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Document 22019D1619
Decision of the EEA Joint Committee No 210/2017 of 15 December 2017 amending Annex I (Veterinary and phytosanitary matters) to the EEA Agreement [2019/1619]
Decisione del Comitato misto SEE n. 210/2017, del 15 dicembre 2017, che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE [2019/1619]
Decisione del Comitato misto SEE n. 210/2017, del 15 dicembre 2017, che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE [2019/1619]
GU L 254 del 3.10.2019, pp. 5–6
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
|
3.10.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 254/5 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 210/2017
del 15 dicembre 2017
che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE [2019/1619]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
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(1) |
Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2017/1460 della Commissione, dell’8 agosto 2017, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2016/2008 recante misure di protezione contro la dermatite nodulare contagiosa in alcuni Stati membri (1). |
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(2) |
La presente decisione riguarda la legislazione relativa agli animali vivi diversi dal pesce e dagli animali d’acquacoltura. Tale legislazione non si applica all’Islanda, come specificato al paragrafo 2 della parte introduttiva del capitolo I dell’allegato I dell’accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica all’Islanda. |
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(3) |
La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell’allegato I dell’accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein. |
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(4) |
Occorre quindi modificare opportunamente l’allegato I dell’accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Al punto 152 [Decisione di esecuzione (UE) 2016/2008 della Commissione] della parte 1.2 del capitolo I dell’allegato I dell’accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:
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«— |
32017 D 1460: Decisione di esecuzione (UE) 2017/1460 della Commissione, dell’8 agosto 2017 (GU L 208 dell’11.8.2017, pag. 42).» |
Articolo 2
Il testo della decisione di esecuzione (UE) 2017/1460 in lingua norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 16 dicembre 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2017.
Per il Comitato misto SEE
La presidente
Sabine MONAUNI
(1) GU L 208 dell’11.8.2017, pag. 42.
(*1) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.