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Document 22019D0196

    Decisione del Comitato misto SEE n. 84/2017, del 5 maggio 2017, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2019/196]

    GU L 36 del 7.2.2019, p. 29–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/196/oj

    7.2.2019   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 36/29


    DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

    N. 84/2017

    del 5 maggio 2017

    che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2019/196]

    IL COMITATO MISTO SEE,

    visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/662 della Commissione, del 1o aprile 2016, relativo a un programma coordinato di controllo pluriennale dell'Unione per il 2017, il 2018 e il 2019 destinato a garantire il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari e a valutare l'esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale (1).

    (2)

    Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/662 della Commissione abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/595 della Commissione (2), che è integrato nell'accordo SEE e deve pertanto essere abrogato ai sensi del medesimo.

    (3)

    La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

    (4)

    Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Il capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:

    1.

    dopo il punto 120 [Regolamento (UE) 2016/1412 della Commissione] del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE è inserito quanto segue:

    «121.

    32016 R 0662: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/662 della Commissione, del 1o aprile 2016, relativo a un programma coordinato di controllo pluriennale dell'Unione per il 2017, il 2018 e il 2019, destinato a garantire il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari e a valutare l'esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale (GU L 115 del 29.4.2016, pag. 2).

    Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

    nella tabella di cui al punto 5) dell'allegato II è aggiunto quanto segue:

    IS

    12

    NO

    12»

    2.

    Il testo del punto 102 [Regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/595 della Commissione] è soppresso.

    Articolo 2

    Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2016/662 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

    Articolo 3

    La presente decisione entra in vigore il 6 maggio 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

    Articolo 4

    La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, il 5 maggio 2017.

    Per il Comitato misto SEE

    Il presidente

    Claude MAERTEN


    (1)  GU L 115 del 29.4.2016, pag. 2.

    (2)  GU L 99 del 16.4.2015, pag. 7.

    (*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


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