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Document 31972D0440

    72/440/CECA: Decisione della Commissione, del 22 dicembre 1972, che modifica la decisione n. 30/53 del 2 maggio 1953 relativa alle pratiche vietate dall'articolo 60, paragrafo 1, del trattato nel mercato comune del carbone e dell'acciaio

    GU L 297 del 30.12.1972, p. 39–41 (DE, FR, IT, NL)
    edizione speciale inglese: serie I tomo 1972(30-31.12) pag. 19 - 21

    Altre edizioni speciali (DA, EL, ES, PT)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1972/440/oj

    31972D0440

    72/440/CECA: Decisione della Commissione, del 22 dicembre 1972, che modifica la decisione n. 30/53 del 2 maggio 1953 relativa alle pratiche vietate dall'articolo 60, paragrafo 1, del trattato nel mercato comune del carbone e dell'acciaio

    Gazzetta ufficiale n. L 297 del 30/12/1972 pag. 0039 - 0041
    edizione speciale danese: serie I capitolo 1972(28-30.12) pag. 0027
    edizione speciale inglese: serie I capitolo 1972(30-31.12) pag. 0019
    edizione speciale greca: capitolo 08 tomo 1 pag. 0098
    edizione speciale spagnola: capitolo 08 tomo 2 pag. 0020
    edizione speciale portoghese: capitolo 08 tomo 2 pag. 0020


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 22 dicembre 1972 che modifica la decisione n. 30/53 del 2 maggio 1953 relativa alle pratiche vietate dall'articolo 60, paragrafo 1, del trattato nel mercato comune del carbone e dell'acciaio

    (72/440/CECA)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone dell'acciaio, in particolare gli articoli da 2 a 5, 60 e 63, paragrafo 2,

    vista la decisione dell'Alta Autorità n. 30/53, modificata con decisione n. 19/63 dell'11 dicembre 1963 (1),

    dopo consultazione del Comitato consultivo e del Consiglio,

    considerando che l'articolo 60, paragrafo 1, vieta le pratiche discriminatorie implicanti, nel mercato comune, l'applicazione da parte di uno stesso venditore di condizioni disuguali ad operazioni equiparabili; che la citata disposizione prevede che siano definite le pratiche rientranti nel divieto; che con decisione n. 30/53 l'Alta Autorità della CECA ha definito le pratiche vietate dall'articolo 60, paragrafo 1;

    considerando che in base all'articolo 2 della decisione n. 30/53 - nella versione della decisione n. 1/54 del 7 gennaio 1954 (2) - costituisce pratica discriminatoria qualsiasi variazione rispetto al listino prezzi qualora il venditore non possa provare che l'operazione in questione non rientri nelle categorie di operazioni previste dal suo listino o che gli scarti siano applicati in misura uguale a tutte le operazioni comparabili fra loro;

    considerando che si è rilevato che tale definizione del divieto di discriminazione lascia indeterminati alcuni elementi essenziali del divieto; che appare pertanto necessario specificare quando ricorrono le condizioni perché si abbiano operazioni equiparabili e condizioni disuguali;

    considerando che nel definire le operazioni equiparabili occorre tener conto degli scopi protettivi del divieto di discriminazione; che il divieto delle pratiche discriminatorie è inteso soprattutto a tutelare gli acquirenti contro gli eventuali danni derivanti dall'applicazione di prezzi e condizioni disuguali; che è pertanto opportuno definire la comparabilità delle operazioni in funzione di acquirenti che si trovano in condizioni equiparabili; che tale è il caso quando nello smercio dei loro prodotti essi si trovano in concorrenza tra di loro, quando producono prodotti identici o simili o quando svolgono identiche funzioni commerciali; che infine, per considerare equiparabili talune operazioni, occorre che esse abbiano per oggetto prodotti identici o simili e non si differenzino in maniera sensibile per le loro altre caratteristiche commerciali essenziali; che le operazioni stipulate a distanza di tempo non sono da considerarsi equiparabili se, nel frattempo, sia intervenuta una modifica generale e non solo temporanea dei prezzi e delle condizioni di vendita da parte del venditore;

    considerando che, per quanto riguarda l'elemento caratteristico delle condizioni disuguali, va rilevato che non sono da considerarsi disuguali le condizioni che tengono esclusivamente conto di differenze nella prestazione o nell'esecuzione dell'operazione; che la concessione, da parte di un venditore, di termini di pagamento più favorevoli di quelli da lui generalmente praticati, costituisce applicazione di condizioni disuguali qualora il vantaggio in tal modo concesso non venga compensato da una corrispondente maggiorazione di prezzo;

    considerando che i fatti e le circostanze in base ai quali si può escludere la comparabilità di operazioni o accertare che ricorrono condizioni uguali, rientrano nella sfera conoscitiva delle imprese; che a queste si deve pertanto imporre l'onere della prova;

    considerando che occorre integrare le disposizioni riguardanti l'allineamento sui prezzi franco consegna più bassi praticati da altre imprese nella Comunità; che nei casi in cui, in base alle disposizioni sulla pubblicità dei prezzi non esiste l'obbligo di pubblicare i listini dei prezzi - ad esempio per determinati prodotti o singoli gruppi di acquirenti - l'allineamento deve basarsi sui prezzi e sulle condizioni effettivamente praticate dal concorrente,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    L'articolo 2 della decisione n. 30/53 è sostituito dai seguenti articoli:

    « Articolo 2

    1. Costituisce pratica vietata dall'articolo 60, paragrafo 1, del trattato, il fatto che un venditore applichi nel mercato comune condizioni disuguali (articolo 4) a transazioni equiparabili (articolo 3).

    2. Il paragrafo precedente non osta all'applicazione delle disposizioni dell'articolo 60, paragrafo 2 b, del trattato e delle relative decisioni di attuazione.

    Articolo 3

    1. Sono equiparabili, ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 1, le transazioni

    a) concluse con acquirenti

    - che si trovino in concorrenza tra di loro

    - o che fabbrichino prodotti identici o simili

    - o che svolgano analoghe funzioni commerciali

    b) che riguardino prodotti identici o simili

    c) e le cui altre caratteristiche commerciali essenziali non differiscano in maniera sensibile.

    2. Non sono equiparabili ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 1, le transazioni fra le cui stipule sia intervenuta una durevole modificazione dei prezzi o delle condizioni di vendita da parte del venditore.

    Articolo 4

    1. Non costituiscono condizioni disuguali ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 1, del trattato, le condizioni differenti applicate da un venditore a transazioni equiparabili, tenendo adeguatamente conto di differenze nelle prestazioni o nell'esecuzione delle transazioni.

    2. Si ha applicazione di condizioni disuguali qualora un venditore conceda senza una corrispondente maggiorazione di prezzo, termini di pagamento più favorevoli di quelli che egli applica generalmente a transazioni equiparabili.

    Articolo 5

    Le imprese che fanno valere che talune transazioni non sono equiparabili (articolo 3) o che talune condizioni non sono disuguali (articolo 4), sono tenute a comunicare, su richiesta della Commissione, le circostanze e i fatti giustificativi appropriati. »

    Articolo 2

    L'articolo 3 della decisione n. 30/53 è sostituito dal seguente articolo 6:

    « Articolo 6

    1. Quando un venditore, in virtù dell'articolo 60, paragrafo 2 b, del trattato, allinea la sua offerta sul listino di un concorrente o, qualora l'obbligo di pubblicità dei prezzi sia abolito o limitato, sui prezzi o sulle condizioni di vendita effettivamente praticati da un concorrente, costituisce pratica vietata d'all'articolo 60, paragrafo 1, l'applicazione da parte del venditore di condizioni che assicurino all'acquirente un prezzo effettivo franco consegna inferiore al prezzo a cui l'acquirente potrebbe ottenere il prodotto dal concorrente.

    2. Il prezzo franco consegna deve tener conto, oltre che dei prezzi e delle condizioni, anche delle spese di trasporto, delle maggiorazioni e tasse a carico dell'acquirente, così come dei ribassi o ristorni di cui lo stesso beneficia.

    3. Qualora un venditore, ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 2 b, ultimo comma, del trattato allinei la propria offerta sulle condizioni di un'impresa esterna alla Comunità, si applicano le disposizioni del primo e secondo comma del presente articolo.

    4. Le imprese che fanno valere di aver allineato la loro offerta in virtù dell'articolo 60, paragrafo 2 b, sul prezzo franco consegna inferiore di un concorrente del mercato comune o di un'impresa esterna alla Comunità, sono tenute a comprovare, su richiesta della Commissione, che esistevano le condizioni richieste per l'allineamento e che nel calcolo del prezzo di allineamento esse hanno rispettato le norme dei commi da 1 e 3 del presente articolo.

    È condizione dell'allineamento ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 2 b, ultimo capoverso, che esso sia stato imposto dalla effettiva concorrenza dell'impresa esterna alla Comunità. »

    Articolo 3

    Gli articoli 4 e 6 della decisione n. 30/53 sono aboliti; l'articolo 5 diventa l'articolo 7; l'articolo 7 diventa l'articolo 8.

    Articolo 4

    1. Nell'articolo 8 della decisione n. 30/53

    - al comma 1, ultimo capoverso, aggiungere dopo « i listini » le parole « o i prezzi » e sostituire le parole « degli articoli da 2 a 6 » con le parole « degli articoli da 2 a 7 »,

    - al comma 3 sostituire le parole « dell'Alta Autorità » con le parole « della Commissione ».

    2. L'articolo 8 così modificato diventa l'articolo 9.

    Articolo 5

    1. Nell'articolo 9 della decisione n. 30/53 sostituire le parole « degli articoli da 2 a 6 » con le parole « degli articoli da 2 a 7 ».

    2. L'articolo 9 così modificato diventa l'articolo 10.

    Articolo 6

    La presente decisione entra in vigore il 1o gennaio 1973.

    Il testo della decisione n. 30/53 modificato in conformità della presente decisione sarà pubblicato in forma di comunicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1972.

    Per la Commissione

    Il Presidente

    S. L. MANSHOLT

    (1) GU n. 187 del 24. 12. 1963, pag. 2969/63 e seguenti.(2) GU della CECA n. 1 del 13. 1. 1954, pag. 217.

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