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Document 22026D1493
Decision of the EEA Joint Committee No 115/2026 of 30 April 2026 amending Annex I (Veterinary and phytosanitary matters) and Annex II (Technical regulations, standards, testing and certification) to the EEA Agreement [2026/1493]
Decisione del Comitato misto SEE n. 115/2026, del 30 aprile 2026, che modifica gli allegati I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2026/1493]
Decisione del Comitato misto SEE n. 115/2026, del 30 aprile 2026, che modifica gli allegati I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2026/1493]
GU L, 2026/1493, 23.7.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2026/1493/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2026/1493 |
23.7.2026 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 115/2026
del 30 aprile 2026
che modifica gli allegati I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2026/1493]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
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(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2026/215 della Commissione, del 29 gennaio 2026, che modifica gli allegati II e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di dimossistrobina, etefon e propamocarb in o su determinati prodotti (1). |
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(2) |
La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi e ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I e nell'introduzione al capo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein. |
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(3) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati I e II dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Nell'allegato I, capo II, dell'accordo SEE, al punto 40 (Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il trattino seguente:
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"- |
32026 R 0215: Regolamento (UE) 2026/215 della Commissione del 29 gennaio 2026 (GU L, 2026/215, 30.1.2026)". |
Articolo 2
Nell'allegato II, capo XII, dell'accordo SEE, al punto 54zzy (Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il trattino seguente:
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"- |
32026 R 0215: Regolamento (UE) 2026/215 della Commissione del 29 gennaio 2026 (GU L, 2026/215, 30.1.2026)". |
Articolo 3
Fa fede il testo del regolamento (UE) 2026/215 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicarsi nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il 1° maggio 2026 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).
Articolo 5
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2026
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Nicolas VON LINGEN
(1) GU L, 2026/215, 30.1.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2026/215/oj.
(*1) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2026/1493/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)