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Document 22023D2891
Decision No 1/2023 of the Partnership Council established by the Trade and Cooperation Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community, of the one part, and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, of the other part of 21 December 2023 as regards the transitional product-specific rules of origin for electric accumulators and electrified vehicles [2023/2891]
Decisione n. 1/2023 del consiglio di partenariato istituito dall’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra, del 21 dicembre 2023, per quanto riguarda le regole transitorie specifiche per prodotto per gli accumulatori elettrici e i veicoli elettrici [2023/2891]
Decisione n. 1/2023 del consiglio di partenariato istituito dall’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra, del 21 dicembre 2023, per quanto riguarda le regole transitorie specifiche per prodotto per gli accumulatori elettrici e i veicoli elettrici [2023/2891]
PUB/2023/1797
GU L, 2023/2891, 28.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2891/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
2023/2891 |
28.12.2023 |
DECISIONE n. 1/2023 DEL CONSIGLIO DI PARTENARIATO ISTITUITO DALL’ACCORDO SUGLI SCAMBI COMMERCIALI E LA COOPERAZIONE TRA L’UNIONE EUROPEA E LA COMUNITÀ EUROPEA DELL’ENERGIA ATOMICA, DA UNA PARTE, E IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, DALL’ALTRA
del 21 dicembre 2023
per quanto riguarda le regole transitorie specifiche per prodotto per gli accumulatori elettrici e i veicoli elettrici [2023/2891]
IL CONSIGLIO DI PARTENARIATO,
visto l’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra («accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione»), in particolare l’articolo 68 e l’allegato 5,
considerando quanto segue:
(1) |
L’allegato 5 dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione prevede l’entrata in vigore graduale di regole di origine specifiche per prodotto per gli accumulatori elettrici e i veicoli elettrici. |
(2) |
Sono stati manifestati timori circa i problemi posti dall’applicazione di tali regole all’assemblaggio di veicoli elettrici nell’Unione europea e nel Regno Unito. |
(3) |
È opportuno pertanto prorogare fino al 31 dicembre 2026 le regole di origine specifiche per prodotto per gli accumulatori elettrici e i veicoli elettrici attualmente applicabili fino al 31 dicembre 2023. Dal 1o gennaio 2027 si applicheranno le regole di origine specifiche per prodotto per gli accumulatori elettrici e i veicoli elettrici previste all’allegato 3 dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione. |
(4) |
L’obiettivo delle regole specifiche per prodotto per gli accumulatori elettrici e i veicoli elettrici previste nell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione è quello di incentivare gli investimenti in una capacità di produzione di batterie nell’Unione europea e nel Regno Unito. Non è opportuno ipotizzare alcun ulteriore rinvio delle regole subentranti. È pertanto opportuno che la prevista modifica precluda la possibilità di apportare ulteriori modifiche alle regole di origine specifiche per prodotto per gli accumulatori elettrici e i veicoli elettrici fino al 1o gennaio 2032, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’articolo 68 dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione è sostituito dal seguente:
«Articolo 68
Modifica del presente capo e dei suoi allegati
1. Il consiglio di partenariato può modificare il presente capo e i suoi allegati fatto salvo il paragrafo 2.
2. Il paragrafo 1 non si applica:
a) |
all’allegato 5 del presente accordo; |
b) |
fino al 1o gennaio 2032, alle regole di origine specifiche per prodotto previste all’allegato 3 per i prodotti elencati nell’allegato 5; |
c) |
fino al 1o gennaio 2032, al presente articolo per quanto riguardi l’allegato 3 per i prodotti elencati nell’allegato 5, e l’allegato 5. |
Tuttavia, il paragrafo 1 si applica laddove le regole di origine specifiche per prodotto previste all’allegato 3 per i prodotti elencati nell’allegato 5 o previste all’allegato 5 siano modificate a seguito di aggiornamenti del sistema armonizzato.».
Articolo 2
L’allegato 5 dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione è sostituito dall’allegato della presente decisione.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles e Londra, il 21 dicembre 2023
Per il consiglio di partenariato
I copresidenti
Maroš ŠEFČOVIČ
David CAMERON
ALLEGATO
««ALLEGATO 5
REGOLE TRANSITORIE SPECIFICHE PER PRODOTTO PER GLI ACCUMULATORI ELETTRICI E I VEICOLI ELETTRICI
Regole provvisorie specifiche per prodotto applicabili dall’entrata in vigore del presente accordo fino al 31 dicembre 2026
Per i prodotti elencati nella colonna 1, la regola specifica per prodotto di cui alla colonna 2 si applica per il periodo compreso tra l’entrata in vigore del presente accordo e il 31 dicembre 2026.
Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2017) compresa la descrizione specifica |
Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto applicabile dall’entrata in vigore del presente accordo fino al 31 dicembre 2026 |
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85.07 |
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CTSH; assemblaggio di gruppi batterie da celle di batteria o moduli di batteria non originari; o MaxNOM 70 % (EXW) |
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CTH; o MaxNOM 70 % (EXW) |
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87.02-87.04 |
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MaxNOM 60 % (EXW) |
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2891/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)