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Document 22023D2264

Decisione del Comitato misto SEE n. 115/2023, del 28 aprile 2023, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2023/2264]

GU L, 2023/2264, 9.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2264/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2264/oj

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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2023/2264

9.11.2023

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 115/2023

del 28 aprile 2023

che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2023/2264]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2019/897 della Commissione, del 12 marzo 2019, recante modifica del regolamento (UE) n. 748/2012 per quanto riguarda l'inclusione della verifica della conformità in base al rischio nell'allegato I e l'attuazione dei requisiti di protezione ambientale (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2019/945 della Commissione, del 12 marzo 2019, relativo ai sistemi aeromobili senza equipaggio e agli operatori di paesi terzi di sistemi aeromobili senza equipaggio (2).

(3)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2020/570 della Commissione, del 28 gennaio 2020, che modifica e rettifica il regolamento (UE) n. 748/2012 per quanto riguarda l'allineamento delle norme sul mantenimento dell'aeronavigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze al regolamento (UE) n. 1321/2014 (3).

(4)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2020/723 della Commissione, del 4 marzo 2020, che stabilisce norme dettagliate per quanto riguarda il riconoscimento dei certificati dei piloti rilasciati da paesi terzi e che modifica il regolamento (UE) n. 1178/2011 (4).

(5)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2020/1058 della Commissione, del 27 aprile 2020, che modifica il regolamento delegato (UE) 2019/945 per quanto riguarda l'introduzione di due nuove classi di sistemi aeromobili senza equipaggio (5).

(6)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2020/1234 della Commissione, del 9 giugno 2020, che modifica il regolamento (UE) n. 139/2014 per quanto riguarda le condizioni e le procedure per la dichiarazione da parte delle organizzazioni responsabili della fornitura di servizi di gestione del piazzale (6).

(7)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1974 della Commissione, del 14 dicembre 2018, recante modifica del regolamento (UE) n. 1178/2011 che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell'aviazione civile ai sensi del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio (7).

(8)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1975 della Commissione, del 14 dicembre 2018, che modifica il regolamento (UE) n. 965/2012 per quanto riguarda i requisiti per le operazioni di volo di alianti e le electronic flight bag (8).

(9)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1976 della Commissione, del 14 dicembre 2018, che stabilisce regole dettagliate per l'impiego di alianti a norma del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio (9).

(10)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2019/27 della Commissione, del 19 dicembre 2018, recante modifica del regolamento (UE) n. 1178/2011 che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell'aviazione civile a norma del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio (10).

(11)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2019/133 della Commissione, del 28 gennaio 2019, che modifica il regolamento (UE) 2015/640 per quanto riguarda l'introduzione di specifiche di aeronavigabilità supplementari (11).

(12)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2019/430 della Commissione, del 18 marzo 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 1178/2011 per quanto riguarda l'esercizio senza supervisione di privilegi limitati prima del rilascio di una licenza di pilota di aeromobili leggeri (12).

(13)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 della Commissione, del 24 maggio 2019, relativo a norme e procedure per l'esercizio di aeromobili senza equipaggio (13).

(14)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1170 della Commissione, dell'8 luglio 2019, recante modifica e rettifica del regolamento (CE) n. 29/2009 che stabilisce i requisiti per i servizi di collegamento dati (data link) per il cielo unico europeo (14).

(15)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1383 della Commissione, dell'8 luglio 2019, che modifica e rettifica il regolamento (UE) n. 1321/2014 per quanto riguarda i sistemi di gestione della sicurezza nelle imprese di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità e le semplificazioni per gli aeromobili dell'aviazione generale per quanto concerne la manutenzione e la gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità (15).

(16)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1384 della Commissione, del 24 luglio 2019, che modifica i regolamenti (UE) n. 965/2012 e (UE) n. 1321/2014 per quanto riguarda l'uso di aeromobili indicati in un certificato di operatore aereo per operazioni non commerciali e operazioni specializzate, la definizione di requisiti operativi per l'effettuazione di voli di collaudo, la definizione di norme relative alle operazioni non commerciali con a bordo equipaggio di cabina ridotto e che introduce aggiornamenti editoriali concernenti i requisiti delle operazioni di volo (16), quale rettificato in GU L 230 del 6.9.2019, pag. 10.

(17)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1387 della Commissione, del 1° agosto 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione per quanto riguarda i requisiti per i calcoli delle prestazioni d'atterraggio del velivolo e le norme per la valutazione dello stato della superficie della pista, l'aggiornamento di determinati equipaggiamenti e requisiti di sicurezza dell'aeromobile e le operazioni effettuate senza approvazione operativa a lungo raggio (17).

(18)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1747 della Commissione, del 15 ottobre 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 1178/2011 per quanto riguarda i requisiti per talune licenze e taluni certificati degli equipaggi di condotta, le norme sulle organizzazioni di addestramento e le autorità competenti (18).

(19)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2153 della Commissione, del 16 dicembre 2019, relativo ai diritti e agli oneri riscossi dall'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che abroga il regolamento (UE) n. 319/2014 (19).

(20)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2020/208 della Commissione, del 14 febbraio 2020, che modifica il regolamento (CE) n. 29/2009 che stabilisce i requisiti per i servizi di collegamento dati (data link) per il cielo unico europeo (20).

(21)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2020/270 della Commissione, del 25 febbraio 2020, che modifica il regolamento (UE) n. 1321/2014 per quanto riguarda le misure transitorie per le imprese che partecipano al mantenimento dell'aeronavigabilità per l'aviazione generale e alla gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità e che rettifica tale regolamento (21).

(22)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2020/357 della Commissione, del 4 marzo 2020, recante modifica del regolamento (UE) 2018/395 per quanto riguarda le licenze di pilota di pallone (22).

(23)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2020/358 della Commissione, del 4 marzo 2020, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1976 per quanto riguarda le licenze di pilota di aliante (23).

(24)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2020/359 della Commissione, del 4 marzo 2020, recante modifica del regolamento (UE) n. 1178/2011 che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell'aviazione civile ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (24).

(25)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2020/639 della Commissione, del 12 maggio 2020, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 per quanto riguarda gli scenari standard per le operazioni effettuate entro o oltre la distanza di visibilità (25).

(26)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2020/746 della Commissione, del 4 giugno 2020, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 per quanto riguarda il rinvio delle date di applicazione di determinate misure nel contesto della pandemia di Covid-19 (26).

(27)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1159 della Commissione, del 5 agosto 2020, recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1321/2014 e (UE) 2015/640 per quanto riguarda l'introduzione di nuovi requisiti di aeronavigabilità supplementari (27).

(28)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1176 della Commissione, del 7 agosto 2020, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1387 per quanto riguarda il rinvio delle date di applicazione di determinate misure nel contesto della pandemia di Covid-19 (28).

(29)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2153 della Commissione abroga il regolamento (CE) n. 319/2014 della Commissione (29), che è integrato nell'accordo SEE e deve quindi essere abrogato ai sensi del medesimo.

(30)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XIII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato XIII dell'accordo SEE è così modificato:

1.

al punto 66ne (Regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione) sono aggiunti i trattini seguenti:

«-

32018 R 1974: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1974 della Commissione, del 14 dicembre 2018 (GU L 326 del 20.12.2018, pag. 1)

-

32019 R 0027: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/27 della Commissione, del 19 dicembre 2018 (GU L 8 del 10.1.2019, pag. 1)

-

32019 R 0430: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/430 della Commissione, del 18 marzo 2019 (GU L 75 del 19.3.2019, pag. 66)

-

32019 R 1747: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1747 della Commissione, del 15 ottobre 2019 (GU L 268 del 22.10.2019, pag. 23)

-

32020 R 0359: Regolamento di esecuzione (UE) 2020/359 della Commissione, del 4 marzo 2020 (GU L 67 del 5.3.2020, pag. 82)

-

32020 R 0723: Regolamento delegato (UE) 2020/723 della Commissione, del 4 marzo 2020 (GU L 170 del 2.6.2020, pag. 1)»;

2.

al punto 66nf (Regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione) sono aggiunti i trattini e il sottotrattino seguenti:

«-

32018 R 1975: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1975 della Commissione, del 14 dicembre 2018 (GU L 326 del 20.12.2018, pag. 53)

-

32019 R 1384: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1384 della Commissione, del 24 luglio 2019 (GU L 228 del 4.9.2019, pag. 106), quale rettificato in GU L 230 del 6.9.2019, pag. 10

-

32019 R 1387: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1387 della Commissione, del 1 o agosto 2019 (GU L 229 del 5.9.2019, pag. 1), modificato da:

32020 R 1176: Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1176 della Commissione, del 7 agosto 2020 (GU L 259 del 10.8.2020, pag. 10)»;

3.

al punto 66nh (Regolamento (UE) n. 139/2014 della Commissione) è aggiunto il trattino seguente:

«-

32020 R 1234: Regolamento delegato (UE) 2020/1234 della Commissione, del 9 giugno 2020 (GU L 282 del 31.8.2020, pag. 1)»;

4.

al punto 66ni (Regolamento (UE) 2015/640 della Commissione) è aggiunto il testo seguente:

«, modificato da:

32019 R 0133: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/133 della Commissione, del 28 gennaio 2019 (GU L 25 del 29.1.2019, pag. 14)

32020 R 1159: Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1159 della Commissione, del 5 agosto 2020 (GU L 257 del 6.8.2020, pag. 14)»;

5.

al punto 66nk (Regolamento (UE) 2018/395 della Commissione) è aggiunto il testo seguente:

«, modificato da:

32020 R 0357: Regolamento di esecuzione (UE) 2020/357 della Commissione, del 4 marzo 2020 (GU L 67 del 5.3.2020, pag. 34)»;

6.

al punto 66p (Regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione) sono aggiunti i trattini seguenti:

«-

32019 R 0897: Regolamento delegato (UE) 2019/897 della Commissione, del 12 marzo 2019 (GU L 144 del 3.6.2019, pag. 1)

-

32020 R 0570: Regolamento delegato (UE) 2020/570 della Commissione, del 28 gennaio 2020 (GU L 132 del 27.4.2020, pag. 1)»;

7.

al punto 66q (Regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione) sono aggiunti i trattini seguenti:

«-

32019 R 1383: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1383 della Commissione, dell'8 luglio 2019 (GU L 228 del 4.9.2019, pag. 1)

-

32019 R 1384: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1384 della Commissione, del 24 luglio 2019 (GU L 228 del 4.9.2019, pag. 106), quale rettificato in GU L 230 del 6.9.2019, pag. 10

-

32020 R 0270: Regolamento di esecuzione (UE) 2020/270 della Commissione, del 25 febbraio 2020 (GU L 56 del 27.2.2020, pag. 20)

-

32020 R 1159: Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1159 della Commissione, del 5 agosto 2020 (GU L 257 del 6.8.2020, pag. 14)»;

8.

il testo del punto 66s (Regolamento (UE) n. 319/2014 della Commissione) è sostituito dal seguente:

«32019 R 2153:

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2153 della Commissione, del 16 dicembre 2019, relativo ai diritti e agli oneri riscossi dall'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che abroga il regolamento (UE) n. 319/2014 (GU L 327 del 17.12.2019, pag. 36)

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

all'articolo 3, paragrafo 6, è aggiunto il comma seguente:

“Dette disposizioni specifiche sui diritti per i compiti di certificazione svolti nel contesto di un accordo bilaterale tra l'Unione e un paese terzo sono riprodotte negli accordi bilaterali eventualmente conclusi da uno Stato EFTA con gli stessi paesi con i quali l'Unione ha già un accordo.” »;

9.

al punto 66wg (Regolamento (CE) n. 29/2009 della Commissione) sono aggiunti i trattini seguenti:

«—

32019 R 1170: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1170 della Commissione, dell'8 luglio 2019 (GU L 183 del 9.7.2019, pag. 6)

32020 R 0208: Regolamento di esecuzione (UE) 2020/208 della Commissione, del 14 febbraio 2020 (GU L 43 del 17.2.2020, pag. 72)»;

10.

dopo il punto 66zb (Regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio) è inserito il testo seguente:

«66zba.

32018 R 1976: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1976 della Commissione, del 14 dicembre 2018, che stabilisce regole dettagliate per l'impiego di alianti a norma del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 326 del 20.12.2018, pag. 64), modificato da:

32020 R 0358: Regolamento di esecuzione (UE) 2020/358 della Commissione, del 4 marzo 2020 (GU L 67 del 5.3.2020, pag. 57)

66zbb.

32019 R 0945: Regolamento delegato (UE) 2019/945 della Commissione, del 12 marzo 2019, relativo ai sistemi aeromobili senza equipaggio e agli operatori di paesi terzi di sistemi aeromobili senza equipaggio (GU L 152 dell'11.6.2019, pag. 1), modificato da:

32020 R 1058: Regolamento delegato (UE) 2020/1058 della Commissione, del 27 aprile 2020 (GU L 232 del 20.7.2020, pag. 1)

66zbc.

32019 R 0947: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 della Commissione, del 24 maggio 2019, relativo a norme e procedure per l'esercizio di aeromobili senza equipaggio (GU L 152 dell'11.6.2019, pag. 45), modificato da:

32020 R 0639: Regolamento di esecuzione (UE) 2020/639 della Commissione, del 12 maggio 2020 (GU L 150 del 13.5.2020, pag. 1)

32020 R 0746: Regolamento di esecuzione (UE) 2020/746 della Commissione, del 4 giugno 2020 (GU L 176 del 5.6.2020, pag. 13)

66zbd.

32020 R 0723: Regolamento delegato (UE) 2020/723 della Commissione, del 4 marzo 2020, che stabilisce norme dettagliate per quanto riguarda il riconoscimento dei certificati dei piloti rilasciati da paesi terzi e che modifica il regolamento (UE) n. 1178/2011 (GU L 170 del 2.6.2020, pag. 1

Articolo 2

Il testo dei regolamenti delegati (UE) 2019/897, (UE) 2019/945, (UE) 2020/570, (UE) 2020/723, (UE) 2020/1058 e (UE) 2020/1234 e dei regolamenti di esecuzione (UE) 2018/1974, (UE) 2018/1975, (UE) 2018/1976, (UE) 2019/27, (UE) 2019/133, (UE) 2019/430, (UE) 2019/947, (UE) 2019/1170, (UE) 2019/1383, (UE) 2019/1384, quale rettificato in GU L 230 del 6.9.2019, pag. 10, (UE) 2019/1387, (UE) 2019/1747, (UE) 2019/2153, (UE) 2020/208, (UE) 2020/270, (UE) 2020/357, (UE) 2020/358, (UE) 2020/359, (UE) 2020/639, (UE) 2020/746, (UE) 2020/1159 e (UE) 2020/1176 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 29 aprile 2023 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1) oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 114/2023 del 28 aprile 2023 (30).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2023

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Nicolas VON LINGEN


(1)   GU L 144 del 3.6.2019, pag. 1.

(2)   GU L 152 dell'11.6.2019, pag. 1.

(3)   GU L 132 del 27.4.2020, pag. 1.

(4)   GU L 170 del 2.6.2020, pag. 1.

(5)   GU L 232 del 20.7.2020, pag. 1.

(6)   GU L 282 del 31.8.2020, pag. 1.

(7)   GU L 326 del 20.12.2018, pag. 1.

(8)   GU L 326 del 20.12.2018, pag. 53.

(9)   GU L 326 del 20.12.2018, pag. 64.

(10)   GU L 8 del 10.1.2019, pag. 1.

(11)   GU L 25 del 29.1.2019, pag. 14.

(12)   GU L 75 del 19.3.2019, pag. 66.

(13)   GU L 152 dell'11.6.2019, pag. 45.

(14)   GU L 183 del 9.7.2019, pag. 6.

(15)   GU L 228 del 4.9.2019, pag. 1.

(16)   GU L 228 del 4.9.2019, pag. 106.

(17)   GU L 229 del 5.9.2019, pag. 1.

(18)   GU L 268 del 22.10.2019, pag. 23.

(19)   GU L 327 del 17.12.2019, pag. 36.

(20)   GU L 43 del 17.2.2020, pag. 72.

(21)   GU L 56 del 27.2.2020, pag. 20.

(22)   GU L 67 del 5.3.2020, pag. 34.

(23)   GU L 67 del 5.3.2020, pag. 57.

(24)   GU L 67 del 5.3.2020, pag. 82.

(25)   GU L 150 del 13.5.2020, pag. 1.

(26)   GU L 176 del 5.6.2020, pag. 13.

(27)   GU L 257 del 6.8.2020, pag. 14.

(28)   GU L 259 del 10.8.2020, pag. 10.

(29)   GU L 93 del 28.3.2014, pag. 58.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

(30)   GU L, 2023/2294, 9.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2294/oj.


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2264/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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