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Document 31970R1594

Regolamento (CEE) n. 1594/70 della Commissione, del 5 agosto 1970, relativo alle dichiarazioni, all'esecuzione e al controllo delle operazioni di arricchimento, di acidificazione e di disacidificazione nel settore del vino

GU L 173 del 6.8.1970, p. 23–26 (DE, FR, IT, NL)
edizione speciale inglese: serie I tomo 1970(II) pag. 558 - 561

Altre edizioni speciali (DA, EL, ES, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 02/10/2003; abrogato da 32003R1688

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1970/1594/oj

31970R1594

Regolamento (CEE) n. 1594/70 della Commissione, del 5 agosto 1970, relativo alle dichiarazioni, all'esecuzione e al controllo delle operazioni di arricchimento, di acidificazione e di disacidificazione nel settore del vino

Gazzetta ufficiale n. L 173 del 06/08/1970 pag. 0023 - 0026
edizione speciale danese: serie I capitolo 1970(II) pag. 0491
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1970(II) pag. 0558
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 5 pag. 0170
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 4 pag. 0018
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 4 pag. 0018


REGOLAMENTO (CEE) N. 1594/70 DELLA COMMISSIONE del 5 agosto 1970 relativo alle dichiarazioni, all'esecuzione e al controllo delle operazioni di arricchimento, di acidificazione e di disacidificazione nel settore del vino

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 816/70 del Consiglio, del 28 aprile 1970, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 1253/70 (2), in particolare l'articolo 18, paragrafo 4, l'articolo 19, paragrafo 8, l'articolo 20, paragrafo 4, l'articolo 22, paragrafo 3, e l'articolo 35,

considerando che l'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 816/70 prevede ai paragrafi 1 e 2 alcuni limiti per l'aumento delle gradizioni alcolometriche ; che tali limiti sono differenziati secondo le zone viticole ; che, per quanto concerne la zona viticola A, occorre ancora determinare aree di produzione e i vitigni che potrebbero beneficiare di norme particolari ; che per evitare che alcuni viticoltori si trovino in una situazione concorrenziale difficile, è opportuno definire tali aree di produzione in funzione della qualità del vino in esse prodotto;

considerando che l'articolo 19, paragrafo 3, prevede al primo comma che l'aggiunta di saccarosio per aumentare la gradazione alcolometrica può effettuarsi mediante zuccheraggio a secco unicamente nelle regioni viticole in cui sia tradizionalmente o eccezionalmente praticata ; che nel secondo comma di detto paragrafo è stabilito che l'aggiunta di saccarosio in soluzione acquosa può effettuarsi soltanto in talune regioni viticole della zona viticola A ; che è necessario determinare tali regioni prendendo in considerazione le pratiche seguite fino all'entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 816/70;

considerando che il Belgio e i Paesi Bassi non sono compresi nella zona viticola A ; che dall'articolo 18, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 816/70 risulta tuttavia che l'aumento della gradazione alcolometrica può essere effettuato anche fuori di tale zona ; che, per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 19, paragrafo 3, secondo comma, del predetto regolamento negli Stati membri in causa, l'aumento della gradazione alcolometrica mediante aggiunta di saccarosio in soluzione acquosa deve essere limitato alle uve raccolte su superfici già coltivate a vite al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, onde evitare un'estensione di questo metodo di arricchimento ; che l'esecuzione di una tale operazione può tuttavia aver luogo in tutto il territorio dello Stato membro interessato;

considerando inoltre che, dati gli svantaggi che presenta l'aumento della gradazione alcolometrica mediante aggiunta di saccarosio in soluzione acquosa, è opportuno prevedere che tale metodo di arricchimento venga applicato soltanto quando la sua utilizzazione è giustificata dalla qualità del prodotto da arricchire, ossia quando il tenore di acidità di quest'ultimo supera un limite ragionevole;

considerando che l'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 816/70 indica alcuni limiti per l'acidificazione e la disacidificazione ; che, per garantire un livello qualitativo sufficiente dei vini in causa, è opportuno precisare quali sono i metodi secondo i quali possono essere effettuate le operazioni di cui trattasi;

considerando che l'articolo 22, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 816/70 prevede che ciascuna delle operazioni di arricchimento, di acidificazione e di disacidificazione deve formare oggetto di una dichiarazione alle autorità competenti ; che lo stesso vale per i quantitativi di zucchero o di mosto di uve concentrate detenuti dalle persone fisiche o giuridiche che procedono a dette operazioni;

considerando che tale disposizione riguarda in particolare l'elaborazione dei vini da pasto ; che, ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 817/70 del Consiglio, del 28 aprile 1970, che stabilisce disposizioni particolari relative ai vini di qualità prodotti in regioni determinate (3), essa si applica anche per l'elaborazione dei v.q.p.r.d.;

considerando che tali dichiarazioni hanno lo scopo di consentire un controllo delle operazioni in causa ; che è pertanto necessario che le dichiarazioni siano indirizzate all'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio avrà luogo l'operazione ; che esse siano redatte con la massima precisione possibile e giungano all'autorità competente prima (1)GU n. L 99 del 5.5.1970, pag. 1. (2)GU n. L 143 del 1º.7.1970, pag. 1. (3)GU n. L 99 del 5.5.1970, pag. 20. del-l'operazione, quando si tratta di un aumento della gradazione alcolometrica ; che per l'acidificazione e la disacidificazione è sufficiente un controllo a posteriori ; che per tale motivo e nell'interesse di uno snellimento amministrativo è opportuno ammettere che le dichiarazioni siano fatte per l'aggiornamento di registri regolarmente controllati dall'autorità competente;

considerando che il controllo delle operazioni di cui trattasi può essere efficace soltanto se si estende alle giacenze dei prodotti utilizzati ; che è pertanto necessario che i produttori tengano registri di carico e di scarico ed informino l'autorità competente in merito ai quantitativi di prodotti di cui disporranno al momento dell'esecuzione dell'operazione in causa;

considerando che è necessario che gli Stati membri procedano a controlli;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le aree di produzione di cui all'articolo 18, paragrafo 1, secondo comma, lettera b), e all'articolo 18, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 816/70 sono quelle situate nelle seguenti unità amministrative: a) Regierungsbezirk Darmstadt,

b) Regierungsbezirk Rheinhessen-Pfalz (Assia-Renania-Palatinato),

c) Regierungsbezirk Koblenz (Coblenza),

d) Regierungsbezirk Unterfranken (Bassa Franconia).

2. Il vitigno cui si riferiscono le suddette disposizioni è il «Blauer Portugieser».

Articolo 2

1. Le regioni viticole di cui all'articolo 19, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CEE) n. 816/70 sono le seguenti: a) zona viticola A,

b) zona viticola B,

c) zone viticole C I, C II e C III, salvo i vigneti situati nella Repubblica italiana e nei dipartimenti francesi dipendenti dalle corti d'appello di: - Aix-en-Provence,

- Nîmes,

- Montpellier,

- Tolosa,

- Agen,

- Pau,

- Bordeaux e

- Bastia.

2. Tuttavia, l'arricchimento mediante zuccheraggio a secco può essere eccezionalmente autorizzato nei dipartimenti francesi di cui al paragrafo precedente, lettera c).

Articolo 3

1. Per quanto riguarda la Germania e il Lussemburgo, le regioni viticole di cui all'articolo 19, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 816/70 sono quelle situate nelle seguenti unità amministrative: a) in Germania: - Regierungsbezirk Rheinhessen-Pfalz (Assia-Renania-Palatinato),

- Regierungsbezirk Trier (Treviri),

- Regierungsbezirk Koblenz (Coblenza),

- Regierungsbezirk Köln (Colonia),

- Regierungsbezirk Darmstadt (Darmstadt),

- Landkreis Merzig,

- Gemeinde Bödigger im Landkreis Melsungen;

b) nel Lussemburgo, l'intero territorio nazionale.

2. Nel Belgio e nei Paesi Bassi l'aggiunta di saccarosio in soluzione acquosa può essere effettuata soltanto per i prodotti di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CEE) n. 816/70 che sono stati raccolti o elaborati con uve raccolte su superfici situate in comuni nei quali la vite era già coltivata al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento.

3. Soltanto i prodotti aventi acidità minima di 12 g al litro espressa in acido tartarico possono formare oggetto dell'aggiunta di saccarosio in soluzione acquosa ai fini dell'aumento della gradazione alcolometrica.

Articolo 4

1. L'acidificazione dei prodotti di cui all'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 816/70 può essere effettuata soltanto con acido tartarico.

Fino a quando non saranno state adottate misure comunitarie in materia, l'acido citrico può essere utilizzato negli Stati membri nei quali tale utilizzazione era autorizzata al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, purché il tenore finale di acido citrico del vino da pasto o del v.q.p.r.d. elaborato con il prodotto acidificato non sia superiore a 1 g/litro.

2. La disacidificazione può essere effettuata soltanto con tartrato neutro di potassio o con carbonato di calcio, il quale ultimo può eventualmente contenere piccoli quantitativi di sale doppio di calcio degli acidi d-tartarico e l-malico.

Articolo 5

1. Le dichiarazioni di cui all'articolo 22, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 816/70 relative alle operazioni - di aumento della gradazione alcolometrica,

- di acidificazione

o

- di disacidificazione

sono inviate all'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio avrà luogo l'operazione.

2. Per quanto riguarda l'aumento della gradazione alcolometrica, la dichiarazione deve pervenire all'autorità competente al più tardi 48 ore prima del primo giorno di svolgimento dell'operazione.

Per quanto riguarda l'acidificazione e la disacidificazione, la dichiarazione dev'essere inviata all'autorità competente al più tardi 48 ore dopo lo svolgimento dell'operazione.

3. La dichiarazione deve essere effettuata dalle persone fisiche o giuridiche che procedono alle operazioni di cui al paragrafo 1 e deve essere redatta per iscritto.

Dette persone soggette all'obbligo di dichiarazione sono denominate in appresso «dichiaranti».

Articolo 6

1. Le dichiarazioni relative all'acidificazione o alla disacidificazione possono essere sostituite da un'iscrizione nel registro di cui all'articolo 8, paragrafo 2.

2. L'interessato informa per iscritto l'autorità competente in merito all'applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 1.

Articolo 7

1. Le dichiarazioni devono contenere le indicazioni seguenti: A. nome, cognome e indirizzo del dichiarante,

B. luogo nel quale sarà effettuata l'operazione,

C. data dell'operazione e, in caso di aumento della gradazione alcolometrica, ora d'inizio dell'operazione,

D. numero d'identificazione dei recipienti nei quali è contenuto il prodotto oggetto dell'operazione,

E. per quanto riguarda il prodotto utilizzato: a) la natura del prodotto utilizzato,

b) il peso o il volume del prodotto;

F. per quanto riguarda l'operazione prevista: a) la natura dell'operazione,

b) quando si tratta di un aumento della gradazione alcolometrica: aa) la gradazione alcolometrica del prodotto utilizzato,

bb) l'aumento previsto della gradazione alcolometrica espresso in grado/hl,

cc) il metodo utilizzato per l'aumento della gradazione alcolometrica,

dd) nel caso di un aumento: - mediante aggiunta di saccarosio : il peso dello zucchero aggiunto,

- mediante aggiunta di saccarosio in soluzione acquosa:

- il peso dello zucchero aggiunto,

- l'aumento di volume previsto,

- mediante aggiunta di mosto di uve concentrato : il volume e la densità del mosto aggiunto,

- mediante concentrazione parziale : la perdita di volume prevista;

c) quando si tratta di un'acidificazione: aa) l'acidità totale del prodotto oggetto di acidificazione espressa in grammi di acido tartarico al litro;

bb) la natura e il peso di acido aggiunto;

d) quando si tratta di una disacidificazione: aa) l'acidità totale del prodotto oggetto della disacidificazione espressa in grammi di acido tartarico al litro;

bb) la natura e il peso del disacidificante utilizzato.

2. L'iscrizione nel registro di cui all'articolo 6 comprende le indicazioni seguenti: A. data dell'operazione,

B. per quanto riguarda il prodotto utilizzato: a) la natura del prodotto utilizzato,

b) il peso o il volume di tale prodotto;

C. per quanto riguarda l'operazione eseguita: a) la natura dell'operazione,

b) quando si tratta di un'acidificazione: aa) l'acidità totale espressa in grammi di acido tartarico al litro,

bb) la natura e il peso di acido aggiunto;

c) quando si tratta di una disacidificazione: aa) l'acidità totale del prodotto oggetto di disacidificazione espressa in grammi di acido tartarico al litro,

bb) la natura e il peso del disacidificante utilizzato.

Articolo 8

1. I dichiaranti tengono registri di carico e di utilizzazione nei quali sono indicati i quantitativi di saccarosio, di mosto concentrato, di acido tartarico, di carbonato di calcio e di tartrato neutro di potassio di cui dispongono.

2. I dichiaranti tengono registri che consentano d'identificare i vini che sono stati oggetto di una o più operazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1.

3. Gli Stati membri assicurano il controllo dei registri di cui ai paragrafi 1 e 2. Qualora il registro di cui al paragrafo 2 sostituisca le dichiarazioni previste dall'articolo 5, i controlli vengono effettuati almeno una volta all'anno.

Articolo 9

1. Fino a quando non saranno state adottate disposizioni comunitarie in materia, gli Stati membri prendono le misure necessarie per garantire l'osservanza delle disposizioni relative alle operazioni di arricchimento, di acidificazione e di disacidificazione.

2. Essi informano immediatamente la Commissione in merito a tali misure.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 agosto 1970.

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M. MALFATTI

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