Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22024D1550

Decisione N. 1/2024 del comitato specializzato per l'energia istituito dall'articolo 8, paragrafo 1, lettera l), dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'unione europea e la comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il regno unito di gran bretagna e irlanda del nord, dall'altra, del 5 aprile 2024, relativa all'adozione di orientamenti sui quadri di cooperazione tra, rispettivamente, l'ENTSO-E e i gestori dei sistemi di trasmissione dell'energia elettrica del Regno Unito, l'ENTSOG e i gestori dei sistemi di trasporto del gas del Regno Unito, e l'ACER e l'autorità di regolamentazione nel Regno Unito designata a norma dell'articolo 310 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione (GEMA e Utility Regulator) [2024/1550]

PUB/2024/370

GU L, 2024/1550, 31.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1550/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1550/oj

European flag

Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2024/1550

31.5.2024

DECISIONE N. 1/2024 DEL COMITATO SPECIALIZZATO PER L'ENERGIA ISTITUITO DALL'ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA L), DELL'ACCORDO SUGLI SCAMBI COMMERCIALI E LA COOPERAZIONE TRA L'UNIONE EUROPEA E LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA, DA UNA PARTE, E IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, DALL'ALTRA

del 5 aprile 2024

relativa all'adozione di orientamenti sui quadri di cooperazione tra, rispettivamente, l'ENTSO-E e i gestori dei sistemi di trasmissione dell'energia elettrica del Regno Unito, l'ENTSOG e i gestori dei sistemi di trasporto del gas del Regno Unito, e l'ACER e l'autorità di regolamentazione nel Regno Unito designata a norma dell'articolo 310 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione (GEMA e Utility Regulator) [2024/1550]

IL COMITATO SPECIALIZZATO PER L'ENERGIA,

visto l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra («accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione»), in particolare l'articolo 317, paragrafo 1, e l'articolo 318, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

In applicazione dell'articolo 8, paragrafo 4, lettera a), dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, nel proprio ambito di competenza il comitato specializzato per l'energia («comitato specializzato») ha il potere di monitorare ed esaminare l'attuazione dell'accordo stesso e di garantirne il corretto funzionamento. In applicazione dell'articolo 8, paragrafo 4, lettera c), dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, esso ha il potere di adottare decisioni e raccomandazioni su qualunque materia nei casi previsti da detto accordo o nelle materie per cui il consiglio di partenariato gliene ha delegato i poteri a norma dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera f), del medesimo accordo.

(2)

L'articolo 317, paragrafo 1, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione impone a ciascuna parte di provvedere affinché i gestori dei sistemi di trasporto del gas e trasmissione dell'energia elettrica dell'Unione e del Regno Unito elaborino modalità di lavoro efficienti e inclusive, compresi quadri di cooperazione, a sostegno dei compiti di pianificazione e operativi connessi al conseguimento degli obiettivi del titolo VIII («Energia») del medesimo accordo. Esso definisce l'ambito di applicazione e le condizioni degli accordi operativi, stabilendo in particolare che non presuppongano l'adesione all'ENTSO-E o all'ENTSOG da parte dei gestori dei sistemi di trasmissione del Regno Unito, né conferiscano uno status paragonabile a tale adesione.

(3)

In applicazione dell'articolo 317, paragrafo 1, terzo comma, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, il comitato specializzato concorda orientamenti sugli accordi operativi e sui quadri di cooperazione che vengono comunicati non appena possibile ai gestori dei sistemi di trasmissione.

(4)

L'articolo 318, paragrafo 1, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione impone a ciascuna parte di provvedere affinché l'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER) e l'autorità di regolamentazione del Regno Unito designata a norma dell'articolo 310 stabiliscano contatti e concludano quanto prima accordi amministrativi per facilitare il conseguimento degli obiettivi dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, e definisce l'ambito di applicazione e le condizioni degli accordi amministrativi. L'articolo 318, paragrafo 2, del medesimo accordo stabilisce in particolare che detti accordi amministrativi non presuppongano la partecipazione all'ACER da parte dell'autorità di regolamentazione del Regno Unito designata a norma dell'articolo 310 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, né conferiscano uno status paragonabile a tale partecipazione.

(5)

In applicazione dell'articolo 318, paragrafo 1, secondo comma, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, il comitato specializzato concorda orientamenti sugli accordi amministrativi relativi alla cooperazione che vengono comunicati non appena possibile alle autorità di regolamentazione.

(6)

Il comitato specializzato dovrebbe concordare quanto prima gli orientamenti sugli accordi operativi di cui all'articolo 317, paragrafo 1, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione e sugli accordi amministrativi di cui all'articolo 318, paragrafo 1, del predetto accordo, basandosi per quanto possibile sui lavori svolti sin dal 2021 da gestori dei sistemi di trasmissione e di trasporto, autorità di regolamentazione, ENTSO-E, ENTSOG e ACER,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli orientamenti del comitato specializzato di cui all'allegato I sono adottati come orientamenti sugli accordi operativi tra l'ENTSO-E e i gestori dei sistemi di trasmissione dell'energia elettrica del Regno Unito. Il comitato specializzato richiede alle parti di comunicarli loro senza indugio.

Articolo 2

Gli orientamenti del comitato specializzato di cui all'allegato II sono adottati come orientamenti sugli accordi operativi tra l'ENTSOG e i gestori dei sistemi di trasporto del gas del Regno Unito. Il comitato specializzato richiede alle parti di comunicarli loro senza indugio.

Articolo 3

Gli orientamenti del comitato specializzato di cui all'allegato III sono adottati come orientamenti sugli accordi amministrativi tra l'ACER e l'autorità di regolamentazione del Regno Unito designata a norma dell'articolo 310 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione (GEMA e Utility Regulator). Il comitato specializzato richiede alle parti di comunicarli loro senza indugio.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles e a Londra, il 5 aprile 2024

Per il comitato specializzato

Copresidenti

Y. GARCÍA MEZQUITA P. KOVACS M. SKRINAR


ALLEGATO I

Orientamenti sugli accordi operativi tra l'ENTSO-E e i gestori dei sistemi di trasmissione dell'energia elettrica del Regno Unito

Considerato l'articolo 317 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, secondo il quale le parti devono provvedere affinché i gestori dei sistemi di trasmissione elaborino modalità di lavoro, compreso un quadro di cooperazione tra l'ENTSO-E, da un lato, e i gestori dei sistemi di trasmissione (TSO) del Regno Unito per l'energia elettrica, dall'altro,

1.   

L'ENTSO-E e i TSO del Regno Unito per l'energia elettrica sono chiamati a elaborare e attuare quanto prima accordi operativi efficienti e inclusivi ai fini di una cooperazione efficace.

2.   

Gli accordi operativi dovrebbero disciplinare i seguenti settori di cooperazione e gli aspetti strettamente collegati:

mercati dell'energia elettrica;

accesso alle reti;

sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica;

pianificazione delle infrastrutture;

energia da impianti offshore;

uso efficiente degli interconnettori di energia elettrica;

decarbonizzazione del gas.

Gli accordi operativi dovrebbero limitarsi alle questioni tecniche e amministrative, compreso lo scambio di informazioni, preservando la totale autonomia decisionale di ciascuna parte nelle funzioni di definizione delle politiche rispettivamente nell'Unione e nel Regno Unito.

3.   

I TSO del Regno Unito per l'energia elettrica dovrebbero agire collettivamente e devono stabilire forme di coordinamento proprie per l'interazione con l'ENTSO-E, tenendo debitamente conto delle norme in materia di concorrenza.

4.   

Gli accordi operativi non presuppongono l'adesione all'ENTSO-E da parte dei TSO del Regno Unito per l'energia elettrica né conferiscono uno status paragonabile a tale adesione, né prevedono la partecipazione dei TSO del Regno Unito per l'energia elettrica alle riunioni dell'ENTSO-E.

5.   

Gli accordi operativi dovrebbero essere elaborati quanto prima e sottoposti, prima della conclusione, all'esame del comitato specializzato. Una volta conclusi, gli accordi operativi dovrebbero essere opportunamente comunicati ai partecipanti al mercato interessati.


ALLEGATO II

Orientamenti sugli accordi operativi tra l'ENTSOG e i gestori dei sistemi di trasporto del Regno Unito per il gas

Considerato l'articolo 317 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, secondo il quale le parti devono provvedere affinché i gestori dei sistemi di trasporto elaborino modalità di lavoro, compreso un quadro di cooperazione tra l'ENTSOG, da un lato, e i gestori dei sistemi di trasporto (TSO) del Regno Unito per il gas, dall'altro,

1.

L'ENTSOG e i TSO del Regno Unito per il gas sono chiamati a elaborare e attuare quanto prima accordi operativi efficienti e inclusivi ai fini di una cooperazione efficace.

2.

Gli accordi operativi dovrebbero disciplinare i seguenti settori di cooperazione e gli aspetti strettamente collegati:

mercati del gas;

accesso alle reti;

sicurezza dell'approvvigionamento di gas;

pianificazione delle infrastrutture;

energia da impianti offshore;

uso efficiente degli interconnettori del gas;

decarbonizzazione e qualità del gas, compresi gli aspetti connessi alla riduzione delle emissioni di metano nel gas naturale.

Gli accordi operativi dovrebbero limitarsi alle questioni tecniche e amministrative, compreso lo scambio di informazioni, preservando la totale autonomia decisionale di ciascuna parte nelle funzioni di definizione delle politiche rispettivamente nell'Unione e nel Regno Unito.

3.

I TSO del Regno Unito per il gas dovrebbero agire collettivamente e devono stabilire forme di coordinamento proprie per l'interazione con l'ENTSOG, tenendo debitamente conto delle norme in materia di concorrenza.

4.

Gli accordi operativi non presuppongono l'adesione all'ENTSOG da parte dei TSO del Regno Unito per il gas né conferiscono uno status paragonabile a tale adesione, né prevedono la partecipazione dei TSO del Regno Unito per il gas alle riunioni dell'ENTSOG.

5.

Gli accordi operativi dovrebbero essere elaborati quanto prima e sottoposti, prima della conclusione, all'esame del comitato specializzato. Una volta conclusi, gli accordi operativi dovrebbero essere opportunamente comunicati ai partecipanti al mercato interessati.


ALLEGATO III

Orientamenti sugli accordi amministrativi tra l'ACER e l'autorità di regolamentazione del Regno Unito designata a norma dell'articolo 310 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione (GEMA e Utility Regulator)

Considerato l'articolo 318 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, secondo il quale le parti devono provvedere affinché l'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER) e l'autorità di regolamentazione del Regno Unito designata a norma dell'articolo 310 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione stabiliscano contatti e concludano accordi amministrativi per facilitare il conseguimento degli obiettivi dell'accordo,

1.

L'ACER e l'autorità di regolamentazione del Regno Unito designata a norma dell'articolo 310 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione (GEMA e Utility Regulator) sono chiamate a elaborare e attuare quanto prima accordi amministrativi efficienti e inclusivi ai fini di una cooperazione efficace.

2.

Gli accordi amministrativi dovrebbero disciplinare i seguenti settori di cooperazione e gli aspetti strettamente collegati:

mercati dell'energia elettrica e del gas;

accesso alle reti;

rilevamento e prevenzione degli abusi di mercato, compreso uno scambio di informazioni adeguato;

sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica e di gas;

pianificazione delle infrastrutture;

energia da impianti offshore;

uso efficiente delle interconnessioni;

cooperazione tra gestori dei sistemi di trasmissione e trasporto;

decarbonizzazione e qualità del gas.

Gli accordi amministrativi dovrebbero limitarsi alle questioni tecniche e amministrative, compreso lo scambio di informazioni, preservando la totale autonomia decisionale di ciascuna parte nelle funzioni di definizione delle politiche rispettivamente nell'Unione e nel Regno Unito.

3.

La GEMA e lo Utility Regulator del Regno Unito dovrebbero agire collettivamente e dovranno stabilire forme di coordinamento proprie per interagire con l'ACER come delegazione unica.

4.

Gli accordi amministrativi non presuppongono la partecipazione all'ACER da parte dell'autorità di regolamentazione del Regno Unito designata a norma dell'articolo 310 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione né conferiscono uno status paragonabile a tale partecipazione, né prevedono la partecipazione dell'autorità di regolamentazione del Regno Unito designata a norma dell'articolo 310 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione alle riunioni dell'ACER.

5.

Gli accordi amministrativi dovrebbero essere elaborati quanto prima e sottoposti, prima della conclusione, all'esame del comitato specializzato. Una volta conclusi, gli accordi amministrativi dovrebbero essere opportunamente comunicati ai partecipanti al mercato interessati.


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1550/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)


Top