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Document 22021A0216(01)
Decision of the Contracting Parties to the Agreement for Cooperation in Dealing with Pollution of the North Sea by Oil and Other Harmful Substances on the extension of the scope of application of the Agreement with a view to cooperation on surveillance in respect of the requirements of Annex VI to the MARPOL Convention
Decisione delle parti contraenti dell’accordo concernente la cooperazione in materia di lotta contro l’inquinamento del Mare del Nord causato dagli idrocarburi e da altre sostanze pericolose in merito all’estensione dell’ambito di applicazione dell’accordo ai fini della cooperazione in materia di sorveglianza in relazione alle prescrizioni dell’allegato VI della convenzione Marpol
Decisione delle parti contraenti dell’accordo concernente la cooperazione in materia di lotta contro l’inquinamento del Mare del Nord causato dagli idrocarburi e da altre sostanze pericolose in merito all’estensione dell’ambito di applicazione dell’accordo ai fini della cooperazione in materia di sorveglianza in relazione alle prescrizioni dell’allegato VI della convenzione Marpol
GU L 54 del 16.2.2021, pp. 3–5
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force.
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/216(1)/oj
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16.2.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 54/3 |
DECISIONE DELLE PARTI CONTRAENTI DELL’ACCORDO CONCERNENTE LA COOPERAZIONE IN MATERIA DI LOTTA CONTRO L’INQUINAMENTO DEL MARE DEL NORD CAUSATO DAGLI IDROCARBURI E DA ALTRE SOSTANZE PERICOLOSE
in merito all’estensione dell’ambito di applicazione dell’accordo ai fini della cooperazione in materia di sorveglianza in relazione alle prescrizioni dell’allegato VI della convenzione Marpol
Le parti contraenti dell’accordo concernente la cooperazione in materia di lotta contro l’inquinamento del Mare del Nord causato dagli idrocarburi e da altre sostanze pericolose («accordo»),
rifacendosi all’articolo 16 dell’accordo che stabilisce che una o più parti contraenti possono presentare proposte di emendamento e che tali proposte possono essere adottate con voto unanime nel corso di una riunione delle parti contraenti,
con l’intento di garantire al governo depositario di ricevere il più presto possibile le notifiche di approvazione di tutte le parti contraenti per consentire la rapida entrata in vigore di tali emendamenti conformemente all’articolo 16, paragrafo 2, dell’accordo,
al fine di migliorare la cooperazione e il coordinamento tra gli Stati contraenti nella lotta contro le emissioni atmosferiche illecite causate dalla navigazione marittima, al fine di limitare le conseguenze negative della combustione di combustibili per uso marittimo (a elevato tenore di zolfo o azoto) per la salute umana, la biodiversità e l’intero ambiente marino,
adottano la decisione seguente all’unanimità:
Paragrafo 1
Emendamento del titolo dell’accordo
Il titolo dell’accordo è modificato come segue:
«Accordo concernente la cooperazione in materia di lotta contro l’inquinamento del Mare del Nord causato da idrocarburi e da altre sostanze pericolose, ivi compreso l’inquinamento atmosferico causato dalla navigazione marittima»
Paragrafo 2
Emendamento del preambolo dell’accordo
Il preambolo dell’accordo è modificato come segue:
viene inserita la parola «dell’Irlanda,» prima delle parole «del Regno dei Paesi Bassi».
I paragrafi da 2 a 6 del preambolo sono modificati come segue:
«Riconoscendo che l’inquinamento dei mari dovuto agli idrocarburi e ad altre sostanze pericolose e l’inquinamento dell’atmosfera causato dalla navigazione marittima nella regione del Mare del Nord può rappresentare un pericolo per l’ambiente marino, la biodiversità, la salute umana e per i relativi interessi degli Stati costieri,
prendendo atto del fatto che i tipi di inquinamento di cui trattasi hanno origine da molte fonti e che i sinistri e altri eventi che interessano le acque marittime suscitano vive inquietudini,
convinti che l’attiva cooperazione e la reciproca assistenza fra gli Stati, insieme alla loro capacità di combattere contro l’inquinamento, siano indispensabili per proteggere le coste di questi Stati e gli interessi a esse connessi,
rallegrandosi dei progressi già realizzati nel quadro dell’accordo concernente la cooperazione in materia di lotta contro l’inquinamento delle acque del Mare del Nord causato dagli idrocarburi, firmato a Bonn il 9 giugno 1969,
desiderando sviluppare un’assistenza e una cooperazione reciproca ulteriore in materia di monitoraggio e lotta ai diversi tipi di inquinamento,»
Paragrafo 3
Emendamento dell’articolo 1
L’articolo 1 è modificato come segue:
«Articolo 1
Il presente accordo si applica nella regione del Mare del Nord ai sensi dell’articolo 2:
|
1) |
quando la presenza o la potenziale presenza di idrocarburi o di altre sostanze pericolose che inquinano o possono inquinare il mare costituisce un pericolo grave e imminente per le coste o per gli interessi a esse connessi di una o più parti contraenti; o |
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2) |
quando la presenza o la potenziale presenza di emissioni causate dalla navigazione marittima ai sensi dell’allegato VI della convenzione Marpol che inquinano o rischiano di inquinare l’ambiente marittimo contribuisce all’eutrofizzazione del mare e minaccia la salute delle persone che vivono sulla costa o degli esseri viventi nel mare; e |
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3) |
alla sorveglianza esercitata al fine di agevolare l’individuazione dell’inquinamento e la lotta all’inquinamento ai sensi dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo e di prevenire le violazioni delle norme in materia.» |
Paragrafo 4
Emendamento dell’articolo 5
L’articolo 5 è modificato come segue:
«Articolo 5
1. Ogniqualvolta una parte contraente viene a conoscenza di un incidente o della presenza nella regione del Mare del Nord di idrocarburi o di altre sostanze pericolose, ivi comprese le emissioni delle navi, che potrebbero costituire una grave minaccia per le coste o per gli interessi a esse connessi di un’altra parte contraente, essa ne informa immediatamente quest’ultima tramite la sua autorità competente.
2. Le parti contraenti si impegnano a invitare i capitani di tutte le navi battenti la loro bandiera nazionale e i piloti degli aerei immatricolati nel loro paese a segnalare immediatamente con i mezzi più pratici e più adeguati tenuto conto delle circostanze:
|
a) |
tutti gli incidenti che causano o possono causare l’inquinamento dell’ambiente marino; |
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b) |
la presenza, la natura e l’estensione degli idrocarburi o di altre sostanze pericolose che possono costituire una grave minaccia per le coste o per gli interessi a esse connessi di una o più parti contraenti. |
3. Le parti contraenti utilizzano un formulario tipo per segnalare l’inquinamento come previsto al paragrafo 1 del presente articolo.»
Paragrafo 5
Emendamento dell’articolo 6
L’articolo 6 è modificato come segue:
«Articolo 6
1. Ai soli effetti del presente accordo la regione del Mare del Nord è suddivisa in zone, come indicato nell’allegato del presente accordo.
2. La parte contraente nella cui zona sopravviene un evento del tipo descritto all’articolo 1, paragrafo 1, del presente accordo, esegue le valutazioni necessarie per quanto riguarda la natura e l’entità dell’incidente o, se del caso, il tipo e la quantità approssimativa di idrocarburi o di altre sostanze pericolose, nonché la loro direzione e velocità di spostamento.
3. La parte contraente interessata trasmette immediatamente a tutte le altre parti contraenti, tramite le loro autorità competenti, informazioni in merito alle valutazioni da essa eseguite, come pure in ordine agli interventi decisi per trattare detti idrocarburi o altre sostanze pericolose; essa continua a tenere sotto controllo tali sostanze per tutto il tempo in cui esse si trovano nella sua zona.
4. Gli obblighi che incombono alle parti contraenti conformemente al disposto del presente articolo per quanto riguarda le cosiddette zone di responsabilità comune formano oggetto di specifici accordi tecnici tra le parti interessate. Detti accordi sono comunicati alle altre parti contraenti.»
Paragrafo 6
Emendamento dell’articolo 15
L’articolo 15 è modificato come segue:
«Articolo 15
1. Le parti contraenti prendono le necessarie disposizioni per provvedere all’assolvimento delle funzioni di segreteria inerenti al presente accordo, tenendo conto delle disposizioni che allo stesso fine sono già previste da altri accordi internazionali in materia di prevenzione dell’inquinamento dell’ambiente marino e dell’inquinamento atmosferico in vigore nella stessa regione in cui si applica il presente accordo.
2. Ciascuna parte contraente contribuisce in ragione del 2,5 % alle spese annuali derivanti dall’accordo. Il saldo delle spese è ripartito tra le parti contraenti diverse dalla Comunità economica europea, in proporzione al loro prodotto nazionale lordo, conformemente alla tabella di ripartizione regolarmente votata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite. In nessun caso il contributo di una parte contraente al regolamento del saldo può essere superiore al 20 % del saldo stesso.»
Paragrafo 7
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui il governo depositario ha ricevuto notifica della sua approvazione da parte di tutte le parti contraenti.