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Document 31969R1544

    Regolamento (CEE) n. 1544/69 del Consiglio, del 23 luglio 1969, relativo al trattamento tariffario applicabile alle merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori

    GU L 191 del 5.8.1969, p. 1–3 (DE, FR, IT, NL)
    edizione speciale inglese: serie I tomo 1969(II) pag. 359 - 361

    Altre edizioni speciali (DA, EL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/07/1984; abrogato da 31983R0918

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1969/1544/oj

    31969R1544

    Regolamento (CEE) n. 1544/69 del Consiglio, del 23 luglio 1969, relativo al trattamento tariffario applicabile alle merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori

    Gazzetta ufficiale n. L 191 del 05/08/1969 pag. 0001 - 0003
    edizione speciale danese: serie I capitolo 1969(II) pag. 0334
    edizione speciale inglese: serie I capitolo 1969(II) pag. 0359
    edizione speciale greca: capitolo 02 tomo 1 pag. 0065


    ++++

    ( 1 ) GU n . L 172 del 22 . 7 1968 , pag . 1 .

    REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1544/69 DEL CONSIGLIO

    del 23 luglio 1969

    relativo al trattamento tariffario applicabile alle merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE ,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l'articolo 28 ,

    visto il progetto di regolamento presentato dalla Commissione ,

    considerando che , a seguito dell'entrata in vigore della tariffa dogarale comune il 1 * luglio 1968 , è opportuno rivedere sul piano comunitario l'insieme delle norme relative al trattamento tariffario delle merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori ;

    considerando che la liquidazione dei dazi doganali ai quali possono essere assoggettate queste merci pone ai servizi doganali problemi complessi , a causa del volume di tale traffico , dell'esigenza di rapidità che esso impone e della varieta delle merci importate che generalmente rappresentano , per ogni voce tariffaria , un valore imponibile esiguo ;

    considerando che risulta quindi necessario prevedere un regime comunitario di agevolazioni tariffarie nell'ambito del traffico di viaggiatori tra i paesi terzi e la Comunità ;

    considerando che queste agevolazioni devono limitarsi alle importazioni prive di carattere commerciale di merci effetuate da viaggiatori ,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

    TITOLO I

    Franchigie

    Articolo 1

    1 . Si applica la franchigia dai dazi della tariffa doganale comune alle merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori , a condizione che si tratti di importazioni prive di ogni carattere commerciale e che il valore globale di tali merci , per persona , non superi venticinque unità di conto .

    2 . Per i viaggiatori di età inferiore a quindici anni , gli Stati membri hanno la facoltà di ridurre la suddetta franchigia fino a dieci unità di conto .

    3 . Qualora il valore globale di più merci superi , per persona , rispettivamente l'ammontare di venticinque unità di conto o quello fissato a norma del paragrafo 2 , la franchigia è accordata , sino a concor renza di tali ammontari , per le merci che , importate separatamente , avrebbero potuto beneficiare della franchigia stessa . Non è ammesso alcun frazionamento del valore delle singole merci .

    Articolo 2

    1 . Per quanto riguarda le merci elencate in appresso , i seguenti limiti quantitativi si applicano all'importazione in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune :

    a ) prodotti del tabacco :

    _ quando si tratta di viaggiatori non residenti in Europa :

    non oltre 400 sigarette

    oppure 200 sigaretti ( sigari di peso massimo di 3 grammi al pezzo )

    oppure 100 sigari

    oppure 500 grammi di tabacco da fumo

    _ quando si tratta di viaggiatori residenti in Europa :

    200 sigarette

    oppure 100 sigaretti ( sigari di peso massimo di 3 grammi al pezzo )

    oppure 50 sigari

    oppure 250 grammi di tabacco da fumo ;

    b ) bevande alcoliche :

    _ bevande distillate e bevande alcoliche di gradazione alcolica superiore a 22 * : 1 bottiglia standard ( da l 0,70 a l 1 ) _

    oppure

    _ bevande distillate e bevande alcoliche , aperitivi a base di vino o di alcole , di gradazione alcolica pari o inferiore a 22 * ; vini spumanti , vini tranquilli : in totale 2 litri ;

    e

    _ vini tranquilli : in totale 2 litri

    c ) profumi : 50 grammi

    e

    acque di toletta : 1/4 di litro .

    2 . I viaggiatori di età inferiore ai quindici anni non beneficiano di alcuna franchigia per le merci di cui al paragrafo 1 , lettere a ) e b ) .

    3 . Nei limiti quantitativi fissati al paragrafo 1 e tenuto conto delle restrizioni previste al paragrafo 2 , il valore delle merci elencate al paragrafo 1 non e preso in considerazione per la determinazione della franchigia di cui all'articolo 1 .

    Articolo 3

    Per la determinazione della franchigia di cui all'articolo 1 , non viene preso in considerazione il valore :

    _ degli effetti personali temporaneamente importati o reimportati in seguito alla loro esportazione temporanea ;

    _ dei libri , dei giornali e delle pubblicazioni periodiche .

    Articolo 4

    Gli Stati membri hanno la facolta di ridurre il valore e/o i quantitativi delle merci da ammettere in franchigia qualora esse siano importate :

    _ nell'ambito del traffico frontaliero ;

    _ dal personale dei mezzi di trasporto utilizzati nel traffico tra i paesi terzi e la Comunita .

    TITOLO II

    Tassazione forfettaria

    Articolo 5

    1 . Quando le franchigie di cui all'articolo 1 e/o all'articolo 2 , paragrafo 1 , sono esaurite , un dazio doganale forfettario del 10 per cento ad valorem è applicabile alle merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori a condizione che si tratti di importazioni prive di ogni carattere commerciale , il cui valore globale non supera , per persona , ottantacinque unità di conto .

    2 . Il valore globale di cui al paragrafo 1 è determinato :

    _ tenendo conto del valore delle merci che hanno beneficiato della franchigia di cui all'articolo 1 , sino a concorrenza degli ammontari previsti in detto articolo ,

    _ non tenendo conto del valore delle merci che hanno beneficiato della franchigia di cui all'articolo 2 , paragrafo 1 .

    3 . Nessuna merce del capitolo 24 della tariffa doganale comune puo beneficiare del dazio doganale forfettario di cui al paragrafo 1 .

    Articolo 6

    Il dazio doganale forfettario di cui all'articolo 5 non è applicabile qualora , prima che sia effettuata la tassazione delle merci in base a tale dazio forfettario , il viaggiatore abbia domandato che alle merci stesse siano applicati i loro dazi doganali . In tal caso tutte le merci oggetto dell'importazione vengono assoggettate ai dazi loro propri , ad eccezione e sino a concorrenza delle franchigie di cui all'articolo 1 e/o all'articolo 2 , paragrafo 1 .

    TITOLO III

    Disposizioni generali

    Articolo 7

    Ai fini dell'applicazione del presente regolamento sono considerate prive di ogni carattere commerciale le importazioni che :

    a ) presentano carattere occasionale e

    b ) riguardano esclusivamente merci riservate all'uso personale o familiare dei viaggiatori o destinate ad essere offerte in dono , purchè esse , per la loro natura o quantità , non facciano sorgere il dubbio che l'importazione avvenga per motivi commerciali .

    Articolo 8

    Gli Stati membri hanno la facoltà di arrotondare l'importo in moneta nazionale risultante dal cambio degli importi in unità di conto previsti agli articoli 1 e 5 .

    Articolo 9

    Nella prima parte , titolo II B , dell'allegato al regolamento ( CEE ) n . 950/68 del Consiglio , del 28 giugno 1968 , relativo alla tariffa doganale comune ( 1 ) , sono soppresse le seguenti parole :

    a ) al paragrafo 1 : " o contenute nei bagagli personali dei viaggiatori "

    b ) al paragrafo 3 : " o il viaggiatore " .

    Articolo 10

    Ogni Stato membro informa la Commissione delle disposizioni che esso adotta per l'applicazione del presente regolamento .

    La Commissione comunica tali informazioni agli altri Stati membri .

    Articolo 11

    Il presente regolamento entra in vigore il 1 * settembre 1969 .

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

    Fatto a Bruxelles , addi 23 luglio 1969 .

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    J . M . A . H . LUNS

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