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Document 22023D2264
Decision of the EEA Joint Committee No 115/2023 of 28 April 2023 amending Annex XIII (Transport) to the EEA Agreement [2023/2264]
Decisione del Comitato misto SEE n. 115/2023, del 28 aprile 2023, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2023/2264]
Decisione del Comitato misto SEE n. 115/2023, del 28 aprile 2023, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2023/2264]
GU L, 2023/2264, 9.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2264/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2023/2264 |
9.11.2023 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 115/2023
del 28 aprile 2023
che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2023/2264]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
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(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2019/897 della Commissione, del 12 marzo 2019, recante modifica del regolamento (UE) n. 748/2012 per quanto riguarda l'inclusione della verifica della conformità in base al rischio nell'allegato I e l'attuazione dei requisiti di protezione ambientale (1). |
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(2) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2019/945 della Commissione, del 12 marzo 2019, relativo ai sistemi aeromobili senza equipaggio e agli operatori di paesi terzi di sistemi aeromobili senza equipaggio (2). |
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(3) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2020/570 della Commissione, del 28 gennaio 2020, che modifica e rettifica il regolamento (UE) n. 748/2012 per quanto riguarda l'allineamento delle norme sul mantenimento dell'aeronavigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze al regolamento (UE) n. 1321/2014 (3). |
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(4) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2020/723 della Commissione, del 4 marzo 2020, che stabilisce norme dettagliate per quanto riguarda il riconoscimento dei certificati dei piloti rilasciati da paesi terzi e che modifica il regolamento (UE) n. 1178/2011 (4). |
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(5) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2020/1058 della Commissione, del 27 aprile 2020, che modifica il regolamento delegato (UE) 2019/945 per quanto riguarda l'introduzione di due nuove classi di sistemi aeromobili senza equipaggio (5). |
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(6) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2020/1234 della Commissione, del 9 giugno 2020, che modifica il regolamento (UE) n. 139/2014 per quanto riguarda le condizioni e le procedure per la dichiarazione da parte delle organizzazioni responsabili della fornitura di servizi di gestione del piazzale (6). |
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(7) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1974 della Commissione, del 14 dicembre 2018, recante modifica del regolamento (UE) n. 1178/2011 che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell'aviazione civile ai sensi del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio (7). |
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(8) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1975 della Commissione, del 14 dicembre 2018, che modifica il regolamento (UE) n. 965/2012 per quanto riguarda i requisiti per le operazioni di volo di alianti e le electronic flight bag (8). |
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(9) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1976 della Commissione, del 14 dicembre 2018, che stabilisce regole dettagliate per l'impiego di alianti a norma del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio (9). |
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(10) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2019/27 della Commissione, del 19 dicembre 2018, recante modifica del regolamento (UE) n. 1178/2011 che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell'aviazione civile a norma del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio (10). |
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(11) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2019/133 della Commissione, del 28 gennaio 2019, che modifica il regolamento (UE) 2015/640 per quanto riguarda l'introduzione di specifiche di aeronavigabilità supplementari (11). |
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(12) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2019/430 della Commissione, del 18 marzo 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 1178/2011 per quanto riguarda l'esercizio senza supervisione di privilegi limitati prima del rilascio di una licenza di pilota di aeromobili leggeri (12). |
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(13) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 della Commissione, del 24 maggio 2019, relativo a norme e procedure per l'esercizio di aeromobili senza equipaggio (13). |
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(14) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1170 della Commissione, dell'8 luglio 2019, recante modifica e rettifica del regolamento (CE) n. 29/2009 che stabilisce i requisiti per i servizi di collegamento dati (data link) per il cielo unico europeo (14). |
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(15) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1383 della Commissione, dell'8 luglio 2019, che modifica e rettifica il regolamento (UE) n. 1321/2014 per quanto riguarda i sistemi di gestione della sicurezza nelle imprese di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità e le semplificazioni per gli aeromobili dell'aviazione generale per quanto concerne la manutenzione e la gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità (15). |
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(16) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1384 della Commissione, del 24 luglio 2019, che modifica i regolamenti (UE) n. 965/2012 e (UE) n. 1321/2014 per quanto riguarda l'uso di aeromobili indicati in un certificato di operatore aereo per operazioni non commerciali e operazioni specializzate, la definizione di requisiti operativi per l'effettuazione di voli di collaudo, la definizione di norme relative alle operazioni non commerciali con a bordo equipaggio di cabina ridotto e che introduce aggiornamenti editoriali concernenti i requisiti delle operazioni di volo (16), quale rettificato in GU L 230 del 6.9.2019, pag. 10. |
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(17) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1387 della Commissione, del 1° agosto 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione per quanto riguarda i requisiti per i calcoli delle prestazioni d'atterraggio del velivolo e le norme per la valutazione dello stato della superficie della pista, l'aggiornamento di determinati equipaggiamenti e requisiti di sicurezza dell'aeromobile e le operazioni effettuate senza approvazione operativa a lungo raggio (17). |
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(18) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1747 della Commissione, del 15 ottobre 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 1178/2011 per quanto riguarda i requisiti per talune licenze e taluni certificati degli equipaggi di condotta, le norme sulle organizzazioni di addestramento e le autorità competenti (18). |
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(19) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2153 della Commissione, del 16 dicembre 2019, relativo ai diritti e agli oneri riscossi dall'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che abroga il regolamento (UE) n. 319/2014 (19). |
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(20) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2020/208 della Commissione, del 14 febbraio 2020, che modifica il regolamento (CE) n. 29/2009 che stabilisce i requisiti per i servizi di collegamento dati (data link) per il cielo unico europeo (20). |
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(21) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2020/270 della Commissione, del 25 febbraio 2020, che modifica il regolamento (UE) n. 1321/2014 per quanto riguarda le misure transitorie per le imprese che partecipano al mantenimento dell'aeronavigabilità per l'aviazione generale e alla gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità e che rettifica tale regolamento (21). |
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(22) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2020/357 della Commissione, del 4 marzo 2020, recante modifica del regolamento (UE) 2018/395 per quanto riguarda le licenze di pilota di pallone (22). |
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(23) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2020/358 della Commissione, del 4 marzo 2020, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1976 per quanto riguarda le licenze di pilota di aliante (23). |
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(24) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2020/359 della Commissione, del 4 marzo 2020, recante modifica del regolamento (UE) n. 1178/2011 che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell'aviazione civile ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (24). |
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(25) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2020/639 della Commissione, del 12 maggio 2020, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 per quanto riguarda gli scenari standard per le operazioni effettuate entro o oltre la distanza di visibilità (25). |
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(26) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2020/746 della Commissione, del 4 giugno 2020, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 per quanto riguarda il rinvio delle date di applicazione di determinate misure nel contesto della pandemia di Covid-19 (26). |
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(27) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1159 della Commissione, del 5 agosto 2020, recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1321/2014 e (UE) 2015/640 per quanto riguarda l'introduzione di nuovi requisiti di aeronavigabilità supplementari (27). |
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(28) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1176 della Commissione, del 7 agosto 2020, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1387 per quanto riguarda il rinvio delle date di applicazione di determinate misure nel contesto della pandemia di Covid-19 (28). |
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(29) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2153 della Commissione abroga il regolamento (CE) n. 319/2014 della Commissione (29), che è integrato nell'accordo SEE e deve quindi essere abrogato ai sensi del medesimo. |
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(30) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XIII dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'allegato XIII dell'accordo SEE è così modificato:
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1. |
al punto 66ne (Regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione) sono aggiunti i trattini seguenti:
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2. |
al punto 66nf (Regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione) sono aggiunti i trattini e il sottotrattino seguenti:
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3. |
al punto 66nh (Regolamento (UE) n. 139/2014 della Commissione) è aggiunto il trattino seguente:
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4. |
al punto 66ni (Regolamento (UE) 2015/640 della Commissione) è aggiunto il testo seguente: «, modificato da:
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5. |
al punto 66nk (Regolamento (UE) 2018/395 della Commissione) è aggiunto il testo seguente: «, modificato da:
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6. |
al punto 66p (Regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione) sono aggiunti i trattini seguenti:
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7. |
al punto 66q (Regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione) sono aggiunti i trattini seguenti:
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8. |
il testo del punto 66s (Regolamento (UE) n. 319/2014 della Commissione) è sostituito dal seguente:
Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue: all'articolo 3, paragrafo 6, è aggiunto il comma seguente: “Dette disposizioni specifiche sui diritti per i compiti di certificazione svolti nel contesto di un accordo bilaterale tra l'Unione e un paese terzo sono riprodotte negli accordi bilaterali eventualmente conclusi da uno Stato EFTA con gli stessi paesi con i quali l'Unione ha già un accordo.” »; |
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9. |
al punto 66wg (Regolamento (CE) n. 29/2009 della Commissione) sono aggiunti i trattini seguenti:
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10. |
dopo il punto 66zb (Regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio) è inserito il testo seguente:
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Articolo 2
Il testo dei regolamenti delegati (UE) 2019/897, (UE) 2019/945, (UE) 2020/570, (UE) 2020/723, (UE) 2020/1058 e (UE) 2020/1234 e dei regolamenti di esecuzione (UE) 2018/1974, (UE) 2018/1975, (UE) 2018/1976, (UE) 2019/27, (UE) 2019/133, (UE) 2019/430, (UE) 2019/947, (UE) 2019/1170, (UE) 2019/1383, (UE) 2019/1384, quale rettificato in GU L 230 del 6.9.2019, pag. 10, (UE) 2019/1387, (UE) 2019/1747, (UE) 2019/2153, (UE) 2020/208, (UE) 2020/270, (UE) 2020/357, (UE) 2020/358, (UE) 2020/359, (UE) 2020/639, (UE) 2020/746, (UE) 2020/1159 e (UE) 2020/1176 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 29 aprile 2023 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1) oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 114/2023 del 28 aprile 2023 (30).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2023
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Nicolas VON LINGEN
(1) GU L 144 del 3.6.2019, pag. 1.
(2) GU L 152 dell'11.6.2019, pag. 1.
(3) GU L 132 del 27.4.2020, pag. 1.
(4) GU L 170 del 2.6.2020, pag. 1.
(5) GU L 232 del 20.7.2020, pag. 1.
(6) GU L 282 del 31.8.2020, pag. 1.
(7) GU L 326 del 20.12.2018, pag. 1.
(8) GU L 326 del 20.12.2018, pag. 53.
(9) GU L 326 del 20.12.2018, pag. 64.
(10) GU L 8 del 10.1.2019, pag. 1.
(11) GU L 25 del 29.1.2019, pag. 14.
(12) GU L 75 del 19.3.2019, pag. 66.
(13) GU L 152 dell'11.6.2019, pag. 45.
(14) GU L 183 del 9.7.2019, pag. 6.
(15) GU L 228 del 4.9.2019, pag. 1.
(16) GU L 228 del 4.9.2019, pag. 106.
(17) GU L 229 del 5.9.2019, pag. 1.
(18) GU L 268 del 22.10.2019, pag. 23.
(19) GU L 327 del 17.12.2019, pag. 36.
(20) GU L 43 del 17.2.2020, pag. 72.
(21) GU L 56 del 27.2.2020, pag. 20.
(22) GU L 67 del 5.3.2020, pag. 34.
(23) GU L 67 del 5.3.2020, pag. 57.
(24) GU L 67 del 5.3.2020, pag. 82.
(25) GU L 150 del 13.5.2020, pag. 1.
(26) GU L 176 del 5.6.2020, pag. 13.
(27) GU L 257 del 6.8.2020, pag. 14.
(28) GU L 259 del 10.8.2020, pag. 10.
(29) GU L 93 del 28.3.2014, pag. 58.
(*1) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
(30) GU L, 2023/2294, 9.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2294/oj.
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2264/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)