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Document 31973D0422
73/422/EEC: Commission Decision of 31 October 1973 on the Advisory Committee on Sugar
73/422/CEE: Decisione della Commissione, del 31 ottobre 1973, relativa al Comitato consultivo per lo zucchero
73/422/CEE: Decisione della Commissione, del 31 ottobre 1973, relativa al Comitato consultivo per lo zucchero
GU L 355 del 24.12.1973, pp. 43–45
(DA, DE, EN, FR, IT, NL) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(EL, ES, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 01/01/1987
73/422/CEE: Decisione della Commissione, del 31 ottobre 1973, relativa al Comitato consultivo per lo zucchero
Gazzetta ufficiale n. L 355 del 24/12/1973 pag. 0043 - 0045
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 10 pag. 0077
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 7 pag. 0119
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 7 pag. 0119
++++ ( 1 ) GU n . L 122 del 22 . 5 . 1969 , pag . 2 . DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 31 ottobre 1973 relativa al Comitato consultivo per lo zucchero ( 73/422/CEE ) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , considerando che , con decisione della Commissione del 29 aprile 1969 ( 1 ) , è stato istituito un Comitato consultivo nel settore dello zucchero ; considerando che , in seguito all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità , si è ritenuto opportuno ritoccare le norme relative al numero dei membri e alla ripartizione dei seggi nell'ambito di detto Comitato ; considerando che occorre inoltre adattare il testo della decisione di cui sopra in alcuni punti di minore importanza ; che , per maggiore chiarezza , conviene procedere ad una rielaborazione completa di tale testo , DECIDE : Articolo 1 Il testo della decisione del 29 aprile 1969 relativa all'istituzione di un Comitato consultivo per lo zucchero è sostituito dal testo seguente : " Articolo 1 1 . Presso la Commissione è istituito un Comitato consultivo per lo zucchero , in appresso denominato " Comitato " . 2 . Il Comitato è composto di rappresentanti delle seguenti categorie economiche : produttori agricoli , cooperative agricole , industrie agricole ed alimentari , commercio di prodotti agricoli ed alimentari , lavoratori dei settori agricolo ed alimentare , consumatori . Articolo 2 1 . Il Comitato puo essere consultato dalla Commissione su tutti i problemi inerenti all'applicazione dei regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ed in particolare sulle misure che la Commissione riterrà di dover adottare nel quadro di detti regolamenti . 2 . Il presidente del Comitato puo far presente alla Commissione l'opportunità di consultare il Comitato su una questione che rientri nella competenza di quest'ultimo e in merito alla quale il suo parere non sia stato richiesto . Egli lo fa segnatamente su richiesta di una delle categorie economiche rappresentate . 3 . Per i problemi relativi a ) ai contratti di consegna delle barbabietole , b ) al pagamento delle barbabietole e delle canne , c ) allo smaltimento della produzione di zucchero , d ) alla compensazione delle spese di magazzinaggio dello zucchero , e ) all'assegnazione delle quote , soprattutto in caso di fusione di imprese , la Commissione puo consultare alle condizioni previste dall'articolo 5 i soli rappresentanti dei coltivatori di barbabietole e di canne da zucchero e quelli dei fabbricanti di zucchero . Articolo 3 1 . Il Comitato è composto di quarantadue membri . 2 . I seggi sono attribuiti come segue : a ) quindici ai coltivatori di barbabietole e di canne da zucchero ; b ) sei alle cooperative di trasformazione di barbabietole e di canne da zucchero ; c ) nove alle industrie produttrici e utilizzatrici di zucchero , di cui : _ sei ai fabbricanti di zucchero , _ uno alle industrie di raffinazione di zucchero greggio , _ due alle industrie utilizzatrici di zucchero ; d ) due ai commercianti di zucchero e di melasso ; e ) cinque ai lavoratori del settore agricolo ed alimentare ; f ) cinque ai consumatori . Articolo 4 1 . I membri del Comitato sono nominati dalla Commissione su proposta delle organizzazioni professionali costituite a livello della Comunità e più rappresentative delle categorie economiche di cui all'articolo 1 , paragrafo 2 , le cui attività rientrano nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati dello zucchero ; tuttavia i rappresentanti dei consumatori sono nominati su proposta del Comitato consultivo dei consumatori . Per ogni seggio , i predetti organismi propongono due candidati di diversa nazionalità . 2 . I membri del Comitato restano in carica tre anni e il loro mandato è rinnovabile . Le funzioni esercitate non sono retribuite . Al termine del triennio , i membri del Comitato rimangono in carica fino alla loro sostituzione o al rinnovo del loro mandato . Il mandato di un membro scade prima dello spirare del triennio in caso di dimissioni o di decesso dell'interessato . Il mandato di un membro puo essere altresi soppresso , se l'organismo che ha presentato la candidatura chiede che l'interessato venga sostituito . In tal caso , si provvede alla sua sostituzione , per la rimanente durata del mandato , secondo la procedura di cui al paragrafo 1 . 3 . A titolo informativo , la Commissione pubblica l'elenco dei membri del Comitato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee . Articolo 5 1 . Nell'ambito del Comitato è costituito un gruppo paritetico composto di nove rappresentanti dei coltivatori di barbabietole e di canne da zucchero nominati dalla Commissione , su proposta delle organizzazioni professionali interessate , in condizioni analoghe a quelle di cui all'articolo 4 . I membri del gruppo paritetico non devono necessariamente far parte del Comitato . 2 . Nel caso esclusivo che un membro del gruppo paritetico non possa assistere ad una riunione , egli puo farvisi sostituire . L'organizzazione professionale cui appartiene l'interessato propone eventualmente un supplente al presidente . 3 . Il presidente del gruppo paritetico puo far presente alla Commissione l'opportunità di consultare il gruppo su un problema di cui al paragrafo 3 dell'articolo 2 , sul quale non sia stato consultato . Egli lo fa segnatamente su richiesta di una delle due categorie economiche rappresentate nel gruppo paritetico . Articolo 6 1 . Il Comitato elegge per tre anni un presidente e due vicepresidenti . L'elezione avviene a maggioranza di due terzi dei membri presenti . Alla stessa maggioranza dei voti , il Comitato puo completare con altri membri l'ufficio di presidenza . In tal caso , detto ufficio comprende , oltre al presidente , non più di un rappresentante di ciascuna delle categorie economiche rappresentate nel Comitato . L'ufficio di presidenza prepara ed organizza i lavori del Comitato . 2 . Il gruppo paritetico elegge fra i suoi membri , per la durata di un anno , un presidente e un vicepresidente . L'elezione avviene a maggioranza di due terzi dei membri presenti . Il presidente e il vicepresidente non possono appartenere alla stessa categoria economica rappresentata . Essi sono scelti alternativamente fra le due categorie economiche rappresentate . Articolo 7 1 . A richiesta di una delle categorie economiche rappresentate , il presidente del Comitato puo invitare un delegato della categoria stessa ad assistere alle riunioni . Allo stesso modo , il presidente puo invitare a partecipare ai lavori del Comitato , in qualità di esperto , chiunque abbia una specifica competenza riguardo ad una delle questioni comprese nell'ordine del giorno . 2 . Il presidente del gruppo paritetico puo invitare a partecipare ai lavori del gruppo , in qualità di esperto , chiunque abbia una specifica competenza riguardo ad una delle questioni comprese nell'ordine del giorno del gruppo . 3 . Gli esperti partecipano alle deliberazioni del Comitato o del gruppo paritetico per la sola questione che ha motivato la loro presenza . Articolo 8 Il Comitato e il gruppo paritetico possono costituire gruppi di lavoro per facilitare i propri lavori . Articolo 9 1 . Il Comitato e il gruppo paritetico si riuniscono presso la sede della Commissione e su convocazione di quest'ultima . L'ufficio di presidenza si riunisce su convocazione del presidente , d'intesa con la Commissione . 2 . I rappresentanti dei servizi interessati della Commissione partecipano alle riunioni del Comitato , dell'ufficio di presidenza , del gruppo paritetico e dei gruppi di lavoro . 3 . I servizi della Commissione provvedono ai compiti di segretariato del Comitato , dell'ufficio di presidenza , del gruppo paritetico e dei gruppi di lavoro . Articolo 10 Le deliberazioni del Comitato vertono sulle domande di parere formulate dalla Commissione . Esse non sono seguite da votazione . Nel chiedere il parere del Comitato , la Commissione ha facoltà di fissare il termine entro il quale il parere dovrà essere espresso . Le prese di posizione delle categorie economiche rappresentate nel Comitato figurano in un resoconto delle deliberazioni trasmesse alla Commissione . Qualora il parere richiesto sia espresso all'unanimità , il Comitato redige conclusioni comuni che vengono allegate al resoconto . I risultati delle deliberazioni del Comitato sono comunicati dalla Commissione al Consiglio o ai comitati di gestione , a loro richiesta . Articolo 11 Il presidente del gruppo paritetico informa il Comitato in merito ai lavori del gruppo . Articolo 12 Fatte salve le disposizioni dell'articolo 214 del trattato , i membri del Comitato e del gruppo paritetico e i supplenti di cui all'articolo 5 , paragrafo 2 , sono tenuti a non divulgare le informazioni di cui siano venuti a conoscenza attraverso i lavori del Comitato , del gruppo paritetico e dei gruppi di lavoro , qualora la Commissione li informi che il parere richiesto o il quesito posto riguarda una materia di carattere riservato . In tal caso assistono alle riunioni soltanto i membri del Comitato e del gruppo paritetico , i supplenti di cui sopra e i rappresentanti dei servizi della Commissione " . Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il 31 ottobre 1973 . Fatto a Bruxelles , il 31 ottobre 1973 . Per la Commissione Il Presidente Francois-Xavier ORTOLI