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Document 22025A02431
Amending Protocol to the Agreement between the European Union and the Principality of Liechtenstein on the automatic exchange of financial account information to improve international tax compliance
Protocollo di modifica dell’accordo tra l’Unione europea e il Principato del Liechtenstein sullo scambio automatico di informazioni finanziarie per migliorare l’adempimento fiscale internazionale
Protocollo di modifica dell’accordo tra l’Unione europea e il Principato del Liechtenstein sullo scambio automatico di informazioni finanziarie per migliorare l’adempimento fiscale internazionale
ST/11786/2025/INIT
GU L, 2025/2431, 5.12.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2025/2431/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2025/2431/oj
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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2025/2431 |
5.12.2025 |
Protocollo di modifica dell’accordo tra l’Unione europea e il Principato del Liechtenstein sullo scambio automatico di informazioni finanziarie per migliorare l’adempimento fiscale internazionale
L’UNIONE EUROPEA
e
IL PRINCIPATO DEL LIECHTENSTEIN, in seguito denominato «Liechtenstein»
in appresso denominate, individualmente, «parte contraente» e, congiuntamente, «parti contraenti»,
CONSIDERANDO che le parti contraenti intrattengono da lunga data strette relazioni per quanto riguarda l’assistenza reciproca in materia fiscale, che consisteva inizialmente nell’applicazione di misure equivalenti a quelle previste dalla direttiva 2003/48/CE del Consiglio (1) e successivamente si è sviluppata nell’accordo tra l’Unione europea e il Principato del Liechtenstein sullo scambio automatico di informazioni finanziarie per migliorare l’adempimento fiscale internazionale (2) («accordo»), quale modificato dal protocollo di modifica dell’accordo tra la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi (3), basato sullo scambio automatico reciproco di informazioni mediante l’attuazione dello standard per lo scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) («standard globale»);
CONSIDERANDO che, a seguito della prima revisione completa dello standard globale da parte dell’OCSE, modifiche dello standard globale sono state approvate dal comitato per gli affari fiscali dell’OCSE nell’agosto 2022 e sono state adottate dal Consiglio dell’OCSE l’8 giugno 2023 mediante la raccomandazione riveduta sulle norme internazionali per lo scambio automatico di informazioni in materia fiscale («aggiornamento dello standard globale»);
CONSIDERANDO che la revisione completa dell’OCSE ha rilevato la crescente complessità degli strumenti finanziari nonché l’emergere e l’utilizzo di nuovi tipi di attività digitali e ha riconosciuto la necessità di adeguare lo standard globale per garantire un adempimento fiscale completo ed effettivo;
CONSIDERANDO che l’aggiornamento dello standard globale ha ampliato l’ambito di applicazione della comunicazione per includervi nuovi prodotti finanziari digitali, quali i Prodotti Specificati di Moneta Elettronica e le Valute Digitali della Banca Centrale, che offrono alternative credibili ai Conti Finanziari tradizionali, già soggetti a comunicazione ai sensi dello standard globale;
CONSIDERANDO che il nuovo Quadro dell’OCSE per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività (Crypto-Asset Reporting Framework – «CARF»), introdotto parallelamente all’aggiornamento dello standard globale, funge da meccanismo complementare a livello globale ed è specificamente concepito per far fronte al rapido sviluppo e alla crescita del mercato delle Cripto-attività;
CONSIDERANDO che si è ritenuto indispensabile garantire un’interazione efficiente tra questi due quadri, in particolare con l’obiettivo di limitare i casi di duplicazione delle comunicazioni: i) escludendo i Prodotti Specificati di Moneta Elettronica e le Valute Digitali della Banca Centrale dall’ambito di applicazione del CARF, in quanto essi sono già coperti nell’ambito dello standard globale aggiornato; ii) considerando le cripto-attività nell’ambito di applicazione dello standard globale aggiornato come Attività Finanziarie ai fini della comunicazione di Conti di Custodia, Strumenti di Capitale o Partecipazioni a interessi di debito in Entità di Investimento (tranne nei casi di prestazione di servizi consistenti in operazioni di cambio per o per conto di clienti, che sono coperte dal CARF), investimenti indiretti in cripto-attività attraverso altri prodotti finanziari tradizionali o prodotti finanziari tradizionali emessi in forma di cripto-attività; e iii) prevedendo una disposizione facoltativa che esenti le Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione dalla comunicazione dei proventi lordi per le attività classificate come Cripto-attività in conformità di entrambi i quadri, quando tali informazioni sono comunicate nell’ambito del CARF, continuando nel contempo a comunicare tutte le altre informazioni, come il saldo del conto, nell’ambito dello standard globale;
CONSIDERANDO che il CARF è stato attuato nell’Unione europea mediante la direttiva (UE) 2023/2226 del Consiglio (4), che ha modificato la direttiva 2011/16/UE del Consiglio (5), con applicazione delle relative disposizioni a decorrere dal 1o gennaio 2026, e che il Liechtenstein si è impegnato ad attuare il CARF nella propria legislazione interna e ad applicare dette disposizioni a decorrere dalla stessa data;
CONSIDERANDO che, al fine di limitare i casi di duplicazione delle comunicazioni, le parti contraenti dovrebbero applicare la delimitazione tra l’accordo, il CARF e la direttiva (UE) 2023/2226 in modo coerente con la delimitazione tra lo standard globale aggiornato e il CARF;
CONSIDERANDO che, al fine di migliorare l’affidabilità e l’uso delle informazioni scambiate, l’aggiornamento dello standard globale introduce obblighi di comunicazione più dettagliati e procedure rafforzate di adeguata verifica in materia fiscale;
CONSIDERANDO che l’aggiornamento dello standard globale aggiunge una nuova categoria di «Conto Escluso» per i Conti dei Contributi in Conto Capitale e una soglia de minimis per la comunicazione dei Conti di Deposito che detengono Prodotti Specificati di Moneta Elettronica;
CONSIDERANDO che i commenti all’aggiornamento dello standard globale includono una nuova categoria facoltativa di «Istituzione Finanziaria Non Tenuta alla Comunicazione» per le Entità di Investimento che sono autentiche organizzazioni senza scopo di lucro («Entità Qualificata Senza Scopo di Lucro») e impongono che, al fine di tener conto delle preoccupazioni relative alla potenziale elusione della comunicazione, l’applicazione di tale opzione dovrebbe essere soggetta ad adeguate procedure di verifica per ciascuna Entità da parte di un’autorità fiscale della giurisdizione in cui tale Entità è altrimenti soggetta a comunicazione quale Entità di Investimento;
CONSIDERANDO che il Liechtenstein si avvarrà della facoltà di includere la nuova categoria di «Entità Qualificata Senza Scopo di Lucro» e istituirà i meccanismi giuridici e amministrativi per garantire che qualsiasi Entità che rivendichi lo status di «Entità Qualificata Senza Scopo di Lucro» soddisfi le relative condizioni prima che sia trattata come Istituzione Finanziaria Non Tenuta alla Comunicazione in Liechtenstein, e considerando che gli Stati membri, in linea con la direttiva (UE) 2023/2226, non si avvarranno di tale opzione;
CONSIDERANDO che i commenti al modello di accordo tra autorità competenti dell’OCSE e allo standard comune di comunicazione di informazioni, quale modificato dall’aggiornamento dello standard globale, dovrebbero essere utilizzati come fonti illustrative o interpretative allo scopo di assicurare un’applicazione coerente;
CONSIDERANDO che l’Unione europea, i suoi Stati membri e il Liechtenstein sono parti contraenti dell’accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»);
CONSIDERANDO che le conclusioni su un mercato interno esteso omogeneo e sulle relazioni dell’UE con i paesi dell’Europa occidentale non appartenenti all’UE, adottate dal Consiglio dell’Unione europea nel giugno 2024, apprezzano la cooperazione costruttiva, trasparente e aperta con il Liechtenstein e riconoscono i tassi di recepimento elevati e affidabili del Liechtenstein all’interno del SEE, nonché il quadro giuridico istituito in materia di trasparenza e scambio di informazioni a fini fiscali;
CONSIDERANDO che il Liechtenstein e gli Stati membri dell’Unione europea sono partner affidabili e di lunga data nel settore della cooperazione fiscale, compreso lo scambio di informazioni a fini fiscali, e delle norme fiscali minime globali; CONSIDERANDO che il Liechtenstein prevede misure corrispondenti a quelle previste dalla legislazione dell’Unione europea, in particolare per quanto riguarda lo scambio automatico di informazioni finanziarie;
CONSIDERANDO che la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) mira a prevenire l’uso improprio del mercato unico a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo ed è, ove opportuno, in linea con le norme internazionali in materia di lotta contro il riciclaggio, il finanziamento del terrorismo e la proliferazione adottate dal gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) nel febbraio 2012 («raccomandazioni riviste del GAFI») e le successive modifiche di tali norme;
CONSIDERANDO che il Liechtenstein, sulla base della sua adesione al SEE, ha attuato la direttiva (UE) 2015/849 mediante la legge sul dovere di diligenza professionale per la prevenzione del riciclaggio, della criminalità organizzata e del finanziamento del terrorismo dell’11 dicembre 2008 (7) e l’ordinanza sul dovere di diligenza professionale per la prevenzione del riciclaggio, della criminalità organizzata e del finanziamento del terrorismo del 17 febbraio 2009 (8);
CONSIDERANDO che, a decorrere dal 10 luglio 2027, la direttiva (UE) 2015/849 sarà sostituita dalla direttiva (UE) 2024/1640 del Parlamento europeo e del Consiglio (9) e dal regolamento (UE) 2024/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio (10);
CONSIDERANDO che la direttiva (UE) 2024/1640 e il regolamento (UE) 2024/1624 gettano le basi per un quadro solido e armonizzato, che garantisca un approccio coerente e globale al fine di rafforzare la lotta contro il riciclaggio, i reati presupposto associati e il finanziamento del terrorismo nell’Unione europea;
CONSIDERANDO che la direttiva (UE) 2024/1640 e il regolamento (UE) 2024/1624 saranno attuati e applicati in Liechtenstein conformemente alle procedure dell’accordo SEE;
CONSIDERANDO che il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (11) stabilisce norme specifiche in materia di protezione dei dati che si applicano anche agli scambi di informazioni contemplati dal presente protocollo di modifica;
CONSIDERANDO che il Liechtenstein, sulla base della sua adesione al SEE, ha attuato il regolamento (UE) 2016/679 mediante la legge sulla protezione dei dati del 4 ottobre 2018;
CONSIDERANDO che gli Stati membri e il Liechtenstein dispongono: i) di salvaguardie adeguate per garantire che le informazioni ricevute conformemente all’accordo rimangano riservate e siano utilizzate esclusivamente ai fini e dalle persone o autorità incaricate dell’accertamento, della riscossione o del recupero delle imposte, delle procedure o azioni concernenti le imposte, o delle decisioni sui ricorsi presentati per le imposte o dei relativi controlli nonché per altri scopi autorizzati; e ii) delle infrastrutture per uno scambio efficace (tra cui procedure consolidate per garantire scambi di informazioni tempestivi, accurati, sicuri e riservati, comunicazioni efficaci e affidabili e la capacità di risolvere rapidamente questioni e problemi relativi a scambi o richieste di scambi e di applicare le disposizioni dell’articolo 4 dell’accordo);
CONSIDERANDO che le Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione, le Autorità Competenti di invio e le Autorità Competenti riceventi, in quanto responsabili del trattamento dei dati, dovrebbero conservare le informazioni trattate conformemente all’accordo per un arco di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento degli obiettivi del medesimo e che, considerate le divergenze tra le legislazioni degli Stati membri e quella del Liechtenstein, il periodo massimo di conservazione delle informazioni dovrebbe essere fissato con riferimento alla normativa in materia di prescrizione prevista dal diritto tributario interno di ciascun responsabile del trattamento dei dati;
CONSIDERANDO che il trattamento delle informazioni ai sensi dell’accordo è necessario e commisurato allo scopo di consentire alle amministrazioni fiscali degli Stati membri e del Liechtenstein di individuare correttamente e inequivocabilmente i contribuenti interessati, di applicare e far osservare la propria normativa fiscale in situazioni transfrontaliere, di valutare la probabilità che siano perpetrate evasioni fiscali e di evitare ulteriori inutili indagini,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
L’accordo è così modificato:
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1) |
la frase introduttiva fra il titolo e l’articolo 1 è sostituita dalla seguente: «L’UNIONE EUROPEA e IL PRINCIPATO DEL LIECHTENSTEIN, di seguito denominato “Liechtenstein”, entrambe denominate di seguito, individualmente, “parte contraente” e, congiuntamente, “parti contraenti”, RIBADENDO l’interesse comune ad approfondire le relazioni privilegiate tra l’Unione europea e il Liechtenstein, HANNO DECISO DI CONCLUDERE IL SEGUENTE ACCORDO:» ; |
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2) |
all’articolo 1, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:
; |
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3) |
l’articolo 2 è così modificato:
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4) |
l’articolo 3 è così modificato:
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5) |
l’articolo 6 è così modificato:
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6) |
all’articolo 7, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Se la consultazione riguarda una non conformità significativa rispetto alle disposizioni del presente accordo e la procedura di cui al paragrafo 1 non prevede modalità adeguate per risolverla, l’Autorità Competente di uno Stato membro o del Liechtenstein può sospendere lo scambio di informazioni, rispettivamente con il Liechtenstein o con un dato Stato membro, nell’ambito del presente accordo mediante comunicazione scritta all’altra Autorità Competente interessata. La sospensione ha effetto immediato. Ai fini del presente paragrafo, per non conformità significativa si intende, tra l’altro, l’inosservanza delle disposizioni del presente accordo relative alla riservatezza e alla salvaguardia dei dati o del regolamento (UE) 2016/679, la mancata comunicazione, da parte dell’Autorità Competente di uno Stato membro o del Liechtenstein, di informazioni tempestive o adeguate a norma del presente accordo oppure il fatto di definire lo status delle Entità come Istituzioni Finanziarie non Tenute alla Comunicazione o i conti come Conti Esclusi, in modo tale da pregiudicare il conseguimento degli scopi del presente accordo.» |
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7) |
l’articolo 9 è sostituito dal seguente: «Articolo 9 Denuncia Ciascuna parte contraente può denunciare il presente accordo mediante notifica scritta all’altra parte contraente. La denuncia avrà effetto il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di 12 mesi a decorrere dalla data della notifica. In caso di denuncia, tutte le informazioni precedentemente ricevute conformemente al presente accordo rimangono riservate e soggette al regolamento (UE) 2016/679.» |
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8) |
l’allegato I è così modificato:
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9) |
nell’allegato II, dopo il punto 6, sono aggiunti i punti seguenti:
; |
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10) |
nell’allegato III, la lettera ac) è soppressa. |
Articolo 2
Entrata in vigore e applicazione
Il presente protocollo di modifica richiede la ratifica o l’approvazione delle parti contraenti secondo le rispettive procedure. Le parti contraenti si notificano reciprocamente l’avvenuto espletamento di tali procedure. Il presente protocollo di modifica entra in vigore il primo giorno del gennaio successivo all’ultima notifica. Le modifiche introdotte dal presente protocollo di modifica hanno effetto a decorrere da tale data.
Articolo 3
Lingue
Il presente protocollo è redatto in duplice esemplare in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.
IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto la propria firma in calce al presente accordo.
(1) Direttiva 2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi (GU L 157 del 26.6.2003, pag. 38, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/48/oj).
(2) GU L 379 del 24.12.2004, pag. 84, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2004/897/oj.
(3) GU L 339 del 24.12.2015, pag. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/prot/2015/2453/oj.
(4) Direttiva (UE) 2023/2226 del Consiglio, del 17 ottobre 2023, che modifica la direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale (GU L, 2023/2226, 24.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/2226/oj).
(5) Direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE (GU L 64 dell’11.3.2011, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2011/16/oj).
(6) Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2015/849/oj).
(7) Gazzetta ufficiale del Liechtenstein 2009, n. 47.
(8) Gazzetta ufficiale del Liechtenstein 2009, n. 98.
(9) Direttiva (UE) 2024/1640 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire atto per prevenire l’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937, e modifica e abroga la direttiva (UE) 2015/849 (GU L, 2024/1640, 19.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1640/oj).
(10) Regolamento (UE) 2024/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, relativo alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo (GU L, 2024/1624, 19.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1624/oj).
(11) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj).
DICHIARAZIONI CONGIUNTE DELLE PARTI CONTRAENTI
DICHIARAZIONE CONGIUNTA DELLE PARTI CONTRAENTI RELATIVA ALL’ARTICOLO 5 DELL’ACCORDO
Le parti contraenti convengono che l’articolo 5 dell’accordo è allineato al più recente standard dell’OCSE sulla trasparenza e lo scambio di informazioni in materia fiscale sancito all’articolo 26 del modello di convenzione fiscale dell’OCSE. Le parti contraenti convengono pertanto che il commento all’articolo 26 del modello di convenzione dell’OCSE per la tassazione del reddito e del capitale, nella versione vigente all’atto della firma del protocollo di modifica, dovrebbe essere una fonte di interpretazione per l’applicazione dell’articolo 5 dell’accordo.
Qualora in anni successivi l’OCSE adotti nuove versioni del commento all’articolo 26 del modello di convenzione dell’OCSE per la tassazione del reddito e del capitale, qualsiasi Stato membro o il Liechtenstein, quando agiscono in qualità di giurisdizione interpellata, può applicare tali versioni come fonte di interpretazione in sostituzione delle precedenti. Gli Stati membri notificano al Liechtenstein e il Liechtenstein notifica alla Commissione europea i casi di applicazione della frase precedente. La Commissione europea può coordinare la trasmissione della notifica dagli Stati membri al Liechtenstein e la Commissione europea trasmette la notifica dal Liechtenstein a tutti gli Stati membri. La suddetta applicazione produce effetti a partire dalla data della notifica.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA DELLE PARTI CONTRAENTI RELATIVA ALL’ENTRATA IN VIGORE E ALL’APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO DI MODIFICA
Le parti contraenti si aspettano che i requisiti previsti dalla Costituzione del Liechtenstein e dal diritto dell’Unione per quanto riguarda l’entrata in vigore degli accordi internazionali siano soddisfatti in tempo utile affinché il protocollo di modifica possa entrare in vigore ed essere applicato a decorrere dal 1o gennaio 2026. Esse adotteranno tutte le misure in loro potere per conseguire tale obiettivo.
ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2025/2431/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)