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Document 31968D0273
68/273/EEC: Commission Decision of 2 July 1968 supplementing the Commission Decision of 3 April 1968 authorizing certain management measures to be taken within the framework of the common organization of agricultural markets
68/273/CEE: Decisione della Commissione, del 2 luglio 1968, che completa la decisione della Commissione, del 3 aprile 1968, recante autorizzazione per talune misure di gestione nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati agricoli
68/273/CEE: Decisione della Commissione, del 2 luglio 1968, che completa la decisione della Commissione, del 3 aprile 1968, recante autorizzazione per talune misure di gestione nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati agricoli
GU L 156 del 4.7.1968, p. 22–22
(DE, FR, IT, NL) Altre edizioni speciali
(DA, FI, SV)
edizione speciale inglese: serie II tomo II pag. 8 - 8
In force
68/273/CEE: Decisione della Commissione, del 2 luglio 1968, che completa la decisione della Commissione, del 3 aprile 1968, recante autorizzazione per talune misure di gestione nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati agricoli
Gazzetta ufficiale n. L 156 del 04/07/1968 pag. 0022 - 0022
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 2 pag. 0089
edizione speciale danese: serie II tomo II pag. 0008
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 2 pag. 0089
edizione speciale inglese: serie II tomo II pag. 0008
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 2 luglio 1968 che completa la decisione della Commissione, del 3 aprile 1968, recante autorizzazione per talune misure di gestione nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati agricoli (68/273/CEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee, visto il regolamento interno provvisorio della Commissione del 6 luglio 1967 (1), considerando che, con la sua decisione del 3 aprile 1968 (2), la Commissione ha istituito un regime di autorizzazione per l'adozione di talune misure di gestione nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati agricoli; considerando che i motivi che hanno indotto la Commissione ad instaurare tale sistema sono validi altresì per la fissazione dei prelievi e dei supplementi applicabili allo zucchero e al melasso; che è pertanto opportuno completare detta decisione, DECIDE: Articolo 1 L'articolo 1, paragrafo 1, della decisione della Commissione, del 3 aprile 1968, recante autorizzazione per talune misure di gestione nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati agricoli, è completato dal seguente comma: «d) nel settore dello zucchero: i prelievi e i supplementi di cui agli articoli 14 e 15 del regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (3), applicabili ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e c), di detto regolamento». Articolo 2 La presente decisione entra in vigore l'8 luglio 1968. Essa sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Fatto a Strasburgo, il 2 luglio 1968. Per la Commissione Il Presidente Jean REY (1) GU n. 147 dell'11. 7. 1967, pag. 1. (2) GU n. L 89 del 10. 4. 1968, pag. 13. (3) GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.