EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22019A0925(01)

Accordo relativo ai limiti temporali degli accordi per la fornitura di aeromobili con equipaggio

ST/10584/2019/INIT

GU L 245 del 25.9.2019, p. 3–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2019/1580/oj

Related Council decision
Related Council decision

25.9.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 245/3


TRADUZIONE

ACCORDO

relativo ai limiti temporali degli accordi per la fornitura di aeromobili con equipaggio

GLI STATI UNITI D'AMERICA (in appresso «gli Stati Uniti»), L'UNIONE EUROPEA, L'ISLANDA e IL REGNO DI NORVEGIA (in appresso «la Norvegia»),

RICONOSCENDO il vantaggio derivante dalla promozione della flessibilità e di pari ed eque opportunità per quanto riguarda gli accordi operativi conclusi dalle compagnie aeree a norma dell'articolo 10, paragrafo 9, dell'accordo sui trasporti aerei tra gli Stati Uniti d'America e la Comunità europea e i suoi Stati membri, firmato il 25 e 30 aprile 2007, quale modificato dal protocollo di modifica dell'accordo sui trasporti aerei tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione europea e i suoi Stati membri, firmato il 24 giugno 2010 (in appresso l'«ATA USA-UE») ed applicato a norma dell'accordo sui trasporti aerei tra gli Stati Uniti d'America, l'Unione europea e i suoi Stati membri, l'Islanda e il Regno di Norvegia, firmato il 16 e 21 giugno 2011 (in appresso l'«ATA quadrilaterale»);

RICONOSCENDO il rapporto globale tra le parti nel settore dell'aviazione, stabilito dall'ATA USA-UE e dall'ATA quadrilaterale, e la stretta collaborazione sviluppatasi tra le parti nel quadro di tali accordi;

RIAFFERMANDO l'obiettivo comune alle parti di garantire il più elevato livello di sicurezza e protezione nei trasporti aerei internazionali, come testimoniato dalla similitudine dei rispettivi quadri normativi;

RICONOSCENDO l'esistenza di condizioni sociali ed economiche analoghe tra le parti per quanto riguarda i trasporti aerei internazionali; e

DECISI a promuovere la flessibilità degli accordi operativi tra le compagnie aeree per il noleggio di aeromobili con equipaggio prevista dall'ATA USA-UE, quale applicato anche dall'ATA quadrilaterale, eliminando reciprocamente i limiti temporali di tali accordi operativi senza incidere in altro modo sulla loro applicazione,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente accordo, si intende per:

1.   «compagnie aeree europee»: le compagnie aeree dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, dell'Islanda e della Norvegia autorizzate all'esercizio del trasporto aereo internazionale ai sensi dell'articolo 4 dell'ATA USA-UE, quale applicato anche dall'ATA quadrilaterale;

2.   «parte»: gli Stati Uniti, l'Unione europea, l'Islanda o la Norvegia;

3.   «compagnie aeree statunitensi»: le compagnie aeree degli Stati Uniti autorizzate all'esercizio del trasporto aereo internazionale ai sensi dell'articolo 4 dell'ATA USA-UE, quale applicato anche dall'ATA quadrilaterale;

4.   «wet lease»: qualsiasi accordo tra due compagnie aeree per la fornitura di aeromobili con equipaggio per il trasporto aereo internazionale.

Articolo 2

Limiti temporali

1.   Le parti non impongono, nemmeno per via legislativa o regolamentare, limiti temporali ad alcun accordo di wet lease a norma dell'articolo 10, paragrafo 9, dell'ATA USA-UE, quale applicato anche dall'ATA quadrilaterale, purché tale accordo di wet lease sia conforme a tutte le condizioni previste dall'articolo 10, paragrafo 9, dell'ATA USA-UE.

2.   Il paragrafo 1 non può essere interpretato nel senso di limitare il diritto di una parte di applicare altrimenti le proprie disposizioni legislative e regolamentari per quanto concerne gli accordi di wet lease tra le proprie compagnie aeree e quelle di paesi che non sono parti contraenti del presente accordo.

Articolo 3

Consultazioni

Ciascuna parte può, in qualunque momento, chiedere consultazioni con un'altra parte o con altre parti in merito a qualsiasi questione attinente al presente accordo. Tali consultazioni hanno inizio il più presto possibile e comunque entro 60 giorni dalla data in cui l'altra parte riceve la richiesta di consultazioni o, se del caso, dalla data in cui tutte le altre parti hanno ricevuto detta richiesta, salvo diverso accordo delle parti. Tali consultazioni possono svolgersi nel quadro di una riunione del comitato misto di cui all'articolo 18 dell'ATA USA-UE.

Articolo 4

Riesame

Le parti riesaminano, ove opportuno, l'attuazione del presente accordo. Tale riesame può avere luogo nel quadro di una riunione del comitato misto di cui all'articolo 18 dell'ATA USA-UE.

Articolo 5

Risoluzione delle controversie

1.   Le controversie derivanti dal presente accordo che non siano state risolte mediante le consultazioni a norma dell'articolo 3 possono essere deferite a una persona od organismo indicati consensualmente dalle parti della controversia. Qualora le parti della controversia non si accordino in tal senso, su richiesta di una di esse la controversia è sottoposta ad arbitrato in conformità delle procedure di cui all'articolo 19, paragrafi da 2 a 8, dell'ATA USA-UE, salvo quanto disposto in appresso.

2.   In caso di controversia riguardante:

a)

due parti del presente accordo, i termini «parte» e «parti» di cui all'articolo 19, paragrafi da 2 a 8, dell'ATA USA-UE, ove applicati a una tale controversia nel quadro del presente accordo, indicano rispettivamente una parte o le parti della controversia nel quadro del presente accordo;

b)

più di due parti del presente accordo, una o entrambe le parti della controversia possono includere più parti del presente accordo ai fini della partecipazione a un procedimento descritto nel presente articolo. Nel caso di una tale controversia nel quadro del presente accordo, tutti i riferimenti a una «parte» contenuti nell'articolo 19, paragrafi da 2 a 8, dell'ATA USA-UE, ove applicati a tale controversia, si intendono come riferimenti a una parte della controversia nel quadro del presente accordo, mentre tutti i riferimenti alle «parti», ove applicati a tale controversia, si intendono come riferimenti alle due parti della controversia nel quadro del presente accordo.

3.   L'espressione «il presente accordo» di cui all'articolo 19, paragrafi 3 e 7, dell'ATA USA-UE, ove applicata a una controversia nel quadro del presente accordo, si riferisce al presente accordo relativo ai limiti temporali degli accordi per la fornitura di aeromobili con equipaggio tra gli Stati Uniti d'America, l'Unione europea, l'Islanda e il Regno di Norvegia.

4.   Il termine «Stato membro» di cui all'articolo 19, paragrafo 2, dell'ATA USA-UE, ove applicato a una controversia nel quadro del presente accordo, comprende l'Islanda e la Norvegia.

Articolo 6

Registrazione presso l'Organizzazione internazionale per l'aviazione civile (ICAO)

Il presente accordo e le eventuali modifiche dello stesso sono registrati presso l'ICAO dal segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.

Articolo 7

Entrata in vigore, applicazione provvisoria e denuncia

1.   Il presente accordo entra in vigore un mese dopo la data dell'ultima nota trasmessa nel quadro degli scambi di note diplomatiche tra le parti che confermi l'avvenuto espletamento di tutte le procedure necessarie per l'entrata in vigore del presente accordo.

2.   In attesa dell'entrata in vigore le parti convengono che il presente accordo è applicato in via provvisoria dagli Stati Uniti e dall'Unione europea a partire dalla data della firma da parte degli Stati Uniti e dell'Unione europea, ed è applicato in via provvisoria dalla Norvegia e dall'Islanda a partire dalla data di applicazione provvisoria da parte degli Stati Uniti e dell'Unione europea o, se posteriore, dalla data della firma del presente accordo da parte di tale Stato.

3.   Gli Stati Uniti o l'Unione europea possono in qualsiasi momento notificare per iscritto alle altre parti, tramite i canali diplomatici, la propria decisione di denunciare il presente accordo o di porre fine all'applicazione provvisoria del medesimo a norma del paragrafo 2 del presente articolo. Detta notifica è trasmessa simultaneamente all'ICAO. Il presente accordo o l'applicazione provvisoria del medesimo cessano di produrre effetti alla mezzanotte GMT del novantesimo giorno successivo alla data della notifica scritta, a meno che la notifica non sia ritirata di comune accordo tra gli Stati Uniti e l'Unione europea prima della scadenza di tale periodo.

4.   L'Islanda o la Norvegia possono in qualsiasi momento notificare per iscritto alle altre parti, tramite i canali diplomatici, la propria decisione di recedere dal presente accordo o di porre fine all'applicazione provvisoria del medesimo a norma del paragrafo 2 del presente articolo. Detta notifica è trasmessa simultaneamente all'ICAO. Tale recesso o la cessazione dell'applicazione provvisoria divengono effettivi alla mezzanotte GMT del novantesimo giorno successivo alla data della notifica scritta, a meno che la notifica non sia ritirata di comune accordo tra la parte che ha trasmesso la notifica scritta, gli Stati Uniti e l'Unione europea prima della scadenza di tale periodo.

5.   In deroga a qualsiasi altra disposizione del presente articolo, la denuncia dell'ATA USA-UE o la cessazione dell'applicazione provvisoria del medesimo ad opera delle parti di tale accordo comporta la simultanea denuncia del presente accordo.

6.   In deroga a qualsiasi altra disposizione del presente articolo, la denuncia dell'ATA quadrilaterale a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del medesimo, la cessazione dell'applicazione provvisoria di tale accordo ad opera delle parti del medesimo o la denuncia di tale accordo nei confronti della Norvegia o dell'Islanda a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del medesimo, comporta la denuncia del presente accordo nei confronti della Norvegia e/o dell'Islanda alla stessa data in cui diviene effettiva la denuncia o la cessazione dell'applicazione provvisoria dell'ATA quadrilaterale per la parte o le parti in questione.

7.   In deroga a qualsiasi altra disposizione del presente articolo, il recesso della Norvegia e/o dell'Islanda dall'ATA quadrilaterale a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, di tale accordo comporta la denuncia del presente accordo per la parte o le parti che recedono dall'ATA quadrilaterale alla stessa data in cui tale recesso diventa effettivo per tale parte o tali parti.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno apposto la propria firma in calce al presente accordo.

Fatto a Bruxelles in quattro esemplari in lingua inglese, addì ventisette agosto duemiladiciannove.

Per gli Stati Uniti d'America:

Image 1

Per l'Unione europea:

Image 2

Per l'Islanda:

Image 3

Per il Regno di Norvegia:

Image 4


DICHIARAZIONE COMUNE

I rappresentanti degli Stati Uniti, dell'Unione europea, dell'Islanda e della Norvegia hanno confermato che l'accordo relativo ai limiti temporali degli accordi di fornitura di aeromobili con equipaggio, da firmare esclusivamente in inglese, deve essere autenticato in altre lingue, come previsto da uno scambio di lettere tra le parti.

La presente dichiarazione comune costituisce parte integrante dell'accordo.

Per gli Stati Uniti d'America:

Image 5

Per l'Unione europea:

Image 6

Per l'Islanda:

Image 7

Per il Regno di Norvegia:

Image 8


Top