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Document 22020D2249

Decisione N. 5/2020 del comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica del 17 dicembre 2020 che determina il livello massimo iniziale annuo complessivo del sostegno esentato e la percentuale iniziale minima di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica [2020/2249]

PUB/2020/1042

GU L 443 del 30.12.2020, p. 13–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/2249/oj

30.12.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 443/13


DECISIONE N. 5/2020 DEL COMITATO MISTO ISTITUITO DALL'ACCORDO SUL RECESSO DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD DALL'UNIONE EUROPEA E DALLA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA

del 17 dicembre 2020

che determina il livello massimo iniziale annuo complessivo del sostegno esentato e la percentuale iniziale minima di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica [2020/2249]

IL COMITATO MISTO,

visto il protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2, e il relativo allegato 6,

DECIDE:

Articolo 1

Livello annuo complessivo del sostegno per i prodotti agricoli diversi dai prodotti della pesca e dell'acquacoltura

1.   Il livello massimo iniziale annuo complessivo del sostegno esentato di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord per i prodotti agricoli diversi dai prodotti della pesca e dell'acquacoltura è fissato a 382,2 milioni di GBP (1).

2.   Il Regno Unito può aumentare il livello massimo annuo complessivo del sostegno esentato di cui al paragrafo 1, a concorrenza di un importo aggiuntivo di 25,03 milioni di GBP in un dato anno, in misura pari alla quota dell'ammontare del livello massimo annuo complessivo del sostegno esentato che non è stata spesa nell'anno civile precedente.

3.   Il livello massimo annuo complessivo del sostegno esentato di cui al paragrafo 1 è aumentato di un importo pari a 6,8 milioni di GBP per un dato anno:

a)

se nel corso di tale anno l'Unione europea ha adottato misure, riguardanti l'Irlanda, a norma della parte II, titolo I, capo I, o degli articoli 219, 220 o 221 del regolamento (UE) n. 1308/2013 (2); oppure

b)

per i seguenti motivi:

i)

una malattia degli animali,

ii)

un evento o una circostanza che causa o minaccia di causare in modo significativo turbative del mercato, laddove la situazione o i suoi effetti sul mercato sembrano destinati a perdurare o a peggiorare,

iii)

una situazione di grave turbativa del mercato direttamente imputabile a una perdita di fiducia dei consumatori a causa dell'esistenza di rischi per la salute pubblica, per la salute degli animali o per la salute delle piante nonché di malattie, oppure

iv)

una calamità naturale che colpisce il territorio dell'Irlanda del Nord e non interessa in uguale misura l'intera isola d'Irlanda.

La lettera b) si applica solo se il Regno Unito ha informato l'Unione europea almeno 10 giorni prima di avvalersi del livello annuo complessivo maggiorato di sostegno.

Articolo 2

Livello annuo complessivo del sostegno per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura

1.   Il livello massimo iniziale complessivo del sostegno esentato di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura è fissato a 16,93 milioni di GBP durante i primi cinque anni successivi all'entrata in vigore della presente decisione nonché in ogni periodo successivo di cinque anni. Tuttavia in un dato anno il livello annuo complessivo del sostegno esentato per tali prodotti non deve superare i 4,01 milioni di GBP.

2.   Le seguenti operazioni non sono ammissibili al finanziamento a valere sugli importi di cui al paragrafo 1:

a)

gli interventi che aumentano la capacità di pesca di una nave o le attrezzature che aumentano la capacità di un peschereccio di individuare pesce;

b)

la costruzione di nuovi pescherecci o l'importazione di pescherecci;

c)

l'arresto definitivo delle attività di pesca;

d)

l'arresto temporaneo delle attività di pesca, salvo se collegato a una delle seguenti circostanze:

i)

misure di emergenza disposte dalle autorità del Regno Unito, o del Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord, per un periodo massimo di sei mesi, al fine di attenuare una grave minaccia per le risorse biologiche marine o per l'ecosistema marino;

ii)

il mancato rinnovo di un accordo internazionale di pesca o dei relativi protocolli;

iii)

un piano di gestione della pesca pubblicato a norma della legislazione del Regno Unito, o del Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord, che delinea le strategie volte a ricostituire livelli sostenibili di uno o più stock ittici, o a mantenere tali stock a livelli sostenibili;

iv)

misure di emergenza disposte dalle autorità del Regno Unito, o del Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord, in risposta a un'emergenza per la salute pubblica o ad altra emergenza che incida gravemente sui settori della pesca o dell'acquacoltura;

e)

la pesca esplorativa;

f)

il trasferimento di proprietà di un'impresa; e

g)

il ripopolamento diretto, salvo se previsto da misure delle autorità del Regno Unito, o del Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord, volte alla conservazione degli stock ittici o dell'ecosistema marino, o nel caso di ripopolamento sperimentale.

Le eccezioni di cui alla lettera d) sono subordinate all'effettiva sospensione delle attività di pesca svolte dal peschereccio o dal pescatore interessato e alla concessione del finanziamento per un periodo massimo di sei mesi per peschereccio.

Articolo 3

Percentuale minima

La percentuale iniziale minima di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del protocollo è fissata all'83 % e si applica all'ammontare del livello annuo complessivo del sostegno esentato di cui all'articolo 1.

Articolo 4

Riesame

Il comitato misto riesamina periodicamente la presente decisione e la sua attuazione.

Articolo 5

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 2021.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2020

Per il comitato misto

I copresidenti

Maroš ŠEFČOVIČ

Michael GOVE


(1)  Per esprimere in EUR tutti i calcoli e importi in GBP nella presente decisione deve essere utilizzato il tasso di cambio applicato per i pagamenti diretti del 2019 (€1 = £0,89092).

(2)  Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).


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