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Document 31960S0022

Decisione n. 22-60 del 7 settembre 1960 relativa all'esecuzione dell'articolo 15 del Trattato

GU 61 del 29.9.1960, p. 1248–1249 (DE, FR, IT, NL)
edizione speciale inglese: serie II tomo VIII pag. 13 - 13

Altre edizioni speciali (DA, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1960/22(2)/oj

31960S0022

Decisione n. 22-60 del 7 settembre 1960 relativa all'esecuzione dell'articolo 15 del Trattato

Gazzetta ufficiale n. 061 del 29/09/1960 pag. 1248 - 1249
edizione speciale finlandese: capitolo 1 tomo 1 pag. 0020
edizione speciale svedese/ capitolo 1 tomo 1 pag. 0020
edizione speciale danese: serie II tomo VIII pag. 0013
edizione speciale inglese: serie II tomo VIII pag. 0013


COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO ALTA AUTORITÀ DECISIONI DECISIONE N. 22-60 del 7 settembre 1960 relativa all'esecuzione dell'articolo 15 del Trattato

L'ALTA AUTORITÀ,

visto l'articolo 15, comma 4 del Trattato;

considerato che è opportuno regolare in modo obbligatorio la forma delle decisioni, raccamandazioni e pareri dell'Alta Autorità, affinchè tutti gli interessati possano accertare, in base a criteri obiettivi e chiari, se si tratti di decisioni, di raccomandazioni o di pareri dell'Alta Autorità a sensi dell'articolo 14 del Trattato;

le formalità di notifica e di pubblicazione devono essere meglio definite;

DECIDE:

Articolo 1

Tutte le decisioni, raccomandazioni e pareri dell'Alta Autorità sono espressamente qualificati come tali nel titolo, portano la data in cui vengono adottati dall'Alta Autorità e sono firmati dal Presidente o da un Vicepresidente, o da un membro dell'Alta Autorità previa menzione «Per l'Alta Autorità». L'originale è custodito negli archivi dell'Alta Autorità.

Articolo 2

Le decisioni e le raccomandazioni sono precedute: a) dal richiamo delle disposizioni del Trattato e, ove occorra, delle decisioni e degli atti, su cui si basi la decisione o la raccomandazione;

b) se del caso, dalla menzione dei pareri assunti, in conformità al Trattato;

c) dalla motivazione.

Articolo 3

Le decisioni e le raccomandazioni sono redatte in articoli.

Articolo 4

(1) La notifica delle decisioni e delle raccomandazioni individuali viene effettuata sia a mezzo posta, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, sia mediante consegna contro ricevuta ad una persona qualificata a riceverla. Vengono notificate copie degli atti dichiarate conformi all'originale dal Segretario Generale dell'Alta Autorità o dal suo sostituto.

(2) Inoltre, qualora il Trattato lo prescriva o l'Alta Autorità lo ritenga opportuno, le decisioni e le raccomandazioni indicate nel presente articolo sono pubblicate secondo le modalità previste nell'articolo 5 seguente.

Articolo 5

Nei casi in cui le decisioni e le raccomandazioni debbano essere pubblicate, la pubblicazione ha luogo sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee nelle quattro lingue ufficiali della Comunità.

Articolo 6

Le decisioni e le raccomandazioni per cui è obbligatoriamente prescritta la pubblicazione entrano in vigore alla data in esse indicata o, in mancanza di tale indicazione, al ventesimo giorno dalla pubblicazione del relativo numero della Gazzetta Ufficiale.

La presente decisione è stata deliberata e adottata dall'Alta Autorità nel corso della seduta del 7 settembre 1960.

Per l'Alta Autorità

Il Presidente

Piero MALVESTITI

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