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Document 31969R2601

    Regolamento (CEE) n. 2601/69 del Consiglio, del 18 dicembre 1969, che prevede misure speciali per favorire il ricorso alla trasformazione per talune varietà di arance

    GU L 324 del 27.12.1969, p. 21–23 (DE, FR, IT, NL)
    edizione speciale inglese: serie I tomo 1969(II) pag. 586 - 587

    Altre edizioni speciali (DA, EL, ES, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 12/11/1993; abrogato da 31993R3119

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1969/2601/oj

    31969R2601

    Regolamento (CEE) n. 2601/69 del Consiglio, del 18 dicembre 1969, che prevede misure speciali per favorire il ricorso alla trasformazione per talune varietà di arance

    Gazzetta ufficiale n. L 324 del 27/12/1969 pag. 0021 - 0023
    edizione speciale danese: serie I capitolo 1969(II) pag. 0569
    edizione speciale inglese: serie I capitolo 1969(II) pag. 0586
    edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 5 pag. 0028
    edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 3 pag. 0179
    edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 3 pag. 0179


    ++++

    ( 1 ) GU n . 34 del 27 . 2 . 1964 , pag . 586/64 .

    ( 2 ) GU n . L 289 del 29 . 11 . 1968 , pag . 1 .

    ( 3 ) GU n . 30 del 20 . 4 . 1962 , pag . 965/62 .

    REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2601/69 DEL CONSIGLIO

    del 18 dicembre 1969

    che prevede misure speciali per favorire il ricorso alla trasformazione per talune varietà di arance

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE ,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l'articolo 43 ,

    visto il regolamento n . 17/64/CEE del Consiglio , del 5 febbraio 1964 , relativo alle condizioni di concorso del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1892/68 ( 2 ) , in particolare l'articolo 6 , paragrafo 2 ,

    vista la proposta della Commissione ,

    visto il parere del Parlamento europeo ,

    considerando che la situazione attuale nel settore delle arance è caratterizzata da gravi difficoltà di smercio della produzione comunitaria , dovute in particolare alle caratteristiche varietali di tale produzione ; che , per ovviare a questa situazione , è necessario adottare misure atte ad accrescere le possibilità di sbocco comunitarie mediante un maggior ricorso alla trasformazione ;

    considerando che occorre a tal fine istituire un regime di compensazioni finanziarie destinate a favorire la trasformazione di alcune varietà d'arance nel quadro di contratti che garantiscano , a un prezzo minimo d'acquisto per il produttore , il regolare approvvigionamento delle industrie di trasformazione ;

    considerando che le azioni a breve termine che danno luogo al versamento delle suddette compensazioni rispondono alle condizioni fissate all'articolo 6 , paragrafo 1 , del regolamento n . 17/64/CEE ; che conviene fissare fin d'ora le correlative condizioni d'imputabilità ,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

    Articolo 1

    Le azioni intraprese nel quadro delle norme previste all'articolo 2 e miranti ad assicurare per talune varietà di arance un'utilizzazione più conforme alle loro caratteristiche mediante un maggiore ricorso alla trasformazione , beneficiano , fin al 1 * giugno 1974 , del concorso del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia , sezione garanzia , alle condizioni e secondo le modalità previste all'articolo 3 .

    Articolo 2

    1 . Le azioni di cui all'articolo 1 devono essere basete su contratti che vincolino produttori e trasformatori comunitari . Tali contratti devono avere per oggetto tonnellaggi superiori ai quantitativi medi da essi trasformati nel corso delle tre campagne che precedono la campagna 1969/1970 . Per le industrie per cui non si possa prendere in considerazione tale periodo di riferimento , detti contratti devono avere per oggetto tonnelaggi superiori ai quantitativi da determinare in funzione della capacita di trasformazione delle suddette industrie .

    Questi contratti che , a partire dalla campagna 1970/1971 , sono sottoscritti prima dell'inizio di ciascuna campagna , devono precisare i quantitativi cui si riferiscono , lo scaglionamento delle consegne ai trasformatori ed il prezzo da pagare ai prodattori .

    Subito dopo la loro conclusione , i contratti sono trasmessi alle autorità competenti degli Stati membri interessati , che sono incaricate di effettuare i controlli qualitativi e quantitativi delle consegne ai trasformatori .

    2 . Per le consegne effettuate in esecuzione di tali contratti , si fissa un prezzo minimo che i trasformatori devono pagare ai produttori . Questo prezzo è calcolato in base al prezzo d'acquisto valido per le varietà che , per le loro caratteristiche , sono normalmente orientale verso la trasformazione , maggiorato del 10 % del prezzo di base .

    Il prezzo minimo è fissato prima dell'inizio di ogni campagna di commercializzazione . Tuttavia , per la campagna 1969/1970 , questo prezzo e fissato entro il 1 * febbraio 1970 .

    3 . Le modalità d'applicazione dei paragrafi 1 e 2 sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 13 del regolamento n . 23 ( 3 ) ; il prezzo minimo è fissato secondo la stessa procedura .

    Articolo 3

    1 . Gli Stati membri concedono una compensazione finanziaria ai trasformatori che hanno concluso contratti conformemente all'articolo 2 .

    Tale compensazione finanziaria non puo essere superiore alla differenza tra :

    _ il prezzo minimo e

    _ 1 ' 80 % del prezzo al quale i trasformatori si approvvigionano abitualmente , prezzo che è calcolato in base ai prezzi praticati dall'industria nel corso delle tre campagne precedenti a quelle per la quale la è accordata .

    La compensazione finanziaria è versata agli interessati su loro richiesta appena le autorità di controllo dello Stato membro nel quale è effettuata la trasformazione hanno accertato che i prodotti che sono stati oggetto dei contratti sono stati trasformati .

    L'importo della compensazione finanziaria è fissato prima dell'inizio di ciascuna campagna di commercializzazione . Tuttavia , per la campagna 1969/1970 , tale importo sarà fissato entro il 1 * febbraio 1970 .

    2 . Le modalità di applicazione del paragrafo 1 sono secondo la procedura prevista all'articolo 13 del regolamento n . 23 ; la fissazione dell'importo della compensazione finanziaria si effettua secondo la stessa procedura .

    Articolo 4

    Le compensazioni finanziarie di cui all'articolo 3 sono imputabili al FEAOG , sezione garanzia .

    Le modalità di applicazione sono , in quanto necessario , adottate secondo la procedura prevista all'articolo 26 del regolamento n . 17/64/CEE .

    Articolo 5

    Il presente regolamento entra in vigore il 1 * gennaio 1970 .

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

    Fatto a Bruxelles , addi 18 dicembre 1969 .

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    P . LARDINOIS

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