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Document 22023D0143

    Decisione n. 1/2022 del Comitato dei trasporti terrestri Comunità/Svizzera del 21 dicembre 2022 che modifica l’allegato 1 dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia e la decisione n. 2/2019 del Comitato [2023/143]

    C/2022/9367

    GU L 19 del 20.1.2023, p. 144–149 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/143/oj

    20.1.2023   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 19/144


    DECISIONE n. 1/2022 DEL COMITATO DEI TRASPORTI TERRESTRI COMUNITÀ/SVIZZERA

    del 21 dicembre 2022

    che modifica l’allegato 1 dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia e la decisione n. 2/2019 del Comitato [2023/143]

    IL COMITATO,

    visto l’accordo del 21 giugno 1999 fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia (1) (di seguito «l’accordo»), in particolare l’articolo 52, paragrafo 4,

    considerando quanto segue:

    (1)

    A norma dell’articolo 51, paragrafo 2, dell’accordo il Comitato dei trasporti terrestri Comunità-Svizzera (il «Comitato misto») garantisce la verifica e l’applicazione delle disposizioni dell’accordo e applica le clausole di adeguamento e di revisione di cui agli articoli 52 e 55.

    (2)

    A norma dell’articolo 52, paragrafo 4, dell’accordo il Comitato misto adotta, tra l’altro, le decisioni relative alla revisione dell’allegato 1 per integrarvi, per quanto necessario su base di reciprocità, le modifiche apportate alla legislazione in questione o decide qualsiasi altra misura intesa a preservare il corretto funzionamento dell’accordo.

    (3)

    Con decisione n. 2/2019 del 13 dicembre 2019 (2) il Comitato misto, da un lato, ha sottoposto a revisione l’allegato 1 dell’accordo per integrarvi le disposizioni sostanziali della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e, dall’altro, ha adottato disposizioni transitorie per la salvaguardia della fluidità del traffico ferroviario tra la Svizzera e l’Unione europea. Le disposizioni transitorie di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 della decisione n. 2/2019 erano inizialmente applicabili fino al 31 dicembre 2020. Con decisione n. 2/2020 dell’11 dicembre 2020 (5) il Comitato misto ha prorogato le disposizioni transitorie fino al 31 dicembre 2021. Con decisione n. 2/2021, le disposizioni transitorie sono state prorogate fino al 31 dicembre 2022 (6).

    (4)

    Con decisione n. 2/2021 del 17 dicembre 2021, il termine entro cui alcune norme nazionali svizzere elencate nell’allegato 1 dell’accordo, che potrebbero essere incompatibili con le specifiche tecniche di interoperabilità, dovrebbero essere rivedute ai fini della loro eliminazione o modifica o del loro mantenimento, è stato prorogato al 31 dicembre 2022. Alla luce della situazione attuale, tale termine dovrebbe essere fissato al 31 dicembre 2023 per le norme nazionali che non sono ancora state rivedute.

    (5)

    In attesa dell’adozione delle disposizioni finali che sostituiscono le attuali disposizioni transitorie, è necessaria una proroga delle disposizioni degli articoli 2, 3, 4 e 5 della decisione n. 2/2019 fino al 31 dicembre 2023, per la salvaguardia della fluidità del traffico ferroviario tra la Svizzera e l’Unione europea.

    (6)

    La direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008 (7), estende ai trasporti nazionali le norme uniformi contenute nell’accordo europeo del 30 settembre 1957 relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada (ADR) e nel regolamento relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose per ferrovia (RID), nonché nell’accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose per vie navigabili interne (ADN). L’articolo 6, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2008/68/CE consente agli Stati membri di chiedere deroghe agli allegati dell’ADR e del RID per il trasporto nei loro territori di piccole quantità di merci pericolose o per trasporti locali. La Svizzera ha stilato un elenco di tali deroghe. Esse figurano nell’allegato 1 dell’accordo. Tali deroghe sono state rinnovate alla fine del 2016 e scadono il 1o gennaio 2023. Il 29 settembre 2022 la Svizzera ne ha chiesto nuovamente il rinnovo. L’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 2008/68/CE consente la proroga di dette deroghe per un periodo non superiore a sei anni. È pertanto opportuno prorogare le deroghe fino al 1° gennaio 2029. È inoltre necessario correggere nell’allegato 1 dell’accordo i riferimenti nazionali delle deroghe che sono state modificate dopo l’ultimo rinnovo,

    DECIDE:

    Articolo 1

    1.   L’allegato 1, sezione 4, dell’accordo è così modificato:

    1)

    la data «31 dicembre 2022», entro la quale dovrebbe essere riesaminata la compatibilità delle seguenti norme nazionali svizzere con le corrispondenti specifiche tecniche di interoperabilità dell’Unione, è sostituita dalla data «31 dicembre 2023» per le seguenti disposizioni:

    a)

    per quanto riguarda il regolamento (UE) n. 1302/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo a una specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Materiale rotabile» — «Locomotive e materiale rotabile per il trasporto di passeggeri» del sistema ferroviario dell’Unione europea (8):

    CH-TSI LOC&PAS-009 (versione 1.0 del giugno 2015),

    CH-TSI LOC&PAS-019 (versione 2.0 del giugno 2019),

    CH-TSI LOC&PAS-020 (versione 2.0 del giugno 2019),

    CH-TSI LOC&PAS-025 (versione 2.0 del giugno 2019),

    CH-TSI LOC&PAS-027 (versione 2.0 del giugno 2019),

    CH-TSI LOC&PAS-031 (versione 2.1 del novembre 2020),

    CH-TSI LOC&PAS-035 (versione 2.1 del novembre 2020),

    CH-TSI LOC&PAS-036 (versione 2.0 del giugno 2019);

    b)

    per quanto riguarda il regolamento (UE) 2016/919 della Commissione, del 27 maggio 2016, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per i sottosistemi «controllo-comando e segnalamento» del sistema ferroviario nell’Unione europea (9):

    CH-TSI CCS-006 (versione 2.1 del novembre 2020),

    CH-TSI CCS-019 (versione 3.0 del novembre 2020),

    CH-TSI CCS-026 (versione 2.1 del novembre 2020),

    CH-TSI CCS-032 (versione 2.1 del novembre 2020),

    CH-TSI CCS-033 (versione 1.1 del novembre 2020),

    CH-TSI CCS-038 (versione 1.1 del novembre 2020),

    CH-CSM-RA-001 (versione 1.0 del giugno 2019);

    2)

    i riferimenti alle seguenti norme nazionali svizzere sono soppressi nel modo seguente:

    a)

    per quanto riguarda le norme nazionali svizzere relative al regolamento (UE) n. 1302/2014 della Commissione, è soppressa la norma seguente:

    « —

    CH-TSI LOC&PAS-037: (versione 1.0 del giugno 2019): ETCS Service Brake (freno di servizio ETCS) (norma potenzialmente non compatibile con il regolamento (UE) n. 1302/2014, da riesaminare entro il 31 dicembre 2021).»;

    b)

    per quanto riguarda le norme nazionali svizzere relative al regolamento (UE) 2016/919 della Commissione, sono soppresse le norme seguenti:

    « —

    CH-TSI CCS-035 (versione 1.0 del giugno 2019): testi da visualizzare sulla DMI (norma potenzialmente non compatibile con il regolamento (UE) 2016/919, da riesaminare entro il 31 dicembre 2022);»

    e

    « —

    CH-CSM-RA-002 (versione 1.0 del giugno 2019): requisiti in caso di velocità superiori a 200 km/h (norma potenzialmente non compatibile con il regolamento (UE) 2016/919, da riesaminare entro il 31 dicembre 2022).».

    2.   Il testo dell’allegato 1, sezione 3 «Norme tecniche», parte intitolata «Trasporto di merci pericolose», dell’accordo relativo al trasporto di merci pericolose è sostituito dal testo che figura nell’allegato.

    Articolo 2

    La decisione n.°2/2019 del Comitato misto, del 13 dicembre 2019, è così modificata:

    1)

    all’articolo 6, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

    « 3.   L’allegato 1 individua le norme nazionali e i casi specifici applicabili che sono potenzialmente incompatibili con il diritto dell’Unione. Se la compatibilità con il diritto dell’Unione non è stata stabilita entro il 31 dicembre 2023, tali norme nazionali e casi specifici non possono più essere applicati, salvo diversa decisione del Comitato misto.»

    ;

    2)

    all’articolo 8, il secondo comma è sostituito dal seguente:

    «Gli articoli 2, 3, 4 e 5 si applicano fino al 31 dicembre 2023.».

    Articolo 3

    La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

    Fatto a Berna, il 21 dicembre 2022

    Per la Confederazione svizzera

    Il presidente

    Peter FÜGLISTALER

    Per l’Unione europea

    Il capo della delegazione dell’Unione europea

    Kristian SCHMIDT


    (1)  GU L 114 del 30.4.2002, pag. 91.

    (2)  Decisione n. 2/2019 del Comitato dei trasporti terrestri Comunità/Svizzera, del 13 dicembre 2019, relativa alle misure transitorie per la salvaguardia della fluidità del traffico ferroviario tra la Svizzera e l'Unione europea (GU L 13 del 17.1.2020, pag. 43).

    (3)  Direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 44).

    (4)  Direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 102).

    (5)  Decisione n. 2/2020 del Comitato dei trasporti terrestri Comunità/Svizzera, dell'11 dicembre 2020, che modifica l'allegato 1 dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia e la decisione n. 2/2019 del Comitato relativa alle misure transitorie per la salvaguardia della fluidità del traffico ferroviario tra la Svizzera e l'Unione europea (GU L 15 del 18.1.2021, pag. 34).

    (6)  Decisione n. 2/2021 del Comitato dei trasporti terrestri Comunità/Svizzera, del 17 dicembre 2021, che modifica l'allegato 1 dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia e la decisione n. 2/2019 del Comitato relativa alle misure transitorie per la salvaguardia della fluidità del traffico ferroviario tra la Svizzera e l'Unione europea (GU L 46 del 25.2.2022, pag. 125).

    (7)  GU L 260 del 30.9.2008, pag. 13.

    (8)  GU L 356 del 12.12.2014, pag. 228.

    (9)  GU L 158 del 15.6.2016, pag. 1.


    ALLEGATO

    «Trasporto di merci pericolose»

    Direttiva (UE) 2022/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativa a procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose (codificazione; GU L 274 del 24.10.2022, pag. 1).

    Direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose (GU L 260 del 30.9.2008, pag. 13), modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2022/1095 della Commissione, del 29 giugno 2022 (GU L 176 dell’1.7.2022, pag. 33).

    Ai fini del presente accordo, in Svizzera si applicano le seguenti deroghe alla direttiva 2008/68/CE:

    1.    Trasporto su strada

    Deroghe per la Svizzera a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2008/68/CE relativa al trasporto interno di merci pericolose.

    RO-a-CH-1

    Oggetto: trasporti di combustibile diesel e gasolio per riscaldamento con numero ONU 1202 in contenitori cisterna.

    Riferimento all’allegato I, capo I.1. di detta direttiva: punti 1.1.3.6 e 6.8.

    Contenuto dell’allegato della direttiva: esenzioni relative alle quantità trasportate per unità di trasporto, prescrizioni relative alla costruzione di cisterne.

    Contenuto della legislazione nazionale: i contenitori cisterna non costruiti conformemente alle disposizioni del punto 6.8 ma secondo la legislazione nazionale, di capacità pari o inferiore a 1210 litri e utilizzati per il trasporto di gasolio per riscaldamento o combustibile diesel con numero ONU 1202, possono beneficiare delle esenzioni stabilite al punto 1.1.3.6 dell’ADR.

    Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: appendice 1, punti 1.6.14.4, 4.8 e 6.14 dell’ordinanza del 29 novembre 2002 concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR; RS 741.621).

    Data di scadenza: 1° gennaio 2029.

    RO-a-CH-2

    Oggetto: esenzione dall’obbligo di detenere un documento di trasporto per determinate quantità di merci pericolose come specificato al punto 1.1.3.6.

    Riferimento all’allegato I, capo I.1., di detta direttiva: punti 1.1.3.6 e 5.4.1.

    Contenuto dell’allegato della direttiva: obbligo di detenere un documento di trasporto.

    Contenuto della legislazione nazionale: il trasporto di container vuoti e non puliti appartenenti alla categoria di trasporto 4, ad eccezione del n. ONU 3509, e di bombole per gas, piene o vuote, per gli apparecchi di respirazione utilizzate dai servizi di emergenza e come attrezzature subacquee, in quantità non superiori ai limiti stabiliti al punto 1.1.3.6, non è soggetto all’obbligo di essere muniti di un documento di trasporto di cui al punto 5.4.1.

    Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: appendice 1, punto 8.1.2.1, lettera a) dell’ordinanza del 29 novembre 2002 concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR; RS 741.621).

    Data di scadenza: 1° gennaio 2029.

    RO-a-CH-3

    Oggetto: trasporti di cisterne vuote non pulite da parte delle imprese di revisione degli impianti di deposito di liquidi nocivi alle acque.

    Riferimento all’allegato I, capo I.1., di detta direttiva: punti 6.5, 6.8, 8.2 e 9.

    Contenuto dell’allegato della direttiva: costruzione, equipaggiamento e ispezione delle cisterne e dei veicoli; formazione del conducente.

    Contenuto della legislazione nazionale: veicoli e cisterne/container vuoti non puliti utilizzati dalle imprese di revisione degli impianti di deposito di liquidi nocivi alle acque, utilizzati per contenere liquidi mentre le cisterne fisse sono sottoposte ad interventi di revisione, non sono soggetti agli obblighi di costruzione, equipaggiamento e ispezione né agli obblighi in materia di etichettatura e marcatura con pannello arancione previsti dall’ADR. Sono soggetti a disposizioni speciali in materia di etichettatura e identificazione e non è obbligatorio che il conducente abbia seguito la formazione di cui al punto 8.2.

    Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: appendice 1, punto 1.1.3.6.6 dell’ordinanza del 29 novembre 2002 concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR; RS 741.621).

    Data di scadenza: 1o gennaio 2029.

    Deroghe per la Svizzera a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, lettera b), punto i), della direttiva 2008/68/CE.

    RO-bi-CH-1

    Oggetto: trasporto di rifiuti domestici contenenti merci pericolose a impianti per lo smaltimento dei rifiuti.

    Riferimento all’allegato I, capo I.1., di detta direttiva: punti 2, 4.1.10, 5.2 e 5.4.

    Contenuto dell’allegato della direttiva: classificazione, imballaggio combinato, marcatura ed etichettatura, documentazione.

    Contenuto della legislazione nazionale: le norme contengono disposizioni relative alla classificazione semplificata di rifiuti domestici contenenti merci pericolose (rifiuti domestici), svolta da un esperto riconosciuto dall’autorità competente, all’uso di recipienti per la raccolta adeguati e alla formazione del conducente. I rifiuti domestici che non possono essere classificati dall’esperto possono essere trasportati presso un centro di trattamento in piccole quantità identificate per imballaggio e per unità di trasporto.

    Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: appendice 1, punto 1.1.3.11 dell’ordinanza del 29 novembre 2002 concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR; RS 741.621).

    Osservazioni: queste norme si applicano solo al trasporto di rifiuti domestici contenenti merci pericolose tra i siti pubblici per il trattamento e gli impianti per lo smaltimento dei rifiuti.

    Data di scadenza: 1° gennaio 2029.

    RO-bi-CH-2

    Oggetto: trasporto per la restituzione di fuochi d’artificio

    Riferimento all’allegato I, capo I.1. di detta direttiva: punti 2.1.2 e 5.4.

    Contenuto dell’allegato della direttiva: classificazione e documentazione.

    Contenuto della legislazione nazionale: allo scopo di facilitare il trasporto per la restituzione di fuochi d’artificio con numeri ONU 0335, 0336 e 0337 dai dettaglianti ai fornitori, sono previste esenzioni relative all’indicazione della massa netta e della classificazione del prodotto sul documento di trasporto.

    Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: appendice 1, punto 1.1.3.12 dell’ordinanza del 29 novembre 2002 concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR; RS 741.621).

    Osservazioni: il controllo dettagliato del contenuto esatto di ogni elemento invenduto in ogni confezione è praticamente impossibile per i prodotti destinati alla vendita al dettaglio.

    Data di scadenza: 1o gennaio 2029.

    RO-bi-CH-3

    Oggetto: certificato di formazione ADR per i viaggi compiuti al fine di trasportare veicoli guasti, i viaggi relativi a riparazioni, i viaggi effettuati per esaminare veicoli cisterna/cisterne e i viaggi compiuti su veicoli cisterna da esperti responsabili dell’esame del veicolo in questione.

    Riferimento all’allegato I, capo I.1. di detta direttiva: punto 8.2.1.

    Contenuto dell’allegato della direttiva: i conducenti dei veicoli devono seguire appositi corsi di formazione.

    Contenuto della legislazione nazionale: i corsi e i certificati di formazione ADR non sono richiesti nel caso di viaggi compiuti per trasportare veicoli guasti o per eseguire prove relative alle riparazioni, viaggi effettuati su veicoli cisterna per esaminare il veicolo o la sua cisterna e viaggi compiuti da esperti responsabili dell’esame del veicolo cisterna.

    Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: appendice 1, punto 8.2.1 dell’ordinanza del 29 novembre 2002 concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR; RS 741.621).

    Osservazioni: in alcuni casi i veicoli guasti o sottoposti a riparazioni e i veicoli cisterna che vengono preparati per un’ispezione tecnica o sottoposti a controlli durante tale ispezione contengono ancora merci pericolose.

    Continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai punti 1.3 e 8.2.3.

    Data di scadenza: 1° gennaio 2029.

    2.    Trasporto per ferrovia

    Deroghe per la Svizzera a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2008/68/CE:

    RA-a-CH-1

    Oggetto: trasporti di combustibile diesel con numero ONU 1202 in contenitori cisterna.

    Riferimento all’allegato II, capo II.1. di detta direttiva: punto 6.8.

    Contenuto dell’allegato della direttiva: disposizioni relative alla costruzione delle cisterne.

    Contenuto della legislazione nazionale: i contenitori cisterna non costruiti conformemente alle disposizioni del punto 6.8, ma secondo la legislazione nazionale, sono autorizzati per il trasporto di combustibile diesel con numero ONU 1202.

    Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: allegato 2.1. dell’ordinanza del 31 ottobre 2012 relativa al trasporto di merci pericolose per ferrovia e tramite impianti di trasporto a fune (RSD; RS 742.412) e appendice 1, capitoli 1.6, 4.8 e 6.14, dell’ordinanza del 29 novembre 2002 concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR; RS 741.621).

    Data di scadenza: 1° gennaio 2029.

    RA-a-CH-2

    Oggetto: documento di trasporto.

    Riferimento all’allegato II, capo II.1. di detta direttiva: punto 5.4.1.1.1.

    Contenuto dell’allegato della direttiva: informazioni generali richieste nel documento di trasporto.

    Contenuto della legislazione nazionale: è possibile utilizzare un termine collettivo nel documento di trasporto, se tale documento è accompagnato da un elenco contenente le informazioni obbligatorie come stabilito sopra.

    Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: allegato 2.1. dell’ordinanza del 31 ottobre 2012 relativa al trasporto di merci pericolose per ferrovia e tramite impianti di trasporto a fune (RSD; RS 742.412).

    Data di scadenza: 1° gennaio 2029.

    Direttiva 2010/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2010, in materia di attrezzature a pressione trasportabili e che abroga le direttive del Consiglio 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE e 1999/36/CE (GU L 165 del 30.6.2010, pag. 1).


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