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Document 22024D1560
Decision of the EEA Joint Committee No 7/2024 of 2 February 2024 amending Annex I (Veterinary and phytosanitary matters) and Annex II (Technical regulations, standards, testing and certification) to the EEA Agreement [2024/1560]
Decisione del Comitato misto SEE n. 7/2024, del 2 febbraio 2024, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2024/1560]
Decisione del Comitato misto SEE n. 7/2024, del 2 febbraio 2024, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2024/1560]
GU L, 2024/1560, 27.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1560/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2024/1560 |
27.6.2024 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 7/2024
del 2 febbraio 2024
che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2024/1560]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
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(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2023/1030 della Commissione, del 25 maggio 2023, recante modifica dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda Bacillus amyloliquefaciens ceppo AH2, Bacillus amyloliquefaciens ceppo IT-45 e Purpureocillium lilacinum ceppo PL11 (1). |
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(2) |
La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi e ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I e nell'introduzione al capo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein. |
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(3) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati I e II dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Nell'allegato I dell'accordo SEE, capo II, punto 40 (Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio), è aggiunto il trattino seguente:
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"- |
32023 R 1030: Regolamento (UE) 2023/1030 della Commissione, del 25 maggio 2023 (GU L 139 del 26.5.2023, pag. 28)". |
Articolo 2
Nell'allegato II dell'accordo SEE, capo XII, punto 54zzy (Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio), è aggiunto il trattino seguente:
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"- |
32023 R 1030: Regolamento (UE) 2023/1030 della Commissione, del 25 maggio 2023 (GU L 139 del 26.5.2023, pag. 28)". |
Articolo 3
Fa fede il testo del regolamento (UE) 2023/1030 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicarsi nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il 3 febbraio 2024 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).
Articolo 5
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 2 febbraio 2024
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Nicolas VON LINGEN
(1) GU L 139 del 26.5.2023, pag. 28.
(*1) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1560/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)