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Document 22022D2019

Decisione del Comitato misto SEE n. 121/2019 dell'8 maggio 2019 che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2022/2019]

GU L 279 del 27.10.2022, pp. 23–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/2019/oj

27.10.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 279/23


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 121/2019

dell'8 maggio 2019

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2022/2019]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1659 della Commissione, del 7 novembre 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 alla luce dei criteri scientifici per la determinazione delle proprietà di interferente endocrino introdotti dal regolamento (UE) 2018/605 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1796 della Commissione, del 20 novembre 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive amidosulfuron, bifenox, clorpirifos, clorpirifos metile, clofentezina, dicamba, difenoconazolo, diflubenzurone, diflufenican, dimossistrobina, fenoxaprop-p, fenpropidin, lenacil, mancozeb, mecoprop-p, metiram, nicosulfuron, oxamil, picloram, pyraclostrobin, piriprossifen e tritosulfuron (2).

(3)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1913 della Commissione, del 6 dicembre 2018, che rinnova l'approvazione della sostanza tribenuron in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (3).

(4)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1914 della Commissione, del 6 dicembre 2018, concernente il mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva quinoxifen, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (4).

(5)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1915 della Commissione, del 6 dicembre 2018, che approva la sostanza attiva Metschnikowia fructicola ceppo NRRL Y-27328, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (5).

(6)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1916 della Commissione, del 6 dicembre 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga del periodo di approvazione della sostanza attiva bispyribac (6).

(7)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1917 della Commissione, del 6 dicembre 2018, concernente il mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva flurtamone in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (7).

(8)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capo XV dell'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:

1.

Al punto 13a (Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione) sono aggiunti i seguenti trattini:

"-

32018 R 1796: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1796 della Commissione, del 20 novembre 2018 (GU L 294 del 21.11.2018, pag. 15),

-

32018 R 1913: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1913 della Commissione, del 6 dicembre 2018 (GU L 311 del 7.12.2018, pag. 13),

-

32018 R 1914: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1914 della Commissione, del 6 dicembre 2018 (GU L 311 del 7.12.2018, pag. 17),

-

32018 R 1915: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1915 della Commissione, del 6 dicembre 2018 (GU L 311 del 7.12.2018, pag. 20),

-

32018 R 1916: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1916 della Commissione, del 6 dicembre 2018 (GU L 311 del 7.12.2018, pag. 24),

-

32018 R 1917: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1917 della Commissione, del 6 dicembre 2018 (GU L 311 del 7.12.2018, pag. 27)."

2.

Al punto 13f (Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione) è aggiunto quanto segue:

", modificato da:

32018 R 1659: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1659 della Commissione, del 7 novembre 2018 (GU L 278 dell'8.11.2018, pag. 3)."

3.

Dopo il punto 13zzzzzzzzzi (Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1532 della Commissione) sono inseriti i seguenti punti:

"13zzzzzzzzzj.

32018 R 1913: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1913 della Commissione, del 6 dicembre 2018, che rinnova l'approvazione della sostanza tribenuron in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 294 del 21.11.2018, pag. 15).

13zzzzzzzzzk.

32018 R 1914: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1914 della Commissione, del 6 dicembre 2018, concernente il mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva quinoxifen, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 311 del 7.12.2018, pag. 17).

13zzzzzzzzzl.

32018 R 1915: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1915 della Commissione, del 6 dicembre 2018, che approva la sostanza attiva Metschnikowia fructicola ceppo NRRL Y-27328 in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 311 del 7.12.2018, pag. 20).

13zzzzzzzzzm.

32018 R 1917: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1917 della Commissione, del 6 dicembre 2018, concernente il mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva flurtamone, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 311 del 7.12.2018, pag. 27)."

Articolo 2

I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) 2018/1659, (UE) 2018/1796, (UE) 2018/1913, (UE) 2018/1914, (UE) 2018/1915, (UE) 2018/1916 e (UE) 2018/1917 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1° giugno 2019, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l'8 maggio 2019

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN


(1)   GU L 278 dell'8.11.2018, pag. 3.

(2)   GU L 294 del 21.11.2018, pag. 15.

(3)   GU L 311 del 7.12.2018, pag. 13.

(4)   GU L 311 del 7.12.2018, pag. 17.

(5)   GU L 311 del 7.12.2018, pag. 20.

(6)   GU L 311 del 7.12.2018, pag. 24.

(7)   GU L 311 del 7.12.2018, pag. 27.

(*)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


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