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Document 31966L0600

Direttiva 66/600/CEE del Consiglio, del 25 ottobre 1966, che modifica la direttiva del Consiglio del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina

GU 192 del 27.10.1966, p. 3294–3302 (DE, FR, IT, NL)
edizione speciale inglese: serie I tomo 1965-1966 pag. 234 - 243

Altre edizioni speciali (DA, EL, ES, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/07/1998; abrog. impl. da 31997L0012

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1966/600/oj

31966L0600

Direttiva 66/600/CEE del Consiglio, del 25 ottobre 1966, che modifica la direttiva del Consiglio del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina

Gazzetta ufficiale n. 192 del 27/10/1966 pag. 3294 - 3302
edizione speciale danese: serie I capitolo 1965-1966 pag. 0204
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1965-1966 pag. 0234
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 2 pag. 0044
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 1 pag. 0225
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 1 pag. 0225


DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 25 ottobre 1966 che modifica la direttiva del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina

(66/600/CEE)

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, ed in particolare gli articoli 43 e 100,

Vista la proposta della Commissione,

Visto il parere del Parlamento Europeo (1),

Visto il parere del Comitato economico e sociale,

Considerando che la direttiva del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (2), è entrata in vigore il 30 giugno 1965;

Considerando che questa direttiva costituisce la prima tappa di un'armonizzazione avente lo scopo di eliminare gli ostacoli agli scambi dovuti a disparità tra le disposizioni degli Stati membri in materia veterinaria, in particolare per quanto concerne le misure di polizia sanitaria;

Considerando che la trasposizione della direttiva nel diritto di ciascuno Stato membro ha consentito di costatare che è opportuno procedere ad un certo adeguamento delle sue disposizioni per tener conto dei nuovi dati tecnici e scientifici e dell'esperienza acquisita;

Considerando che, pertanto, devono essere apportate il più rapidamente possibile al testo iniziale alcune modifiche, senza peraltro recare pregiudizio alle norme essenziali ed ai principi di base del regime instaurato dalla direttiva;

Considerando, in particolare, che non è necessario imporre talune vaccinazioni e tests ad alcune categorie di animali giovani;

Considerando che occorre precisare, laddove non sia stato esplicitamente indicato, qual'è la portata esatta del diritto di valutazione dei paesi destinatari per quanto riguarda le garanzie offerte dai paesi speditori;

Considerando che è opportuno prevedere la facoltà, tramite alcune condizioni rigorose, di sottrarre provvisoriamente il commercio di bovini giovani a talune norme generali della direttiva;

Considerando che occorre delimitare, nella misura del possibile, il campo d'applicazione della direttiva in particolare per quanto concerne alcuni casi marginali;

Considerando che è opportuno adattare gli allegati della direttiva, relativi in particolare alle condizioni di controllo nelle aziende e nei paesi di provenienza degli animali, tenuto conto dei progressi ottenuti nella lotta contro la tubercolosi e la brucellosi;

Considerando che occorre adattare alle necessità pratiche i certificati ed inserirvi le modifiche derivanti dagli adeguamenti apportati negli articoli e negli allegati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina, è modificata come stabilito negli articoli seguenti.

Articolo 2

All'articolo 2, il testo della lettera b) è sostituito dal seguente testo:

«b) Animale da macello: l'animale delle specie bovina o suina destinato, subito dopo l'arrivo nel paese destinatario, ad essere condotto direttamente al macello o ad un mercato».

Articolo 3

1. All'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), sono aggiunti nei due casi i termini «o dopo la loro nascita» dopo i termini «ultimi 30 giorni prima del carico».

2. All'articolo 3, paragrafo 2, lettera d), i termini «contrassegno auricolare» sono sostituiti dal termine «contrassegno».

3. All'articolo 3, paragrafo 3, sono inseriti:

a) alla lettera a) davanti ai termini «essere stati vaccinati almeno 15 giorni . . .» i termini «quando si tratta di animali di età superiore a 4 mesi»;

b) alla lettera b) dopo il termine «in particolare» i termini «quando si tratta di animali di età superiore a 6 settimane»;

c) alla lettera c) dopo il termine «in particolare» i termini «quando si tratta di animali di età superiore a 12 mesi».

4. All'articolo 3, paragrafo 7, lettera c) alla terza frase, dopo i termini «gli animali possono . . .», sono aggiunti i termini «conformemente alle disposizioni del paragrafo 2, lettera e)».

Articolo 4

1. All'articolo 6, paragrafo 3, i termini «malattia soggetta a denuncia obbligatoria» sono sostituiti ogni volta dai termini «malattia contagiosa».

2. All'articolo 6, paragrafo 5, la prima frase è sostituita dal seguente testo:

«Gli animali da macello che sono stati condotti, subito dopo il loro arrivo nel paese destinatario, direttamente ad un macello, vi devono essere macellati al più presto conformemente alle esigenze di polizia sanitaria».

3. All'articolo 6, paragrafo 5, tra il primo e secondo comma, è inserito il comma seguente:

«In deroga alla disposizione sopra citata ed in casi determinati, gli Stati membri destinatari possono consentire che gli animali da macello siano avviati verso un mercato non attiguo ad un macello».

Articolo 5

All'articolo 7, paragrafo 1,

a) dopo il punto B, è inserito il seguente nuovo punto C:

«C. I bovini destinati alla produzione di carne, di meno di 30 mesi che, in deroga all'articolo 3, paragrafo 3, lettera c), non provengono da un allevamento bovino ufficialmente indenne da brucellosi né da un allevamento bovino indenne da brucellosi. Tuttavia, tali animali devono aver presentato un tasso brucellare inferiore a 30 unità internazionali (U.I.) agglutinanti per millilitro, alla siero- agglutinazione praticata conformemente alle disposizioni degli allegati A e C. Su tali animali deve essere apposto un contrassegno particolare. Lo Stato membro destinatario adotta ogni provvedimento necessario al fine di evitare la contaminazione dell'allevamento indigeno.

Entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente direttiva, il Consiglio deciderà, su proposta della Commissione, se sia necessario prorogare la presente disposizione»;

b) il precedente punto C diventa D.

Articolo 6

All'articolo 8

a) la lettera b) è abrogata e sostituita dalla lettera b) seguente:

«b) All'introduzione nel loro territorio di animali da allevamento e da produzione, destinati ad esposizioni, o di tori da allevamento destinati a centri di fecondazione artificiale, purché tali disposizioni si applichino altresì agli scambi di detti animali all'interno dello Stato membro e fatte salve le disposizioni previste per detti animali nella presente direttiva;»

b) è inserita la seguente lettera:

«c) ai bovini da allevamento o da produzione di età inferiore a 15 giorni».

Articolo 7

1. Il capitolo I dell'allegato A è redatto nel seguente modo:

«I. Bovini e allevamenti bovini indenni da tubercolosi

1. È considerato indenne da tubercolosi un bovino:

a) appartenente ad un allevamento bovino ufficialmente indenne da tubercolosi ai sensi del numero 2,

b) che non presenta manifestazioni eliniche di tubercolosi,

c) se è di età superiore a 6 settimane:

i) che non presenta una reazione all'intradermotubercolinizzazione praticata, secondo le disposizioni dell'allegato B, non più di 30 giorni prima del carico,

ii) che non presenta reazione aspecifica.

2. È considerato ufficialmente indenne da tubercolosi un allevamento bovino nel quale:

a) tutti i bovini sono esenti da manifestazioni cliniche di tubercolosi;

b) tutti i bovini di età superiore a 6 settimane hanno avuto una reazione negativa ad almeno due intradermotubercolinizzazioni ufficiali praticate secondo le disposizioni dell'allegato B, che hanno luogo la prima 6 mesi dopo la fine delle operazioni di risanamento dell'allevamento, la seconda 6 mesi dopo la prima, e le successive ad un anno di intervallo. Tuttavia, quando in uno Stato membro in cui la totalità dell'allevamento è sotto controllo ufficiale, la percentuale di aziende che comprendono bovini ed infettate da tubercolosi è inferiore all'1% durante due periodi di controllo succedentisi a intervallo di un anno, tale intervallo può essere portato a due anni. Quando la percentuale di tali aziende infettate è inferiore allo 0,2% durante due periodi di controllo succedentisi a intevallo di due anni, l'intervallo tra le tubercolinizzazioni può essere portato a tre anni;

c) non è stato introdotto alcun bovino senza attestato di un veterinario ufficiale in cui si certifichi che detto animale proviene da un allevamento bovino ufficialmente indenne da tubercolosi e, se è di età superiore a 6 settimane, ha avuto una reazione negativa all'intradermotubercolinizzazione valutata secondo i criteri dell'allegato B, 21 a).

Tuttavia, l'intradermotubercolinizzazione non è richiesta in uno Stato membro in cui la percentuale di aziende che comprendono bovini e infettate da tubercolosi è inferiore allo 0,2% e se risulta da un attestato del veterinario ufficiale che l'animale

1. è debitamente identificato;

2. proviene da un allevamento ufficialmente indenne da tubercolosi di questo Stato membro;

3. in occasione del trasporto non è entrato in contatto con bovini non provenienti da allevamenti bovini ufficialmente indenni da tubercolosi.»

2. Il testo dell'allegato A, capitolo II, punto A, numero 1, è redatto nel seguente modo:

«1. È considerato indenne da brucellosi un bovino

a) appartenente ad un allevamento bovino ufficialmente indenne da brucellosi ai sensi del numero 2;

b) che non presenta alcuna manifestazione clinica di detta malattia;

c) se è di età superiore a 12 mesi, che ha presentato un tasso brucellare inferiore a 30 U.I. agglutinanti per millilitro, alla sieroagglutinazione praticata, secondo le disposizioni dell'allegato C, non più di 30 giorni prima del carico.

Inoltre, se si tratta di un toro di età superiore a 18 mesi, il suo sperma non deve contenere agglutinine brucellari.»

3. Il testo dell'allegato A, capitolo II, punto A, numero 2, lettera d), è redatto nel seguente modo:

«d) Non è stato introdotto alcun bovino senza un attestato di un veterinario ufficiale che certifichi che detto animale proviene da un allevamento bovino ufficialmente indenne da brucellosi e, se è di età superiore a 12 mesi, ha presentato alla sicro-agglutinazione, effettuata almeno 30 giorni prima dell'introduzione nell'allevamento, un tasso brucellare inferiore a 30 U.I. agglutinanti per millilitro.

Tuttavia, la siero-agglutinazione non è richiesta nello Stato membro in cui la percentuale di aziende che comprendono bovini e infettate da brucellosi è da almeno due anni inferiore allo 0,2% e se risulta dall'attestato del veterinario ufficiale che l'animale

1. è debitamente identificato;

2. proviene da un allevamento bovino ufficialmente indenne da brucellosi di questo Stato membro;

3. in occasione del trasporto non è entrato in contatto con bovini non provenienti da allevamenti bovini ufficialmente indenni da brucellosi.»

Articolo 8

1. Il modello I dell'allegato F è redatto nel seguente modo:

>SPAZIO PER TABELLA<

2. All'allegato F, modello II:

a) al punto II, nell'intestazione della tabella, terza colonna, il termine «auricolari» è soppresso, e sotto i termini «ed altri contrassegni o dati segnaletici» sono inseriti i termini «(indicare numero e posto)»;

b) al punto V, prima riga, è soppressa la menzione:

- «Directeur départemental des Services vétérinaires (3)» per il testo francese;

- «Veterinario provinciale (3)» per il testo italiano;

- «Districtinspecteur van de veeartsenijkundige Dienst (3)» per il testo olandese;

c) al punto V, all'inizio della lettera b), è inserito il seguente trattino:

«- Sono stati vaccinati entro i termini prescritti di almeno 15 giorni e di non più di 4 mesi (2) contro i tipi A, O e C del virus aftoso con un vaccino inattivato, ufficialmente autorizzato e controllato (3)»;

d) al punto V, lettera g), secondo trattino, la menzione «(designazione del mercato)» è aggiunta dopo le parole «Stato membro»;

e) in calce al certificato, la menzione «Il veterinario provinciale (3)» è soppressa e sostituita dalla menzione «firma (3)»

f) il testo della nota (1) è soppresso e sostituito dal seguente testo:

«(1) Ciascun certificato sanitario deve riferirsi al numero di animali trasportati in uno stesso vagone, autocarro, aereo o nave, provenienti dalla stessa azienda e aventi lo stesso destinatario.»;

g) il testo della nota (3) è sostituito del seguente testo:

«(3) In Belgio: «Inspecteur vétérinaire» oppure «Diergeneeskundig Inspecteur»; in Francia: «Directeur départemental des Services vétérinaires»; in Germania: «Beamteter Tierarzt»; in Italia: «Veterinario provinciale»; nel Lussemburgo: «Inspecteur vétérinaire»; nei Paesi Bassi: «Districtsinspecteur».

3. Il modello III dell'allegato F è redatto come segue:

>SPAZIO PER TABELLA<

4. Il modello IV dell'allegato F è modificato come segue:

a) al punto II, nell'intestazione della tabella, terza colonna, il termine «auricolari» è soppresso e sotto i termini «ed altri contrassegni o dati segnaletici» sono i termini «(indicare numero e posto)»;

b) al punto V, prima riga, è soppressa la menzione:

- «Directeur départemental des Services vétérinaires (3)» per il testo francese

- «Veterinario provinciale (3)» per il testo italiano

- «Districtsinspecteur van de veeartsenijkundige Dienst (3)» per il testo olandese;

c) al punto V, lettera c), seconda alternativa, inserire dopo le parole «Stato membro» la menzione «(designazione del mercato»)

d) in calce al certificato, la menzione «Il veterinario provinciale (3)» è soppressa e sostituita dalla menzione «(firma) (3)»;

e) il testo della nota (1) è sostituito del seguente testo:

«(1) Ciascun certificato sanitario deve riferirsi al numero di animali trasportati in uno stesso vagone, autocarro, aereo o nave, provenienti dalla stessa azienda e aventi lo stesso destinatario.»;

f) il testo della nota (3) è sostituito dal seguente testo:

«(3) In Belgio: «Inspecteur vétérinaire» oppure «Diergeneeskundig inspecteur»; in Francia: «Directeur départemental des Services vétérinaires»; in Germania: «Beamteter Tierarzt»; in Italia; «Veterinario provinciale»; nel Lussemburgo: «Inspecteur vétérinaire»; nei Paesi Bassi: «Districtsinspecteur».

Articolo 9

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva entro un termine di otto mesi successivi alla sua notificazione e ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 10

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 25 ottobre 1966.

Per il Consiglio

Il Presidente

B.W. BIESHEUVEL

(1) GU n. 130 del 19. 7. 1966, pag. 2466/66.

(2) GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 1977/64.

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