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Document 22019D0196
Decision of the EEA Joint Committee No 84/2017 of 5 May 2017 amending Annex II (Technical regulations, standards, testing and certification) to the EEA Agreement [2019/196]
Decisione del Comitato misto SEE n. 84/2017, del 5 maggio 2017, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2019/196]
Decisione del Comitato misto SEE n. 84/2017, del 5 maggio 2017, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2019/196]
GU L 36 del 7.2.2019, p. 29–30
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
7.2.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 36/29 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 84/2017
del 5 maggio 2017
che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2019/196]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/662 della Commissione, del 1o aprile 2016, relativo a un programma coordinato di controllo pluriennale dell'Unione per il 2017, il 2018 e il 2019 destinato a garantire il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari e a valutare l'esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale (1). |
(2) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/662 della Commissione abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/595 della Commissione (2), che è integrato nell'accordo SEE e deve pertanto essere abrogato ai sensi del medesimo. |
(3) |
La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein. |
(4) |
Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:
1. |
dopo il punto 120 [Regolamento (UE) 2016/1412 della Commissione] del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE è inserito quanto segue:
|
2. |
Il testo del punto 102 [Regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/595 della Commissione] è soppresso. |
Articolo 2
Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2016/662 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 6 maggio 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 5 maggio 2017.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Claude MAERTEN
(1) GU L 115 del 29.4.2016, pag. 2.
(2) GU L 99 del 16.4.2015, pag. 7.
(*1) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.