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Document 31971R1353

Regolamento (CEE) n. 1353/71 della Commissione, del 28 giugno 1971, che modifica il regolamento (CEE) n. 1087/69 relativo alle comunicazioni degli Stati membri nel settore dello zucchero

GU L 143 del 29.6.1971, p. 23–24 (DE, FR, IT, NL)
edizione speciale inglese: serie I tomo 1971(II) pag. 396 - 397

Altre edizioni speciali (DA, EL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 07/04/1983

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1971/1353/oj

31971R1353

Regolamento (CEE) n. 1353/71 della Commissione, del 28 giugno 1971, che modifica il regolamento (CEE) n. 1087/69 relativo alle comunicazioni degli Stati membri nel settore dello zucchero

Gazzetta ufficiale n. L 143 del 29/06/1971 pag. 0023 - 0024
edizione speciale danese: serie I capitolo 1971(II) pag. 0350
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1971(II) pag. 0396
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 6 pag. 0210


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( 1 ) GU n . 308 del 18 . 12 . 1967 , pag . 1 .

( 2 ) GU n . L 115 del 27 . 5 . 1971 , pag . 16 .

( 3 ) GU n . L 140 del 12 . 6 . 1969 , pag . 15 .

( 4 ) GU n . L 142 del 30 . 6 . 1970 , pag . 21 .

( 5 ) GU n . L 55 del 10 . 3 . 1970 , pag . 10 .

( 6 ) GU n . L 39 del 17 . 2 . 1971 , pag . 15 .

REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1353/71 DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 1971

che modifica il regolamento ( CEE ) n . 1087/69 relativo alle comunicazioni degli Stati membri nel settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunita economica europea ,

visto il regolamento n . 1009/67/CEE del Consiglio , del 18 dicembre 1967 , relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ( 1 ) , modificato per ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1060/71 ( 2 ) , in particolare l'articolo 38 ,

considerando che dall'esperienza acquisita in seguito all'applicazione del sistema di comunicazione previsto nel regolamento ( CEE ) n . 1087/69 della Commissione , dell'11 giugno 1969 , relativo alle comunicazioni degli Stati membri nel settore dello zucchero ( 3 ) , modificato dal regolamento ( CEE ) n . 1249/70 ( 4 ) , risulta opportuno prorogare alcuni termini per la comunicazione al fine di evitare possibilmente delle correzioni ;

considerando che , per poter meglio seguire l'evoluzione dei quantitativi in giacenza oggetto di rimborso delle spese di magazzinaggio , è necessario che le comunicazioni prendano in considerazione invece dei quantitativi medi in giacenza sin qui comunicati , le giacenze mensili iniziali e finali suddivise secondo le varie categorie di zucchero , nonchè i quantitativi di zucchero greggio provenienti dai dipartimenti francesi d'oltremare in corso di trasporto , da prendere in considerazione ai sensi dell'articolo 5 del regolamento ( CEE ) n . 442/70 della Commissione , del 9 marzo 1970 , che stabilisce le modalita di applicazione del sistema di compenso delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero ( 5 ) , modificato dal regolamento ( CEE ) n . 335/71 ( 6 ) ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per lo zucchero ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il testo dell'articolo 1 del regolamento ( CEE ) n . 1087/69 è sostituito dal seguente testo :

Articolo 1

1 . Gli Stati membri comunicano alla Commissione :

1 . i riconoscimenti di cui all'articolo 2 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 750/68 ;

2 . i riconoscimenti di cui all'articolo 3 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 750/68 ;

3 . entro il 15 di ogni mese ,

a ) i quantitativi di cui all'articolo 4 , paragrafo 2 , del regolamento ( CEE ) n . 750/68 , in giacenza all'inizio e alla fine del secondo mese precedente quello della comunicazione , la cui media deve essere presa in considerazione per il rimborso delle spese di magazzinaggio ;

b ) i quantitativi di zucchero greggio provenienti dai dipartimenti fransesi d'oltremare in corso di trasporto nel periodo di cui alla lettera a ) e per i quali il rimborso delle spese di magazzinaggio è accordato conformemente all'articolo 5 del regolamento ( CEE ) n . 442/70 ;

4 . contemporaneamente ai dati di cui al punto 3 , i quantitativi smerciati nel secondo mese precedente quello della comunicazione , prodotti nell'ambito delle quote massime , per i quali quantitativi è dovuto il contributo per le spese di magazzinaggio ;

5 . entro il 15 dicembre di ogni anno i quantitativi totali che hanno beneficiato del rimborso delle spese di magazzinaggio nella precedente campagna saccarifera , nonchè l'ammontare dei rimborsi ;

6 . contemporaneamente ai dati di cui al punto 5 , i quantitativi totali per i quali , nella precedente campagna saccarifera , sono stati riscossi dei contributi in base al sistema di compensazione delle spese di magazzinaggio nonchè l'ammontare dei contributi .

2 . I dati comunicati conformemente al paragrafo 1 , dal punto 3 fino al punto 6 , vengono suddivisi in zucchero bianco , zucchero greggio di barbabietola , zucchero greggio di canna e sciroppi ai sensi dell'articolo 8 del regolamento n . 1009/67/CEE . Per lo zucchero greggio in aggiunta ai dati relativi ai quantitativi espressi in zucchero bianco saranno indicati anche i quantitativi in ziali di zucchero greggio .

3 . Qualora le indicazioni comunicate conformemente al paragrafo 1 formino oggetto di modifiche o di correzioni successive , gli Stati membri le comunicano immediatamente alla Commissione "

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamenti applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto Bruxelles , il 28 giugno 1971 .

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M . MALFATTI

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