONSIGLIO DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 4 giugno 1973 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative , regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla classificazione , all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi ( solventi ) ( 73/173/CEE ) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l'articolo 100 , vista la proposta della Commissione , visto il parere del Parlamento europeo , visto il parere del Comitato economico e sociale , considerando che le sostanze e i preparati pericolosi sono regolati giuridicamente negli Stati membri ; che in queste regolamentazioni si riscontrano notevoli differenze soprattutto per quanto concerne l'etichettatura , ma che anche nella classificazione secondo il grado di pericolosità esistono differenze ; che queste differenze rappresentano un notevole ostacolo agli scambi e che ne consegue un'incidenza diretta sull'instaurazione e sul funzionamento del mercato comune ; considerando che una regolamentazione per le sostanze pericolose è già stata stabilita con la direttiva del Consiglio del 27 giugno 1967 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative , regolamentari e amministrative alla classificazione , all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose ( 1 ) , modificata da ultimo con la direttiva del 21 maggio 1973 1973 ( 2 ) ; che è necessario ravvicinare le disposizioni legislative , regolamentari e amministrative degli Stati membri sulla classificazione , l'imballaggio e l'etichettatura dei preparati pericolosi ; considerando che , date l'ampiezza del settore e l'esigenza di molteplici e dettagliate misure per realizzare il ravvicinamento di tutte le disposizioni relative ai preparati pericolosi , è utile procedere anzitutto al ravvicinamento delle disposizioni legislative , regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione , all'imballaggio e all'etichettatura di un certo gruppo di preparati pericolosi , come i solventi ; considerando che questi preparati si distinguono in particolare per il pericolo di tossicità e di nocività dei loro costituenti ; considerando che preparati contenenti una o più di queste sostanze pericolose sono usati molto frequentemente nell'industria , nell'artigianato , nell'agricoltura e nel governo della casa , sia come solventi , sia come diluenti , smacchiatori , prodotti per lo sgrassag gio o prodotti simili ; considerando che sarà inoltre necessario , a motivo delle molteplici e differenti utilizzazioni di solventi in altri preparati , tener conto in altre direttive del pericolo esistente in relazione alle condizioni di impiego quali l'uso prolungato od occasionale , alla quantità dei preparati pericolosi , alle dimensioni delle confezioni dei preparati ed ad ogni altro elemento utile di valutazione che comporti un aumento o eventualmente una diminuzione del pericolo ; che tali direttive speciali dovranno riguardare in particolare gli antipa rassitari , le colle , gli inchiostri tipografici , le vernici e le lacche ; considerando che , nel caso di preparati composti esclusivamente da solventi , per le particolari caratteristiche e condizioni di impiego di tali preparati , è necessario tenere presenti , oltre ad altri elementi di valutazione di pericolosità , anche i valori noti per quanto riguarda i rischi di intossicazione derivanti da un uso prolungato ; considerando che il progresso tecnico richiede un rapido adattamento delle prescrizioni tecniche definite nella presente direttiva ; che , per agevolare l'applicazione delle misure all'uopo necessarie , conviene stabilire una stretta cooperazione fra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito del " Comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive volte all'eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi nel settore dei preparati e delle sostanze pericolosi " istituito con direttiva del 27 giugno 1967 , HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA : Articolo 1 1 . La presente direttiva riguarda : _ la classificazione , _ l'imballaggio , _ l'etichettatura , dei preparati pericolosi composti esclusivamente da solventi destinati ad essere usati come tali . Sono anche considerate preparati pericolosi le sostanze destinate ad essere usate come solventi e contenenti le impurità di cui all'allegato in quantità superiori ai limiti stabiliti nell'articolo 2 , paragrafo 5 . 2 . Questa direttiva è applicabile ai preparati immessi sul mercato negli Stati membri , che contengono una o più delle sostanze menzionate nell'allegato . 3 . La presente direttiva non è applicabile : a ) alle medicine , agli stupefacenti , ai preparati radioattivi e ai carburanti ; b ) al trasporto di questi preparati pericolosi per ferrovia , su strada , per via fluviale , marittima o aerea ; c ) alle munizioni e agli oggetti che contengono preparati sotto forma di esplosivi per l'accensione o carburanti ; d ) ai preparati pericolosi esportati verso paesi terzi ; e ) ai preparati che si trovano in transito e sono sottoposti ad un controllo doganale , purché non costituiscano oggetto di alcuna trasformazione . 4 . Per questa direttiva sono valide le definizioni dell'articolo 2 della direttiva del 27 giugno 1967 . Articolo 2 1 . Le sostanze tossiche e nocive ai sensi della definizione contenuta nella direttiva del 27 giugno 1967 utilizzate come solventi , sono ripartite in classi e sottoclassi conformemente all'allegato . Le sostanze tossiche figurano nella classe I , le sostanze nocive nella classe II . Ad ogni sottoclasse è attribuito un indice di classificazione I1 en un indice di esenzione I2 che figurano nella tabella riportata qui di seguito : * Indice di * * Limite di * classificazione * Indice di * concentrazione Classe della sostanza * * esenzione * per l'esenzione * I1 * I2 * E % Tossico I/a * 500 * 500 * 0,2 I/b * 100 * 100 * 1 I/c * 25 * 25 * 4 Nocivo II/a * 5 * 20 * 5 II/b * 2 * 8 * 12,5 II/c * 1 * 4 * 25 II/d * 0,5 * 2 * 50 2 . Sono considerati tossici i preparati contenenti una o più sostanze indicate nell'allegato , se la somma dei prodotti ottenuti moltiplicando la percentuale in peso delle varie sostanze tossiche o nocive presenti nel preparato per i rispettivi indici I1 è superiore 500 , cioè : ( P X I1 ) * 500 ; dove P è la percentuale in peso di ogni sostanza presente nel preparato , I1 è l'indice che corrisponde alla classe della sostanza 3 . Sono considerati nocivi i preparati contenenti una o più sostanze indicate nell'allegato : a ) se la somma dei prodotti di cui al paragrafo 2 è inferiore o pari a 500 , cioè * ( P X I1 ) * 500 b ) se la somma dei prodotti ottenuti moltiplicando la percentuale in peso delle varie sostanze tossiche o nocive presenti nel preparato per i rispettivi indici I2 è superiore a 100 , cioè : * ( P X I2 ) * 100 ; dove P è la percentuale in peso di ogni sostanza presente nel preparato ; I1 e I2 sono gli indici che corrispondono alla classe della sostanza . 4 . Non sono considerati come tossici e nocivi i preparati contenenti una o più sostanze indicate nell'allegato se la somma dei prodotti ottenuti moltiplicando la percentuale in peso delle varie sostanze tossiche o nocive presenti nel preparato per i rispettivi indici I2 è inferiore o pari a 100 , cioè : * ( P X I2 ) * 100 ; dove P è la percentuale in peso di ogni sostanza presente nel preparato e I2 l'indice corrispondente alla classe della sostanza . 5 . Nei preparati soggeti alla presente direttiva non si tiene conto delle sostanze indicate nell'allegato , presenti singolarmente in concentrazione inferiore allo 0,2 % in peso , se appartengono alla classe I , all'1 % se appartengono alla classe II , siano esse presenti come impurità o come additivi . Articolo 3 Gli Stati membri adottano adeguate misure perché i preparati pericolosi ( solventi ) possano essere immessi sul mercato soltanto se sono conformi alle disposizioni della presente direttiva e del suo allegato . Articolo 4 Gli Stati membri adottano adeguate misure perché i preparati pericolosi ( solventi ) possano essere immessi sul mercato soltanto se i loro imballaggi rispondono ai seguenti requisiti : a ) gli imballaggi debbono essere confezionati e chiusi in modo da impedire qualsiasi fuoriuscita del contenuto , ad eccezione dei dispositivi regolamentari di sicurezza ; b ) i materiali costituenti l'imballaggio e la chiusura non debbono essere intaccati dal contenuto né poter formare con quest'ultimo combinazioni nocive o pericolose ; c ) tutte le parti dell'imballaggio e della chiusura debbono essere solide e resistenti in modo da escludere qualsiasi allentamento e soddisfare con sicurezza alle normali esigenze di manipolazione . Ogni imballaggio che risponda a tali requisiti è considerato sufficiente . Articolo 5 1 . Gli Stati membri adottano adeguate misure perché i preparati pericolosi ( solventi ) possano essere immessi sul mercato soltanto se il loro imballaggio risponde , per quanto riguarda l'etichettatura , ai seguenti requisiti . 2 . Ogni imballaggio deve portare le seguenti indicazioni scritte in modo leggibile e indelebile : a ) il nome del componente o dei componenti tossici del preparato pericoloso ; il nome dei componenti nocivi , se sono contenuti in concentrazione superiore al : _ 3 % per le sostanze della classe II/a ; _ 6 % per le sostanze della classe II/b ; _ 10 % per le sostanze della classe II/c ; _ 5 % per il toluene e lo xilene ; _ 20 % per le sostanze della classe II/d . Il nome deve corrispondere ad uno di quelli inclusi nell'elenco di cui all'allegato I della direttiva del 27 giugno 1967 . b ) il nome e l'indirizzo del fabbricante o di qualsiasi altra persona che immette il preparato sul mercato ; c ) i simboli e le indicazioni dei pericoli che presenta il preparato tossico , nocivo o facilmente infiammabile conformemente all'articolo 6 , paragrafo 2 , lettera c ) , della direttiva del 27 giugno 1967 in combinazione con l'allegato V ; d ) un richiamo ai rischi specifici derivanti da questi pericoli , che potrà essere tralasciato per i preparati non tossici se il contenuto dell'imballaggio non supera 100 ml . 3 . L'obbligo di indicare i rischi specifici spetta al fabbricante o a qualunque altra persona che immette sul mercato tale preparato secondo l'entità dei rischi principali . Questo richiamo dovrà essere conforme alle indicazioni contenute nell'allegato III della direttiva del 27 giugno 1967 . Non è necessario far uso di più di 4 frasi-tipo . Le indicazioni relative alla salute dovranno avere la precedenza su quelle relative al pericolo di esplosione o di incendio . 4 . L'imballaggio è accompagnato da consigli di prudenza destinati ad evitare i pericoli principali del preparato . Tali consigli sono scelti , dal fabbricante o da chiunque immetta sul mercato il preparato , tra le indicazioni contenute nell'elenco dell'allegato I della direttiva del 27 giugno 1967 e dell'allegato IV . 5 . L'articolo 2 , paragrafo 5 , si applica mutatis mutandis all'etichettatura . Articolo 6 1 . Quando le menzioni prescritte dall'articolo 5 si trovano su un'etichetta , essa deve essere apposta su uno o più lati dell'imballaggio in modo da assicurare la lettura orizzontale quando il collo si trova in posizione normale . Le dimensioni dell'etichetta devono corrispondere ai seguenti formati : Capacità dell'imballaggio Formato _ inferiore o pari a 3 1 , possibilmente 52 per 74 mm _ superiore a 3 l e inferiore o pari a 50 l , almeno 74 per 105 mm _ superiore a 50 l e inferiore o pari a 500 l , almeno 105 per 148 mm _ superiore a 500 l , almeno 148 per 210 mm Ogni simbolo deve occupare almeno un decimo della superficie dell'etichetta . L'etichetta deve aderire con tutta la sua superficie all'imballaggio che contiene direttamente il preparato . 2 . L'etichetta non è d'obbligo quando l'imballaggio stesso porti bene in vista le indicazioni secondo le modalità di cui al paragrafo 1 . 3 . Gli Stati membri possono esigere , per l'immissione mercato nel loro territorio dei preparati pericolosi , che l'etichettatura sia effettuata nella o nelle lingue nazionali . 4 . I requisiti di etichettatura della presente direttiva si considerano soddisfatti : a ) quando , nel caso di una confezione esterna che racchiude uno o più recipienti interni , la confezione esterna è provvista di un'etichettatura conforme ai regolamenti relativi al trasporto delle sostanze pericolose e l'imballaggio o gli imballaggi interni sono provvisti di un'etichettatura conforme alla presente direttiva ; b ) quando , nel caso di un imballaggio unico , questo è provvisto di un'etichettatura che soddisfa alle disposizioni previste dai regolamenti relativi al trasporto delle sostanze pericolose e completate con quelle di cui alla presente direttiva , articolo 5 , paragrafo 2 , a ) , b ) , d ) , e paragrafo 3 . Articolo 7 1 . Gli Stati membri possono permettere : a ) che sugli imballaggi le cui dimensioni ridotte non permettono un'etichettatura conforme all'articolo 6 , paragrafi 1 e 2 , possa essere applicata l'etichettatura prescritta all'articolo 5 in altro modo adeguato ; b ) che , in deroga agli articoli 5 e 6 , gli imballaggi dei preparati ad esclusione dei preparati tossici non debbano essere etichettati o possano esserlo in modo diverso quando detti imballaggi contengano quantità talmente limitate da non comportare alcun pericolo per i lavoratori e i terzi . 2 . Se uno Stato membro si avvale delle facoltà disposte paragrafo 1 , deve informarne immediatamente la Commissione . Articolo 8 Gli Stati membri non possono vietare , limitare o ostacolare per motivi di classificazione , di imballaggio o di etichettatura , l'immissione sul mercato dei preparati pericolosi se sono conformi alle disposizioni della presente direttiva e del suo allegato . Articolo 9 1 . Se uno Stato membro constata che un preparato pericoloso , quantunque conforme alle disposizioni della presente direttiva , puo mettere in pericolo la sicurezza o la salute e che è pertanto necessario effettuare una classificazione o un'etichettatura diverse da quelle previste dalla presente direttiva , detto Stato puo vietare nel suo territorio la vendità , l'immissione sul mercato o l'uso di tale preparato per un periodo massimo di sei mesi . Esso ne informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione , precisando i motivi della sua decisione . 2 . Entro sei settimane , la Commissione effettua la consultazione degli Stati membri interessati . Essa esprime poi il suo parere e prende i provvedimenti del caso . Qualora la Commissione ritenesse necessaria una modifica , ai sensi dell'articolo 10 , il periodo previsto dal paragrafo 1 viene prorogato fino a che sarà espletata la procedura definita all'articolo 8 quater della direttiva del 27 giugno 1967 . Articolo 10 Le modifiche necessarie per adeguare l'allegato al progresso tecnico sono adottate conformemente alla procedura dell'articolo 8 quater della direttiva del 27 giugno 1967 . Articolo 11 1 . Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un termine di diciotto mesi a decorrere dalla notifica e ne informano immediatamente la Commissione . Tuttavia , per un periodo di tre anni a partire dalla notifica della presente direttiva e in deroga alle disposizioni del presente articolo , la Danimarca , l'Irlanda e il Regno Unito possono ammettere la commercializzazione sul loro territorio di sostanze pericolose ( solventi ) il cui imballaggio sia conforme , per quanto riguarda l'etichettatura , alle norme in vigore sul loro territorio alla data dell'adesione . 2 . Gli Stati membri prendono cura di comunicare alla Commissione il testo delle essenziali disposizioni di diritto interno , che essi adottano nel settore contemplato dalla presente direttiva . Articolo 12 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva . Fatto a Lussemburgo , addi 4 giugno 1973 . Per il Consiglio Il Presidente R . VAN ELSLANDE ANNEXE Liste concernant la classification des substances dangereuses ( solvants ) ANLAGE Liste fuer die Einteilung der gefaehrlichen Stoffe ( Loesemittel ) ALLEGATO Elenco relativo alla classificazione delle sostanze pericolose ( solventi ) BIJLAGE Lijst betreffende de classificatie van de gevaarlijke stoffen ( oplosmiddelen ) ANNEX Classification of dangerous substances ( solvents ) BILAG Liste vedrorende klassificering af farlige stoffer ( oplosningsmidler ) CLASSE I/a KLASSE I/a Substances toxiques Giftige Stoffe Sostanze tossiche Giftige stoffen Toxic substances Giftige stoffer ( Symbole : " Tête de mort " ) ( Symbol : " Totenkopf " ) ( Simbolo : " Teschio " ) ( Symbol : " Doodskop " ) ( Symbol : Death's head and crossbones ' ) ( Symbol : " Doedningshoved " ) Substance Stoff Sostanza Stof Substance Stof 6,3 Sulfure de carbone Kohlendisulfid ( Schwefelkohlenstoff ) Solfuro di carbonio Koolstofdisulfide ( zwavelkoolstof ) Carbon disulphide Carbondisulfid 601,18 Benzène Benzol Benzene ( Benzolo ) Benzeen Benzene Benzen 602,4 Tétrachlorure de carbone ( Tétrachlorométhane ) Tetrachlor-methan ( Tetrachlorkohlenstoff ) Tetracloruro di carbonio ( tetraclorometano ) Tetrachloorkoolstof ( tetrachloormethaan ) Carbon tetrachloride ( Tetrachloromethane ) Tetraklormethan 602,9 1,1,2,2-Tétrachloréthane 1,1,2,2-Tetrachlor-aethan 1,1,2,2-Tetracloro-etano 1,1,2,2-Tetrachloorethaan 1,1,2,2-Tetrachloroethane 1,1,2,2-Tetraklorethan 602,10 Pentachloréthane Pentachlor-aethan Pentacloro-etano Pentachloorethaan Pentachloroethane Pentaklorethan 609,1 Nitrobenzène Nitrobenzol Nitrobenzene Nitrobenzeen Nitrobenzene Nitrobenzen 612,5 Aniline Anilin Anilina Aniline Aniline Anilin CLASSE I/b KLASSE I/b Substances toxiques Giftige Stoffe Sostanze tossiche Giftige stoffen Toxic substances Giftige stoffer ( Symbole : " Tête de mort " ) ( Symbol : , , Totenkopf ' ' ) ( Simbolo : " Teschio " ) ( Symbool : , , Doodskop ' ' ) ( Symbol : Death's head and crossbones ' ) ( Symbol : " D diam . dningshoved " ) Substance Stoff Sostanza Stof Substance Stof 602,8.1 1,1,2-Trichloréthane 1,1,2-Trichlor-aethan 1,1,2-Tricloro-etano 1,1,2-Trichloorethaan 1,1,2-Trichloroethane 1,1,2-Triklorethan 603,13.1 Oxyde de chloréthyle ( Ether 2,2-dichloréthylique ) 2,2 '-Dichloraethylaether 2,2 '-Dicloroetiletere 2,2 '-Dichloorethylether Di -( 2-chloroethyl ) ether 2,2 '-Diklorethylether 604,1 Phénol Phenol Fenolo Fenol Phenol Phenol 604,3 Crésols Hydroxy-toluole ( Kresole ) Cresoli Kresolen Cresols Kresol 606,2.8 Isophorone ( Isophoron ) 3,5,5-Trimethyl-cyclohexen-2-on-1 Isoforone Isoforon Isophorone Isoforon CLASSE I/c KLASSE I/c Substances toxiques Giftige Stoffe Sostanze tossiche Giftige stoffen Toxic substances Giftige stoffer ( Symbole : " Tête de mort " ) ( Symbol : , , Totenkopf ' ' ) ( Simbolo : " Teschio " ) ( Symbool : , , Doodskop ' ' ) ( Symbol : Death's head and crossbones ' ) ( Symbol : " D diam . dningshoved " ) Substance Stoff Sostanza Stof Substance Stof 602,10.2 Bromure de n-propyle 1-Brom-propan ( Propylbromid ) 1-Bromuro di propile ( Monobromopropano ) 1-Propylbromide 1-Bromopropane 1-Brompropan 603,1 Alcool méthylique ( Méthanol ) Methanol ( Methylalkohol ) Alcool metilico ( Metanolo ) Methanol ( methylalcohol ) Methanol Methanol 603,5.1 Alcool furfurylique Furfurylalkohol Alcool furfurilico Furfurylalcohol Furfury alcohol Furfurylalkohol 606,2.5 Oxyde de mésityle ( Mesityloxid ) 4-Methyl-penten-3-on-2 Ossido di mesitile Mesityloxide 4-Methypent-3-en-2-one ( Mesityl oxide ) 2-Methylpenten -( 2 )-on -( 4 )- 608,1 Acétonitrile Acetonitril Acetonitrile Acetonitril Acetonitrile Acetonitril 613,2 Pyridine Pyridin Piridina Pyridine Pyridine Pyridin CLASSE II/a KLASSE II/a Substances nocives ( c'est-à-dire ayant Gesundheitsschaedliche ( mindergiftige ) Stoffe une toxicité moindre ) Sostanze nocive ( meno tossiche ) Schadelijke ( minder giftige ) stoffen Harmful substances Sundhedsfarlige ( mindre giftige ) stoffer ( Symbole : " Croix de Saint-André " ) ( Symbol : , , Andreaskreuz ' ' ) ( Simbolo : " Croce di S . Andrea " ) ( Symbool : , , Andreaskruis ' ' ) ( Symbol : St Andrew's Cross ' ) ( Symbol : " Andreaskors " ) Substance Stoff Sostanza Stof Substance Stof 602,3 Chloroforme ( Trichlorométhane ) Trichlor-methan ( Chloroform ) Cloroformio ( triclorometano ) Chloroform ( trichloormethaan ) Chloroform ( Trichloromethane ) Triklormethan 602,20.2 1,2-Dichlorobenzène 1,2-Dichlorbenzol ( o-Dichlorbenzol ) 1,2-Diclorobenzene 1,2-Dichloorbenzeen 1,2-Dichlorobenzene 1,2-Diklorbenzen 609,0.1 1-Nitropropane 1-Nitro-propan 1-Nitropropano 1-Nitropropaan 1-Nitropropane 1-Nitropropan 609,0.2 2-Nitropropane 2-Nitropropan 2-Nitropropano 2-Nitropropaan 2-Nitropropane 2-Nitropropan 602,7.1 1,2-Dichloréthane ( Chlorure d'éthylène ) 1,2-Dichlor-aethan ( Aethylenchlorid ) 1,2-Dicloro-etano 1,2-Dichloorethaan ( ethyleendichloride ) 1,2-Dichloroethane ( Ethylene dichloride ) 1,2-Diklorethan 602,20.1 Chlorobenzène Monochlor-benzol Monoclorobenzene Monochloorbenzeen Chlorobenzene Monoklorbenzen CLASSE II/b KLASSE II/b Substances nocives ( c'est-à-dire ayant Gesundheitsschaedliche ( mindergiftige ) Stoffe une toxicité moindre ) Sostanze nocive ( meno tossiche ) Schadelijke ( minder giftige ) stoffen Harmful substances Sundhedsfarlige ( mindre giftige ) stoffer ( Symbole : " Croix de Saint-André " ) ( Symbol : , , Andreaskreuz ' ' ) ( Simbolo : " Croce di S . Andrea " ) ( Symbool : , , Andreaskruis ' ' ) ( Symbol : St Andrew's Cross ' ) ( Symbol : " Andreaskors " ) Substance Stoff Sostanza Stof Substance Stof 601,23 Tétrahydronaphtalène ( Tétraline ) Tetrahydronaphthalin ( Tetralin ) Tetraidronaftalina ( Tetralina ) Tetralien 1,2,3,4-Tetrahydronaphthalene ( Tetralin ) 1,2,3,4-Tetrahydronaphthalen 602,2.1 Bromure de méthylène ( Dibromométhane ) Dibrom-methan ( Methylenbromid ) Dibromometano Dibroommethaan Dibromomethane ( Methylene dibromide ) Dibrommethan 602,7 1,1-Dichloréthane ( Chlorure d'éthylidène ) 1,1-Dichlor-aethan ( Aethylidenchlorid ) 1,1-Dicloro-etano 1,1-Dichloorethaan 1,1-Dichloroethane ( Ethylidene chloride ) 1,1-Diklorethan 602,11 Dichloropropanes Dichlor-propane Dicloropropani Dichloorpropanen Dichloropropanes Diklorpropan 602,15 Dichloréthylènes Dichlor-aethene ( Dichloraethylene ) Dicloroetileni Dichloorethenen ( dichloorethylenen ) Dichloroethylenes Diklorethan 602,16 Trichloréthylène Trichlor-aethen ( Trichloraethylen , Tri ) Tricloroetilene ( Trielina ) Trichlooretheen ( Tri ) Trichloroethylene Triklorethan 602,17 Tétrachloréthylène ( Perchloréthylène ) Tetrachlor-aethen ( Perchloraethylen , Per ) Tetracloroetilene ( Percloroetilene ) Tetrachlooretheen ( Perchloorethyleen ) Tetrachloroethylene ( Perchloroethylene ) Tetraklorethan 607,9.2 N , N-Diméthylformamide N , N-Dimethyl-formamid N , N-Dimetilformammide N , N-Dimethylformamide Dimethylformamide N , N-Dimethylformamid 603,11 1,4-Dioxanne 1,4-Dioxan 1,4-Diossano 1,4-Dioxaan 1,4-Dioxan Diethylendioxid 603,4.6 Ether monométhylique d'éthylène-glycol ( Méthylglycol ) Aethylenglykol-monomethylaether ( Methylglykol ) Etilenglicol-monometiletere ( Metilglicole ) Glycolmonomethylether ( Methylglycol ) 2-Methoxyethanol ( Ethylene glycol monomethyl ether ) AEthylenglycolmonomethylether 603,4.8 Ether monoisopropylique d'éthylène-glycol ( Isopropylglycol ) Aethylenglykol-monoisopropylaether ( Isopropylglykol ) Etilenglicol-isopropiletere ( Isopropilglicole ) Glycolisopropylether ( Isopropylglycol ) 2-Isopropoxyethanol ( Ethylene glycol monoisopropyl ether ) AEthylenglycolmonoisopropylether 603,4.9 Ether monobutylique d'éthylène-glycol ( Butylglycol ) Aethylenglykol-monobutylaether ( Butylglykol ) Etilenglicol-monobutiletere ( Butilglicole ) Glycolmonobutylether ( Butylglycol ) 2-Butoxyethanol ( Ethylene glycol monobutyl ether ) Aethylenglycolmonobutylether 607,16.7 Acétate d'éther monométhylique d'éthylène-glycol ( Acétate de méthylglycol ) Aethylenglykol-monomethylaetheracetat ( Methylglykolacetat ) Acetato di etilenglicolmonometiletere ( Acetato di metilglicole ) Glycolmonomethyletheracetaat ( Methylglycolacetaat ) 2-Methoxyethyl acetate ( Methylglycol acetate ) 2-Methoxyethylacetat CLASSE II/c KLASSE II/c Substances nocives ( c'est-à-dire ayant Gesundheitsschaedliche ( mindergiftige ) Stoffe une toxicité moindre ) Sostanze nocive ( meno tossiche ) Schadelijke ( minder giftige ) stoffen Harmful substances Sundhedsfarlige ( mindre giftige ) stoffer ( Symbole : " Croix de Saint-André " ) ( Symbol : , , Andreaskreuz ' ' ) ( Simbolo : " Croce di S . Andrea " ) ( Symbool : , , Andreaskruis ' ' ) ( Symbol : St Andrew's Cross ' ) ( Symbol : " Andreaskors " ) Substance Stoff Sostanza Stof Substance Stof 601,19 Toluène Toluol Toluene ( Toluolo ) Tolueen Toluene Toluen 601,20 Xylènes Xylole Xileni ( Xiloli ) Xylenen Xylenes Xylen 601,21 Styrène et a-Méthylstyrène Styrol und a-Methylstyrol Stirene ( Stirolo ) e a-metilstirene ( d-metilstirolo ) Styreen en a-methylstyreen Styrene and a-Methylstyrene Styren og a-Methylstyren 601,22 O-Vinyltoluène o-Vinyl-toluol Viniltoluene Vinyltolueen Vinyltoluene Methylstyren 601,20.3 Mésitylène 1,3,5-Trimethyl-benzol Mesitilene Mesitilene Mesityleen Mesitylene Mesitylen 601,20.1 Ethylbenzène Aethyl-benzol Etilbenzene Ethylbenzeen Ethylbenzene Ethylbenzen 601,20.2 Propylbenzènes Propyl-benzole Propilbenzeni Propylbenzeene Propylbenzenes Propylbenzen 602,8 1,1,1-Trichloréthane 1,1,1-Trichlor-aethan ( Methylchloroform ) 1,1,1-Tricloroetano 1,1,1-Trichloorethaan 1,1,1-Trichloroethane 1,1,1-Triklorethan 602,10.1 Chlorures de propyle ( Chloropropanes ) Monochlor-propane Cloruri di propile ( Monocloro-propani ) Monochloorpropanen ( Propylchloriden ) Chloropropanes ( Propyl chlorides ) Klorpropan 602,12.1 Chlorures d'amyle ( Chloropentanes ) Monochlor-pentane ( Amylchloride ) Cloropentani ( cloruri di amile ) Monochloorpentanen ( Amylchloriden ) Chloropentanes Klorpentan 603,4.7 Ether monoéthylique d'éthylène-glycol ( Ethylglycol ) Aethylenglykol-monoaethylaether ( Aethylglykol ) Etilenglicol-monoetiletere ( Etilglicole ) Glycolmono-ethylether ( Ethylglycol ) 2-Ethoxyethanol ( Ethylene glycol monoethyl ether ) AEthylenglycolmonoethylether 607,9.1 Carbonate de diméthyle Dimethylcarbonat Carbonato di dimetile Dimethylcarbonaat Dimethyl carbonate Dimethylcarbonat 607,16.6 Méthacrylate de méthyle Methylacrylsaeuremethylester ( Methylmethacrylat ) Metacrilato di metile Methylmethacrylaat Methyl methacrylate Methylmethacrylat 620,9 Essence de térébenthine Terpentinoel Olio di trementina Terpentijnolie Oil of turpentine Terpentinolie CLASSE II/d KLASSE II/d Substances nocives ( c'est-à-dire ayant Gesundheitsschaedliche ( mindergiftige ) Stoffe une toxicité moindre ) Sostanze nocive ( meno tossiche ) Schadelijke ( minder giftige ) stoffen Harmful substances Sundhedsfarlige ( mindre giftige ) stoffer ( Symbole : " Croix de Saint-André " ) ( Symbol : , , Andreaskreuz ' ' ) ( Simbolo : " Croce di S . Andrea " ) ( Symbool : , , Andreaskruis ' ' ) ( Symbol : St Andrew's Cross ' ) ( Symbol : " Andreaskors " ) Substance Stoff Sostanza Stof Substance Stof 602.2.2 Chlorure de méthylène ( Dichlorométhane ) Dichlor-methan ( Methylenchlorid ) Diclorometano ( Cloruro di metilene ) Methyleenchloride Dichloromethane Diklormethan 603,4 Alcools butyliques Butanole ( Butylalkohole ) Alcoli butilici Butanolen ( butylalcoholen ) Butyl alcohols Butanol _ ( 2 ) 603,12.1 Ethylène-glycol Aethylenglykol , Aethandiol ( Glykol ) Glicol etilenico Glycol Ethanediol ( Ethylene glycol ) Ethylenglycol 603,4.2 Alcools amyliques Amylalkohole Alcooli amilici Amylalcoholen Amyl alcohols ( mixed isomers ) Pentylalkohol 603,4.3 Alcool méthylamylique ( Méthylisobutylcarbinol ) Methylamylalkohol Metilisobutilcarbinolo Methylamylalcohol 4-Methylpentan-2-o1 Methylpentyalkohol 603,4.4 Cyclohexanol Cyclohexanol Cicloesanolo Cyclohexanol Cyclohexanol Cyclohexanol 603,4.5.2 Méthylcyclohexanol o-Methyl-cyclohexanol Metilcicloesanolo Methylcyclohexanol Methylcyclohexanol Methylcyclohexanol 606,2.6 Cyclohexanone Cyclohexanon Cicloesanone Cyclohexanon Cyclohexanone Cyclohexanon 606,2.7 2-Méthylcyclohexanone o-Methyl-cyclohexanon Metilicicloesanone Methylcyclohexanon 2-Methylcyclohexanone Methylcyclohexanon 607,16.8 Acétate d'éther monoéthylique d'éthylène-glycol ( Acétate d'éthylglycol ) Aethylenglykol-monoaethylaetheracetat ( Aethylglykolacetat ) Acetato di etilenglicolmonoetiletere ( Acetato di etilglicole ) Glycolmono-ethyletheracetaat ( Ethylglycolacetaat ) 2-Ethoxyethyl acetate ( Ethylglycol acetate ) 2-Ethoxyethylacetat 607,16.9 Acétate d'éther monobutylique d'éthylène-glycol ( Acétate de butylglycol ) Aethylenglykol-monobutylaetheracetat ( Butylglykolacetat ) Acetato di etilenglicolmonobutiletere ( Acetato di butilglicole ) Glycolmonobutyletheracetaat ( Butylglycolacetaat ) 2-Butoxyethyl acetate ( Butyl glycol acetate ) 2-Butoxylthylacetat 603,12 Tétrahydrofurane Tetrahydrofuran Tetraidrofurano Tetrahydrofuraan Tetrahydrofuran Tetrahydrofuran