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Document 31971R1353
Regulation (EEC) No 1353/71 of the Commission of 28 June 1971 amending Regulation (EEC) No 1087/69 on communications from Member States concerning sugar
Regolamento (CEE) n. 1353/71 della Commissione, del 28 giugno 1971, che modifica il regolamento (CEE) n. 1087/69 relativo alle comunicazioni degli Stati membri nel settore dello zucchero
Regolamento (CEE) n. 1353/71 della Commissione, del 28 giugno 1971, che modifica il regolamento (CEE) n. 1087/69 relativo alle comunicazioni degli Stati membri nel settore dello zucchero
GU L 143 del 29.6.1971, p. 23–24
(DE, FR, IT, NL) Altre edizioni speciali
(DA, EL)
edizione speciale inglese: serie I tomo 1971(II) pag. 396 - 397
No longer in force, Date of end of validity: 07/04/1983
Regolamento (CEE) n. 1353/71 della Commissione, del 28 giugno 1971, che modifica il regolamento (CEE) n. 1087/69 relativo alle comunicazioni degli Stati membri nel settore dello zucchero
Gazzetta ufficiale n. L 143 del 29/06/1971 pag. 0023 - 0024
edizione speciale danese: serie I capitolo 1971(II) pag. 0350
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1971(II) pag. 0396
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 6 pag. 0210
++++ ( 1 ) GU n . 308 del 18 . 12 . 1967 , pag . 1 . ( 2 ) GU n . L 115 del 27 . 5 . 1971 , pag . 16 . ( 3 ) GU n . L 140 del 12 . 6 . 1969 , pag . 15 . ( 4 ) GU n . L 142 del 30 . 6 . 1970 , pag . 21 . ( 5 ) GU n . L 55 del 10 . 3 . 1970 , pag . 10 . ( 6 ) GU n . L 39 del 17 . 2 . 1971 , pag . 15 . REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1353/71 DELLA COMMISSIONE del 28 giugno 1971 che modifica il regolamento ( CEE ) n . 1087/69 relativo alle comunicazioni degli Stati membri nel settore dello zucchero LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunita economica europea , visto il regolamento n . 1009/67/CEE del Consiglio , del 18 dicembre 1967 , relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ( 1 ) , modificato per ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1060/71 ( 2 ) , in particolare l'articolo 38 , considerando che dall'esperienza acquisita in seguito all'applicazione del sistema di comunicazione previsto nel regolamento ( CEE ) n . 1087/69 della Commissione , dell'11 giugno 1969 , relativo alle comunicazioni degli Stati membri nel settore dello zucchero ( 3 ) , modificato dal regolamento ( CEE ) n . 1249/70 ( 4 ) , risulta opportuno prorogare alcuni termini per la comunicazione al fine di evitare possibilmente delle correzioni ; considerando che , per poter meglio seguire l'evoluzione dei quantitativi in giacenza oggetto di rimborso delle spese di magazzinaggio , è necessario che le comunicazioni prendano in considerazione invece dei quantitativi medi in giacenza sin qui comunicati , le giacenze mensili iniziali e finali suddivise secondo le varie categorie di zucchero , nonchè i quantitativi di zucchero greggio provenienti dai dipartimenti francesi d'oltremare in corso di trasporto , da prendere in considerazione ai sensi dell'articolo 5 del regolamento ( CEE ) n . 442/70 della Commissione , del 9 marzo 1970 , che stabilisce le modalita di applicazione del sistema di compenso delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero ( 5 ) , modificato dal regolamento ( CEE ) n . 335/71 ( 6 ) ; considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per lo zucchero , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 Il testo dell'articolo 1 del regolamento ( CEE ) n . 1087/69 è sostituito dal seguente testo : Articolo 1 1 . Gli Stati membri comunicano alla Commissione : 1 . i riconoscimenti di cui all'articolo 2 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 750/68 ; 2 . i riconoscimenti di cui all'articolo 3 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 750/68 ; 3 . entro il 15 di ogni mese , a ) i quantitativi di cui all'articolo 4 , paragrafo 2 , del regolamento ( CEE ) n . 750/68 , in giacenza all'inizio e alla fine del secondo mese precedente quello della comunicazione , la cui media deve essere presa in considerazione per il rimborso delle spese di magazzinaggio ; b ) i quantitativi di zucchero greggio provenienti dai dipartimenti fransesi d'oltremare in corso di trasporto nel periodo di cui alla lettera a ) e per i quali il rimborso delle spese di magazzinaggio è accordato conformemente all'articolo 5 del regolamento ( CEE ) n . 442/70 ; 4 . contemporaneamente ai dati di cui al punto 3 , i quantitativi smerciati nel secondo mese precedente quello della comunicazione , prodotti nell'ambito delle quote massime , per i quali quantitativi è dovuto il contributo per le spese di magazzinaggio ; 5 . entro il 15 dicembre di ogni anno i quantitativi totali che hanno beneficiato del rimborso delle spese di magazzinaggio nella precedente campagna saccarifera , nonchè l'ammontare dei rimborsi ; 6 . contemporaneamente ai dati di cui al punto 5 , i quantitativi totali per i quali , nella precedente campagna saccarifera , sono stati riscossi dei contributi in base al sistema di compensazione delle spese di magazzinaggio nonchè l'ammontare dei contributi . 2 . I dati comunicati conformemente al paragrafo 1 , dal punto 3 fino al punto 6 , vengono suddivisi in zucchero bianco , zucchero greggio di barbabietola , zucchero greggio di canna e sciroppi ai sensi dell'articolo 8 del regolamento n . 1009/67/CEE . Per lo zucchero greggio in aggiunta ai dati relativi ai quantitativi espressi in zucchero bianco saranno indicati anche i quantitativi in ziali di zucchero greggio . 3 . Qualora le indicazioni comunicate conformemente al paragrafo 1 formino oggetto di modifiche o di correzioni successive , gli Stati membri le comunicano immediatamente alla Commissione " Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamenti applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto Bruxelles , il 28 giugno 1971 . Per la Commissione Il Presidente Franco M . MALFATTI