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Document 22023D2555
Decision of the EEA Joint Committee No 158/2023 of 13 June 2023 amending Annex IX (Financial services) to the EEA Agreement [2023/2555]
Decisione del Comitato misto SEE n. 158/2023, del 13 giugno 2023, che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2023/2555]
Decisione del Comitato misto SEE n. 158/2023, del 13 giugno 2023, che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2023/2555]
GU L, 2023/2555, 30.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2555/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2023/2555 |
30.11.2023 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 158/2023
del 13 giugno 2023
che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2023/2555]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
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(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2022/2360 della Commissione, del 3 agosto 2022, che modifica le norme tecniche di regolamentazione di cui al regolamento delegato (UE) 2018/389 per quanto riguarda l'esenzione di 90 giorni per l'accesso ai conti (1). |
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(2) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato IX dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Nell'allegato IX dell'accordo SEE, punto 16eb (Regolamento delegato (UE) 2018/389 della Commissione), è aggiunto il testo seguente:
", modificato da:
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— |
32022 R 2360: Regolamento delegato (UE) 2022/2360 della Commissione, del 3 agosto 2022 (GU L 312 del 5.12.2022, pag. 1) |
Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:
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a) |
per gli Stati EFTA, all'articolo 2, paragrafo 1, anziché "prima del 25 luglio 2023" leggasi: "prima della data che cade sette mesi dopo l'entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 158/2023 del 13 giugno 2023"; |
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b) |
all'articolo 2, paragrafo 1, sono inserite le frasi seguenti: "Gli Stati EFTA possono prevedere nella normativa nazionale un periodo di transizione più breve di quello stabilito nel presente paragrafo. La data limite non può tuttavia essere anteriore al 25 luglio 2023."; |
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c) |
per gli Stati EFTA, l'articolo 3, secondo comma, recita: "Esso si applica entro sette mesi dall'entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 158/2023 del 13 giugno 2023"." |
Articolo 2
Il testo del regolamento delegato (UE) 2022/2360 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 14 giugno 2023 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 2023
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Nicolas VON LINGEN
(1) GU L 312 del 5.12.2022, pag. 1.
(*1) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2555/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)