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Document 31969R0216

    Regolamento (CEE) n. 216/69 della Commissione, del 4 febbraio 1969, relativo alle modalità di applicazione per lo smaltimento delle carni bovine congelate acquistate dagli organismi d' intervento

    GU L 28 del 5.2.1969, p. 10–13 (DE, FR, IT, NL)
    edizione speciale inglese: serie I tomo 1969(I) pag. 31 - 34

    Altre edizioni speciali (DA)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/10/1979; abrogato e sostituito da 31979R2173

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1969/216/oj

    31969R0216

    Regolamento (CEE) n. 216/69 della Commissione, del 4 febbraio 1969, relativo alle modalità di applicazione per lo smaltimento delle carni bovine congelate acquistate dagli organismi d' intervento

    Gazzetta ufficiale n. L 028 del 05/09/1969 pag. 0010 - 0013
    edizione speciale danese: serie I capitolo 1969(I) pag. 0028
    edizione speciale inglese: serie I capitolo 1969(I) pag. 0031


    ++++

    ( 1 ) GU n . L 148 del 28 . 6 . 1968 , pag . 24 .

    ( 2 ) GU n . L 14 del 21 . 1 . 1969 , pag . 2 .

    ( 3 ) GU n . L 148 del 28 . 6 . 1968 , pag . 24 .

    ( 4 ) GU n . L 169 del 18 . 7 . 1968 , pag . 1 .

    ( 5 ) GU n . L 184 del 29 . 7 . 1968 , pag . 16 .

    ( 6 ) GU n . L . 247 del 10 . 10 . 1968 , pag . 9 .

    REGOLAMENTO ( CEE ) N . 216/69 DELLA COMMISSIONE

    del 4 febbraio 1969

    relativo alle modalita di applicazione per lo smaltimento delle carni bovine congelate acquistate dagli organismi d'intervento

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE ,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

    visto il regolamento ( CEE ) n . 805/68 del Consiglio , del 27 giugno 1968 , relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ( 1 ) , in particolare gli articoli 7 , paragrafo 3 , e 25 ,

    considerando che lo smercio dei prodotti acquistati dagli organismi d'intervento in virtù degli articoli 5 e 6 del regolamento ( CEE ) n . 805/68 deve essere effettuato in condizioni tali che venga evitata ogni perturbazione di mercato e vengano assicurate l'uguaglianza di accesso ai prodotti e l'uguaglianza di trattamento degli acquirenti ;

    considerando che ai sensi dell'articolo 2 del regolamento ( CEE ) n . 98/69 del Consiglio , del 16 gennaio 1969 , che fissa le norme generali relative allo smercio di carni bovine congelate acquistate dagli organismi d'intervento ( 2 ) , i prezzi di vendita possono essere fissati forfettariamente in anticipo oppure essere stabiliti nel quandro di una procedura d'asta ;

    considerando che l'uguaglianza di accesso ai prodotti e di trattamento degli acquirenti puo essere garantita se in caso di vendita a prezzo fissato forfettariamente in anticipo , gli organismi d'intervento accettano le domande secondo l'ordine di arrivo fino alla liquidazione delle quantità disponibili ;

    considerando che in caso di vendita a prezzi stabiliti nel quadro di una procedura d'asta , tali principi possono essere assicurati dalla pubblicazione tempestiva degli avvisi d'asta nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee ad eventualmente dalle pubblicazioni nazionali ;

    considerando che , l'obiettivo dell'asta essendo quello di ottenere il prezzo più favorevole , essa deve essere attribuita agli offerenti che offrono i prezzi più alti ; che inoltre e necessario prevedere disposizioni per il caso in ciu diverse offerte , relative alle stesse quantita , contengano lo stesso prezzo ; che tuttavia il prezzo più elevato puo essere ritenuto solo se corrisponde alla situazione reale del mercato ; che conviene , per tale ragione , determinare prezzi minimi di vendita , stabiliti secondo una procedura comunitaria , tenuto conto delle offerte ricevute ;

    considerando che , al fine di garantire uno svolgimento razionale dello smercio dei prodotti ammassati , conviene prevedere delle quantità minime di prodotti posti in vendita differenziate in funzione delle condizioni specifiche di commercializzazione dei prodotti di cui trattasi ;

    considerando che gli avvisi d'asta e le domande debbono contenere le indicazioni necessarie che permettano di identificare I prodotti in causa ;

    considerando che la presentazione di una domanda e facilitata dalla possibilita data agli interessati di rendersi conto dello stato dei prodotti ; che e di conseguenza indicato prevedere che gli interessati rinunciano ad ogni reclamo per quanto riguarda la qualita e le caratteristiche del prodotto che sara loro eventualmente attribuito ;

    considerando che l'ammontare della cauzione destinata a garantire il rispetto degli obblighi derivanti dal contratto vendita o dalla partecipazione all'asta puo essere determinato secondo l'interesse degli interessati sia a concludere il contratto sia ad accettare l'attribuzione dell'asta ;

    considerando che , affinchè le operazioni si effettuino rapidamente ed in maniera efficace , è necessario prevedere che i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto di vendita o dall'asta siano realizzati entro certi termini ;

    considerando che conviene che gli Stati membri informino ad intervalli regolari la Commissione circa le quantita vendute affinchè quest'ultima possa formarsi un giudizio sullo svolgimento delle operazioni di uscita dei prodotti dall'ammasso ;

    considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per le carni bovine ,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

    Articolo 1

    Gli organismi d'intervento designati dagli Stati membri procedono alla vendita dei prodotti acquistati a norma degli articoli 5 e 6 del regolamento ( CEE ) n . 805/68 , conformemente alle disposizioni dell'articolo 7 , paragrafo 1 , dello stesso regolamento , del regolamento ( CEE ) n . 98/69 e del presente regolamento .

    TITOLO I

    Vendita a prezzo fissato forfettariamente in anticipo

    Articolo 2

    1 . Il prezzo di vendita s'intende lordo per netto , imposte interne escluse franco posto di carico dell'istallazione frigorifera del luogo di presa in consegna dall'acquirente .

    2 . La quantità minima di prodotto messo in vendita è di 5 tonnelatte per ciascun luogo di consegna . Tuttavia , qualora le vendite si riferiscono ai quarti posteriori l'organismo d'intervento puo ridurre la quantita minima a 2 tonellate . Nel caso in cui la quantita sia inferiore a 5 tonnellate , e , se del caso , per quanto riguarda i quarti posteriori a 2 tonnellate , la quantità disponibile costituisce la quantita minima di prodotto meso in vendita .

    Articolo 3

    Gli organismi d'intervento prendono le disposizioni necessarie per consentire agli interessati di rendersi conto , prima della loro domanda , dallo stato dei prodotti messi in vendita .

    Articolo 4

    1 . Le domande , recanti la designazione dei prodotti , l'indicazione delle quantità e del luogo o dei luoghi di presa in consegna , sono presentate agli organismi d'intervento esclusivamente a mezzo telegramma o telex . Esse vengono prese in considerazione soltanto se il richiedente le conferma con lettera raccomandata che deve giungere all'organismo d'intervento al più tardi 96 ore dopo l'invio del telegramma o del telex , e se nel frattempo costituisce un deposito cauzionale di 100 unita di conto per tonnellata di prodotto .

    2 . La domanda e valida soltanto se la conferma e accompagnata da una dichiarazione dell'acquirente in virtu della quale esso rinuncia a qualsiasi reclamo relativo alla qualita ed alle caratteristiche del prodotto eventualmente attribuitagli .

    3 . Il deposito cauzionale viene costituito sotto forma di assegno intestato all'organismo d'intervento o di garanzia che risponde ai criteri stabili da ciascuno Stato membro .

    4 . In caso di ritiro della conferma della domanda , il deposito cauzionale viene incamerato .

    5 . Nelle 72 ore successive al versamento del deposito cauzionale di cui al paragrafo 1 , l'organismo d'intervento accetta le domande nel loro ordine d'arrivo , fino ad esaurimento delle quantita disponibili . In caso di domande simultanee , l'organismo d'intervento procede al riparo della quantita disponibile di comune accordo con gli acquirenti interessati oppure a sorteggio .

    Articolo 5

    1 . Il pagamento di un acconto uguale almeno al 90 % del prezzo d'acquisto si effettua al più tardi il giorno precedente quello fissato di comune accordo per la presa in consegna della merce . Il giorno della presa in consegna della merce dev'essere uno dei ventotto giorni successivi a quello dell'accettazione della domanda da parte dell'organismo d'intervento . Il saldo viene versato nei tre giorni successivi alla ricezione della fattura definitiva .

    2 . Se il pagamento dell'acconto non e stato effetuato nelle condizioni previste dal paragrafo 1 , il contratto di vendita e annullato e la cauzione viene incamerata .

    3 . La presa in consegna della merce si effettua secondo le direttive emanate dagli organismi d'intervento per l'uscita dei prodotti dal magazzino , senza alcun diritto a determinate partite in giacenza .

    4 . Il deposito cauzionale viene immediatamente svincolato :

    a ) se la domanda non e stata accettata ;

    b ) se tutte le condizioni previste dal contratto di vendita sono state rispettate dall'acquirente .

    TITOLO II

    Vendita ad un prezzo stabilito nel quadro di una procedura d'asta

    Articolo 6

    1 . L'asta viene assicurata da ciascun organismo d'intervento per le quantita in suo possesso .

    2 . Gli avvisi d'asta sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunita europee . Gli organismi d'intervento possono inoltre procedere ad altre pubblicazioni .

    3 . La pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunita europee ha luogo almeno quindici giorni prima della scadenza del termine previsto per il deposito delle offerte .

    Articolo 7

    L'avviso d'asta deve contenere in particolare le indicazioni seguenti :

    a ) la designazione dei prodotti in vendita ;

    b ) la localita del o dei depositi frigoriferi nei quali prodotti sono immagazzinati ;

    c ) per ciascun deposito frigorifero , le quantita immagazzinate e il relativo periodo di magazzinaggio ;

    d ) il termine e il luogo previsti per la presentazione delle offerte .

    Articolo 8

    Gli organismi d'intervento prendono le disposizioni necessarie per consentire agli interessati di rendersi conto prima dell'offerta dello stato dei prodotti messi in vendita

    Articolo 9

    1 . Gli interessati partecipano all'asta mediante presentazione , contro ricevuta , dell'offerta scritta presso l'organismo d'intervento o mediante lettera raccomandata , indirizzata all'organismo d'intervento .

    2 . Nell'offerta devono essere indicati :

    a ) il nome , cognome e indirizzo dell'offerente ;

    b ) la designazione dei prodotti e la quantita alla quale si riferisce l'offerta , nonche il o i depositi frigoriferi ;

    c ) il prezzo d'offerta per tonnellata , lordo per netto , imposte interne escluse , franco posto di carico dell'impianto frigorifero del luogo di presa in consegna , espresso nella moneta dello Stato membro il cui organismo d'intervento procede all'asta ;

    d ) eventualmente , dati supplementari richiesti nel quadro delle condizioni d'asta .

    3 . L'offerta per ciascun luogo di presa in consegna non puo riferirsi a una quantita inferiore a 10 tonnellate . Tuttavia , qualora l'asta si riferisce a quarti posteriori , la quantita minima dell'offerta puo essere ridotta a 2 tonnellate . Nel caso in cui la quantita messa all'asta in un luogo di presa in consegna sia inferiore a 10 tonnellate , e se del caso , per quanto riguarda i quarti posteriori a 2 tonnellate , l'offerta riguarda la quantita disponibile .

    4 . L'offerta e valida soltanto se e accompagnata da un deposito cauzionale .

    5 . L'offerta e valida soltanto se e accompagnata da una dichiarazione dell'acquirente in virtu della quale esso rinuncia a qualsiasi reclamo relativo alla qualita ed alle caratteristiche del prodotto eventualmente attribuitagli .

    Articolo 10

    1 . Il deposito cauzionale ammonta a 100 unita di conto per tonnellata di prodotto .

    2 . Le disposizioni dell'articolo 4 , paragrafo 3 , si applicano .

    Articolo 11

    Tenuto conto delle offerte ricevute , sono fissati per i prodotti in causa i prezzi minimi di vendita secondo la procedura prevista dall'articolo 27 del regolamento ( CEE ) n . 805/68 .

    Articolo 12

    1 . Se il prezzo proposto e inferiore al prezzo minimo , l'offerta viene respinta .

    2 . Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1 , gli aggiudicatari sono coloro che offrono il prezzo più elevato . Qualora per una stessa quantita si abbiano più offerte allo stesso prezzo , l'organismo d'intervento suddivide la quantità disponibile previo accordo degli offerenti interessati o procede alla sua aggiudicazione tramite sorteggio .

    Articolo 13

    1 . Ciascun offerente viene immediatamente informato dall'organismo d'intervento del risultato della sua partecipazione all'asta .

    2 . Contemporaneamente , l'aggiudicatario viene informato dell'ammontare dell'acconto che deve versare all'organismo d'intervento prima della presa in consegna dei prodotti .

    Tale ammontare dev'essere almeno uguale al 90 % dell'importo risultante dall'asta .

    L'acconto dev'essere versato entro un termine di otto giorni a decorrere dalla ricezione dell'informazione . Il saldo dev'essere versato nei tre giorni successivi alla ricezione della fattura definitiva .

    3 . L'aggiudicatario prende in consegna il prodotto nei ventotto giorni successivi al giorno dell'accettazione dell'offerta da parte dell'organismo d'intervento .

    4 . Le disposizioni dell'articolo 5 , paragrafo 3 , sono applicabili .

    Articolo 14

    1 . Il deposito cauzionale viene immediatamente svincolato per la quantita per la quale :

    a ) l'offerta non sia stata presa in considerazione ,

    b ) l'aggiudicatario abbia soddisfatto agli obblighi di cui all'articolo 13 e a tutte le condizioni previste dall'avviso d'asta .

    2 . Salvo casi di forza maggiore , il deposito cauzionale viene incamerato per la quantita per la quale :

    a ) l'offerente abbia ritirato l'offerta prima della decisione dell'attribuzione dell'aggiudicazione ,

    b ) l'aggiudicatario non abbia soddisfatto agli obblighi di cui all'articolo 13 o ad una delle condizioni previste nell'avviso d'asta .

    TITOLO III

    Disposizioni generali

    Articolo 15

    Ogni settimana gli Stati membri comunicano alla Commissione le quantita vendute .

    Articolo 16

    Il presente regolamento entra in vigore il 5 febbraio 1969 .

    Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

    Fatto a Bruxelles , il 4 febbraio 1969 .

    Per la Commissione

    Il Presidente

    Jean REY

    REGOLAMENTO ( CEE ) N . 217/69 DELLA COMMISSIONE

    del 4 febbraio 1969

    relativo a dei bandi di gara per lo smaltimento di burro in possesso degli organismi d'intervento

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE ,

    visto il trattato che istituisce la Comunita economica europea ,

    visto il regolamento ( CEE ) n . 804/68 del Consiglio , del 27 giugno 1968 , relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ( 3 ) , in particolare l'articolo 6 , paragrafo 7 ,

    considerando che negli Stati membri esistono rilevanti giacenze di burro di ammasso pubblico , di cui una parte deve essere smaltita a breve scadenza a causa della sua eta ; che , attualmente , esistono alcune limitate possibilita di vendita per tale categoria di burro sul mercato della Comunita ;

    considerando che l'articolo 7 del regolamento ( CEE ) n . 985/68 del Consiglio , del 15 luglio 1968 , che stabilisce le norme generali che disciplinano le misure d'intervento sul mercato del burro e della crema di latte ( 4 ) , stabilisce che la parita di accesso degli acquirenti al burro venduto dall'organismo d'intervento e assicurata mediante vendita sotto forma di asta pubblica ;

    considerando che , per la procedura della gara , e opportuno applicare le disposizioni del regolamento ( CEE ) n . 1101/68 della Commissione , del 27 luglio 1968 , relativo alle modalita d'applicazione degli interventi sul mercato del burro e della crema di latte durante la campagna lattiera 1968/1969 ( 5 ) , modificato per ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1574/68 ( 6 ) ; che e inoltre necessario prevedere alcune disposizioni volte ad assicurare , in tutte le fasi della commercializzazione , la distinzione tra il burro smaltito nelle condizioni previste nel presente regolamento e gli altri tipi di burro ; che occorre prevedere un deposito cauzionale il cui importo e calcolato in modo da garantire l'osservanza di tale obbligo ;

    considerando che , per evitare , d'altro lato , perturbazioni negli scambi , e opportuno prevedere che il burro di cui trattasi venga utilizzato esclusivamente nella Comunita per il consumo diretto ;

    considerando che il Comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha formulato un parere nel termine stabilito dal presidente ,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

    Articolo 1

    Conformemente alle disposizioni del regolamento ( CEE ) n . 1101/68 e a quelle del presente regolamento , viene indetta periodicamente un'asta pubblica per dei quantitativi da determinare di burro di almeno 8 mesi in possesso degli organismi d'intervento degli Stati membri .

    Articolo 2

    Il burro che forma oggetto dell'asta

    a ) viene utilizzato esclusivamente nella Comunita per il consumo diretto senza trasformazione ne miscela con altri tipi di burro ,

    b ) viene commercializzato esclusivamente in pacchetti di 250 g in un imballaggio su cui devono figurare in modo leggibile una o più delle seguenti indicazioni :

    * beurre d'intervention

    * Butter aus den Bestanden der Einfuhr und Vorratsstelle

    * burro d'ammasso

    * boter afkonstig uit interventievoorraden

    Articolo 3

    L'organismo d'intervento di ciascuno Stato membro interessato indice l'asta pubblica .

    Articolo 4 interessato indice l'asta pubblica .

    Articolo 4

    In deroga all'articolo 12 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 1101/68 , l'organismo d'intervento rilascia il buono di ritiro di cui al suddetto articolo , allorche e versato l'importo corrispondente all'offerta ed e costituito il deposito cauzionale di cui all'articolo 6 .

    Articolo 5

    1 . L'aggiudicatario costituisce un deposito cauzionale di condizionamento di 100 unita di conto per tonnellata .

    2 . Il deposito cauzionale e costituito in contanti , sotto forma di assegno o di fideiussione concessa da un istituto di credito che risponda alle disposizioni stabilite dallo Stato membro di cui trattasi .

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