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Document 22024D1404
Decision Of the EEA joint Committee No 315/2023 of 8 December 2023 amending Annex II (Technical regulations, standards, testing and certification) to the EEA Agreement [2024/1404]
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 315/2023, dell'8 dicembre 2023, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2024/1404]
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 315/2023, dell'8 dicembre 2023, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2024/1404]
GU L, 2024/1404, 13.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1404/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2024/1404 |
13.6.2024 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 315/2023
dell'8 dicembre 2023
che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2024/1404]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
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(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2023/464 della Commissione, del 3 marzo 2023, recante modifica dell'allegato del regolamento (CE) n. 440/2008 che istituisce dei metodi di prova ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), al fine di adeguarlo al progresso tecnico (1). |
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(2) |
Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2023/470 della Commissione, del 2 marzo 2023, che non approva la d-Alletrina come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). |
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(3) |
Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2023/471 della Commissione del 2 marzo 2023 che posticipa la data di scadenza dell'approvazione del 4,5-dicloro-2-ottil-2H-isotiazol-3-one ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). |
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(4) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Nell'allegato II dell'accordo SEE, il capo XV è così modificato:
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1. |
al punto 12zza (Regolamento (CE) n. 440/2008 del Consiglio) è aggiunto il trattino seguente:
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2. |
dopo il punto 12zzzzzzzzzl (Decisione di esecuzione (UE) 2023/1097 della Commissione) sono aggiunti i punti seguenti:
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Articolo 2
Fa fede il testo del regolamento (UE) 2023/464 e delle decisioni di esecuzione (UE) 2023/470 e (UE) 2023/471 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicarsi nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 9 dicembre 2023 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE* (4).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 2023
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Pascal SCHAFHAUSER
(1) GU L 68 del 6.3.2023, pag. 37.
(2) GU L 68 del 6.3.2023, pag. 177.
(3) GU L 68 del 6.3.2023, pag. 179.
(4) * Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1404/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)