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Document 31969R0496
Regulation (EEC) No 496/69 of the Commission of 18 March 1969 on the classification of goods under subheadings Nos 21.07 F VIII and IX of the Common Customs Tariff
Regolamento (CEE) n. 496/69 della Commissione, del 18 marzo 1969, relativo alla classificazione di merci nelle sottovoci 21.07 F VIII e IX della tariffa doganale comune
Regolamento (CEE) n. 496/69 della Commissione, del 18 marzo 1969, relativo alla classificazione di merci nelle sottovoci 21.07 F VIII e IX della tariffa doganale comune
GU L 67 del 19.3.1969, p. 7–8
(DE, FR, IT, NL) Altre edizioni speciali
(DA, EL, ES, PT)
edizione speciale inglese: serie I tomo 1969(I) pag. 109 - 110
No longer in force, Date of end of validity: 27/02/1991; abrogato da 31991R0439
Regolamento (CEE) n. 496/69 della Commissione, del 18 marzo 1969, relativo alla classificazione di merci nelle sottovoci 21.07 F VIII e IX della tariffa doganale comune
Gazzetta ufficiale n. L 067 del 19/03/1969 pag. 0007 - 0008
edizione speciale danese: serie I capitolo 1969(I) pag. 0100
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1969(I) pag. 0109
edizione speciale greca: capitolo 02 tomo 1 pag. 0050
edizione speciale spagnola: capitolo 02 tomo 1 pag. 0035
edizione speciale portoghese: capitolo 02 tomo 1 pag. 0035
++++ ( 1 ) GU n . L 14 del 21 . 1 . 1969 , pag . 1 . ( 2 ) GU n . L 148 del 28 . 6 . 1968 , pag . 24 . ( 3 ) GU n . L 230 del 19 . 9 . 1968 , pag . 5 . ( 4 ) GU n . L 247 del 10 . 10 . 1968 , pag . 13 . REGOLAMENTO ( CEE ) N . 496/69 DELLA COMMISSIONE del 18 marzo 1969 relativo alla classificazione di merci nelle sottovoci 21.07 F VIII e IX della tariffa doganale comune LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunita economica europea , visto il regolamento ( CEE ) n . 97/69 del Consiglio , del 16 gennaio 1969 , relativo alle misure da adottare per l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune ( 1 ) , in particolare l'articolo 3 , considerando che la classificazione nella nomenclatura della tariffa doganale comune di prodotti aventi un tenore in peso di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore al 65 % , addizionati di altre materie grasse quali strutto , sevo o olio di cocco , che hanno un aspetto pastoso e omogeneo e che sono normalmente utilizzati nell'industria della pasticceria e della biscotteria , puo dar luogo a difficoltà ; considerando che , conformemente alla nomenclatura di Bruxelles , sulla quale è basata la tarrifa doganale comune i prodotti di cui trattasi non possono rientrare nella voce 15.13 ; che in effetti il burro e il grasso butirrico non sono grassi animali classificabili nel capitolo 15 , ma prodotti lattieri ; che se conformemente alla nota esplicativa della nomenclatura di Bruxelles della voce 15.13 i miscugli costituenti gli altri grassi alimentari preparati possono essere addizionati di lecitina , di fecola , di coloranti organici , di sostanze aromatizzant ; di vitamine o anche di burro , non possono tuttavia essere considerati come addizionati di burro prodotti il cui constituente principale è precisamente la materia grassa proveniente dal latte , quale è il caso delle merci di cui trattasi ; considerando che se l'eventuale aggiunta al burro di minime quantita di altre materie quali sostanze coloranti , conservanti , rivelatori ( per esempio olio di sesamo ) non è tale da modificarne la classificazione tariffaria , con l'aggiunta , come nella fattispecie , a materie grasse provenienti dal latte di altre materie grasse quali strutto , sevo o olio di cocco , in quantità che non si possono considerare minime , si ottengono prodotti che non hanno più il carattere del burro e che devono quindi essere esclusi dalla voce 04.03 ; considerando pertanto che tali prodotti sono di classificare fra le preparazioni alimentari non nominate della voce 21.07 e , per il loro tenore in peso di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore al 65 % , nelle sottovoci 21.07 F VIII o IX ; considerando che le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del Comitato della nomenclatura della tariffa doganale comune , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 I prodotti aventi un tenore in peso di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore al 65 % , addizionati di altre materie grasse quali strutto , sevo o olio di cocco , e che sono normalmente impiegati nell'industria della pasticceria e della biscotteria , rientrano nelle seguenti sottovoci della tariffa doganale comune : 21.07 F _ Preparazioni alimentari non nominate ne comprese altrove , altre : VIII . aventi tenore , in peso , di materie grasse proveniente dal latte uguale o superiore al 65 % e inferiore all'85 % IX . aventi tenore , in peso , di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore all'85 % . Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee . Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , il 18 marzo 1969 . Per la Commissione Il Presidente Jean Rey