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Document 22023D2891

Decisione n. 1/2023 del consiglio di partenariato istituito dall’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra, del 21 dicembre 2023, per quanto riguarda le regole transitorie specifiche per prodotto per gli accumulatori elettrici e i veicoli elettrici [2023/2891]

PUB/2023/1797

GU L, 2023/2891, 28.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2891/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2891/oj

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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2023/2891

28.12.2023

DECISIONE n. 1/2023 DEL CONSIGLIO DI PARTENARIATO ISTITUITO DALL’ACCORDO SUGLI SCAMBI COMMERCIALI E LA COOPERAZIONE TRA L’UNIONE EUROPEA E LA COMUNITÀ EUROPEA DELL’ENERGIA ATOMICA, DA UNA PARTE, E IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, DALL’ALTRA

del 21 dicembre 2023

per quanto riguarda le regole transitorie specifiche per prodotto per gli accumulatori elettrici e i veicoli elettrici [2023/2891]

IL CONSIGLIO DI PARTENARIATO,

visto l’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra («accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione»), in particolare l’articolo 68 e l’allegato 5,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato 5 dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione prevede l’entrata in vigore graduale di regole di origine specifiche per prodotto per gli accumulatori elettrici e i veicoli elettrici.

(2)

Sono stati manifestati timori circa i problemi posti dall’applicazione di tali regole all’assemblaggio di veicoli elettrici nell’Unione europea e nel Regno Unito.

(3)

È opportuno pertanto prorogare fino al 31 dicembre 2026 le regole di origine specifiche per prodotto per gli accumulatori elettrici e i veicoli elettrici attualmente applicabili fino al 31 dicembre 2023. Dal 1o gennaio 2027 si applicheranno le regole di origine specifiche per prodotto per gli accumulatori elettrici e i veicoli elettrici previste all’allegato 3 dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione.

(4)

L’obiettivo delle regole specifiche per prodotto per gli accumulatori elettrici e i veicoli elettrici previste nell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione è quello di incentivare gli investimenti in una capacità di produzione di batterie nell’Unione europea e nel Regno Unito. Non è opportuno ipotizzare alcun ulteriore rinvio delle regole subentranti. È pertanto opportuno che la prevista modifica precluda la possibilità di apportare ulteriori modifiche alle regole di origine specifiche per prodotto per gli accumulatori elettrici e i veicoli elettrici fino al 1o gennaio 2032,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’articolo 68 dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione è sostituito dal seguente:

«Articolo 68

Modifica del presente capo e dei suoi allegati

1.   Il consiglio di partenariato può modificare il presente capo e i suoi allegati fatto salvo il paragrafo 2.

2.   Il paragrafo 1 non si applica:

a)

all’allegato 5 del presente accordo;

b)

fino al 1o gennaio 2032, alle regole di origine specifiche per prodotto previste all’allegato 3 per i prodotti elencati nell’allegato 5;

c)

fino al 1o gennaio 2032, al presente articolo per quanto riguardi l’allegato 3 per i prodotti elencati nell’allegato 5, e l’allegato 5.

Tuttavia, il paragrafo 1 si applica laddove le regole di origine specifiche per prodotto previste all’allegato 3 per i prodotti elencati nell’allegato 5 o previste all’allegato 5 siano modificate a seguito di aggiornamenti del sistema armonizzato.».

Articolo 2

L’allegato 5 dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione è sostituito dall’allegato della presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles e Londra, il 21 dicembre 2023

Per il consiglio di partenariato

I copresidenti

Maroš ŠEFČOVIČ

David CAMERON


ALLEGATO

««ALLEGATO 5

REGOLE TRANSITORIE SPECIFICHE PER PRODOTTO PER GLI ACCUMULATORI ELETTRICI E I VEICOLI ELETTRICI

Regole provvisorie specifiche per prodotto applicabili dall’entrata in vigore del presente accordo fino al 31 dicembre 2026

Per i prodotti elencati nella colonna 1, la regola specifica per prodotto di cui alla colonna 2 si applica per il periodo compreso tra l’entrata in vigore del presente accordo e il 31 dicembre 2026.

Colonna 1

Classificazione del sistema armonizzato (2017) compresa la descrizione specifica

Colonna 2

Regola di origine specifica per prodotto applicabile dall’entrata in vigore del presente accordo fino al 31 dicembre 2026

85.07

 

Accumulatori contenenti una o più celle di batteria o uno o più moduli di batteria e i circuiti per interconnetterli tra loro, spesso denominati "gruppi batterie", del tipo utilizzato come fonte primaria di energia elettrica per la propulsione di veicoli delle voci 87.02, 87.03 e 87.04

CTSH;

assemblaggio di gruppi batterie da celle di batteria o moduli di batteria non originari;

o

MaxNOM 70 % (EXW)

Celle di batteria, moduli di batteria e loro parti, destinati a essere incorporati in un accumulatore elettrico del tipo utilizzato come fonte primaria di energia elettrica per la propulsione di veicoli delle voci 87.02, 87.03 e 87.04

CTH;

o

MaxNOM 70 % (EXW)

87.02-87.04

 

veicoli azionati da motore a combustione interna e da motore elettrico utilizzati per la propulsione, diversi da quelli caricabili mediante il collegamento a una fonte di energia elettrica esterna ("veicoli elettrici ibridi");

veicoli azionati da motore a pistone a combustione interna e da motore elettrico utilizzati per la propulsione, caricabili mediante il collegamento a una fonte di energia elettrica esterna ("veicoli elettrici ibridi ricaricabili");

veicoli azionati esclusivamente da un motore elettrico utilizzato per la propulsione

MaxNOM 60 % (EXW)

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ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2891/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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