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Document 22022A0706(01)

Accordo tra l'Unione europea e l'Ucraina sul trasporto di merci su strada

ST/10151/2022/INIT

GU L 179 del 6.7.2022, p. 4–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2022/1158/oj

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6.7.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 179/4


ACCORDO tra l'Unione europea e l'Ucraina sul trasporto di merci su strada

L'UNIONE EUROPEA, di seguito denominata anche «Unione»,

da una parte,

e

L'UCRAINA

dall'altra,

di seguito denominate individualmente «parte» e collettivamente «parti»,

CONSAPEVOLI delle gravi perturbazioni cui deve far fronte il settore dei trasporti in Ucraina a seguito della guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina.

RICONOSCENDO l'indisponibilità delle rotte di trasporto tradizionali nella regione e l'urgente necessità di garantire le catene di approvvigionamento e la sicurezza alimentare utilizzando rotte alternative su strada, in particolare per il trasporto di cereali, carburante, prodotti alimentari e altre merci dall'Ucraina all'Unione.

DESIDERANDO sostenere la società e l'economia ucraine consentendo ai trasportatori di merci su strada dell'Unione e dell'Ucraina di eseguire operazioni di trasporto di merci verso l'Ucraina e attraverso il territorio ucraino verso l'Unione e viceversa, ove necessario.

CONSTATANDO che l'attuale sistema basato su un numero limitato di autorizzazioni degli Stati membri non offre ai trasportatori di merci su strada ucraini la necessaria flessibilità per aumentare le loro operazioni con l'Unione e attraverso la stessa.

DETERMINATE a garantire che in futuro le condizioni di accesso al mercato del trasporto di merci su strada tra le parti, che sono attualmente disponibili ai trasportatori su strada stabiliti in una qualsiasi delle parti, non siano in alcun caso più restrittive rispetto alla situazione attuale.

DETERMINATE a sostenere l'economia ucraina liberalizzando le operazioni di transito e di trasporto internazionale bilaterale tra l'Unione e l'Ucraina per consentire il necessario trasporto di merci e per concedere a entrambe le parti gli stessi diritti reciproci di eseguire operazioni di transito e di trasporto internazionale bilaterale tra l'Unione e l'Ucraina.

CONSTATANDO che l'articolo 136 dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra («accordo di associazione»), prevede una liberalizzazione coordinata e progressiva dei trasporti tra le parti e stabilisce che le condizioni a tal fine dovrebbero essere disciplinate da accordi speciali in materia di trasporto su strada.

DESIDERANDO assoggettare le disposizioni del presente accordo al capo relativo alla risoluzione delle controversie dell'accordo di associazione.

DESIDERANDO sostenere i conducenti ucraini e facilitare l'applicazione delle loro competenze e conoscenze creando le condizioni per consentire loro di continuare a utilizzare le patenti di guida e i certificati di idoneità professionale ucraini di cui sono attualmente in possesso.

RICONOSCENDO l'impossibilità di prevedere la durata dell'impatto della guerra di aggressione russa sul settore e sulle infrastrutture dei trasporti in Ucraina, motivo per cui, al più tardi tre mesi prima della scadenza del presente accordo, le parti si consulteranno in seno al comitato misto per valutare l'eventuale necessità di rinnovarlo.

CONSAPEVOLI che l'accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR) garantirà che le operazioni di trasporto nell'ambito del presente accordo rispettino le condizioni di lavoro dei conducenti e la concorrenza leale e non compromettano la sicurezza stradale,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Obiettivi

1.   La finalità del presente accordo è la temporanea agevolazione del trasporto di merci su strada tra e attraverso il territorio dell'Unione europea e dell'Ucraina concedendo diritti supplementari di transito e trasporto di merci tra le parti agli operatori stabiliti in una delle parti, a seguito delle ripercussioni della guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina e delle notevoli perturbazioni che essa comporta per tutti i modi di trasporto nel paese.

2.   Il presente accordo comprende inoltre misure volte ad agevolare il riconoscimento dei documenti del conducente.

3.   Il presente accordo non deve essere interpretato come avente l'effetto di diminuire o rendere altrimenti più restrittive le condizioni di accesso al mercato dei servizi di trasporto internazionale su strada tra le parti rispetto alla situazione esistente il giorno precedente alla data della sua entrata in vigore.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1.   Il presente accordo si applica al transito e al trasporto internazionale di merci su strada tra le parti per conto terzi e lascia impregiudicata l'applicazione delle norme stabilite dal sistema del contingente multilaterale della Conferenza europea dei Ministri dei trasporti nell'ambito del Forum Internazionale dei Trasporti. Il trasporto di merci su strada all'interno di uno Stato membro dell'Unione europea o tra Stati membri dell'Unione europea non rientra nell'ambito di applicazione del presente accordo. Il transito nel territorio dell'altra parte per il trasporto di merci tra paesi terzi non rientra nel presente accordo.

2.   Il presente accordo stabilisce inoltre alcune disposizioni specifiche relative ai documenti del conducente.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente accordo, si applicano le seguenti definizioni:

1)

«parte di stabilimento»: la parte in cui è stabilito il trasportatore di merci su strada;

2)

«trasportatore di merci su strada»: una persona fisica o giuridica che esegue il trasporto di merci a fini commerciali, stabilita in una parte conformemente alla legislazione di tale parte e autorizzata dalla stessa parte a eseguire il trasporto internazionale di merci per conto terzi mediante veicoli a motore singoli oppure insiemi di veicoli accoppiati;

3)

«veicolo»: un veicolo a motore immatricolato in una delle parti o un insieme di veicoli accoppiati di cui almeno il veicolo a motore sia immatricolato in una delle parti, adibito esclusivamente al trasporto di merci;

4)

«transito»: la circolazione di veicoli, senza carico né scarico di merci, nel territorio di una parte da parte di un trasportatore di merci su strada stabilito nell'altra parte;

5)

«trasporto internazionale bilaterale»: viaggi a carico con un veicolo, dal territorio della parte di stabilimento verso il territorio dell'altra parte, e viceversa, con o senza transito nel territorio di un paese terzo;

6)

«documenti del conducente»: un permesso di guida nazionale, come una patente di guida, attestante le condizioni alle quali un conducente è autorizzato a guidare a norma della legislazione della parte che rilascia il documento, o un certificato di idoneità professionale, una carta di qualificazione del conducente o qualsiasi altro documento ufficiale attestante che il suo titolare possiede la qualifica e la formazione pertinenti richieste a norma della legislazione della parte che rilascia il documento per esercitare l'attività di guida in termini analoghi a quelli di cui all'articolo 1 della direttiva 2003/59/CE (1).

Articolo 4

Accesso ai servizi di trasporto su strada

I trasportatori di merci su strada sono autorizzati a eseguire le seguenti operazioni di trasporto merci su strada:

a)

viaggi a carico intrapresi da un veicolo, i cui punti di partenza e di arrivo sono situati nel territorio di due parti diverse, con o senza transito nel territorio di un paese terzo;

b)

viaggi a carico intrapresi da un veicolo dal territorio della parte di stabilimento verso il territorio della stessa parte, con transito nel territorio dell'altra parte;

c)

viaggi a carico intrapresi da un veicolo verso o dal territorio della parte di stabilimento verso un paese terzo con transito nel territorio dell'altra parte;

d)

viaggi a vuoto intrapresi da un veicolo in collegamento con i viaggi di cui alle lettere a), b) e c).

Articolo 5

Documenti del conducente

1.   Nell'ambito di applicazione del presente accordo, e per tutta la sua durata, ciascuna parte esenta i titolari dei documenti del conducente rilasciati dall'altra parte dall'obbligo di essere in possesso di un permesso di guida internazionale, quale definito nelle convenzioni sulla circolazione stradale concluse a Ginevra nel 1949 e a Vienna nel 1968.

2.   L'Ucraina informa l'Unione europea e i suoi Stati membri di tutte le misure adottate dopo il 23 febbraio 2022 finalizzate a prorogare la validità amministrativa dei documenti del conducente rilasciati dall'Ucraina.

3.   Le parti cooperano per prevenire e combattere le frodi e le falsificazioni dei documenti del conducente. A tal fine, e fatte salve le pertinenti norme in materia di protezione dei dati personali, le autorità competenti dell'Ucraina forniscono le informazioni pertinenti alle autorità competenti dell'Unione europea e dei suoi Stati membri mediante un portale web gestito dalle autorità competenti dell'Ucraina o mediante l'estrazione di dati dalle patenti di guida elettroniche dei conducenti rilasciate dall'Ucraina conformemente alla sua legislazione.

Qualora le autorità competenti dell'Unione europea e dei suoi Stati membri non siano in grado di accedere alle informazioni pertinenti con mezzi elettronici appropriati, le autorità competenti dell'Ucraina forniscono tali informazioni pertinenti alle autorità competenti dell'Unione europea e dei suoi Stati membri con qualsiasi altro mezzo appropriato.

Articolo 6

Durata

1.   Il presente accordo si applica fino al 30 giugno 2023.

2.   Al più tardi tre mesi prima della scadenza dell'accordo le parti si consultano per valutare la necessità di rinnovarlo. A tal fine le parti si consultano in seno al comitato misto come stabilito all'articolo 7, paragrafo 2.

Articolo 7

Comitato misto

1.   È istituito un comitato misto. Tale comitato è incaricato di esercitare la vigilanza e il controllo sull'applicazione e sull'attuazione del presente accordo e di esaminarne periodicamente il funzionamento alla luce dei suoi obiettivi.

2.   Il comitato misto è convocato su richiesta di uno dei suoi copresidenti. Esso è inoltre convocato al più tardi tre mesi prima della scadenza del presente accordo al fine di valutare e decidere se sia necessario prorogarlo conformemente all'articolo 6, paragrafo 2. Il comitato misto adotta una decisione in merito a tale proroga, compresa, se opportuno, la relativa durata, conformemente al paragrafo 5 del presente articolo.

3.   Il comitato misto è composto dai rappresentanti delle parti. I rappresentanti degli Stati membri dell'Unione europea possono assistere alle riunioni del comitato misto in qualità di osservatori.

4.   Il comitato misto è presieduto a turno da un rappresentante dell'Unione europea e da un rappresentante dell'Ucraina.

5.   Il comitato misto adotta le proprie decisioni per consenso tra le parti. Le decisioni sono vincolanti per le parti, che adottano tutte le misure necessarie per attuarle.

6.   Il comitato misto adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 8

Risoluzione delle controversie (2)

In caso di disaccordo fra le parti in merito all'interpretazione e all'applicazione del presente accordo, si applicano mutatis mutandis le disposizioni di cui al titolo IV, capo 14, dell'accordo di associazione.

Articolo 9

Adempimento degli obblighi

1.   Ciascuna parte è pienamente responsabile del rispetto di tutte le disposizioni del presente accordo.

2.   Ciascuna parte provvede affinché siano adottate tutte le misure necessarie ad applicare le disposizioni del presente accordo, compreso il rispetto delle medesime a tutti i livelli di governo e da parte delle persone che esercitano poteri pubblici delegati. Ciascuna parte agisce in buona fede per garantire il conseguimento degli obiettivi stabiliti nel presente accordo.

3.   Il presente accordo è un accordo specifico ai sensi dell'articolo 479, paragrafo 5, dell'accordo di associazione. Una parte può adottare misure appropriate relative al presente accordo in caso di violazione particolarmente grave e sostanziale di uno qualsiasi degli obblighi descritti quali elementi essenziali all'articolo 2 dell'accordo di associazione, che costituisce una minaccia per la pace e la sicurezza internazionali tanto da richiedere una reazione immediata. Tali misure appropriate sono adottate conformemente all'articolo 478 dell'accordo di associazione.

Articolo 10

Misure di salvaguardia

1.   Ciascuna parte può adottare appropriate misure di salvaguardia se ritiene che le operazioni di trasporto eseguite da trasportatori di merci su strada dell'altra parte costituiscano una minaccia per la sicurezza stradale. Le misure di salvaguardia sono adottate nel pieno rispetto del diritto internazionale e sono proporzionate e limitate, per ambito di applicazione e durata, a quanto strettamente necessario per porre rimedio alla situazione o salvaguardare l'equilibrio del presente accordo. È data priorità alle misure che ostacolano nella minor misura possibile il funzionamento del presente accordo.

2.   Prima di avviare consultazioni la parte interessata notifica all'altra parte le misure adottate e fornisce tutte le informazioni pertinenti.

3.   Le parti avviano immediatamente consultazioni in seno al comitato misto al fine di trovare una soluzione reciprocamente accettabile.

4.   Qualsiasi provvedimento adottato a norma del presente articolo è sospeso non appena la parte inadempiente ottempera alle disposizioni del presente accordo o qualora la minaccia per la sicurezza stradale cessi di esistere.

Articolo 11

Applicazione territoriale

Il presente accordo si applica, da una parte, al territorio al quale si applicano il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alle condizioni stabilite in tali trattati e, dall'altra, al territorio dell'Ucraina entro i suoi confini riconosciuti a livello internazionale.

La sua applicazione è sospesa nelle zone sulle quali il governo dell'Ucraina non esercita un controllo effettivo.

Articolo 12

Denuncia

1.   Ciascuna parte può notificare per iscritto all'altra parte in qualsiasi momento, attraverso i canali diplomatici, la propria decisione di denunciare il presente accordo. L'accordo è denunciato due settimane dopo tale notifica, a meno che la parte notificante non indichi una data successiva a decorrere dalla quale la notifica abbia effetto. In quest'ultimo caso la data non può essere posteriore di oltre due mesi alla data della notifica.

2.   I trasportatori di merci su strada il cui veicolo si trova nel territorio dell'altra parte alla scadenza del presente accordo sono autorizzati a transitare nel territorio di tale parte per tornare nel territorio della parte in cui sono stabiliti.

3.   A fini di chiarezza, per la data della notifica di cui al paragrafo 1 si intende la data in cui la notifica è ricevuta dall'altra parte.

4.   La scadenza di cui all'articolo 6 o la denuncia del presente accordo a norma del paragrafo 1 del presente articolo non ha l'effetto di limitare le condizioni di accesso al mercato dei servizi di trasporto su strada tra le parti rispetto alla situazione esistente il giorno prima dell'entrata in vigore del presente accordo. A tal fine, in assenza di un accordo successivo tra le parti, a decorrere dalla data di scadenza o di denuncia del presente accordo si applicano nuovamente i diritti di accesso al mercato stabiliti nell'ambito degli accordi bilaterali vigenti in tale data tra gli Stati membri dell'Unione europea e l'Ucraina.

Articolo 13

Entrata in vigore e applicazione provvisoria

1.   Il presente accordo è sottoposto a ratifica o approvazione secondo le rispettive procedure delle parti. Il presente accordo entra in vigore il giorno in cui le parti si sono reciprocamente notificate l'espletamento delle rispettive procedure giuridiche interne all'uopo necessarie.

2.   In deroga al paragrafo 1, l'Unione e l'Ucraina convengono di applicare in via provvisoria il presente accordo a decorrere dal giorno della sua firma.

3.   Ai fini delle disposizioni pertinenti del presente accordo i riferimenti in tali disposizioni alla «data di entrata in vigore del presente accordo» si intendono fatti alla «data a decorrere dalla quale il presente accordo è applicato in via provvisoria», conformemente al paragrafo 1 del presente articolo.

Fatto [in duplice esemplare] in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ucraina e ungherese, tutti i testi facenti ugualmente fede.

IN FEDE DI CHE i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente accordo.

Съставено в Лион на двадесет и девети юни две хиляди двадесет и втора година.

Hecho en Lyon, el veintinueve de junio de dos mil veintidós.

V Lyonu dne dvacátého devátého června dva tisíce dvacet dva.

Udfærdiget i Lyon, den niogtyvende juni to tusind og toogtyve.

Geschehen zu Lyon am neunundzwanzigsten Juni zweitausendzweiundzwanzig.

Kahe tuhande kahekümne teise aasta juunikuu kahekümne üheksandal päeval Lyonis.

Έγινε στη Λυών, στις είκοσι εννέα Ιουνίου δύο χιλιάδες είκοσι δύο.

Done at Lyon on the twenty-ninth day of June in the year two thousand and twenty two.

Fait à Lyon, le vingt-neuf juin deux mille vingt-deux.

Arna dhéanamh i Lyon, an naoú lá is fiche de Mheitheamh sa bhliain dhá mhíle fiche a dó.

Sastavljeno u Lyonu dvadeset i devetog lipnja godine dvije tisuće dvadeset i druge.

Fatto a Lione, addi ventinove giugno duemilaventidue.

Lionā, divi tūkstoši divdesmit otrā gada divdesmit devītajā jūnijā.

Priimta du tūkstančiai dvidešimt antrų metų birželio dvidešimt devintą dieną Lione.

Kelt Lyonban, a kétezerhuszonkettedik év június havának huszonkilencedik napján.

Magħmul f’Lyon, fid-disgħa u għoxrin jum ta’ Ġunju fis-sena elfejn u tnejn u għoxrin.

Gedaan te Lyon, negenentwintig juni tweeduizend tweeëntwintig.

Sporządzono w Lyonie dnia dwudziestego dziewiątego czerwca roku dwa tysiące dwudziestego drugiego.

Feito em Lião, em vinte e nove de junho de dois mil e vinte e dois.

Întocmit la Lyon, la douăzeci și nouă iunie două mii douăzeci și doi.

V Lyone dvadsiateho deviateho júna dvetisícdvadsaťdva

V Lyonu, devetindvajsetega junija dva tisoč dvaindvajset.

Tehty Lyonissa kahdentenakymmenentenäyhdeksäntenä päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattakaksikymmentäkaksi.

Som skedde i Lyon den tjugonionde juni tjugohundratjugotvå.

Вчинено в м.Лiон двадцять дев’ятого червня двi тисячi двадцять другого року.

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(1)  Direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri, che modifica il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio e la direttiva 91/439/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 76/914/CEE del Consiglio (GU UE L 226 del 10.9.2003, pag. 4).

(2)  Si precisa che né il presente articolo né il presente accordo sono da interpretarsi come tali da conferire diritti o imporre obblighi che possono essere direttamente invocati dinanzi alle giurisdizioni nazionali delle parti.


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