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Dokuments 31962R0027
EEC: Regulation No 27 of the Commission: First Regulation implementing Council Regulation No 17 of 6 February 1962
CEE: Regolamento n. 27 della Commissione: Primo regolamento d' applicazione del Regolamento n. 17 adottato dal Consiglio in data 6 febbraio 1962
CEE: Regolamento n. 27 della Commissione: Primo regolamento d' applicazione del Regolamento n. 17 adottato dal Consiglio in data 6 febbraio 1962
GU 35 del 10.5.1962., 1118./1135. lpp.
(DE, FR, IT, NL) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
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Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 01/03/1995; abrogato da 31994R3385
CEE: Regolamento n. 27 della Commissione: Primo regolamento d' applicazione del Regolamento n. 17 adottato dal Consiglio in data 6 febbraio 1962
Gazzetta ufficiale n. 035 del 10/05/1962 pag. 1118 - 1120
edizione speciale finlandese: capitolo 8 tomo 1 pag. 0014
edizione speciale svedese/ capitolo 8 tomo 1 pag. 0014
edizione speciale danese: serie I capitolo 1959-1962 pag. 0123
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1959-1962 pag. 0132
edizione speciale greca: capitolo 08 tomo 1 pag. 0034
edizione speciale spagnola: capitolo 08 tomo 1 pag. 0031
edizione speciale portoghese: capitolo 08 tomo 1 pag. 0031
REGOLAMENTO N. 27 DELLA COMMISSIONE Primo regolamento d'applicazione del Regolamento n. 17 adottato dal Consiglio in data 6 febbraio 1962 (Forma, contenuto e altre modalità delle domande e delle notificazioni) LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA, Viste le disposizioni del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e in particolare gli articoli 87 e 155, Visto l'articolo 24 del Regolamento n. 17 adottato dal Consiglio in data 6 febbraio 1962 (Primo regolamento d'applicazione degli articoli 85 e 86 del Trattato), Considerando che, in virtù dell'articolo 24 del Regolamento n. 17 adottato dal Consiglio, la Commissione è autorizzata ad emanare disposizioni di esecuzione relative alla forma, al contenuto e alle altre modalità delle domande presentate in applicazione degli articoli 2 e 3 e della notificazione prevista agli articoli 4 e 5; Considerando che dalla presentazione di dette domande e notificazioni possono derivare importanti conseguenze giuridiche per ciascuna delle imprese che partecipano ad un accordo, ad una decisione o ad una pratica ; che di conseguenza ogni impresa deve avere la facoltà di presentare una domanda o di procedere alla notificazione presso la Commissione ; che, d'altra parte, se una impresa fa uso di tale facoltà, è necessario che essa ne informi le altre imprese partecipanti all'accordo, alla decisione o alla pratica, affinchè queste possano tutelare i propri interessi; Considerando che spetta alle imprese e associazioni di imprese di trasmettere alla Commissione le informazioni sui fatti e sulle circostanze, che giustificano le domande presentate in applicazione dell'articolo 2 e le notificazioni previste agli articoli 4 e 5; Considerando che è opportuno prevedere l'utilizzazione di formulari per le domande di attestazione negativa relative all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1 e per le notificazioni concernenti l'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del Trattato, allo scopo di facilitarne e accelerarne l'esame da parte dei servizi competenti, nell'interesse di tutti gli interessati, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Legittimazione alla presentazione delle domande e delle notificazioni 1. É autorizzata a presentare una domanda in applicazione dell'articolo 2 o una notificazione in applicazione degli articoli 4 e 5 del Regolamento n. 17 ogni impresa che partecipi agli accordi, decisioni o pratiche di cui agli articoli 85 o 86 del Trattato. Se solo alcune delle imprese partecipanti presentano la domanda o la notificazione, esse ne informano le altre imprese interessate. 2. Se le domande e le notificazioni di cui agli articoli 2, 3 par. 1 e par. 2 alinea b, 4 e 5 del Regolamento n. 17 vengono firmate dai rappresentanti di imprese, di persone fisiche o giuridiche o di associazioni, essi devono provare per iscritto di disporre dei poteri di rappresentanza. 3. In caso di domanda o di notificazione collettiva si raccomanda la designazione di un mandatario comune. Articolo 2 Presentazione delle domande e delle notificazioni 1. Le domande e le notificazioni, nonchè i rispettivi allegati, devono essere presentati alla Commissione in sette esemplari. 2. I documenti allegati devono essere presentati nell'originale o in copia. La copia deve essere certificata conforme con l'originale. 3. Le domande e le notificazioni devono essere redatte in una delle lingue ufficiali della Comunità. I documenti devono essere presentati nella lingua originale. Se la lingua originale non è una delle lingue ufficiali, deve allegarsi la traduzione in una delle lingue ufficiali. Articolo 3 Efficacia delle domande e delle notificazioni La domanda o la notificazione producono i loro effetti dal momento in cui sono ricevute dalla Commissione. Tuttavia, nel caso in cui la domanda o la notificazione siano inviate per plico raccomandato, ha valore la data del timbro postale del luogo di spedizione. Articolo 4 Contenuto delle domande e delle notificazioni 1. Per le domande previste all'articolo 2 del Regolamento n. 17, concernenti l'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1 del Trattato, si deve utilizzare il formulario A riprodotto in allegato. 2. Per le notificazioni previste agli articoli 4 e 5 del Regolamento n. 17 si deve utilizzare il formulario B riprodotto in allegato. 3. Le domande e le notificazioni devono contenere i dati richiesti nei formulari. 4. Più imprese interessate possono utilizzare un unico formulario per la domanda o la notificazione. 5. Le domande previste all'articolo 2 del Regolamento n. 17 e concernenti l'applicazione dell'articolo 86 del Trattato contengono una descrizione completa dei fatti, in particolar modo della pratica e della posizione che l'impresa o le imprese occupano sul mercato comune o su una parte sostanziale di questo per il prodotto o servizio in causa. Articolo 5 Disposizione transitoria 1. Le domande e le notificazioni presentate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento e senza utilizzare i formulari, sono considerate valide ai sensi dell'articolo 4 del presente Regolamento. 2. La Commissione può richiedere che un formulario debitamente compilato le venga presentato nel termine da essa fissato. In tal caso le domande e le notificazioni sono considerate valide soltanto se i formulari sono presentati nel termine stabilito e in conformità alle disposizioni del presente regolamento. Articolo 6 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee. Il presente Regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 1962. Par la Commissione Il Presidente W. HALLSTEIN NOTA IMPORTANTE Copie dei formulari, i cui modelli sono acclusi a pag. 1121/62 e segg., possono essere ottenute, a partire dal 15 maggio 1962, presso ciascuno ufficio d'informazioni delle Comunità Europee, nei paesi delle Comunità, nel Regno Unito e negli Stati Uniti, ai seguenti indirizzi: >PIC FILE= "T0012190"> Esemplari dei formulari possono ugualmente essere ottenuti presso le camere di commercio dei paesi membri. >PIC FILE= "T0012191"> >PIC FILE= "T0012192"> >PIC FILE= "T0012193"> >PIC FILE= "T0012194"> >PIC FILE= "T0012195"> >PIC FILE= "T0012196"> >PIC FILE= "T0012197"> >PIC FILE= "T0012198"> >PIC FILE= "T0012199"> >PIC FILE= "T0012200"> >PIC FILE= "T0012201"> >PIC FILE= "T0012202"> >PIC FILE= "T0012203"> >PIC FILE= "T0012204">