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Document 31954S0030

    CECA Alta Autorità: Decisione n. 30-54 del 25 giugno 1954 che modifica la decisione n. 2-52 del 23 dicembre 1952 che fissa le condizioni d'applicazione e di riscossione dei prelievi previsti agli articoli 49 e 50 del Trattato

    GU 18 del 1.8.1954, p. 469–469 (DE, FR, IT, NL)
    edizione speciale inglese: serie I tomo 1952-1958 pag. 21 - 21

    Altre edizioni speciali (DA, EL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1954/30/oj

    31954S0030

    CECA Alta Autorità: Decisione n. 30-54 del 25 giugno 1954 che modifica la decisione n. 2-52 del 23 dicembre 1952 che fissa le condizioni d'applicazione e di riscossione dei prelievi previsti agli articoli 49 e 50 del Trattato

    Gazzetta ufficiale n. 018 del 01/08/1954 pag. 0469 - 0469
    edizione speciale finlandese: capitolo 1 tomo 1 pag. 0008
    edizione speciale svedese/ capitolo 1 tomo 1 pag. 0008
    edizione speciale danese: serie I capitolo 1952-1958 pag. 0021
    edizione speciale inglese: serie I capitolo 1952-1958 pag. 0021
    edizione speciale greca: capitolo 01 tomo 1 pag. 0005


    ALTA AUTORITÀ DECISIONI DECISIONE Nº 30-54 del 25 giugno 1954 che modifica la decisione Nº 2-52 del 23 dicembre 1952 che fissa le condizioni d'applicazione e di riscossione dei prelievi previsti agli articoli 49 e 50 del Trattato.

    L'ALTA AUTORITÀ,

    Visti gli articoli 49 e 50 del Trattato,

    Visto l'allegato III del Trattato,

    Viste le decisioni del Consiglio dei Ministri del 10 aprile e del 24 giugno 1954 relative all'apertura del mercato comune degli acciai speciali (Gazzetta Ufficiale del 28 aprile 1954, pag. 311, e 29 giugno 1954, pag. 427),

    Vista la decisione Nº 2-52 del 23 dicembre 1952 dell'Alta Autorità che fissa le condizioni d'applicazione e di riscossione dei prelievi previsti agli articoli 49 e 50 del Trattato (Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 1952, pag. 3),

    Considerando che gli acciai speciali appartenenti al gruppo (c) dell'allegato III del Trattato saranno integrati nel mercato comune del carbone e dell'acciaio a partire dal 1º agosto 1954 e che, di conseguenza, è necessario stabilire dei prelievi sulla produzione di tali acciai alle stesse condizioni d'applicazione e di riscossione fissate per gli altri prodotti del mercato comune con la decisione Nº 2-52 succitata,

    Dopo consultazione del Consiglio,

    DECIDE:

    Articolo 1

    Il comma 3 dell'articolo 1 della decisione Nº 2-52 succitata è annullato.

    Articolo 2

    La presente decisione entrerà in vigore all'interno della Comunità il 1º agosto 1954.

    La presente decisione è stata deliberata e adottata dall'Alta Autorità nella sua seduta del 25 giugno 1954.

    Dall'Alta Autorità

    Il Vice-Presidente

    Franz ETZEL

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