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Document 22022D2155

Decisione del Comitato misto SEE n. 163/2019 del 14 giugno 2019 che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2022/2155]

GU L 291 del 10.11.2022, pp. 46–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/2155/oj

10.11.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 291/46


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 163/2019

del 14 giugno 2019

che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2022/2155]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2017/1542 della Commissione, dell'8 giugno 2017, che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/35 per quanto riguarda il calcolo dei requisiti patrimoniali obbligatori per talune categorie di attività detenute dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione (società di infrastrutture), rettificato dalla GU L 264 del 13.10.2017, pag. 24 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2189 della Commissione, del 24 novembre 2017, che modifica e rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli per la presentazione delle informazioni alle autorità di vigilanza conformemente alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

(3)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2190 della Commissione, del 24 novembre 2017, che modifica e rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2452 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure, i formati e i modelli per la relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria conformemente alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3)

(4)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato IX dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato IX dell'accordo SEE è così modificato:

1.

Al punto 1b (Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:

"-

32017 R 1542: Regolamento delegato (UE) 2017/1542 della Commissione, dell'8 giugno 2017 (GU L 236 del 14.9.2017, pag. 14), rettificato dalla GU L 264 del 13.10.2017, pag. 24."

2.

Al punto 1p (Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450 della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:

"-

32017 R 2189: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2189 della Commissione, del 24 novembre 2017 (GU L 310 del 25.11.2017, pag. 3)".

3.

al punto 1r (Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2452 della Commissione) è aggiunto il testo seguente:

", modificato da:

32017 R 2190: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2190 della Commissione, del 24 novembre 2017 (GU L 310 del 25.11.2017, pag. 30)".

Articolo 2

I testi del regolamento delegato (UE) 2017/1542, rettificato dalla GU L 264 del 13.10.2017, pag. 24, e dei regolamenti di esecuzione (UE) 2017/2189 e (UE) 2017/2190 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 15 giugno 2019 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 62/2018 del 23 marzo 2018 (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 2019

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN


(1)   GU L 236 del 14.9.2017, pag. 14.

(2)   GU L 310 del 25.11.2017, pag. 3.

(3)   GU L 310 del 25.11.2017, pag. 30.

(*)   GU L 26 del 30.1.2020, pag. 50.

(*)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


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