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Έγγραφο 22019A0712(01)R(01)

    Rettifica dell'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera ai fini dell'applicazione di talune disposizioni della decisione 2008/615/GAI del Consiglio sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, della decisione 2008/616/GAI del Consiglio relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, compreso l'allegato, e della decisione quadro 2009/905/GAI del Consiglio sull'accreditamento dei fornitori di servizi forensi che effettuano attività di laboratorio firmato a Bruxelles il 27 giugno 2019 (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 187 del 12 luglio 2019)

    ST/14192/2021/REV/1

    GU L 18 del 27.1.2022, σ. 129 έως 129 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2019/1187/corrigendum/2022-01-27/oj

    27.1.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 18/129


    Rettifica dell'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera ai fini dell'applicazione di talune disposizioni della decisione 2008/615/GAI del Consiglio sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, della decisione 2008/616/GAI del Consiglio relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, compreso l'allegato, e della decisione quadro 2009/905/GAI del Consiglio sull'accreditamento dei fornitori di servizi forensi che effettuano attività di laboratorio firmato a Bruxelles il 27 giugno 2019

    ( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 187 del 12 luglio 2019 )

    Articolo 8, paragrafo 9, prima frase

    anziché:

    «9.

    Gli articoli da 1 a 24, l'articolo 25, paragrafo 1, gli articoli da 26 a 32 e l'articolo 34 della decisione quadro 2009/905/GAI del Consiglio sono attuati e applicati dalla Confederazione svizzera. (…)»

    leggasi:

    «9.

    Gli articoli da 1 a 5 e l'articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro 2009/905/GAI del Consiglio sono attuati e applicati dalla Confederazione svizzera. (…)».

    Επάνω